Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 2 della Legge 24 marzo 2001, n. 127
Articolo 1
- Legge 24 marzo 2001, n. 127
Articolo 2 della Legge 24 marzo 2001, n. 127
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20 aprile 2001
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