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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 23 gennaio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2085/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Lorenzo ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza, alla via Sanremo n.
28, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Silvana Mariotti, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di reversibilità.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato in data 08.07.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il giudice del lavoro e domandava, previo espletamento di ogni incombente di rito, ed in via preliminare dell'ordine di esibizione all' di tutta la documentazione CP_1
amministrativa relativa alla controversia in esame, inaudita altera parte o previa fissazione di udienza, disporre un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 del cpc, integrato dall'inserimento dell'art. 445-bis, teso al riconoscimento, anche a mezzo di consulenza medica, del diritto della sig.ra al Parte_1
riconoscimento della pensione di reversibilità, sussistendone tutte le condizioni di legge. A seguito dell'accertamento dichiarare il diritto della ricorrente al percepimento del trattamento richiesto, quindi condannare l' , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., al pagamento dei ratei mensili del trattamento dovuto, maturati dal giorno della domanda e maturandi, con interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con memoria, depositata il 03.01.2025, l' domandava, in via preliminare, CP_1
di dichiarare inammissibile il ricorso per le ragioni in fatto ed in diritto sopra rappresentate;
nel merito, allo stato degli atti, rigettarsi il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
di condannare parte ricorrente alla refusione delle spese tutte di lite.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 23 gennaio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presenta sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
2 Ai sensi dell'art. 445 bis, comma 1, del c.p.c.: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”.
Dal tenore letterale della richiamata disposizione si evince che l'ambito di applicazione della norma comprenda la materia della invalidità e, più precisamente, le sole controversie che abbiano come oggetto le prestazioni economiche e gli altri benefici assistenziali riconducibili alla materia dell'invalidità civile e dell'handicap nonché la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità in regime assicurativo ex lege n. 222/84.
Pertanto, avendo il legislatore individuato tassativamente le controversie che devono essere oggetto di preventivo esperimento dell'ATPO, deve ritenersi inammissibile il ricorso alla procedura in commento al fine di ottenere la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'inabilità di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 222/1984 al momento della morte del genitore ai fini della pensione di reversibilità di cui all'art. 13 della legge 4 aprile
1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, trattandosi di beneficio diverso dalle prestazioni previdenziali e assistenziali cui fa riferimento l'art. 445 bis c.p.c.
Per le ragioni esposte, consegue la inammissibilità del ricorso.
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono la compensazione integrale delle spese di lite.
3
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 08.07.2024, ogni altra Parte_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 23 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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