Art. 11. Preimballaggi provenienti da Paesi della Comunita'
Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. provenienti da Paesi membri della Comunita' europea che abbiano recepito nel proprio ordinamento la direttiva comunitaria n. 76/211/CEE per i quali il controllo di cui al primo comma dell'articolo 10 precedente, ai sensi della direttiva predetta, e' effettuato dalle relative competenti autorita' - sono controllati presso i magazzini dell'importatore o dei suoi aventi causa secondo le modalita' previste nel regolamento d'esecuzione della presente legge.
Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. provenienti da Paesi membri della Comunita' europea che abbiano recepito nel proprio ordinamento la direttiva comunitaria n. 76/211/CEE per i quali il controllo di cui al primo comma dell'articolo 10 precedente, ai sensi della direttiva predetta, e' effettuato dalle relative competenti autorita' - sono controllati presso i magazzini dell'importatore o dei suoi aventi causa secondo le modalita' previste nel regolamento d'esecuzione della presente legge.