Art. 8.
Gli accenditori di metallo comune dorati ed argentati mediante placcatura ottenuta con processo chimico sono compresi fra quelli indicati nella lettera e) dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4 , quale modificato dalla legge di conversione 22 febbraio 1983, n. 52.
Gli accenditori di metallo comune dorati ed argentati mediante placcatura ottenuta con processo chimico sono compresi fra quelli indicati nella lettera e) dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4 , quale modificato dalla legge di conversione 22 febbraio 1983, n. 52.