TRIB
Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/11/2024, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 859/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 859/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANGELINA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ANGELINA BRUNO
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“che l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della volontà dei signori e Parte_1 CP_1 di non volersi riconciliare e della loro esplicita richiesta affinché l'udienza di
[...] comparizione personale sia sostituita con il deposito di note scritte, Voglia omologare la separazione personale dei medesimi alle seguenti condizioni:
1. I genitori vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli minori e saranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori, ciò Per_1 Per_2 in considerazione del profondo affetto espresso nei confronti dei figli da entrambe le figure genitoriali e del primario interesse degli stessi a mantenere un rapporto affettivo equilibrato e paritario e in ragione altresì del sostanziale, reciproco rispetto esistente tra i genitori.
3. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori: in modo disgiunto rispetto alle questioni ordinarie, mentre le decisioni di straordinaria importanza per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla religione e alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori.
4. I figli minori saranno collocati in misura paritaria tra i genitori, mantenendo la residenza anche a fini anagrafici presso la casa coniugale in Via Trento 19 GO (LC), di proprietà esclusiva del sig. che sarà allo stesso assegnata. CP_1
5. I tempi e le modalità di visita dei figli sono concordati nel seguente modo.
e trascorreranno rispettivamente una settimana a casa della mamma e una Per_1 Per_2 settimana a casa del papà dal lunedì mattina alla domenica sera.
Le vacanze estive verranno così regolate: per tutto il periodo estivo vigerà il calendario concordato e i genitori si lasciano la libertà di aggiungere una settimana in più se dovessero decidere di andare in località di vacanza con i figli.
Le vacanze natalizie: finché le circostanze lo permetteranno, entrambi i genitori si impegnano a passare il giorno del 25, insieme. Il resto dei giorni verrà regolato seguendo il normale schema settimanale. Nel caso in cui le condizioni non fossero più idonee per trascorrere insieme il
Natale i figli trascorreranno alternativamente di anno in anno il giorno di Natale con uno dei genitori e il 31 e l'1 con l'altro a partire dal primo Natale utile con la mamma.
Le vacanze di Pasqua: verranno gestite seguendo l'ordinaria gestione settimanale.
Nel caso in cui un genitore avesse un impegno improrogabile o straordinario e non riuscisse a occuparsi dei minori, prima di trovare una collocazione alternativa per e , esso Per_1 Per_2
s'impegna ad informare l'altro coniuge chiedendo dapprima allo stesso di intervenire a supporto.
I genitori si lasciano la libertà di poter visitare i figli anche fuori dagli orari previsti previo preventivo accordo telefonico.
Tutto ciò premesso, tranne accordi differenti, le parti si lasciano la possibilità di variare l'organizzazione di comune accordo in qualsiasi momento.
6. I genitori s'impegnano per il futuro, nell'eventualità che nuovi partner entrino a far parte della loro vita e quella dei minori, a informare l'ex coniuge della decisione che si intende prendere. Andranno discusse le modalità ed i tempi, le necessità, e nel caso in cui dovessero sorgere incomprensioni tra loro a rivolgersi ad un consulente famigliare.
7. I genitori s'impegnano a non fare avere rapporti ai figli a persone non gradite e di rispettare questo impegno, sarà quindi loro premura rispettare tale decisione come impegno morale. La signora al fine di mantenere il buon equilibrio tra le parti si impegna Parte_1 nel dissuadere i propri figli, ad avere rapporti di qualsiasi genere con s.m. noto ad entrambi e lontano da principi morali e di armonia. Tale condizione è imprescindibile al fine di mantenere l'accordo duraturo nel tempo.
SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI.
8. A fronte delle modalità di affido condiviso dei figli minori di cui sopra descritto, ciascun genitore provvederà al suo mantenimento ordinario secondo le proprie disponibilità e capacità reddituali, così come vigenti alla data del presente accordo;
9. In ogni caso, il sig. s'impegna a versare un contributo al mantenimento dei CP_1 minori di euro 500 (cinquecento/00) mensili entro e non oltre il giorno 05 del mese tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Pt_1
10. Le spese straordinarie saranno per il 100% a carico del sig. spese da CP_1 individuare secondo il seguente schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia, baby-sitter, c) viaggi e vacanze (escluse quelle trascorse con i genitori);
Le già menzionate spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori se non necessarie. Ove non vi sia l'accordo sulle spese straordinarie e un genitore insista nel sostenerle, potrà provvedervi direttamente, anche senza l'assenso dell'altro genitore, purché le spese siano a suo carico.
SULLA CASA CONIUGALE E RAPPORTI PATRIMONIALI.
11. La casa coniugale, sita in via Trento 19 è e resta di proprietà esclusiva del signor e verrà allo stesso assegnata anche in ragione del collocamento dei figli minori. CP_1
12. Si dà atto che la signora ha già lasciato la casa coniugale, trasferendosi in Via Pt_1
Martiri della Libertà (GO), appartamento per il quale le utenze e l'affitto saranno a suo carico.
13. L' appartamento sito in GO Via Guttemberg è e resta di proprietà della signora
Pt_1
14. L'appartamento sito in Merate Via Verdi n° 27 è e resta di proprietà del sig. CP_1
15. La sig.ra s'impegna a cedere la proprietà dell'appartamento sito in Via Copernico Pt_1
GO a titolo gratuito al sig. CP_1 16. Il piano d'accumulo polizza n° 23759603 gruppo alleanza prodotto new Capital a favore dei figli resta in carico al sig. se vorrà continuare a versarne le quote. CP_1
17. L'auto di proprietà della signora targata GG946M4 verrà acquisita dalla Pt_1 [...]
Controparte_2
18. Si dà atto che il sig. in qualità di socio della Parte_2 CP_2 Controparte_2 ha aumentato, a partire dal mese di giugno 2024, lo stipendio della sig. di euro 300,00 Pt_1
(trecento/00).
19. I coniugi dichiarano di non avere nessun'altra questione patrimoniale irrisolta.
SULL'ASSENSO ALL'ESPATRIO DEI MINORI.
20. Entrambi i genitori esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi anno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 30/07/2005 a OSNAGO e dalla loro unione sono nati a Merate i figli,
in data 09/01/2007, e in data 13/03/2010. Per_1 Per_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 01/07/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con concordatario a GO (LC) il 30/07/2005,
[...] con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GO, reg. atti di matrimonio, anno 2005, parte II, Serie A, numero 17;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di GO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 12 novembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 859/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANGELINA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ANGELINA BRUNO
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“che l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della volontà dei signori e Parte_1 CP_1 di non volersi riconciliare e della loro esplicita richiesta affinché l'udienza di
[...] comparizione personale sia sostituita con il deposito di note scritte, Voglia omologare la separazione personale dei medesimi alle seguenti condizioni:
1. I genitori vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli minori e saranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori, ciò Per_1 Per_2 in considerazione del profondo affetto espresso nei confronti dei figli da entrambe le figure genitoriali e del primario interesse degli stessi a mantenere un rapporto affettivo equilibrato e paritario e in ragione altresì del sostanziale, reciproco rispetto esistente tra i genitori.
3. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori: in modo disgiunto rispetto alle questioni ordinarie, mentre le decisioni di straordinaria importanza per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla religione e alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori.
4. I figli minori saranno collocati in misura paritaria tra i genitori, mantenendo la residenza anche a fini anagrafici presso la casa coniugale in Via Trento 19 GO (LC), di proprietà esclusiva del sig. che sarà allo stesso assegnata. CP_1
5. I tempi e le modalità di visita dei figli sono concordati nel seguente modo.
e trascorreranno rispettivamente una settimana a casa della mamma e una Per_1 Per_2 settimana a casa del papà dal lunedì mattina alla domenica sera.
Le vacanze estive verranno così regolate: per tutto il periodo estivo vigerà il calendario concordato e i genitori si lasciano la libertà di aggiungere una settimana in più se dovessero decidere di andare in località di vacanza con i figli.
Le vacanze natalizie: finché le circostanze lo permetteranno, entrambi i genitori si impegnano a passare il giorno del 25, insieme. Il resto dei giorni verrà regolato seguendo il normale schema settimanale. Nel caso in cui le condizioni non fossero più idonee per trascorrere insieme il
Natale i figli trascorreranno alternativamente di anno in anno il giorno di Natale con uno dei genitori e il 31 e l'1 con l'altro a partire dal primo Natale utile con la mamma.
Le vacanze di Pasqua: verranno gestite seguendo l'ordinaria gestione settimanale.
Nel caso in cui un genitore avesse un impegno improrogabile o straordinario e non riuscisse a occuparsi dei minori, prima di trovare una collocazione alternativa per e , esso Per_1 Per_2
s'impegna ad informare l'altro coniuge chiedendo dapprima allo stesso di intervenire a supporto.
I genitori si lasciano la libertà di poter visitare i figli anche fuori dagli orari previsti previo preventivo accordo telefonico.
Tutto ciò premesso, tranne accordi differenti, le parti si lasciano la possibilità di variare l'organizzazione di comune accordo in qualsiasi momento.
6. I genitori s'impegnano per il futuro, nell'eventualità che nuovi partner entrino a far parte della loro vita e quella dei minori, a informare l'ex coniuge della decisione che si intende prendere. Andranno discusse le modalità ed i tempi, le necessità, e nel caso in cui dovessero sorgere incomprensioni tra loro a rivolgersi ad un consulente famigliare.
7. I genitori s'impegnano a non fare avere rapporti ai figli a persone non gradite e di rispettare questo impegno, sarà quindi loro premura rispettare tale decisione come impegno morale. La signora al fine di mantenere il buon equilibrio tra le parti si impegna Parte_1 nel dissuadere i propri figli, ad avere rapporti di qualsiasi genere con s.m. noto ad entrambi e lontano da principi morali e di armonia. Tale condizione è imprescindibile al fine di mantenere l'accordo duraturo nel tempo.
SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI.
8. A fronte delle modalità di affido condiviso dei figli minori di cui sopra descritto, ciascun genitore provvederà al suo mantenimento ordinario secondo le proprie disponibilità e capacità reddituali, così come vigenti alla data del presente accordo;
9. In ogni caso, il sig. s'impegna a versare un contributo al mantenimento dei CP_1 minori di euro 500 (cinquecento/00) mensili entro e non oltre il giorno 05 del mese tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Pt_1
10. Le spese straordinarie saranno per il 100% a carico del sig. spese da CP_1 individuare secondo il seguente schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia, baby-sitter, c) viaggi e vacanze (escluse quelle trascorse con i genitori);
Le già menzionate spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori se non necessarie. Ove non vi sia l'accordo sulle spese straordinarie e un genitore insista nel sostenerle, potrà provvedervi direttamente, anche senza l'assenso dell'altro genitore, purché le spese siano a suo carico.
SULLA CASA CONIUGALE E RAPPORTI PATRIMONIALI.
11. La casa coniugale, sita in via Trento 19 è e resta di proprietà esclusiva del signor e verrà allo stesso assegnata anche in ragione del collocamento dei figli minori. CP_1
12. Si dà atto che la signora ha già lasciato la casa coniugale, trasferendosi in Via Pt_1
Martiri della Libertà (GO), appartamento per il quale le utenze e l'affitto saranno a suo carico.
13. L' appartamento sito in GO Via Guttemberg è e resta di proprietà della signora
Pt_1
14. L'appartamento sito in Merate Via Verdi n° 27 è e resta di proprietà del sig. CP_1
15. La sig.ra s'impegna a cedere la proprietà dell'appartamento sito in Via Copernico Pt_1
GO a titolo gratuito al sig. CP_1 16. Il piano d'accumulo polizza n° 23759603 gruppo alleanza prodotto new Capital a favore dei figli resta in carico al sig. se vorrà continuare a versarne le quote. CP_1
17. L'auto di proprietà della signora targata GG946M4 verrà acquisita dalla Pt_1 [...]
Controparte_2
18. Si dà atto che il sig. in qualità di socio della Parte_2 CP_2 Controparte_2 ha aumentato, a partire dal mese di giugno 2024, lo stipendio della sig. di euro 300,00 Pt_1
(trecento/00).
19. I coniugi dichiarano di non avere nessun'altra questione patrimoniale irrisolta.
SULL'ASSENSO ALL'ESPATRIO DEI MINORI.
20. Entrambi i genitori esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi anno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 30/07/2005 a OSNAGO e dalla loro unione sono nati a Merate i figli,
in data 09/01/2007, e in data 13/03/2010. Per_1 Per_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 01/07/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con concordatario a GO (LC) il 30/07/2005,
[...] con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GO, reg. atti di matrimonio, anno 2005, parte II, Serie A, numero 17;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di GO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 12 novembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada