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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
AR CE, Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 26/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Abaco Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 167/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 2
e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 200 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Abaco S.p.A., con atto di appello ritualmente notificato e depositato, ha articolato i seguenti motivi di gravame:
Erronea applicazione dell'art. 7, comma 5, D.Lgs. 507/1993 in relazione al calcolo della superficie delle insegne e vetrofanie “Resistente_1”. L'appellante censura la sentenza per avere ritenuto sussistente un collegamento funzionale tra i mezzi esposti su lati diversi dell'edificio, applicando il criterio unitario di calcolo, mentre i mezzi sarebbero autonomi e privi di connessione inscindibile.
Violazione del principio dell'onere della prova in ordine alla sussistenza della connessione funzionale tra i mezzi pubblicitari. L'appellante sostiene che grava sul contribuente l'onere di dimostrare la connessione logica e fisica tra i mezzi, onere non assolto da Resistente_1. Contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti in ordine alla qualificazione delle insegne e vetrofanie come unico mezzo pubblicitario. L'appellante richiama giurisprudenza di legittimità (Cass. nn.
23250/2004, 252/2012, 32648/2018) e di merito (CGT II Grado Veneto n. 611/2023 e n. 124/2025; CGT II
Grado Liguria n. 692/2025; CGT Verona n. 229/2025) che escludono la connessione quando i mezzi sono collocati su facciate diverse o comunque autonomi.
Abaco S.p.A. ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello limitatamente alle insegne e vetrofanie, la conferma della pretesa impositiva per tali mezzi e la condanna dell'appellata alle spese dei due gradi di giudizio.
Resistente_1., costituitasi in giudizio, ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado e richiamando la sussistenza del collegamento funzionale tra i mezzi, la correttezza del calcolo unitario e l'applicabilità dell'esenzione. Ha concluso per la condanna dell'appellante alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento esecutivo n. 200 del 30.12.2022, notificato il 20.01.2023, Abaco S.p.A., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e delle pubbliche affissioni per il Comune di Luogo_1, contestava a Resistente_1. l'omesso versamento dell'imposta relativa all'anno 2017 per la diffusione di messaggi pubblicitari mediante: – una freccia stradale indicante “agenzia postale”; – insegne di esercizio recanti la dicitura “Resistente_1”; – vetrofanie con la medesima dicitura;
– un cartello “Postamat”.
I mezzi erano installati presso l'ufficio postale sito in Indirizzo_1, Luogo_1.
Resistente_1. impugnava l'avviso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, deducendo: – l'assenza del presupposto impositivo per la freccia stradale e per il cartello
“Postamat”, qualificandoli come mere indicazioni o avvisi al pubblico esenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; – l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 17, comma 1-bis, D.
Lgs. 507/1993 per le insegne di esercizio, in quanto di superficie complessiva inferiore a 5 mq, e l'erroneità del criterio di calcolo adottato dall'ente impositore, sostenendo la necessità di considerare i mezzi contigui e funzionalmente collegati come un unico mezzo pubblicitario ai sensi dell'art. 7, comma 5,
D.Lgs. 507/1993.
Abaco S.p.A. si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone l'integrale rigetto, sostenendo la natura pubblicitaria di tutti i mezzi esposti e la correttezza del calcolo della superficie imponibile per singolo mezzo, con applicazione dell'arrotondamento previsto dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 507/1993.
ESITO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Resistente_1. chiedeva l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento e la condanna del concessionario alle spese di lite. Abaco S.p.A. chiedeva il rigetto del ricorso, la conferma dell'avviso e la condanna della ricorrente alle spese.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, con sentenza n. 167/2024 depositata il
13.05.2024, accoglieva integralmente il ricorso, annullando l'avviso di accertamento. Il giudice di prime cure riteneva: – che le frecce “agenzia postale” e “poste” costituissero segnali di indicazione di servizi di pubblica utilità, privi di valenza pubblicitaria;
– che le insegne, vetrofanie e il cartello “Postamat”, essendo tra loro contigui e funzionalmente collegati, dovessero essere considerati un unico mezzo pubblicitario ai sensi dell'art. 7, comma 5, D.Lgs. 507/1993, con calcolo unitario della superficie e arrotondamento finale, risultando complessivamente inferiore al limite di esenzione di 5 mq previsto dall'art. 17, comma 1-bis, del medesimo decreto.
Le spese di lite venivano compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, le produzioni documentali e le memorie delle parti, ritiene l'appello fondato nei limiti di seguito indicati.
In punto di diritto, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità, disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica. L'art. 7, comma 2, stabilisce il criterio ordinario di calcolo della superficie imponibile, con arrotondamento per eccesso delle frazioni inferiori al metro quadrato e delle frazioni successive a mezzo metro quadrato. Il comma 5 dello stesso articolo prevede una deroga, disponendo che “i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario”.
L'art. 17, comma 1-bis, esenta dall'imposta le insegne di esercizio di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
L'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (ex multis, ordinanze nn. 23250/2004, 252/2012 e
32648/2018) e della giurisprudenza di merito recente chiarisce che la deroga del comma 5 dell'art. 7 richiede non la mera identità di contenuto o di soggetto, ma un collegamento funzionale e inscindibile tra i mezzi, tale da renderli un “unicum” percepito unitariamente dal pubblico. L'onere di provare tale connessione grava sul contribuente.
Nel caso di specie, dalla documentazione fotografica e dalle relazioni tecniche prodotte emerge che le insegne e vetrofanie recanti la dicitura “Resistente_1” sono collocate su facciate diverse dell'edificio, ciascuna con autonomia visiva e funzionale. La ripetizione del medesimo messaggio su supporti distinti non integra la connessione richiesta dalla norma, ma piuttosto ne amplifica la portata diffusiva.
Resistente_1. non ha fornito prova specifica di un legame fisico o logico inscindibile tra i mezzi tale da giustificare il calcolo unitario.
Pertanto, deve applicarsi il criterio ordinario di arrotondamento per ciascun mezzo pubblicitario ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.Lgs. 507/1993, con superamento del limite di esenzione di 5 mq e conseguente assoggettamento all'imposta per le insegne e vetrofanie. Quanto alle frecce direzionali “agenzia postale” e “poste”, la sentenza di primo grado ha correttamente escluso la natura pubblicitaria, qualificandole come segnali di indicazione di un servizio di pubblica utilità, esenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 507/1993, in conformità all'orientamento della
Cassazione (ord. n. 1169/2019).
Analoga esenzione va riconosciuta per il cartello “Postamat”, trattandosi di avviso al pubblico collocato nelle immediate adiacenze dell'ufficio postale e di superficie non eccedente i limiti previsti dalla norma.
(Cass.Ord. n. 1169/2019).
In ragione della parziale soccombenza reciproca e della non univocità della giurisprudenza sulla questione del collegamento funzionale, le spese dei due gradi di giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
– in parziale accoglimento dell'appello proposto da Abaco S.p.A., riforma la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Padova n. 167/2024 e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'avviso di accertamento limitatamente alle insegne di esercizio e vetrofanie recanti la dicitura “Resistente_1”, da assoggettare a imposta secondo il criterio ordinario di arrotondamento per ciascun mezzo ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.Lgs. 507/1993; – conferma nel resto la sentenza impugnata, con annullamento dell'imposta relativamente alle frecce direzionali “agenzia postale”/“poste” e al cartello “Postamat”; – compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
AR CE, Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 26/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Abaco Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 167/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 2
e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 200 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Abaco S.p.A., con atto di appello ritualmente notificato e depositato, ha articolato i seguenti motivi di gravame:
Erronea applicazione dell'art. 7, comma 5, D.Lgs. 507/1993 in relazione al calcolo della superficie delle insegne e vetrofanie “Resistente_1”. L'appellante censura la sentenza per avere ritenuto sussistente un collegamento funzionale tra i mezzi esposti su lati diversi dell'edificio, applicando il criterio unitario di calcolo, mentre i mezzi sarebbero autonomi e privi di connessione inscindibile.
Violazione del principio dell'onere della prova in ordine alla sussistenza della connessione funzionale tra i mezzi pubblicitari. L'appellante sostiene che grava sul contribuente l'onere di dimostrare la connessione logica e fisica tra i mezzi, onere non assolto da Resistente_1. Contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti in ordine alla qualificazione delle insegne e vetrofanie come unico mezzo pubblicitario. L'appellante richiama giurisprudenza di legittimità (Cass. nn.
23250/2004, 252/2012, 32648/2018) e di merito (CGT II Grado Veneto n. 611/2023 e n. 124/2025; CGT II
Grado Liguria n. 692/2025; CGT Verona n. 229/2025) che escludono la connessione quando i mezzi sono collocati su facciate diverse o comunque autonomi.
Abaco S.p.A. ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello limitatamente alle insegne e vetrofanie, la conferma della pretesa impositiva per tali mezzi e la condanna dell'appellata alle spese dei due gradi di giudizio.
Resistente_1., costituitasi in giudizio, ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado e richiamando la sussistenza del collegamento funzionale tra i mezzi, la correttezza del calcolo unitario e l'applicabilità dell'esenzione. Ha concluso per la condanna dell'appellante alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento esecutivo n. 200 del 30.12.2022, notificato il 20.01.2023, Abaco S.p.A., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e delle pubbliche affissioni per il Comune di Luogo_1, contestava a Resistente_1. l'omesso versamento dell'imposta relativa all'anno 2017 per la diffusione di messaggi pubblicitari mediante: – una freccia stradale indicante “agenzia postale”; – insegne di esercizio recanti la dicitura “Resistente_1”; – vetrofanie con la medesima dicitura;
– un cartello “Postamat”.
I mezzi erano installati presso l'ufficio postale sito in Indirizzo_1, Luogo_1.
