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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Consigliere
3) Dott.ssa Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.57 del Ruolo Generale delle cause dell‟anno 2022, discussa e decisa all‟udienza di discussione del 23.04.2025
TRA
( ), elettivamente domiciliata in Taranto Parte_1 CodiceFiscale_1
presso lo studio dell‟Avv. , alla Via Pitagora 24 rappresentata e difesa, giusta mandato a Parte_2
margine del ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio;
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Andriulli,
Antonello Lamanna e Maria Maddalena Berloco, in virtù alle liti per atto del Notaio Dott. Persona_1
si Roma del 23/01/2023 rep n. 37590/7131, elettivamente domiciliato presso l‟avvocatura della sede distrettuale dell‟INPS alla Via Golfo di Taranto 74100 Taranto;
- APPELLATO -
All‟udienza del 23.04.2026 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l‟appellata sentenza (n. 213/2022), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava i ricorsi riuniti proposti da diretti ad ottenere l‟accertamento del proprio diritto alla Parte_1
iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nel comune di residenza per 95 giornate lavorative prestate nell‟anno 2018 e per 102 giornate lavorative, dal 17/5/2017 al 30/6/2017 e dal 14/9/2017 al 31/12/2017 per non meno di sette ore al giorno, sempre alle dipendenze MP AG , con Parte_3
conseguente riconoscimento del trattamento di disoccupazione dovuto per il suddetto periodo, ritenendo il quadro probatorio del tutto lacunoso.
Dichiarava le spese di lite irripetibili ex art.152 disp.att.c.p.c.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l‟erroneità e chiedendone la Parte_1
riforma.
Resisteva l‟INPS, concludendo per il rigetto dell‟avverso gravame, con il favore delle spese.
All‟udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l‟appellante dell‟errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice nella valutazione delle prove.
La doglianza non è fondata.
Orbene, adiva il Tribunale al fine di sentir dichiarare il proprio diritto alla iscrizione negli Parte_1
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nel comune di residenza per i periodi indicati, esponendo di aver lavorato come operaia agricola a tempo determinato,chiedendo disporsi la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli anche per gli anzidetti anni con declaratoria di illegittimità della disposta cancellazione.
Assume la ricorrente in questa sede, che erroneamente il Tribunale, concludeva per il rigetto del ricorso ritenendo il quadro probatorio lacunoso.
Giova, preliminarmente, ricordare che, in caso di cancellazione di giornate di lavoro AG disposta dall‟ CP_1
a seguito di accertamento ispettivo, grava sul lavoratore l‟onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto all‟iscrizione nell‟elenco bracciantile, ovvero l‟espletamento di attività
lavorativa subordinata per le giornate disconosciute (Cass. sez. lav., 31 luglio 2014, n. 17473; Cass, sez. lav., 24
agosto 2012, n. 14642).
Ciò posto, la Corte concorda con il Tribunale nel ritenere che la ricorrente non ha sufficientemente assolto all‟onere probatorio su di sé gravante, atteso che la carenza di allegazione di fatti ed elementi specifici relativi alle giornate di lavoro assertivamente svolte, non è stata colmata dalla prova testimoniale generica e contraddittoria, né da quanto dichiarato dalla ricorrente che espressamente nel corso dell‟accertamento ispettivo aveva riferito di non conoscere indicato invece nel ricorso quale datore di lavoro. Parte_3 Numerose contraddizioni, sono state rilevate all‟interno delle deposizioni testimoniali che sono di contenuto diverso anche rispetto alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro, in sede ispettiva. Rilevante, infatti,sotto il profilo dell‟efficacia probatoria, la deposizione del datore di lavoro contraddittoria, confusa ed in senso inverso a quella resa dai testi.
In particolare, datore di lavoro, asseriva che: “ tutti i “presunti” dipendenti residenti nei paesi di Parte_3
San Marzano di San Giuseppe (ove risiede la ricorrente),non avevano prestato alcuna attività lavorativa in favore della sua azienda negli anni 2017 e 2018.
Tra i residenti di San Marzano di San Giuseppe, oltre a risulta anche il nominativo di Parte_1
(teste nel presente giudizio) che veniva pure escluso dai rapporti effettivi e ricompreso tra quelli Testimone_1
„fittizi‟ ,tanto che il suo rapporto di lavoro AG nel 2018, veniva parimenti annullato dai funzionari . CP_1
Al riguardo vero è che non ricorre incapacità a testimoniare, ai sensi dell‟art. 346 c.p.c., per il lavoratore che, non essendo parte in causa nel processo per il quale venga sentito, a sua volta abbia proposto separatamente analogo giudizio nei confronti dello stesso datore di lavoro (Cass. 17 gennaio 1987 n. 387, 6 agosto 2004 n. 15197), ma il giudice deve valutare con una particolare attenzione l‟attendibilità del teste e ciò è avvenuto nel caso in esame,
dato che il giudice di primo grado, ha corroborato la sua valutazione tenendo conto, sia del fatto che le deposizioni non sono state concordi e contraddette da diversi elementi acquisiti al processo.
Il teste dichiarava di aver lavorato per solo nel 2018 e solo nel periodo estivo, Testimone_2 Parte_3
in un vigneto in zona di Castellaneta Marina, per lavori sulla foglia, copertura tendoni e vendemmia di uva bianca da vino;
di aver lavorato in quel periodo con solo 2 altri operai di San Marzano, madre e figlia, quest‟ultima di nome che viaggiavano con lui;
di aver lavorato nel 2017 sempre in campagna , ma di non ricordare il Per_2
nome dell‟azienda, che era sempre a Castellaneta ma di un altro datore di lavoro (dunque, ha escluso di aver lavorato per ); non sapeva dire dove si trovassero i fondi su cui aveva lavorato, né gli operai con cui Parte_3
aveva lavorato, né il compenso percepito per tali presunti lavori agricoli.
Ulteriore elemento determinante, suffragante l‟inesistenza, nella specie, della prova del rapporto di lavoro subordinato, è dato dalla mancanza del requisito dell‟onerosità della prestazione assertivamente posta in essere.
Il Tribunale ha correttamente valutato con la dovuta attenzione l‟attendibilità della prova testimoniale, a fronte di un quadro accertativo del tutto univoco nel ritenere tali rapporti di natura fittizia.
Quanto al valore probatorio dei verbali ispettivi, quando come nella specie, l' contesta l'esistenza dell'attività CP_1
lavorativa, la Suprema Corte afferma che “.... quanto all'efficacia probatoria dei verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, è giurisprudenza costante di questa Corte che essi fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c.; solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli dichiari di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali possono essere infirmati dalla prova contraria”.
Nel caso di specie, mentre nulla ha provato l‟appellante, l'appellato ha fornito piena prova della fittizietà del rapporto di lavoro intercorso nel 2017 e 2018 tra la appellante e . Parte_3
La sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati e pertanto dev‟essere confermata.
Nulla per le spese di giudizio ex art.152 disp.att.c.p.c..
P.Q.M.
1) Rigetta l‟appello e per l‟effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Nulla per le spese di giudizio ex art.152 disp.att.c.p.c.
Taranto,23.04.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Consigliere
3) Dott.ssa Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.57 del Ruolo Generale delle cause dell‟anno 2022, discussa e decisa all‟udienza di discussione del 23.04.2025
TRA
( ), elettivamente domiciliata in Taranto Parte_1 CodiceFiscale_1
presso lo studio dell‟Avv. , alla Via Pitagora 24 rappresentata e difesa, giusta mandato a Parte_2
margine del ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio;
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Andriulli,
Antonello Lamanna e Maria Maddalena Berloco, in virtù alle liti per atto del Notaio Dott. Persona_1
si Roma del 23/01/2023 rep n. 37590/7131, elettivamente domiciliato presso l‟avvocatura della sede distrettuale dell‟INPS alla Via Golfo di Taranto 74100 Taranto;
- APPELLATO -
All‟udienza del 23.04.2026 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l‟appellata sentenza (n. 213/2022), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava i ricorsi riuniti proposti da diretti ad ottenere l‟accertamento del proprio diritto alla Parte_1
iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nel comune di residenza per 95 giornate lavorative prestate nell‟anno 2018 e per 102 giornate lavorative, dal 17/5/2017 al 30/6/2017 e dal 14/9/2017 al 31/12/2017 per non meno di sette ore al giorno, sempre alle dipendenze MP AG , con Parte_3
conseguente riconoscimento del trattamento di disoccupazione dovuto per il suddetto periodo, ritenendo il quadro probatorio del tutto lacunoso.
Dichiarava le spese di lite irripetibili ex art.152 disp.att.c.p.c.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l‟erroneità e chiedendone la Parte_1
riforma.
Resisteva l‟INPS, concludendo per il rigetto dell‟avverso gravame, con il favore delle spese.
All‟udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l‟appellante dell‟errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice nella valutazione delle prove.
La doglianza non è fondata.
Orbene, adiva il Tribunale al fine di sentir dichiarare il proprio diritto alla iscrizione negli Parte_1
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nel comune di residenza per i periodi indicati, esponendo di aver lavorato come operaia agricola a tempo determinato,chiedendo disporsi la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli anche per gli anzidetti anni con declaratoria di illegittimità della disposta cancellazione.
Assume la ricorrente in questa sede, che erroneamente il Tribunale, concludeva per il rigetto del ricorso ritenendo il quadro probatorio lacunoso.
Giova, preliminarmente, ricordare che, in caso di cancellazione di giornate di lavoro AG disposta dall‟ CP_1
a seguito di accertamento ispettivo, grava sul lavoratore l‟onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto all‟iscrizione nell‟elenco bracciantile, ovvero l‟espletamento di attività
lavorativa subordinata per le giornate disconosciute (Cass. sez. lav., 31 luglio 2014, n. 17473; Cass, sez. lav., 24
agosto 2012, n. 14642).
Ciò posto, la Corte concorda con il Tribunale nel ritenere che la ricorrente non ha sufficientemente assolto all‟onere probatorio su di sé gravante, atteso che la carenza di allegazione di fatti ed elementi specifici relativi alle giornate di lavoro assertivamente svolte, non è stata colmata dalla prova testimoniale generica e contraddittoria, né da quanto dichiarato dalla ricorrente che espressamente nel corso dell‟accertamento ispettivo aveva riferito di non conoscere indicato invece nel ricorso quale datore di lavoro. Parte_3 Numerose contraddizioni, sono state rilevate all‟interno delle deposizioni testimoniali che sono di contenuto diverso anche rispetto alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro, in sede ispettiva. Rilevante, infatti,sotto il profilo dell‟efficacia probatoria, la deposizione del datore di lavoro contraddittoria, confusa ed in senso inverso a quella resa dai testi.
In particolare, datore di lavoro, asseriva che: “ tutti i “presunti” dipendenti residenti nei paesi di Parte_3
San Marzano di San Giuseppe (ove risiede la ricorrente),non avevano prestato alcuna attività lavorativa in favore della sua azienda negli anni 2017 e 2018.
Tra i residenti di San Marzano di San Giuseppe, oltre a risulta anche il nominativo di Parte_1
(teste nel presente giudizio) che veniva pure escluso dai rapporti effettivi e ricompreso tra quelli Testimone_1
„fittizi‟ ,tanto che il suo rapporto di lavoro AG nel 2018, veniva parimenti annullato dai funzionari . CP_1
Al riguardo vero è che non ricorre incapacità a testimoniare, ai sensi dell‟art. 346 c.p.c., per il lavoratore che, non essendo parte in causa nel processo per il quale venga sentito, a sua volta abbia proposto separatamente analogo giudizio nei confronti dello stesso datore di lavoro (Cass. 17 gennaio 1987 n. 387, 6 agosto 2004 n. 15197), ma il giudice deve valutare con una particolare attenzione l‟attendibilità del teste e ciò è avvenuto nel caso in esame,
dato che il giudice di primo grado, ha corroborato la sua valutazione tenendo conto, sia del fatto che le deposizioni non sono state concordi e contraddette da diversi elementi acquisiti al processo.
Il teste dichiarava di aver lavorato per solo nel 2018 e solo nel periodo estivo, Testimone_2 Parte_3
in un vigneto in zona di Castellaneta Marina, per lavori sulla foglia, copertura tendoni e vendemmia di uva bianca da vino;
di aver lavorato in quel periodo con solo 2 altri operai di San Marzano, madre e figlia, quest‟ultima di nome che viaggiavano con lui;
di aver lavorato nel 2017 sempre in campagna , ma di non ricordare il Per_2
nome dell‟azienda, che era sempre a Castellaneta ma di un altro datore di lavoro (dunque, ha escluso di aver lavorato per ); non sapeva dire dove si trovassero i fondi su cui aveva lavorato, né gli operai con cui Parte_3
aveva lavorato, né il compenso percepito per tali presunti lavori agricoli.
Ulteriore elemento determinante, suffragante l‟inesistenza, nella specie, della prova del rapporto di lavoro subordinato, è dato dalla mancanza del requisito dell‟onerosità della prestazione assertivamente posta in essere.
Il Tribunale ha correttamente valutato con la dovuta attenzione l‟attendibilità della prova testimoniale, a fronte di un quadro accertativo del tutto univoco nel ritenere tali rapporti di natura fittizia.
Quanto al valore probatorio dei verbali ispettivi, quando come nella specie, l' contesta l'esistenza dell'attività CP_1
lavorativa, la Suprema Corte afferma che “.... quanto all'efficacia probatoria dei verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, è giurisprudenza costante di questa Corte che essi fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c.; solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli dichiari di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali possono essere infirmati dalla prova contraria”.
Nel caso di specie, mentre nulla ha provato l‟appellante, l'appellato ha fornito piena prova della fittizietà del rapporto di lavoro intercorso nel 2017 e 2018 tra la appellante e . Parte_3
La sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati e pertanto dev‟essere confermata.
Nulla per le spese di giudizio ex art.152 disp.att.c.p.c..
P.Q.M.
1) Rigetta l‟appello e per l‟effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Nulla per le spese di giudizio ex art.152 disp.att.c.p.c.
Taranto,23.04.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA