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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/05/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 20/12/2024 da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MB) il 22/04/1991, con il proc. dom. avv. GHISLENI FRANCESCO VIRGILIO, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
26/01/1977, con il proc. dom. avv. BENEDETTI ELENA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale dell'udienza del 15/05/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 15/05/2025, dopo ampio ed approfondito confronto, le parti assistite dai rispettivi difensori raggiungevano un accordo complessivo sulle condizioni inerenti all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dei figli (n. a Bergamo, Per_1
il 31/05/2018) e (n. a Ponte S. Pietro, il 03/03/2020), nati dalla relazione Per_2 more uxorio delle parti, oramai cessata.
L'accordo veniva recepito dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. e, previa precisazione congiunta delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, il contenuto degli accordi raggiunti dai genitori in punto di affidamento e tempi di permanenza dei minori presso il padre, quale genitore non prevalentemente collocatario, ben può essere positivamente valutato dal Tribunale e merita integrale accoglimento in rapporto al superiore interesse di e a mantenere Per_1 Per_2 una stabile e continuativa frequentazione con ciascuna figura genitoriale.
L'ascolto diretto dei bambini ex art. 473bis.4 c.p.c. non solo appare superfluo in ragione degli accordi raggiunti sulla genitorialità, ma appare anche contrario al loro interesse, considerata la tenera età.
Anche le restanti pattuizioni di carattere economico, oggetto di conclusioni congiunte, meritano di essere integralmente recepite dal Collegio, in quanto proporzionate alle attuali capacità lavorative e reddituali di ciascuna parte, per come emerse dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
1. affida in via condivisa i figli minori (n. a Bergamo, il 31/05/2018) e Per_1
(n. a Ponte S. Pietro, il 03/03/2020) ad entrambi i genitori, con Per_2
collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli, in
2 ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della loro residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana dei figli, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé i minori e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé i figli. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico dei figli, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2. prevede che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alterni, dal venerdì sera alla domenica sera, prelevando e riaccompagnando i figli a casa della madre;
resta salva la possibilità per i figli di trascorrere con il padre un ulteriore pomeriggio nel giorno del sabato o della domenica, esclusivamente previo accordo telefonico con la madre e sempre che la madre lo acconsenti trattandosi del suo weekend di competenza;
il padre terrà con sé i figli per almeno due settimane durante le vacanze estive;
qualora questo periodo di spettanza del padre non dovesse ricadere nel mese di agosto, il padre comunque si impegna a tenere con sé i figli (anche se impegnato nello svolgimento di attività lavorativa) usufruendo del supporto di familiari di fiducia ovvero di una baby-sitter i cui costi saranno a carico dei genitori al 50%. I genitori ripartiranno al 50% i giorni di astensione scolastica dei figli durante le vacanze Natalizie e Pasquali;
il padre si impegna a chiamare o videochiamare i figli tutti i giorni nella fascia oraria 19.00-21.00, al fine di mantenere un costante rapporto quantomeno telefonico con loro;
3. pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, un assegno di euro 100,00 per ciascuno al mese, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di gennaio
2025; tale misura è determinata dal fatto che attualmente vi è in corso una procedura
3 di sovraindebitamento, ferma restando la facoltà delle parti di rivedere la misura di questo contributo laddove dovessero migliorare le condizioni economiche del padre;
in ogni caso la madre ha il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps;
4. dispone la ripartizione delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di seguito riportato, a decorrere da gennaio 2025: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale,
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario
4 prescelto; e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative
a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla
5 richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
5. dà atto dell'impegno della sig.ra di liberare la ex casa familiare condotta Pt_1 in locazione da tutti i beni ivi presenti, entro 10 giorni dell'odierna udienza;
contestualmente il sig. si assume l'onere e la responsabilità di comunicare CP_1
la disdetta al contratto di locazione formalmente a mezzo raccomandata al locatore entro 10 giorni dall'odierna udienza;
6. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 20/12/2024 da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MB) il 22/04/1991, con il proc. dom. avv. GHISLENI FRANCESCO VIRGILIO, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
26/01/1977, con il proc. dom. avv. BENEDETTI ELENA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale dell'udienza del 15/05/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 15/05/2025, dopo ampio ed approfondito confronto, le parti assistite dai rispettivi difensori raggiungevano un accordo complessivo sulle condizioni inerenti all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dei figli (n. a Bergamo, Per_1
il 31/05/2018) e (n. a Ponte S. Pietro, il 03/03/2020), nati dalla relazione Per_2 more uxorio delle parti, oramai cessata.
L'accordo veniva recepito dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. e, previa precisazione congiunta delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, il contenuto degli accordi raggiunti dai genitori in punto di affidamento e tempi di permanenza dei minori presso il padre, quale genitore non prevalentemente collocatario, ben può essere positivamente valutato dal Tribunale e merita integrale accoglimento in rapporto al superiore interesse di e a mantenere Per_1 Per_2 una stabile e continuativa frequentazione con ciascuna figura genitoriale.
L'ascolto diretto dei bambini ex art. 473bis.4 c.p.c. non solo appare superfluo in ragione degli accordi raggiunti sulla genitorialità, ma appare anche contrario al loro interesse, considerata la tenera età.
Anche le restanti pattuizioni di carattere economico, oggetto di conclusioni congiunte, meritano di essere integralmente recepite dal Collegio, in quanto proporzionate alle attuali capacità lavorative e reddituali di ciascuna parte, per come emerse dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
1. affida in via condivisa i figli minori (n. a Bergamo, il 31/05/2018) e Per_1
(n. a Ponte S. Pietro, il 03/03/2020) ad entrambi i genitori, con Per_2
collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli, in
2 ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della loro residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana dei figli, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé i minori e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé i figli. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico dei figli, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2. prevede che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alterni, dal venerdì sera alla domenica sera, prelevando e riaccompagnando i figli a casa della madre;
resta salva la possibilità per i figli di trascorrere con il padre un ulteriore pomeriggio nel giorno del sabato o della domenica, esclusivamente previo accordo telefonico con la madre e sempre che la madre lo acconsenti trattandosi del suo weekend di competenza;
il padre terrà con sé i figli per almeno due settimane durante le vacanze estive;
qualora questo periodo di spettanza del padre non dovesse ricadere nel mese di agosto, il padre comunque si impegna a tenere con sé i figli (anche se impegnato nello svolgimento di attività lavorativa) usufruendo del supporto di familiari di fiducia ovvero di una baby-sitter i cui costi saranno a carico dei genitori al 50%. I genitori ripartiranno al 50% i giorni di astensione scolastica dei figli durante le vacanze Natalizie e Pasquali;
il padre si impegna a chiamare o videochiamare i figli tutti i giorni nella fascia oraria 19.00-21.00, al fine di mantenere un costante rapporto quantomeno telefonico con loro;
3. pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, un assegno di euro 100,00 per ciascuno al mese, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di gennaio
2025; tale misura è determinata dal fatto che attualmente vi è in corso una procedura
3 di sovraindebitamento, ferma restando la facoltà delle parti di rivedere la misura di questo contributo laddove dovessero migliorare le condizioni economiche del padre;
in ogni caso la madre ha il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps;
4. dispone la ripartizione delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di seguito riportato, a decorrere da gennaio 2025: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale,
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario
4 prescelto; e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative
a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla
5 richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
5. dà atto dell'impegno della sig.ra di liberare la ex casa familiare condotta Pt_1 in locazione da tutti i beni ivi presenti, entro 10 giorni dell'odierna udienza;
contestualmente il sig. si assume l'onere e la responsabilità di comunicare CP_1
la disdetta al contratto di locazione formalmente a mezzo raccomandata al locatore entro 10 giorni dall'odierna udienza;
6. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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