Resistente_1. impugnava l'avviso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, deducendo: – l'assenza del presupposto impositivo per la freccia stradale e per il cartello
“Postamat”, qualificandoli come mere indicazioni o avvisi al pubblico esenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; – l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 17, comma 1-bis, D.
Lgs. 507/1993 per le insegne di esercizio, in quanto di superficie complessiva inferiore a 5 mq, e l'erroneità del criterio di calcolo adottato dall'ente impositore, sostenendo la necessità di considerare i mezzi contigui e funzionalmente collegati come un unico mezzo pubblicitario ai sensi dell'art. 7, comma 5,
D.Lgs. 507/1993.
Abaco S.p.A. si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone l'integrale rigetto, sostenendo la natura pubblicitaria di tutti i mezzi esposti e la correttezza del calcolo della superficie imponibile per singolo mezzo, con applicazione dell'arrotondamento previsto dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 507/1993.
ESITO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Resistente_1. chiedeva l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento e la condanna del concessionario alle spese di lite. Abaco S.p.A. chiedeva il rigetto del ricorso, la conferma dell'avviso e la condanna della ricorrente alle spese.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, con sentenza n. 167/2024 depositata il
13.05.2024, accoglieva integralmente il ricorso, annullando l'avviso di accertamento. Il giudice di prime cure riteneva: – che le frecce “agenzia postale” e “poste” costituissero segnali di indicazione di servizi di pubblica utilità, privi di valenza pubblicitaria;
– che le insegne, vetrofanie e il cartello “Postamat”, essendo tra loro contigui e funzionalmente collegati, dovessero essere considerati un unico mezzo pubblicitario ai sensi dell'art. 7, comma 5, D.Lgs. 507/1993, con calcolo unitario della superficie e arrotondamento finale, risultando complessivamente inferiore al limite di esenzione di 5 mq previsto dall'art. 17, comma 1-bis, del medesimo decreto.
Le spese di lite venivano compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, le produzioni documentali e le memorie delle parti, ritiene l'appello fondato nei limiti di seguito indicati.
In punto di diritto, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità, disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica. L'art. 7, comma 2, stabilisce il criterio ordinario di calcolo della superficie imponibile, con arrotondamento per eccesso delle frazioni inferiori al metro quadrato e delle frazioni successive a mezzo metro quadrato. Il comma 5 dello stesso articolo prevede una deroga, disponendo che “i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario”.
L'art. 17, comma 1-bis, esenta dall'imposta le insegne di esercizio di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
L'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (ex multis, ordinanze nn. 23250/2004, 252/2012 e
32648/2018) e della giurisprudenza di merito recente chiarisce che la deroga del comma 5 dell'art. 7 richiede non la mera identità di contenuto o di soggetto, ma un collegamento funzionale e inscindibile tra i mezzi, tale da renderli un “unicum” percepito unitariamente dal pubblico. L'onere di provare tale connessione grava sul contribuente.
Nel caso di specie, dalla documentazione fotografica e dalle relazioni tecniche prodotte emerge che le insegne e vetrofanie recanti la dicitura “Resistente_1” sono collocate su facciate diverse dell'edificio, ciascuna con autonomia visiva e funzionale. La ripetizione del medesimo messaggio su supporti distinti non integra la connessione richiesta dalla norma, ma piuttosto ne amplifica la portata diffusiva.
Resistente_1. non ha fornito prova specifica di un legame fisico o logico inscindibile tra i mezzi tale da giustificare il calcolo unitario.
Pertanto, deve applicarsi il criterio ordinario di arrotondamento per ciascun mezzo pubblicitario ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.Lgs. 507/1993, con superamento del limite di esenzione di 5 mq e conseguente assoggettamento all'imposta per le insegne e vetrofanie. Quanto alle frecce direzionali “agenzia postale” e “poste”, la sentenza di primo grado ha correttamente escluso la natura pubblicitaria, qualificandole come segnali di indicazione di un servizio di pubblica utilità, esenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 507/1993, in conformità all'orientamento della
Cassazione (ord. n. 1169/2019).
Analoga esenzione va riconosciuta per il cartello “Postamat”, trattandosi di avviso al pubblico collocato nelle immediate adiacenze dell'ufficio postale e di superficie non eccedente i limiti previsti dalla norma.
(Cass.Ord. n. 1169/2019).
In ragione della parziale soccombenza reciproca e della non univocità della giurisprudenza sulla questione del collegamento funzionale, le spese dei due gradi di giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
– in parziale accoglimento dell'appello proposto da Abaco S.p.A., riforma la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Padova n. 167/2024 e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'avviso di accertamento limitatamente alle insegne di esercizio e vetrofanie recanti la dicitura “Resistente_1”, da assoggettare a imposta secondo il criterio ordinario di arrotondamento per ciascun mezzo ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.Lgs. 507/1993; – conferma nel resto la sentenza impugnata, con annullamento dell'imposta relativamente alle frecce direzionali “agenzia postale”/“poste” e al cartello “Postamat”; – compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio.