Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10799/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10799 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - somministrazione
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
geom. (P.IVA ), con sede in Castel San Giorgio (SA), Parte_2 P.IVA_1
alla via De Conciliis n. 2, elett.te domiciliata in Salerno, alla via Luigi Cacciatore n. 57, presso lo studio dell'avv. Angelo Mastrandrea (C.F.: , dal quale C.F._1
è rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di opposizione;
PEC: Email_1
OPPONENTE
E
(P. IVA ), in persona del sig. CP_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. , nella qualità di Amministratore Unico
[...] C.F._2
e legale rappresentante della quest'ultima nella qualità di CP_3
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Lauretta D'Oro (C.F.
) e Valeria Gargiulo (C.F. , C.F._3 C.F._4
dalle quali è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione;
PEC:
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OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate in data 24.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n.
69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
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L'opposizione proposta S.r.l. è infondata e, pertanto, il Parte_3
decreto ingiuntivo opposto n. 431/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
20.01.2022 va confermato.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto perché infondata.
Al riguardo l'opponente deduceva che le fatture dalle quali scaturiva il credito venivano emesse dalla in esecuzione di periodici trasporti di gas gpl CP_1 effettuati nel magazzino della nel periodo inerente l'anno Parte_1 Parte_1
2017 e che l'ultima messa in mora fosse pervenuta all'opponente solo nel 2019.
- 2 - Pertanto deduceva che, ai sensi dell'art. 2951 c.c., tali crediti risultassero soggetti al termine di prescrizione annuale e, quindi, nella specie prescritti.
Orbene il rapporto obbligatorio dedotto in causa ha ad oggetto un contratto di fornitura e non un contratto di trasporto o spedizione, come espressamente statuito dalle stesse parti nel contratto, rubricato “contratto di comodato gratuito di serbatoio e fornitura di gpl” (cfr. allegato n. 1 fascicolo monitorio). Il contratto de quo, infatti, è da qualificarsi come negozio misto, nella specie, comodato gratuito ai fini dell'istallazione del serbatorio per il rifornimento di gas e contratto di fornitura, in virtù del quale si realizza l'immediato trasferimento della proprietà del bene- serbatoio al fornito, che si obbliga al pagamento immediato del prezzo di tutto il prodotto acquistato, indipendentemente dal suo consumo, e che differisce dal contratto di somministrazione, in cui l'utente non acquista la proprietà del bene ma paga i consumi rilevati dal contatore installato sul serbatoio stesso. Pertanto, non qualificandosi il contratto in esame come contratto di trasporto o spedizione, non può applicarsi il relativo termine prescrizionale breve.
Passando all'esame nel merito della domanda, è necessario premettere che nell'ambito del giudizio di opposizione monitorio occorre procedere a valutare la fondatezza della pretesa creditoria. L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore
è propria del creditore, che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente debitore quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario discende che il giudice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o
- 3 - meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acquisito in corso di causa.
Tanto premesso, l'onere di provare la fondatezza e l'entità della pretesa creditoria grava sull'opposta che, nella specie, forniva sufficienti elementi CP_1
probatori a sostegno del proprio credito.
Risulta infatti che in data 28.08.2017 la concludeva con la Parte_1 un contratto di comodato gratuito serbatoio e fornitura di gas gpl, CP_1
per la quale fornitura scaturiva un credito di €7.425,14 in favore della CP_1
risultante dalle fatture n. 28732/1-2017 del 20.10.2017, n. 31740/1-2017 del
20.11.2017, n. 37846/1-2017 del 31.12.2017, n. 33044/1-2017 del 30.11.2017, n.
1003/1-2018 del 10.01.2018, n. 8786/1-2018 del 10.03.2018, prodotte dall'opposta in giudizio a fondamento del suddetto credito e mai pagate né contestate dalla società opponente (cfr. all. 2 fasc. monitorio di parte opposta).
Sul punto si osserva che, nel giudizio di opposizione le fatture sono elementi che, se non corredati da ulteriori documenti probatori, non comprovano autonomamente la pretesa creditoria avanzata nella fase monitoria nel giudizio. Le semplici fatture, infatti, possono costituire prova dei crediti limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo, e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione, essendo gli stessi documenti atti unilaterali e provenienti dalla parte che vuole giovarsene. Questi ultimi non possono, pertanto, costituire prova in favore della stessa parte, né determinare un'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte, contro la quale è prodotto, contesti il diritto, anche relativamente alla sua esistenza oltreché alla sua entità e soprattutto, come nel caso di specie, a fronte dell'eccepita inesistenza del credito stesso (Cass.
Civ. 13.07.1977 n. 3150 e Cass. Civ. n. 9685/2000).
