Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 25/07/2023, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/07/2023
N. 00505/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01019/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2007, proposto da
DI AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Pettinari, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Sergio Boldrini in Ancona, via Volturno, 5;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche di Ancona, Direzione Provinciale dei Servizi Vari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche - Centro Servizi Amministrativi di Macerata, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento, prot. n. 38334 del 15 ottobre 2007, emesso dal Direttore della Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Ancona di Ancona, con il quale è stata negata la decorrenza economica retroattiva della nomina nei ruoli della scuola secondaria di II grado e disposto il recupero della somma di € 6.917,15, notificato al ricorrente il 18 ottobre 2007, di tutti gli atti prodromici e consequenziali, comunque connessi, anche non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche di Ancona e della Direzione Provinciale dei Servizi Vari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente allega che, in qualità di insegnante di ruolo nella scuola media secondaria di I grado, superava gli esami per il conseguimento dell’abilitazione nelle scuole secondarie di II grado e, grazie a quest’ultimo titolo, iniziava il servizio, nell’anno scolastico 1991/1992, quale docente di ruolo presso il Liceo Scientifico “A. Varano” di Camerino ubicato nella Provincia di Macerata dove aveva la residenza.
Con successivo provvedimento, adottato in autotutela dall’amministrazione scolastica, veniva tuttavia escluso dagli esami per l’abilitazione nelle scuole secondarie di II grado e quindi destinato a riprendere servizio presso la precedente scuola di I grado, ubicata in Comune di Carenno, Provincia di Bergamo, a partire dall’anno scolastico 1992/1993.
Il ricorrente impugnava il provvedimento in autotutela che, con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 20 giugno1997 n. 993, veniva definitivamente annullato. Di conseguenza veniva riammesso nel servizio di ruolo di II grado e riprendeva l’insegnamento presso il Liceo Scientifico di Camerino a partire dall’anno scolastico 1996/1997.
Con ricorso n. 308 del 2005, il ricorrente ha impugnato il decreto prot. n. 19 del 13 gennaio 2005, con cui il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Macerata provvedeva alla definitiva ricostruzione di carriera. In particolare, il ricorrente lamenta che solo la decorrenza giuridica della nomina, nei ruoli della scuola secondaria di II grado, è stata fissata dall’anno 1991 mentre la relativa decorrenza economica è stata posticipata al 1997 dopo la ripresa del servizio, nelle scuole di II grado, per effetto della ricordata sentenza del Consiglio di Stato, risultando a carico di quest’ultimo un debito quantificato in € 6.917,15 dettato dalla differenza delle somme dovute quale insegnante - scuola di I grado con quella di II grado. Il decreto è stato successivamente annullato in autotutela.
Con il provvedimento prot. n. 38334 del 15 ottobre 2007, oggetto dell’odierno ricorso, si richiede al ricorrente di rifondere detta somma di € 6.917,15 entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica.
Con ordinanza n. 18 del 2008 è stata accolta l’istanza cautelare.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2023, previo avviso a verbale del possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso in epigrafe sensi dell’articolo 73 comma 3 CPA, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è inammissibile. L’intimazione di pagamento oggetto del ricorso è stata adottata in base alla ricostruzione di carriera effettuata con il Decreto n. 19 del 13 gennaio 2005 (poi annullato in autotutela, per quanto documentato dal ricorrente, con provvedimento dell’ufficio provinciale di Ancona, del 27 gennaio 2008), la quale aveva evidenziato un debito di parte ricorrente nei confronti dell’Amministrazione.
1.1 Al provvedimento impugnato si adattano, a maggior ragione, le considerazioni già svolte da questo tribunale con riguardo al citato decreto 19/2005, impugnato con ricorso n. 308 del 2005 e deciso con sentenza di questo Tar n. 29 del 18 gennaio 2023. Sul punto osservava il Tribunale che “l’azione in esame avrebbe dovuto essere proposta al Giudice del Lavoro poiché riguarda l’impugnazione di un provvedimento (decreto prot. n. 19 del 13 gennaio 2005 adottato dal Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Macerata) che, pur riguardando un periodo lavorativo antecedente al 30 giugno 1998, è stato formalizzato dopo la data del 15 settembre 2000 stabilita dall’art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001. Trattasi, inoltre, di questione sopravvenuta (sorta nel 2005) che non era stata oggetto della ricordata azione intrapresa nel 2002, dal ricorrente, davanti al Giudice del Lavoro di Ancona che si è pronunciato dopo l’udienza del 14 gennaio 2004 per quanto la sentenza sia stata depositata oltre un anno dopo. Rispetto alla declaratoria di difetto di giurisdizione, pronunciata dal Giudice del Lavoro di Ancona con la sentenza n. 20/2005, costituisce pertanto azione del tutto nuova per “petitum” e “causa pretendi”.
1.2 Dette considerazioni valgono, a maggior ragione, per l’impugnato decreto prot. n. 38334 del 15 ottobre 2007, emesso dal Direttore della Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Ancona di Ancona, con il quale è stato disposto il recupero della somma asseritamente dovuta, provvedimento meramente esecutivo del decreto di cui sopra e qui impugnato per i medesimi vizi dedotti nei confronti del citato decreto n. 18 del 2005.
2 Per quanto sopra, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e dichiarata la giurisdizione del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, al quale ricorso potrà essere riassunto ai sensi articolo 11 cpa.
2.1 Le spese possono essere compensate in relazione alla complessa vicenda giudiziaria oggetto del presente ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO