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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 632/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Francesco Toffolo PETRUCCO Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 10 agosto 2022 da
(c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Andrea Passini, giusto mandato allegato al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante-
Contro
Controparte_1
(c.f.: , con sede centrale in Roma, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, agli effetti della presente causa elettivamente domiciliato in Padova presso l'Ufficio Legale in Galleria Trieste n. 5 rappresentato ed assistito dall'avv. Maria Melograni, in virtù di mandato generale alle liti del 23.1.2023 n. 37590 di Rep. Notaio Persona_1
di Roma, PEC: t;
Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 83/22 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: opposizione ad avviso di addebito.
Causa trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 6 febbraio
2025.
Conclusioni con nota del 21.01.2025: “si chiede la compensazione CP_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio e conclude per la cessazione della materia del contendere a spese compensate.”
Conclusioni con nota del 31.01.2025: “Voglia l'Ill.ma Parte_2
Corte avendo l annullato l'avviso di accertamento impugnato, e CP_1
motivo di appello alla sentenza 83/22 del Tribunale di Padova sezione lavoro, dichiarare la cessazione della materia del contendere con la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.”
Svolgimento del processo
Con appello depositato in data 10 agosto 2022 ha Parte_3
impugnato la sentenza n.83 del 2022 del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova con la quale ha rigettato la propria domanda testa all'accertamento negativo della debenza della contribuzione in relazione alla posizione lavorativa del dipendente a seguito delle dimissioni in data Persona_2
pag. 2/4 12 dicembre 2010, a fonte della pretesa contributiva fatta valere dall CP_1
con atto di accertamento del 7 novembre 2017 e con la conseguente richiesta di pagamento in data 23 novembre 2021, relativi al periodo dal
2012 al 2016.
Con memoria depositata il 22 settembre 2023 si é costituito l' CP_1
chiedendo di respingere la domanda accolta in primo grado.
La causa, rinviata per ragioni di carattere organizzativo per due volte, è stata discussa all' udienza del 5 dicembre2024 e, a seguito di richiesta di rinvio della difesa dell' appellato in relazione a documentazione CP_1
sopravvenuta depositata dalla parte avversaria in relazione alla questione in discussione circa la datazione delle dimissioni del lavoratore, differita all'udienza del 6 febbraio, venendo sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.,
e decisa sulla base delle note depositate ritualmente da entrambe le parti.
Motivi della decisione
Con la propria nota l' ha rappresentato che la comunicazione di CP_1
cessazione del rapporto di lavoro all'Istituto era avvenuta per la prima volta in data 19 gennaio 2025. Per altro a seguito di “specifica richiesta al
Centro per l'impiego è risultato che la cessazione del rapporto di lavoro è stata registrata per la presentazione delle dimissioni del lavoratore, mentre il datore di lavoro non ha mai comunicato alcunchè”. Da tale emergenza, pertanto, risultava che il rapporto di lavoro era cessato, aggiornando la posizione, quanto alla data di dimissioni, alla data 12 dicembre 2010, provvedendo all'annullamento dell'avviso di accertamento.
Su tali premesse, avendo aderito alla ricostruzione la parte appellante, il collegio reputa che sia cessata la materia del contendere.
pag. 3/4 Le spese di lite del doppio grado, anche in ragione dell'assenza di controversi sulla loro regolamentazione vanno compensate.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 6 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Francesco Toffolo PETRUCCO Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 10 agosto 2022 da
(c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Andrea Passini, giusto mandato allegato al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante-
Contro
Controparte_1
(c.f.: , con sede centrale in Roma, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, agli effetti della presente causa elettivamente domiciliato in Padova presso l'Ufficio Legale in Galleria Trieste n. 5 rappresentato ed assistito dall'avv. Maria Melograni, in virtù di mandato generale alle liti del 23.1.2023 n. 37590 di Rep. Notaio Persona_1
di Roma, PEC: t;
Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 83/22 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: opposizione ad avviso di addebito.
Causa trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 6 febbraio
2025.
Conclusioni con nota del 21.01.2025: “si chiede la compensazione CP_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio e conclude per la cessazione della materia del contendere a spese compensate.”
Conclusioni con nota del 31.01.2025: “Voglia l'Ill.ma Parte_2
Corte avendo l annullato l'avviso di accertamento impugnato, e CP_1
motivo di appello alla sentenza 83/22 del Tribunale di Padova sezione lavoro, dichiarare la cessazione della materia del contendere con la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.”
Svolgimento del processo
Con appello depositato in data 10 agosto 2022 ha Parte_3
impugnato la sentenza n.83 del 2022 del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova con la quale ha rigettato la propria domanda testa all'accertamento negativo della debenza della contribuzione in relazione alla posizione lavorativa del dipendente a seguito delle dimissioni in data Persona_2
pag. 2/4 12 dicembre 2010, a fonte della pretesa contributiva fatta valere dall CP_1
con atto di accertamento del 7 novembre 2017 e con la conseguente richiesta di pagamento in data 23 novembre 2021, relativi al periodo dal
2012 al 2016.
Con memoria depositata il 22 settembre 2023 si é costituito l' CP_1
chiedendo di respingere la domanda accolta in primo grado.
La causa, rinviata per ragioni di carattere organizzativo per due volte, è stata discussa all' udienza del 5 dicembre2024 e, a seguito di richiesta di rinvio della difesa dell' appellato in relazione a documentazione CP_1
sopravvenuta depositata dalla parte avversaria in relazione alla questione in discussione circa la datazione delle dimissioni del lavoratore, differita all'udienza del 6 febbraio, venendo sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.,
e decisa sulla base delle note depositate ritualmente da entrambe le parti.
Motivi della decisione
Con la propria nota l' ha rappresentato che la comunicazione di CP_1
cessazione del rapporto di lavoro all'Istituto era avvenuta per la prima volta in data 19 gennaio 2025. Per altro a seguito di “specifica richiesta al
Centro per l'impiego è risultato che la cessazione del rapporto di lavoro è stata registrata per la presentazione delle dimissioni del lavoratore, mentre il datore di lavoro non ha mai comunicato alcunchè”. Da tale emergenza, pertanto, risultava che il rapporto di lavoro era cessato, aggiornando la posizione, quanto alla data di dimissioni, alla data 12 dicembre 2010, provvedendo all'annullamento dell'avviso di accertamento.
Su tali premesse, avendo aderito alla ricostruzione la parte appellante, il collegio reputa che sia cessata la materia del contendere.
pag. 3/4 Le spese di lite del doppio grado, anche in ragione dell'assenza di controversi sulla loro regolamentazione vanno compensate.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 6 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 4/4