Nel caso di specie, per i principi sopra richiamati, le singole fatture depositate dall'opposta agli atti possono costituire valide prove, in quanto risultano corredate da ulteriori elementi probatori. A sostegno del credito vantato, infatti la CP_1
depositava, in allegato alle fatture, le bolle di scarico di gpl relative agli scarichi del
- 4 - prodotto per i rifornimenti dell'anno 2017, controfirmate ed altresì timbrate dalla
(cfr. allegato 2 fasc. monitorio), con il medesimo timbro Parte_1
apposto dalla stessa nel contratto. L'opposta produceva inoltre la copia della scheda contabile e l'estratto autentico del registro vendite della opponente, dalla quale emergono con chiarezza non solo i riferimenti alle predette fatture relative ai ricavi gpl in picco, ma altresì la continuità dei rifornimenti effettuati dalla CP_1 alla e l'ammontare dei pagamenti in acconto eseguiti da Parte_1
parte di quest'ultima (cfr. allegato n. 4 del fascicolo monitorio). Tali ultimi documenti, prima del presente giudizio, non risultano essere stati mai contestati dall'opponente, con la conseguenza che è da applicarsi il principio sancito dall'art.115 c.p.c., in forza del quale la mancata o generica contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante che rende la circostanza pacifica tra le parti e, dunque, neppure bisognevole di prova, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale (cfr. Cass., civ., sez. VI, 21/8/2012).
Ad integrazione della prova del proprio credito, l'opposta depositava agli atti altresì la pec di intimazione di messa in mora trasmessa all'opponente in data 09.07.2022 e gli originali dei Registri Iva Vendite della società opponente autenticati dal notaio sig. in data 22.09.2022, relativi alle fatture di g.p.l. emesse dalla Persona_1
mai contestati dalla (cfr. allegato 3 e allegato E CP_1 Parte_1
– fasc. monitorio), nonché il riconoscimento di debito formulato dalla società opponente nell'anno 2018, con relativa delega di pagamento in favore della società cooperativa “ ”. Controparte_4
Da tale ultimo riconoscimento emergeva chiaramente che la società
[...]
con sede in via F. Pinto n° 56 in Salerno p.iva , risultava Parte_1 P.IVA_1
debitrice della società con sede in via Argine in Napoli per un importo CP_1 di €7.415,14 …” (cfr. all. h – fasc. parte opposta).
Sul punto, si osserva che è da applicarsi la disciplina dell'art. 1268 c.c. in tema di delegazione cumulativa, secondo cui “se il debitore assegna al creditore un nuovo
- 5 - debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di volerlo liberare. Tuttavia, il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento”.
Pertanto, nel caso di specie, non essendoci stata la dichiarazione della CP_1 di voler liberare il debitore originario, odierno opponente, va confermato il diritto dell'opposta ad ottenere il pagamento dalla della somma Parte_1
oggetto del riconoscimento stesso.
Per quanto attiene invece alla posizione dell'opponente, si rileva come lo stesso non fornisce sufficientemente prova dell'infondatezza del credito opposto, eccependo, quale unico motivo di inesistenza del credito, la nullità del contratto de quo per violazione dell'art. 10 del D.lgs. n. 32/1998, secondo cui “i contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto e la disponibilità dello stesso ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate o all'acquisto di detto prodotto in regime di esclusiva”.
Al riguardo, occorre rilevare che la suddetta normativa non è applicabile al caso di specie, dal momento che prende in considerazione i contratti stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo di durata non superiore ad un anno, mentre il contratto de quo veniva stipulato per una durata di due anni decorrenti dalla data del primo rifornimento, come da contratto agli atti.
Peraltro, essendo il contratto di fornitura a forma libera e non essendo necessaria la forma scritta per il perfezionamento dell'accordo, la nullità di alcuni articoli non incide sulla validità dell'intero contratto nè sull'obbligo di pagamento del prezzo del bene fornito, con la conseguenza che è da applicarsi il principio di generale conservazione del negozio giuridico ex art. 1419 c.c., ai sensi del quale “il contratto
- 6 - non può ritenersi improduttivo di effetti giuridici nell'ipotesi in cui prevale la comune volontà delle parti, considerando il concreto interesse perseguito dalle stesse, al fine di valutare la persistenza di effetti giuridici dello strumento negoziale contenente una clausola nulla”. Nel caso di specie, infatti, il contratto di fornitura raggiungeva il suo scopo in quanto la riforniva di gpl il serbatoio di CP_1
proprietà della e , che veniva poi regolarmente consumato dalla Pt_1 Parte_1 stessa, come da fatture e relative bolle di scarico allegate agli atti.
A sostegno di ciò, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “in materia di contratti, agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art.
1419 c.c., vige la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti” (Cassazione Civile, Sez. II, 10.11.2014, sentenza n.
23950, Cassazione civile, Sez. III, 21.05.2007, sentenza n. 11673).
Alla luce di tutto quanto suesposto, l'opposizione proposta dalla
[...]
va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 431/2022 emesso dal Tribunale Parte_1
di Napoli in data 20.01.2022 va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod D.M. n. 147/2022, vista l'agevole istruttoria e la semplicità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario
Dott.ssa Annalisa Speranza, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., nei confronti della in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
• rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., e per l'effetto: Parte_1
- 7 - - conferma il Decreto Ingiuntivo n. 431/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 20.01.2022 nella persona del G.U. Dott.ssa
Stravino, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
- Condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della spese che si liquidano in € 2.540,00, per competenze, CP_1
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed
I.V.A., come per legge.
Così deciso in Napoli, 10.02.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
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