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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14848/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14848/2020 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. LO FARO ROSA EMANUELA
ATTORE
contro
C.F. ), n.q. di impresa designata dal FGVS in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TORRISI
SALVATORE
CONVENUTO
Avente ad oggetto: sinistro stradale
All'udienza del 9.1.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione del dicembre 2020, l'attore in epigrafe, riferiva che il giorno 2.2.2018, mentre si trovava per scendere dal bus n. 733 in Catania alla Via S. Euplio per poi prendere la linea n. 830 che lo avrebbe riportato vicino casa in Via Vittorio Emanuele, era stato investito e sbalzato a terra da un'autovettura che transitava nei pressi del capolinea AMT, entrando nella zona di sosta ad esclusivo passaggio pedonale e poi scappando via, senza prestare soccorso e senza farsi identificare.
Riferiva che aveva pensato di aver preso solo una “botta”, mentre durante la notte aveva avvertito forti dolori alle gambe ed alla schiena al punto da non riuscire a mantenere la posizione eretta e a non deambulare, tanto che il 4.2.2018 era stato trasportato all'ospedale Vittorio Emanuele di Catania ed ivi ricoverato per trauma contusivo dell'anca sinistra e diagnosi di frattura scomposta delle branche ischio ed ileo pubico di sinistra con gg 30 di riposo e divieto di carico;
riferendo di aver sporto denunzia alla
Procura della Repubblica per i fatti narrati, allegava la responsabilità del sinistro in capo al conducente Co del veicolo non identificato e chiedeva pertanto condannare la compagnia di assicurazione di impresa designata dal FGVS al risarcimento dei danni patiti e pari ad € 50.000,00 oltre rivalutazione ed interessi con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva n.q. di impresa designata dal FGVS, eccependo Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per assenza del procedimento di mediazione e il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo l'assenza di prova in ordine al fatto che il sinistro fosse stato causato da un veicolo non identificato;
rilevava che il sinistro si era verificato in pieno giorno e che l'attore avrebbe potuto annotare il numero di targa del veicolo investitore, allegando la responsabilità dell'attore anche per tardiva presentazione della querela;
deduceva poi che la narrazione del sinistro era generica, tanto da non consentire di comprendere se si fosse verificato mentre l'attore fosse ancora sulle scale del bus ovvero se fosse già sceso;
contestando poi l'assenza di nesso causale tra il riferito sinistro e le lesioni, nonché la sproporzione dei danni richiesti, chiedeva dunque il rigetto della domanda e, in subordine, ridursi la domanda in esito alle risultanze istruttorie, con vittoria di spese e compensi.
La controversia istruita documentalmente all'udienza del 9.1.2025 sulle conclusioni come in atti precisate veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è infondata.
Va in primo luogo rilevato che la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, nelle ipotesi di richieste di risarcimento nei confronti del il danneggiato “deve provare che il Parte_2
pagina 2 di 4 sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo non identificato”
(Cass. III, sent. n. 12304 del 10.06.2005). Nel caso in cui si deduca che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato, il giudizio dovrà essere particolarmente rigoroso perché il Fondo di garanzia per le vittime della strada, essendo materialmente estraneo ai fatti in contestazione, non è in grado di opporre alcunché a domande generiche e imprecisate e/o fondate su prove generiche, approssimative o intrinsecamente inattendibili.
Nel caso che occupa, dall'esame della documentazione prodotta dall'attore ed acquisita in giudizio, non può ritenersi che il sinistro si sia verificato con la dinamica descritta in seno all'atto di citazione.
Eccessivamente generica e laconica la descrizione del sinistro sin dall'atto di citazione, da cui non è possibile ricostruire con precisione la dinamica dei fatti;
nulla viene detto circa le caratteristiche del mezzo investitore, la direzione da esso tenuta, la presunta velocità, il punto di impatto e dove si trovasse l'attore quando è stato investito;
nulla viene riferito circa la presenza di testimoni, ovvero di qualcuno che abbia aiutato l'attore, che riferisce di essere caduto a terra, nonostante debba presumersi che nella data ed ora indicati fossero presenti altri passeggeri a bordo dell'autobus; del tutto generica la prova testimoniale richiesta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc , tanto da non consentirne la valutazione di ammissibilità ( gli articolati richiesti erano : “
1. Vero o no che, il Sig. era stato Pt_3 vittima di lesioni personali a seguito di un incidente stradale verificatosi in Catania in data 02-02-
2018 intorno le ore 13:00? 2. Vero o no che, il Sig. veniva investito da un'autovettura non Pt_3 identificata perché scappava subito via, rimanendo ignota? Vero o no che, in data 04-02-2018, il Sig.
veniva trasportato al Pronto Soccorso presso l'ospedale Vittorio Emanuele in Catania, dove Pt_3 veniva ricoverato per trauma contusivo dell'anca sinistra e veniva diagnosticato una frattura composta del profilo antero – sinistro dell'ala sacrale di sinistra ed una frattura composta delle branche ischio ed ileo pubico di sinistra?”).
Nella denunzia in atti, l'attore riferisce di essere stato investito da un'autovettura mentre scendeva l'ultimo gradino del bus e che mentre si trovava a terra si era avvicinato un uomo- il presunto investitore – che si era scusato dicendo che gli era scappata la frizione;
si legge inoltre che, aiutato da due persone ad alzarsi , aveva notato che l'uomo era scappato via.
Nemmeno tali circostanze, tuttavia sono di ausilio nella ricostruzione dei fatti, essendo anch'esse molto generiche e, comunque, possono ritenersi solo labialmente affermate, non essendo stata articolata alcuna prova.
Non vi è prova alcuna che una macchina abbia provocato il sinistro e si sia poi allontanata.
pagina 3 di 4 Concludendo, nel presente giudizio, non è stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro sì come riferita dall'attore e la domanda, pertanto, va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta ogni domanda;
- Condanna l'attore al pagamento in favore delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3809,00 per compensi oltre IVA , CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, il 30.6.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14848/2020 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. LO FARO ROSA EMANUELA
ATTORE
contro
C.F. ), n.q. di impresa designata dal FGVS in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TORRISI
SALVATORE
CONVENUTO
Avente ad oggetto: sinistro stradale
All'udienza del 9.1.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione del dicembre 2020, l'attore in epigrafe, riferiva che il giorno 2.2.2018, mentre si trovava per scendere dal bus n. 733 in Catania alla Via S. Euplio per poi prendere la linea n. 830 che lo avrebbe riportato vicino casa in Via Vittorio Emanuele, era stato investito e sbalzato a terra da un'autovettura che transitava nei pressi del capolinea AMT, entrando nella zona di sosta ad esclusivo passaggio pedonale e poi scappando via, senza prestare soccorso e senza farsi identificare.
Riferiva che aveva pensato di aver preso solo una “botta”, mentre durante la notte aveva avvertito forti dolori alle gambe ed alla schiena al punto da non riuscire a mantenere la posizione eretta e a non deambulare, tanto che il 4.2.2018 era stato trasportato all'ospedale Vittorio Emanuele di Catania ed ivi ricoverato per trauma contusivo dell'anca sinistra e diagnosi di frattura scomposta delle branche ischio ed ileo pubico di sinistra con gg 30 di riposo e divieto di carico;
riferendo di aver sporto denunzia alla
Procura della Repubblica per i fatti narrati, allegava la responsabilità del sinistro in capo al conducente Co del veicolo non identificato e chiedeva pertanto condannare la compagnia di assicurazione di impresa designata dal FGVS al risarcimento dei danni patiti e pari ad € 50.000,00 oltre rivalutazione ed interessi con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva n.q. di impresa designata dal FGVS, eccependo Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per assenza del procedimento di mediazione e il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo l'assenza di prova in ordine al fatto che il sinistro fosse stato causato da un veicolo non identificato;
rilevava che il sinistro si era verificato in pieno giorno e che l'attore avrebbe potuto annotare il numero di targa del veicolo investitore, allegando la responsabilità dell'attore anche per tardiva presentazione della querela;
deduceva poi che la narrazione del sinistro era generica, tanto da non consentire di comprendere se si fosse verificato mentre l'attore fosse ancora sulle scale del bus ovvero se fosse già sceso;
contestando poi l'assenza di nesso causale tra il riferito sinistro e le lesioni, nonché la sproporzione dei danni richiesti, chiedeva dunque il rigetto della domanda e, in subordine, ridursi la domanda in esito alle risultanze istruttorie, con vittoria di spese e compensi.
La controversia istruita documentalmente all'udienza del 9.1.2025 sulle conclusioni come in atti precisate veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è infondata.
Va in primo luogo rilevato che la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, nelle ipotesi di richieste di risarcimento nei confronti del il danneggiato “deve provare che il Parte_2
pagina 2 di 4 sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo non identificato”
(Cass. III, sent. n. 12304 del 10.06.2005). Nel caso in cui si deduca che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato, il giudizio dovrà essere particolarmente rigoroso perché il Fondo di garanzia per le vittime della strada, essendo materialmente estraneo ai fatti in contestazione, non è in grado di opporre alcunché a domande generiche e imprecisate e/o fondate su prove generiche, approssimative o intrinsecamente inattendibili.
Nel caso che occupa, dall'esame della documentazione prodotta dall'attore ed acquisita in giudizio, non può ritenersi che il sinistro si sia verificato con la dinamica descritta in seno all'atto di citazione.
Eccessivamente generica e laconica la descrizione del sinistro sin dall'atto di citazione, da cui non è possibile ricostruire con precisione la dinamica dei fatti;
nulla viene detto circa le caratteristiche del mezzo investitore, la direzione da esso tenuta, la presunta velocità, il punto di impatto e dove si trovasse l'attore quando è stato investito;
nulla viene riferito circa la presenza di testimoni, ovvero di qualcuno che abbia aiutato l'attore, che riferisce di essere caduto a terra, nonostante debba presumersi che nella data ed ora indicati fossero presenti altri passeggeri a bordo dell'autobus; del tutto generica la prova testimoniale richiesta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc , tanto da non consentirne la valutazione di ammissibilità ( gli articolati richiesti erano : “
1. Vero o no che, il Sig. era stato Pt_3 vittima di lesioni personali a seguito di un incidente stradale verificatosi in Catania in data 02-02-
2018 intorno le ore 13:00? 2. Vero o no che, il Sig. veniva investito da un'autovettura non Pt_3 identificata perché scappava subito via, rimanendo ignota? Vero o no che, in data 04-02-2018, il Sig.
veniva trasportato al Pronto Soccorso presso l'ospedale Vittorio Emanuele in Catania, dove Pt_3 veniva ricoverato per trauma contusivo dell'anca sinistra e veniva diagnosticato una frattura composta del profilo antero – sinistro dell'ala sacrale di sinistra ed una frattura composta delle branche ischio ed ileo pubico di sinistra?”).
Nella denunzia in atti, l'attore riferisce di essere stato investito da un'autovettura mentre scendeva l'ultimo gradino del bus e che mentre si trovava a terra si era avvicinato un uomo- il presunto investitore – che si era scusato dicendo che gli era scappata la frizione;
si legge inoltre che, aiutato da due persone ad alzarsi , aveva notato che l'uomo era scappato via.
Nemmeno tali circostanze, tuttavia sono di ausilio nella ricostruzione dei fatti, essendo anch'esse molto generiche e, comunque, possono ritenersi solo labialmente affermate, non essendo stata articolata alcuna prova.
Non vi è prova alcuna che una macchina abbia provocato il sinistro e si sia poi allontanata.
pagina 3 di 4 Concludendo, nel presente giudizio, non è stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro sì come riferita dall'attore e la domanda, pertanto, va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta ogni domanda;
- Condanna l'attore al pagamento in favore delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3809,00 per compensi oltre IVA , CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, il 30.6.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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