Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa 8381/2024 del RG;
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa Francesco De Cristofaro;
OPPONENTE
E
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Pasquale Falco;
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente si opponeva al decreto ingiuntivo n. 261 del 2024 emesso da questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma: - di €1.912,66 a titolo di trattamento di fine rapporto (d'ora innanzi anche TFR), oltre agli interessi legali sulla anzidetta somma, annualmente rivalutata, dalla maturazione fino al saldo;
- di
955,77 a titolo di assegno al nucleo familiare, oltre agli interessi legali sulla anzidetta somma, annualmente rivalutata, dalla maturazione fino al saldo e le spese del procedimento.
Allegava che la società opponente aveva già rappresentato al procuratore del ricorrente: “Nel corso del rapporto lavorativo il Suo assistito ha percepito importi non dovuti con bonifici bancari duplicati o errati disposti dall'amministrazione. In particolare, il sig. ha chiesto nel CP_1 mese di Giugno 2020 una anticipazione delle spettanze relative alla mensilità Luglio 2020 per fare fronte ad esigenze familiari. La società ha disposto un bonifico di € 600,00 in favore del lavoratore in acconto sulle spettanze di Luglio, ciò nonostante è stato di seguito effettuato il pagamento delle competenze di Luglio 2020 per intero, per mera svista non considerando la versata anticipazione.
Frutto di errore è stato l'accredito al lavoratore di € 200,00 in più per la successiva mensilità di
Agosto 2020. In due distinte occasioni è stato invece disposto il pagamento della competenze relative alla mensilità di Giugno 2021, con la conseguente duplicazione il lavoratore ha percepito un importo non dovuto di € 1.437,00. Ulteriore accredito non dovuto è maturato nella successiva mensilità di Luglio 2021, occasione in cui il lavoratore ha percepito € 138,00 in più rispetto a quanto maturato. …..Nel periodo prossimo al licenziamento, il sig. ha causato un CP_1 danno importante ad un mezzo della ditta, non oggetto di contestazione in quanto a ridosso della avvenuta conclusione del rapporto;
quanto detto è accaduto, e di ciò vi è prova, per imprudenza e
1
Deduceva che la somma chiesta a titolo di TFR doveva essere conteggiata al netto e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda proposta dall'opposto.
Si costituiva l'opposto deducendo che gli importi indicati nel decreto ingiuntivo spettano al ricorrente per l'attività subordinata prestata alle dipendenze della società opponente, come operaio carrellista, inquadrato nel livello professionale 5 del CCNL di categoria, con decorrenza dal
06.07.2020 fino al 15.12.2021, secondo quanto si evince dai cedolini paga dei mesi di gennaio
2022 e febbraio 2022, rilasciati dalla società opponente.
Deduceva che l'acconto di €600,00, esorbitante le spettanze di luglio dell'anno 2020, rappresentava il corrispettivo maturato dal dipendente per il compimento del periodo di prova iniziato nel giugno del 2020 che l'azienda si rifiutò di regolarizzare, prorogando fittiziamente la data di assunzione al 06.07.2020.
Esponeva che gli altri emolumenti furono corrisposti al dipendente per aver prestato la sua attività lavorativa “oltre l'orario ordinario in base a decisioni unilaterali dell'azienda; ovvero costituivano premi retributivi concessi per il particolare l'impegno profuso nell'espletamento delle sue mansioni. A tal proposito si evidenzia che il sig. raggiungeva dal suo comune Controparte_1 di residenza San Marcellino (CE) quello di San Nicola la Strada, ove sorgeva lo stabilimento della ed iniziava a lavorare come carrellista dalle ore 8.45 fino alle ore 21.00, per Parte_1 cinque giorni alla settimana: dal lunedì al Venerdì, mentre il sabato lavorava fino alle ore 14.00;
…” (cfr. memoria in atti). Deduceva che “.. i riferiti pagamenti eccedenti gli importi mensili delle allegate buste paga non furono determinati da errori ripetuti nel tempo, ma dalla volontà datoriale di concedere un aumento retributivo in rapporto sia al lavoro straordinario espletato dal dipendente che alla concessione di premi legati all'efficienza della sua prestazione lavorativa” (cfr. memoria in atti).
Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La giurisprudenza della Corte di legittimità afferma che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha, comunque, l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che egli è tenuto ad accoglierla (o rigettarla) qualora ritenga provato (o meno) il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7448 del
07/07/1993, Sez. L, Sentenza n. 9490 del 08/09/1995, Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999).
Nel caso che ci occupa deve applicarsi l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame l'opponente non ha in alcun modo contestato le circostanze di fatto poste a
2 fondamento del credito maturato in favore dell'opposto a titolo di TFR e di assegno al nucleo familiare, come richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Il lavoratore opposto ha fornito la prova del credito mediante produzione delle buste paga elaborate dalla società opponente (cfr. copia delle buste paga di gennaio 2022 e febbraio 2022 in atti, allegate al ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo). In merito deve richiamarsi l'orientamento della Corte di Legittimità (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 2239 del 30/01/2017), che afferma: “La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n.
991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986).
Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.”
Pertanto nella concreta fattispecie in esame le buste paga prodotte in atti, costituenti documentazione elaborata dalla società opponente ed il cui contenuto non è stato specificamente contestato dalla stessa società, costituiscono prova documentale del diritto a percepire il TFR e l'assegno al nucleo familiare nell'ammontare indicato nel decreto ingiuntivo opposto, con efficacia di piena prova contro l'opponente ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.. Inoltre l'opponente non ha fornito la prova del pagamento delle anzidette somme.
I crediti eccepiti in compensazione.
Deve accertarsi la sussistenza dei crediti eccepiti in compensazione nell'ammontare sotto specificato.
Invero l'opposto non ha formulato alcuna specifica contestazione in merito alla circostanza di fatto inerente al pagamento delle somme indicate nel ricorso depositato dall'opponente (cfr. anche estratti conto bancari in atti).
Inoltre le somme erogate, secondo quanto risulta dalle buste paga in atti, eccedono gli importi che il lavoratore opposto aveva titolo a percepire.
Emerge infatti che è stata pagata la somma di €2.374,00 in eccedenza rispetto alle somme spettanti al ricorrente.
Deve specificarsi che l'opposto deduce, solo in sede di opposizione, che le anzidette somme sarebbero dovute in ragione della circostanza che il rapporto lavorativo era iniziato già a giugno
2020 ed in ragione di premi retributivi e di lavoro straordinario.
La suddetta prospettazione introduce nuove circostanze di fatto relative alle modalità di svolgimento del rapporto lavorativo rispetto alle allegazioni formulate nel ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo ed una diversa causa petendi a fondamento di crediti che non erano stati fatti valere con il ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo.
La Corte di Legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) afferma che nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo
3 l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto, rivestendo la qualità sostanziale di attore, non può proporre domanda diversa da quella fatta valere con l'ingiunzione.
Pertanto la domanda dell'opposto diretta a conseguire la somma di €2.374,00 in ragione della prospettata circostanza che il rapporto lavorativo era iniziato già a giugno 2020, in ragione di premi retributivi e di lavoro straordinario è inammissibile.
Deve specificarsi che infondata è la prospettazione dell'opponente diretta a configurare il diritto a portare in compensazione anche un credito di €3.000,00 - in base all'allegazione che “il sig.
ha causato un danno importante ad un mezzo della ditta” - stante la genericità dei fatti CP_1 allegati.
La quantificazione.
La Corte di legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 25/05/2018, n. 13164) afferma:
“Invero, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità, "in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte"; e ciò, in quanto "l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dalla L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi
(anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire" (v., ex plurimis, Cass. nn. 18584/2008; 6337/2003; 9198/2000; 13735/1992; più di recente, nello stesso senso, Cass. nn. 18044/2015; 21010/2013)”.
Pertanto l'opponente è tenuto al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di €494,43 oltre agli interessi legali sulla anzidetta somma, annualmente rivalutata, dalla cessazione del rapporto lavorativo, avvenuta il 15.12.2021, fino al saldo.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo n. 261 del 2024 emesso da questo Tribunale in funzione di
Giudice del Lavoro, deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore del lavoratore opposto, della somma di €494,43 oltre agli interessi legali sulla anzidetta somma, annualmente rivalutata, dal 15.12.2021 fino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate nella misura di 2/3 in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e per la rimanente parte seguono la soccombenza e, quindi, vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 261 del 2024 emesso dal Tribunale
Ordinario di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro e, per l'effetto, revoca il suddetto decreto ingiuntivo e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di
€494,43 oltre agli interessi legali sulla anzidetta somma, annualmente rivalutata, dal 15.12.2021 fino al saldo;
- liquida le spese di lite in €1.800,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, compensandole nella misura di 2/3 e condannando l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della rimanente parte delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Così deciso il 28.03.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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