Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 12.03.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1562/2022
promossa da
1rappresentata e difesa dagli avv. ti Parte 1 C.F. C.F. 1
MULE' GIOACCHINO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte 1
-convenuto contumace-
Oggetto: sospensione dal lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20 maggio 2022, il ricorrente indicato in epigrafe - premesso di essere dipendente del Comune di CP 1 con la qualifica di lavoratore socialmente utile - esponeva di avere richiesto in data 24/01/2022 n. 27 giornate di ferie con decorrenza dal 15/02/2022 al 31/03/2022; che, sempre in data 15/02/2022 gli era stato revocato il congedo ordinario ed era stato sospeso dall'attività lavorativa, senza retribuzione, poiché non in possesso della certificazione verde.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, il CP 1 non si costituiva.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Controparte_1 , regolarmente Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del citato in giudizio e non costituitesi.
Giova premettere che il legislatore, a fronte dell'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale data dalla diffusione e gravità dell'epidemia da SARS- Cov 2 (che già l'11
Contro marzo 2020 1' veva definito «pandemia»), ha adottato misure finalizzate a tutelare la salute pubblica e, fra queste, ha incluso la vaccinazione, che le più autorevoli voci scientifiche a livello mondiale indicavano come strumento idoneo a contrastare la diffusione del virus.
Occorre valutare, nel caso concreto, la legittimità della sospensione dal lavoro per assenza della vaccinazione obbligatoria per l'ultracinquantenne ex art. 4, quinquies, c. 4, dl. 44/21.
Appare opportuno in via preliminare riportare la disciplina legislativa vigente all'epoca dei fatti.
L'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4, 1° co. del D.L. n. 44/2021 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario è stato esteso per effetto dell'introduzione dell'art.
4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) anche a coloro che svolgevano attività lavorativa, anche da esterni, in strutture che ospitano individui fragili, come emerge dalla disposizione che di seguito si riporta: "1. Dal 10 ottobre 2021 e fino al 1° novembre 2022, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
4. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.
5. La violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2- bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74.".
Al successivo art.
4-ter rubricato si legge: "1. Dal 15 dicembre 2021 e fino al 1° novembre 2022,
l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie: ... c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione
relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina
l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 1° novembre 2022. In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 5.".
L'Art.
4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni) introdotto dal D.L. n. 1/2022 di modifica del D.L. n. 44
del 1.04.2021, in vigore dal 25.03.2022, ha statuito:
"1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-
2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché agli stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4- bis, 4-ter, 4-ter. 1 e 4-ter. 2.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15
giugno 2022, di cui al comma 1".
Pertanto, alla luce dell'interpretazione letterale della norma e considerata la chiara
intenzione del legislatore, il ricorrente, ai sensi dell'art.
4-ter citato, era soggetto all'obbligo vaccinale.
Il provvedimento di sospensione risulta legittimo perché adottato quale atto dovuto a fronte dell'inadempimento dello stesso all'inequivoco obbligo previsto da una legge dello Stato, il cui tenore non consente alcuna interpretazione orientata. Il datore di lavoro ha adempiuto a quanto previsto dalla suddetta normativa, laddove, verificato il mancato adempimento da parte dell'odierno istante all'obbligo di vaccinazione ed in assenza di idonea certificazione di esonero dal suddetto obbligo, ha sospeso il lavoratore dalla prestazione di lavoro e dalla retribuzione.
Non era pertanto previsto in capo al datore di lavoro alcun obbligatorio tentativo di ricollocazione in diverse mansioni (che anzi era vietato), né di svolgimento della prestazione lavorativa da remoto.
Infatti, nella prima fase, che va dall'entrata in vigore del d.l. n. 44/2021 (1° aprile 2021) sino all'entrata in vigore del d.l. n. 172/2021 (26 novembre 2021), il datore di lavoro aveva un obbligo di repêchage generalizzato, mentre nella seconda fase, iniziata con il d.l. 172/2021,
la sospensione doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro (cfr. Cass., S.U., 5 aprile 2023, n. 9403), per tutti gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 4, comma 1, in ragione della sola qualifica posseduta ed a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e fatti salvo soltanto gli esentati per ragioni di salute di cui al comma 2.
Per le ragioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Agrigento, il 12/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo