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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
9.9.2024
da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Parolari
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 32
Parte_2
rappresentata e difesa dall' avv. Massimo Viola
pec Email_2
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In via principale, nel merito:
i) accertare e dichiarare che, durante e attraverso il rapporto lavorativo intercorso,
ha sottratto indebitamente, impossessandosene, alla Parte_2 [...]
– datrice di lavoro, la somma complessiva di Controparte_1
euro 348.653,22 (o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta);
ii) condannare, per l'effetto, alla restituzione in favore della Parte_2
della somma di euro 348.653,22 (o la Parte_3
diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta), oltre rivalutazione
monetaria e interessi legali, con decorrenza dalle singole scadenze (da
individuarsi nella data degli illegittimi pagamenti/prelievi/versamenti non
autorizzati per quanto riguarda il danno patrimoniale e nella data della scoperta
del fatto -11/07/2022- per quanto riguarda il danno non patrimoniale) e sino all'effettivo pagamento;
iii) condannare al risarcimento del danno non patrimoniale Parte_2
(danno da immagine) arrecato alla da determinarsi in via Parte_1
equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto della gravità della condotta e del pregiudizio subito dall'Ente;
iv) imputare il pagamento della somma di euro 50.000,00 effettuato dalla resistente in
favore della ricorrente a titolo di acconto sul maggior danno secondo i criteri di pagina 2 di 32 cui all'articolo 1194 c.c., detraendolo dall'importo che verrà accertato come
dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come da conclusioni sopra rassegnate sub i), ii) e iii)”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Nel merito in via principale:
per i fatti e le ragioni di cui in narrativa, respingere le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, per la parte che eccede l'importo di € 50.000,00
già risarcito ante causam dalla resistente Parte_2
Nel merito in via subordinata:
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale e
quindi ove si ritenesse che la somma versata dalla resistente non sia sufficiente a
ristorare il danno effettivamente subito dalla ricorrente, per i fatti e le ragioni di cui in
narrativa, previa declaratoria del concorso di colpa della ricorrente, nelle persone
degli amministratori pro tempore, nella causazione del danno per cui è causa,
accertare e dichiarare che nulla è dovuto in favore della ricorrente e quindi rigettare le
domande ex adverso avanzate e/o subordinatamente ridurre le stesse secondo giustizia
ed equità;
In ogni caso:
condannare la ricorrente alla rifusione delle spese legali, oltre IVA e accessori di legge
e di D.M. n. 55/2014 e s.m.i. o in subordine compensare le stesse”
pagina 3 di 32 MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dall'ente ricorrente
La società ricorrente Parte_1
–
[...]
premesso che:
✓ la convenuta ha lavorato, nel periodo dal 1.1.2008 al Parte_2
11.9.2022, alle dipendenze della società qui ricorrente, con mansioni di responsabile amministrativa e, a far data dal 2009, con potere di firma e delega ad operare,
mediante utilizzo esclusivo dei mezzi di pagamento Inbank e bancomat, su un conto corrente intestato alla ricorrente (doc. 4 fasc. ric.), e quale unica
“esecutrice/delegata” a operare sulla carte di credito XI (doc. 4/A fasc. ric.);
✓ in data 11.7.2022 la direttrice della notava la presenza nel Parte_4
vassoio della stampante di alcune fatture intestate alla società, che riguardavano forniture non autorizzate dagli organi societari e concernenti beni non utilizzati nell'ambito dell'attività della;
Pt_1
✓ veniva condotta un'indagine contabile interna all'esito della quale emergeva che nel corso dei sei anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 aveva sottratto alla datrice ingenti somme di Parte_2
denaro per soddisfare interessi personali;
✓ ammetteva la propria responsabilità in ordine alle condotte Parte_2
appropriative che le venivano informalmente incontestate, tanto che rassegnava le dimissioni in data 10.8.2022 (doc. 5 fasc. ric.) e corrispondeva alla società qui ricorrente la complessiva somma di € 50.000,00 (doc. 6 fasc. ric.);
pagina 4 di 32 ✓ a seguito di querela proposta dalla società qui ricorrente, veniva instaurato un procedimento penale nei confronti di per appropriazione indebita Parte_2
aggravata di somme di denaro pari a complessivi € 327.000,00, che veniva definito dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trento con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 segg. cod.proc.pen. di anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 800,00 di multa, pronunciata in data 21.2.2024 e divenuta irrevocabile il 24.5.2022 (doc. 10 fasc. ric.);
✓ l'ammontare complessivo delle somme, di cui si era appropriata Parte_2
ammontava a € 348.653,22, di cui
1)
a)
prelievi non autorizzati di denaro contante presso lo sportello della Cassa Rurale dal conto n. 34100602, le cui distinte riportano la sottoscrizione di in Parte_2
particolare:
dal 01/09/2017 al 31/08/2018 – prelievi totali per € 22.065,38 (doc. 12 fasc.ric.),
dal 01/09/2018 al 31/08/2019 – prelievi totali per € 22.600,00 (doc. 13 fasc.ric.),
dal 01/09/2019 al 31/08/2020 – prelievi totali per € 17.600,00 (doc. 14 fasc. ric.),
dal 01/09/2020 al 31/08/2021 – prelievi totali per € 26.120,00 (doc. 15 fasc.ric.),
dal 01/09/2021 al 31/08/2022 – prelievi totali per € 35.884,00 (doc. 16 fasc.ric.), somme che venivano registrate nella colonna “dare” della cassa contanti (come emerge dalla “scheda contabile/cassa contanti” sub doc. 17 fasc.ric.),
b)
altre somme che erano registrate ad altri titoli (ad esempio incasso di quote di iscrizione e quote di frequenza allievi) nella colonna “dare” della cassa contanti
(come emerge dalla “scheda contabile/cassa contanti” sub doc. 17 fasc.ric.), pagina 5 di 32 somme sub a) e b) che venivano “azzerate” mediante la registrazione nella colonna “avere” della cassa contanti di pagamenti a titolo di restituzioni di quote di iscrizione e di quote di frequenza allievi rivelatesi false, di spese prive di documentazione giustificativa e di corrispettivi per acquisti anch'essi rivelatisi fittizi di valori bollati, quale emerge dalle tabelle dei movimenti registrati in cassa (con fatture allegate), nelle quali sono riportati per ciascun pagamento contestato la data e l'importo, la giustificazione inserita in cassa e la motivazione per cui il pagamento è ritenuto ingiustificato, in particolare:
➢ tabella relativa all'a.s. 2017/2018 (doc. 18), con somma contestata di € 22.026,66,
➢ tabella relativa all'a.s. 2018/2019 (doc. 19), con somma contestata di € 23.587,00,
➢ tabella relativa all'a.s. 2019/2020 (doc. 20), con somma contestata di € 15.954,06,
➢ tabella relativa all'a.s. 2020/2021 (doc. 21), con somma contestata di € 25.666,76,
➢ tabella relativa all'a.s. 2021/2022 (doc. 22), con somma contestata di € 35.542,79. per complessivi € 122.776,27.
2)
acquisti non autorizzati di beni personali, pagati con carta di credito aziendale XI n.
5019, per un totale di € 6.409,49 (doc. da 25 a 65 fasc. ric.);
3)
acquisti non autorizzati di beni personali, pagati con bonifico bancario/pos, con addebito sul conto corrente n. 34100602 intestato dalla società datrice, per un totale di € 29.505,29 (doc. da n. 67 a n. 195 fasc. ric.);
pagina 6 di 32 4)
omesso versamento sul conto corrente intestato alla società datrice delle quote di iscrizione alla scuola e delle quote di frequenza dei corsi, per un totale di €
189.950,71 (doc. da n. 197 a n. 209 fasc.ric.);
tale importo deriva:
a) dalla differenza, pari a € 139.859,71 tra:
il complesso delle quote risultanti dalle schede di iscrizione (considerate anche eventuali quote di scontistica) nonché dalla verifica dell'avvenuta frequenza (in buona sostanza quanto la società cooperativa avrebbe dovuto incassare), come emerge da doc. 199 per a.s. 2017/2018, da doc. 201 per a.s. 2018/2019, da doc. 203
per a.s. 2019/2020, da doc. 204/A per a.s. 2020/2021, da doc. 205/A per a.s.
2021/2022 e da doc. 207 per a.s. 2022/2023;
e l'importo apparente nel conto economico del bilancio di ciascun anno alla voce
“ricavi delle vendite e delle prestazioni” ed evidenziato nelle ivi allegate “scheda contabile ricavi iscrizione allievi” e “scheda contabile ricavi quote allievi”, come emerge da doc. 198 per a.s. 2017/2018, da doc. 200 per a.s. 2018/2019, da doc. 202
per a.s. 2019/2020, da doc. 204 per a.s. 2020/2021, da doc. 205 per a.s. 2021/2022 e da doc. 206 per a.s. 2022/2023;
b) dall'ammontare dei crediti verso i “clienti chiusi” afferenti all'a.s. 2021/2022 e all'a.s. 2022/2023, pari a € 42.319,00, considerati inesigibili, ma in realtà pagati dagli allievi e tuttavia sottratti dalla ricorrente, quindi, contabilmente stralciati e portati a perdita su indicazione dei revisori dei conti;
pagina 7 di 32 a fondamento parte ricorrente allega che: “Prima dell'odierna vicenda, rectius, della scoperta dell'attività illecita perpetrata dalla resistente a danno della Scuola, vi erano degli allievi/genitori che provvedevano al pagamento delle quote di iscrizione in contanti, recandosi direttamente presso la Segreteria. Era a raccogliere il denaro contante e a Parte_2
rilasciare la relative ricevute e, in caso di sua assenza, le altre dipendenti e Persona_1
avevano l'indicazione (da parte dell'odierna resistente) di consegnare la ricevuta Per_2
e di conservare i soldi in una busta da consegnare alla responsabile amministrativa”.
5)
omesso versamento nelle casse della di denaro contante, per complessivi Pt_1
€ 1.146,00 (doc. da n. 211 a n. 214 fasc. ric.);
a fondamento allega:
“In data 12 giugno 2022 la Scuola organizzava una trasferta a Venezia con 33 allievi adulti che consegnavano alla docente la somma complessiva di euro 1.146,00 a Persona_3
titolo di pagamento del costo della trasferta (viaggio con pullman e pasto).
consegnava poi il denaro a che avrebbe dovuto Persona_3 Parte_2
versare le somme sul conto della Scuola.
Dette somme, mai accreditate sul conto corrente della Cooperativa, sono state naturalmente pagate dalla Scuola” come emerge dai doc. 211 e 212 fasc. ric.;
6)
rimborsi chilometrici non giustificati né autorizzati, per complessivi euro 700,00, di cui € 350,00 per km. 1000 nel luglio 2021 ed € 350,00 per km. 1000 nell'agosto
2021;
evidenzia che si tratta di trasferte per ben 2.000 km. fatte risalire ai mesi di luglio agosto 2021, ossia al periodo estivo, che è quello di minore attività –
propone: pagina 8 di 32 1) domanda volta ad accertare che, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, la convenuta si è Parte_2
appropriata della somma complessiva di € 348.653,22;
2) domanda di condanna della convenuta alla restituzione, in favore della società
ricorrente, della somma di € 348.653,22, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, con decorrenza dalle singole appropriazioni sino all'effettivo pagamento;
3) domanda di condanna della convenuta al risarcimento, in favore della società
ricorrente, del danno non patrimoniale (danno all'immagine), da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto della gravità della condotta e del pregiudizio subito dall'Ente, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, con decorrenza dalla data di scoperta del fatto (11/7/2022) sino all'effettivo pagamento;
con imputazione del pagamento della somma di euro 50.000,00 effettuato dalla convenuta in favore della società ricorrente a titolo di acconto sul maggior danno secondo i criteri di cui all'articolo 1194 cod.civ., detraendolo dall'importo che verrà accertato come dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.
§2
i fatti posti dalla società ricorrente a fondamento del licenziamento delle proprie
domande
Appare opportuno per evidenti ragioni di chiarezza espositiva esaminare:
✓ le allegazioni di fatto – suddivise per ogni species di condotta addebitata dalla ricorrente alla convenuta – che la società ex datrice qui ricorrente – Pt_1
pone a fondamento delle Parte_1
domande proposte nei confronti della convenuta , Parte_2
unitamente: pagina 9 di 32 ✓ alle difese svolte in replica dalla convenuta,
✓ alle fonti di prova a disposizione dopo la pronuncia dell'odierna ordinanza istruttoria
(con cui sono state rigettate tutte le istanze di prova testimoniale formulate dalle parti).
1. in ordine ai prelievi di denaro contante effettuati dalla convenuta da un conto corrente intestato alla società ricorrente e registrati in cassa nella colonna “dare” nonché ai pagamenti registrati in cassa nella colonna “avere”, ma assertamente privi
di giustificazione
a)
La società ricorrente allega e documenta, mediante distinte di pagamento sottoscritte dalla convenuta , che quest'ultima ha effettuato, presso lo sportello Parte_2
di Tione di Trento della Cassa rurale Adamello Brenta, prelievi di denaro contante dal conto corrente n. 34100602 intestato alla suddetta società, in particolare:
➢ dal 01/09/2017 al 31/08/2018 – prelievi totali per € 22.065,38 (doc. 12 fasc.ric.),
➢ dal 01/09/2018 al 31/08/2019 – prelievi totali per € 22.600,00 (doc. 13 fasc.ric.),
➢ dal 01/09/2019 al 31/08/2020 – prelievi totali per € 17.600,00 (doc. 14 fasc. ric.),
➢ dal 01/09/2020 al 31/08/2021 – prelievi totali per € 26.120,00 (doc. 15 fasc.ric.),
➢ dal 01/09/2021 al 31/08/2022 – prelievi totali per € 35.884,00 (doc. 16 fasc.ric.).
Sempre per tabulas (“scheda contabile/cassa contanti” sub doc. 17 fasc.ric.) emerge che tali somme venivano registrate nella colonna “dare” della cassa contanti.
Queste circostanze e risultanze sono state ammesse dalla convenuta.
pagina 10 di 32 b)
Risulta, inoltre, dalla “scheda contabile/cassa contanti” sub doc. 17 fasc.ric. che altre somme erano registrate ad altri titoli (ad esempio incasso di quote di iscrizione e quote di frequenza allievi) nella colonna “dare” della cassa contanti.
Queste circostanze e risultanze non sono state contestate specificamente dalla convenuta.
c)
Sempre dalla “scheda contabile/cassa contanti” sub doc. 17 fasc.ric. emerge che le somme sub a) e b) venivano “azzerate” mediante la registrazione, nella colonna “avere”
della cassa contanti, di pagamenti a titolo di restituzioni di quote di iscrizione e di quote di frequenza allievi rivelatesi false, di spese prive di documentazione giustificativa e di corrispettivi per acquisti, anch'essi rivelatisi fittizi, di valori bollati, quale emerge dalle tabelle dei movimenti registrati in cassa (con fatture allegate) nelle quali sono riportati per ciascun pagamento contestato la data e l'importo, la giustificazione inserita in cassa e la motivazione per cui il pagamento è ritenuto ingiustificato, in particolare:
➢ tabella relativa all'a.s. 2017/2018 (doc. 18), con somma contestata di € 22.026,66,
➢ tabella relativa all'a.s. 2018/2019 (doc. 19), con somma contestata di € 23.587,00,
➢ tabella relativa all'a.s. 2019/2020 (doc. 20), con somma contestata di € 15.954,06,
➢ tabella relativa all'a.s. 2020/2021 (doc. 21), con somma contestata di € 25.666,76,
➢ tabella relativa all'a.s. 2021/2022 (doc. 22), con somma contestata di € 35.542,79. per complessivi € 122.776,27.
Parte convenuta ha contestato il contenuto di tali tabelle producendo sub doc. 4 un prospetto nel quale, tuttavia, non vi è alcuna presa di posizione specifica in ordine alle motivazioni per cui la società ricorrente ha ritenuto non giustificati i pagamenti registrati.
Inoltre assumono rilievo le dichiarazioni rese, nelle forme degli artt. 391-bis e 391-ter
cod.proc.pen., in data 23.2.2023, dalla direttrice della Scuola (con il solo compito di pagina 11 di 32 coordinare l'attività didattica, non quella amministrativa) e dalle Parte_4
impiegate amministrative, gerarchicamente subordinate alla convenuta, e Persona_1
le quali hanno concordemente dichiarato che alla convenuta era affidata la Per_2
tenuta della responsabile della contabilità e che nello svolgimento dell'attività della la necessità di disporre di denaro contante per effettuare pagamenti era Pt_1
estremamente limitata in quanto solitamente a tal fine veniva utilizzato il bonifico bancario;
in particolare ha dichiarato: “La responsabile amministrativa ha cura della Pt_4
contabilità, nel senso che gestisce tutto quanto della parte amministrativa, in collaborazione con il commercialista e il consulente del lavoro…
Il contante che si utilizza è nel caso che si facciano le uscite con i ragazzi (ad es: per
comprare un gelato) e per piccoli importi, oppure per un viaggio per partecipare a un
convegno, o per un viaggio di istruzione può essere utile avere del contante in caso di non funzionamento del bancomat, per le spese correnti e per importi esigui… Da quando
lei non è più responsabile amministrativa, il prelievo in contanti sono rarissimi ma siamo nell'ordine di 50 ... 100 euro, al mese ma neanche, in occasione del cambio di cassa”; ha riferito: “ gestiva tutte le pratiche amministrative principali Per_1 Parte_2
della scuola… gestiva … tutta la parte amministrativa: fatturazione elettronica, tramite il
portale dell'Agenzia delle Entrate che aveva con le sue credenziali (aveva accesso con le sue credenziali, quindi proprio il codice fiscale suo e le sue password). Poi gestiva l'in
bank, pagamento stipendi e pagamento delle fatture, anche in questo caso era collegato il
suo numero di cellulare: all'accesso era richiesto un codice che le arrivava tramite
messaggio e stessa cosa per il portale di contabilità che si chiama BIPOINT. In questo
caso c'erano delle credenziali sul computer nostro, però non mi è mai stato insegnato
pagina 12 di 32 come visualizzare schede contabili e altro e tutt'ora, non gestendo io la contabilità, non lo so fare…
Non necessitiamo di denaro contante anche perché in ufficio gestiamo tutto (pagamento
fatture/stipendi o altro) con bonifici. Adesso abbiamo una cassa contanti limitata (adesso
abbiamo cento euro): servono per acquistare qualcosa: ad esempio: sono andata a
compare da Olivetti delle buste di plastica, oppure per la festa di Natale abbiamo comprato panettoni/pandori: ecco, per piccole spese…. Anche nella cassa contanti, il
prelievo che faceva dalla banca, passava poi in cassa contanti e lo giustificava mettendo,
ad es: restituzione quota , ad esempio, anche se si trattava di allievi che non Persona_1
solo non avevano restituito, ma sono allievi tutt'ora iscritti, anche quest'anno.”; ha riferito: “Essenzialmente aveva in mano tutto e controllava Per_2 Parte_2
tutto; sicuramente dava un occhio anche a ciò che facevo io e gestiva la contabilità…
Posso essere sincera io manco sapevo che ci fosse un bancomat! La liquidità serviva
quando bisognava dare il resto per il pagamento delle quote o quando gli allievi
venivano ad acquistare i biglietti per l'Orchestra quindi servivano piccole somme Per_4
per dare il resto”.
In ordine al valore dimostrativo che assumono nel giudizio civile le dichiarazioni rese spontaneamente nelle forme degli artt. 391-bis e 391-ter cod.proc.pen. è opportuno ricordare che, ad avviso della Suprema Corte (Cass. 2.2.2023, n. 3272; Cass. 22.2.2021,
n. 4653;), costituiscono prove atipiche, la cui efficacia probatoria è subordinata al loro assoggettamento al contraddittorio sulla prova mediante le forme e modalità tipizzate di introduzione della stessa nel giudizio.
Nel caso in esame parte convenuta si è limitata a eccepire che “non si è mai formato il contraddittorio non essendovi stato un dibattimento in sede penale” (pag. 25).
pagina 13 di 32 L'assunto non è intrinsecamente condivisibile in quanto la convenuta ha avuto la possibilità di interloquire in ordine a tali dichiarazioni già nell'ambito del procedimento penale definito con sentenza G.I.P Trib. Trento del 21.2.2024.
Quanto poi al presente giudizio, il contraddittorio si è instaurato mediante la produzione delle dichiarazioni medesime sub doc. 208, 209 e 210, in allegato al ricorso introduttivo successivamente notificato alla convenuta.
Tuttavia, in riferimento all'addebito in esame, parte convenuta nulla ha dedotto circa le circostanze allegate dalla ricorrente ed emergenti dalle dichiarazioni ex artt. 391-bis e
391-ter cod.proc.pen. in atti a proposito della superfluità di disporre di somme di denaro contante in considerevole entità durante l'ordinaria attività della scuola, mentre, a fronte delle circostanze allegate dalla ricorrente ed emergenti dalle medesime dichiarazioni in ordine ai compiti assegnati alla ricorrente e alle relative modalità di espletamento, ha svolto allegazioni:
o aventi contenuto generico quali: il cap. 9 “Con il tempo, e in particolare in seguito alle dimissioni del direttore CP_2
le venivano affidate mansioni sia in ambito contabile, sia in ambito amministrativo- gestionale della Scuola.” il cap. 13 “Gli acquisti potevano essere effettuati da tutto il personale della scuola a fronte di autorizzazioni informali fornite di volta in volta dalla Direttrice o dalla
Presidente” il cap. 51 “In concreto, la stessa era costantemente affiancata dalla dirigenza e dalla commercialista della Scuola che le impartivano le istruzioni necessarie e/o richieste”.
o aventi contenuto generico e comportanti giudizio quali: il cap. 10: “Contrariamente a quanto ex adverso affermato, la convenuta non ha mai svolto le mansioni di responsabile amministrativo”. pagina 14 di 32 il cap. 11: “Con riferimento alle mansioni contabili, la convenuta si occupava dell'inserimento dati nel gestionale utilizzato per la contabilità dell'istituto, cui accedeva unitamente alla commercialista della Scuola. Tramite detto programma si registravano le fatture (sia emesse che pervenute), la cassa contanti e gli estratti conto bancari”.
2. in ordine agli acquisti di beni personali pagati con carta di credito aziendale
La società ricorrente allega e documenta (doc. da 25 a 65 fasc. ric.) che mediante la carta di credito aziendale XI n. 5019 sono stati effettuati, dal novembre 2020 al luglio 2022, acquisti di beni estranei all'attività d'impresa esercitata dalla medesima ricorrente, per un totale di € 6.409,49.
In proposito assumono rilievo:
❖ la documentazione proveniente dall'emittente XI nella quale la convenuta era indicata quale unico “esecutore/delegato ad operare” (doc. 4A fasc. ric.);
❖ le dichiarazioni rese, nelle forme degli artt. 391-bis e 391-ter cod.proc.pen., in data
23.2.2023, dalla direttrice della Scuola (con il solo compito di coordinare l'attività
didattica, non quella amministrativa) e dalle impiegate Parte_4
amministrative gerarchicamente subordinate alla convenuta e Persona_1 Per_2
le quali hanno concordemente dichiarato che la convenuta era l'unica persona
[...]
all'interno della Scuola che utilizzava la carta di credito, la quale, infatti, era collegata al suo cellulare e di cui ella sola disponeva i codici di accesso;
in particolare ha dichiarato: “I vari codici di accesso (banca, carta di credito e Pt_4
li aveva solo lei e li riceveva lei. Quando ho provato ad accedere CP_3
all'account ho dovuto chiederle che mi mandasse il codice. ADR Questo è CP_3
accaduto dopo le sue dimissioni…”; ha riferito: “La carta di credito era collegata al suo cellulare…”; Per_1
pagina 15 di 32 Parte alla domanda “Mentre Lei lavorava ancora in , la gestione dei pagamenti, in Per_2
particolare, l'utilizzo della carta di credito… chi gestiva e utilizzava questi strumenti di pagamento?”, ha risposto ”; Pt_2
Parte convenuta allega in memoria di costituzione:
al cap. 33 che la carta di credito era posta “da sempre, nel secondo cassetto della cassettiera presente all'interno della stanza che non veniva chiusa a chiave, in prossimità delle due postazioni di lavoro usate da tutto il personale amministrativo”; al cap. 34 che: “La circostanza di cui sopra era risaputa da tutti i dipendenti e gli amministratori”
al cap. 42 che il PIN della carta di credito era segnato “su un post-it posto sugli stessi, conservat[o] nel secondo cassetto della cassettiera di cui sopra”.
al cap. 44 che: “Una richiesta di codice numerico viene richiesta dal sistema di pagamento NEXI solo se, a giudizio del sistema stesso, l'acquisto con carta è effettuato su siti considerati non sicuri. Il sito non rientra fra questi. Una volta inserite su CP_3
le credenziali della Scuola e memorizzata la password (che, per quanto riguarda CP_3
l'accredito della scuola era memorizzata sul PC in uso alla signora con CP_3 Parte_2
la medesima password di accesso al PC), era per tutti possibile accedere anche in assenza della resistente per quanto a conoscenza della stessa”;
al cap. 45 “Chiunque avrebbe quindi potuto eseguire acquisti appoggiati sulla carta di credito della Scuola senza che fosse richiesto alcun inserimento di codici o password ulteriori e senza alcuna necessità di avere a disposizione il telefono della . Parte_2
Come già evidenziato nell'odierna ordinanza istruttoria, queste circostanze e illazioni sono irrilevanti in quanto fondate sull'ipotesi che anche altri soggetti, diversi dalla convenuta, avrebbero tenuto le condotte dolose addebitate a quest'ultima, ipotesi che non trova alcun riscontro, mentre la convenuta: pagina 16 di 32 ✓ ha ammesso di essersi “approfittata della disponibilità di beni di proprietà della
Scuola”;
✓ già a fronte delle prime contestazioni informali formulate dalla società datrice ha immediatamente rassegnato le dimissioni,
✓ ha già versato a titolo risarcitorio la somma di € 50.000,00,
✓ ha prestato il proprio consenso all'applicazione di una pena di anni uno e mesi quattro di reclusione nonché a € 800,00 di multa, ai fini della definizione mediante sentenza ex art. 444 segg. cod.proc.pen. di un giudizio nel quale era imputata del delitto di appropriazione indebita pluriaggravata di “somme di denaro pari a circa 327.000,00”.
A quest'ultimo proposito è ormai pacifico l'orientamento della giurisprudenza, anche successiva alla novella dell'art. 445 cod.proc.pen. (la quale ha introdotto il comma 1-bis, che vieta l'utilizzo della sentenza di patteggiamento “a fini di prova nei giudizi civili”),
secondo cui detta sentenza assume un valore di indizio utilizzabile solo insieme ad altri,
se ricorrono i requisiti ex art. 2729 cod.civ. di gravità, precisione e concordanza.
Nella vicenda in esame l'indizio rappresentato dalla sentenza pronunciata dal g.i.p. del tribunale di Trento trova conferma in primo luogo nella documentazione prodotta dalla società ricorrente (che viene puntualmente citata in riferimento alle circostanze oggetto dei vari addebiti) e nelle dichiarazioni ex artt. 391-bis e 391-ter cod.proc.pen. (i cui contenuti vengono menzionati in modo pertinente pure rispetto alle circostanze oggetto dei vari addebiti), nonché nelle circostanze già evidenziate in punto ammissione di essersi
“approfittata della disponibilità di beni di proprietà della Scuola”, immediate dimissioni e versamento, a titolo risarcitorio, della somma di € 50.000,00,
pagina 17 di 32
3. in ordine agli acquisti di beni personali pagati con bonifici bancari/pos addebitati
su un conto corrente intestato alla società ricorrente
La società ricorrente allega e documenta (doc. da 67 a 195 fasc. ric.) che, mediante bonifici bancari/pos addebitati sul conto corrente n. 34100602 intestato alla società
ricorrente presso la Cassa rurale Adamello, Giudicarie, Valsabbia, Paganella, sono stati effettuati, dal gennaio 2016 al giugno 2022, acquisti di beni estranei all'attività d'impresa esercitata dalla medesima ricorrente, per un totale di € 29.505,29.
In proposito assumono rilievo:
❖ la circostanza che la convenuta era l'unica dipendente cui la società datrice qui ricorrente aveva attribuito il potere di firma e la delega ad operare sul conto corrente intestato alla società ricorrente presso la Cassa rurale Adamello, , Parte_1
Valsabbia, Paganella (doc. 4 fasc. ric.);
❖ la circostanza, emergente dai doc. 74 e 75 fasc.ric. che alcuni beni acquistati dalla convenuta con la modalità in esame sono stati consegnati presso il domicilio privato della medesima;
❖ le dichiarazioni rese, nelle forme degli artt. 391-bis e 391-ter cod.proc.pen., in data
23.2.2023, dalla direttrice della Scuola e dalle impiegate Parte_4
amministrative gerarchicamente subordinate alla convenuta e Persona_1 Per_2
le quali hanno concordemente dichiarato che la convenuta era l'unica persona
[...]
all'interno della Scuola a utilizzare l'Inbank, al cui accesso era richiesto un codice che perveniva unicamente sul cellulare della convenuta;
in particolare ha dichiarato: “I vari codici di accesso (banca…) li aveva solo Pt_4
lei e li riceveva lei. Quando ho provato ad accedere all'account ho dovuto CP_3
chiederle che mi mandasse il codice…”;
pagina 18 di 32 ha riferito: “… anche l'in-bank era collegato al suo telefono. Non è mai Pt_5
successo che io dovessi entrare quando lei non c'era”;
Parte alla domanda “Mentre Lei lavorava ancora in , la gestione dei pagamenti, in Per_2
particolare, l'utilizzo… del bancomat, e dell'in-banking chi gestiva e utilizzava questi strumenti di pagamento?”, ha risposto ”; Pt_2
Parte convenuta allega in memoria di costituzione:
al cap. 33 che il bancomat (fino al 2107) era posto “da sempre, nel secondo cassetto della cassettiera presente all'interno della stanza che non veniva chiusa a chiave, in prossimità delle due postazioni di lavoro usate da tutto il personale amministrativo”; al cap. 34 che: “La circostanza di cui sopra era risaputa da tutti i dipendenti e gli amministratori”;
al cap. 42 che i PIN del bancomat (fino al 2017) era segnato “su un post-it posto sugli stessi, conservati nel secondo cassetto della cassettiera di cui sopra”;
al cap. 46 che: “Il link di accesso al sistema di Home banking della Cassa rurale (presso la quale erano accesi i conti correnti di cui al ricorso introduttivo avversario) era memorizzato fra i preferiti sulla barra degli strumenti del motore di ricerca Google
Crome presente sul desktop del PC in uso alla signora e l'ID con la relativa Parte_2
password di accesso erano memorizzate nel PC stesso”;
al cap. 47 che: “Per accedere al sistema home banking era sufficiente effettuare l'accesso e utilizzare (sino al settembre 2019) il token presente anch'esso nel secondo cassetto e, successivamente, il codice di accesso che perveniva sul cellulare della signora
. Parte_2
al cap. 48) che “Quando la signora era assente (perché in ferie o fuori dal Parte_2
proprio orario di lavoro) veniva raggiunta telefonicamente dalla Direttrice o pagina 19 di 32 dall'impiegata amministrativa, le quali chiedevano di comunicare il PIN di accesso per perfezionare i pagamenti”.
In primo luogo è inevitabile evidenziare come la convenuta ammetta che, quanto meno dall'ottobre 2019, l'accesso al sistema home banking era possibile solo se si disponeva del codice di accesso che perveniva esclusivamente sul cellulare della convenuta.
Inoltre valgono le medesime considerazioni già svolte in ordine alle circostanze allegate dalla convenuta in ordine al precedente addebito sub 2.; infatti anche quelle qui menzionate hanno quale comune presupposto l' ipotesi che anche altri soggetti, diversi dalla convenuta, avrebbero tenuto le condotte dolose addebitate a quest'ultima, ipotesi che non trova alcun riscontro, contrariamente a quanto può dirsi per la ricorrente, la cui responsabilità trova conferma in gravi, precisi e concordanti indizi (come già ricordato:
l'ammissione di essersi “approfittata della disponibilità di beni di proprietà della Scuola”, le pressoché immediate dimissioni, il versamento, a titolo risarcitorio, della somma di €
50.000,00, il consenso all'applicazione di una pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, le dichiarazioni ex artt. 391-bis e 391-ter cod.proc.pen. e le risultanze emergenti dalla documentazione prodotta dalla ricorrente).
4. in ordine all' omesso versamento sul conto corrente intestato alla società datrice
di quote di iscrizione alla scuola e di quote di frequenza dei corsi
La società ricorrente allega l'omesso versamento sul conto corrente intestato alla società
datrice delle quote di iscrizione alla scuola e delle quote di frequenza dei corsi, per un totale di € 189.950,71.
A suo avviso tale importo deriva:
a) dalla differenza, pari a € 139.859,71 tra: pagina 20 di 32 il complesso delle quote risultanti dalle schede di iscrizione (considerate anche eventuali quote di scontistica) nonché dalla verifica dell'avvenuta frequenza (in buona sostanza quanto la società cooperativa avrebbe dovuto incassare), come emerge da doc. 199 per a.s. 2017/2018, da doc. 201 per a.s. 2018/2019, da doc. 203 per a.s. 2019/2020, doc.
204/A per a.s. 2020/2021, da doc. 205/A per a.s. 2021/2022 e doc. 207 per a.s.
2022/2023;
e l'importo apparente nel conto economico del bilancio di ciascun anno alla voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” ed evidenziato nelle ivi allegate “scheda contabile ricavi iscrizione allievi” e “scheda contabile ricavi quote allievi”, come emerge da doc. 198 per a.s. 2017/2018, da doc. 200 per a.s. 2018/2019, da doc. 202 per a.s. 2019/2020, da doc.
204 per a.s. 2020/2021, da doc. 205 per a.s. 2021/2022 e da doc. 206 per a.s. 2022/2023;
b) dall'ammontare dei crediti verso i “clienti chiusi” afferenti l'a.s. 2021/2022 e l'a.s.
2022/2023, pari a € 42.319,00, considerati inesigibili, ma in realtà pagati dagli allievi e tuttavia sottratti dalla ricorrente, quindi, contabilmente stralciati e portati a perdita su indicazione dei revisori dei conti (come chiarito in sede di discussione).
Parte convenuta non ha contestato specificamente né la ricostruzione effettuata dalla ricorrente in ordine alle quote risultanti dalle schede di iscrizione, né l'avvenuta frequenza effettiva, da parte dl allievi, che, stando ai rimborsi registrati dalla convenuta,
avevano lasciato la scuola e così ottenuto la restituzione delle quote versate (infatti sono rimasti immuni da censure specifiche i capitoli di prova testimoniale offerti dalla società ricorrente da n. 10 a n. 197), né i dati della “scheda contabile ricavi iscrizione allievi” e della “scheda contabile ricavi quote allievi” annualmente allegati al bilancio.
pagina 21 di 32 In proposito la direttrice della Scuola ha riferito nelle dichiarazioni rese nelle Pt_4
forme degli artt. 391-bis e 391-ter cod.proc.pen., in data 23.2.2023: “… abbiamo visto
che con la commercialista, con cui ho cercato di ricostruire la situazione delle quote per
il 2021/2022, lei indicava come restituzione di errati pagamenti, oppure ritiri di allievi,
però gli allievi, a cui corrispondono queste voci/restituzioni risulta che ancora
frequentano la scuola, quindi non sono state restituzioni effettive…. Abbiamo preso ì
faldoni contenente le schede di iscrizione e relativamente a ogni allievo, conoscendoli,
tenendo conto della scontistica applicata (in caso di più familiari o scontistica per
promozioni) abbiamo fatto il calcolo di quanto sarebbero stati i ricavi. D: Quindi, se ho capito bene, una verifica scheda di iscrizione per scheda. “Si esatto”; D: sempre rispetto ai corsi effettuati, avete scoperto che risulterebbe effettuata in data 23-06-2019 una restituzione cumulativa agli allievi di euro 855,00 per un corso che avrebbe dovuto svolgersi a Carisolo.
Cosa sa dirci? “Sì, il corso lo ho tenuto io e quindi è stato fatto. Il corso si è svolto regolarmente”; ha riferito: “Noi abbiamo tutte le schede di iscrizione e con quelle ci siamo rese Per_1
conto che alcuni allievi non erano inseriti nel sistema di contabilità. Mancava l'effettivo
ricavo anche se il ricavo c'è stato. Soprattutto chi pagava in contanti lei non lo registrava
nel sistema di contabilità. Quindi a fine anno, quando veniva predisposto il bilancio, la
voce quote di iscrizione/ricavi iscrizione era molto basso rispetto a quello che doveva
essere. Quindi abbiamo inizialmente fatto un calcolo molto approssimato con il nostro
gestionale, poi per essere più precisi possibile abbiamo preso per ogni anno le schede di
iscrizione, una per una, abbiamo inserito il ricavo con le scontistiche e alla fine è risultato quello che effettivamente avrebbe dovuto incassare la scuola”;
Parte ricorrente allega che: “Prima dell'odierna vicenda, rectius, della scoperta dell'attività illecita perpetrata dalla resistente a danno della Scuola, vi erano degli allievi/genitori che provvedevano al pagina 22 di 32 pagamento delle quote di iscrizione in contanti, recandosi direttamente presso la Segreteria. Era
a raccogliere il denaro contante e a rilasciare la relative ricevute e, in caso di Parte_2
sua assenza, le altre dipendenti ( e avevano l'indicazione (da parte Persona_1 Per_2
dell'odierna resistente) di consegnare la ricevuta e di conservare i soldi in una busta da consegnare alla responsabile amministrativa”.
Queste circostanze trovano conferma nelle dichiarazioni rese, nelle forme degli artt. 391-
bis e 391-ter cod.proc.pen., in data 23.2.2023, dalle impiegate amministrative gerarchicamente subordinate alla convenuta e Persona_1 Per_2
Infatti a fronte della domanda: “ si occupava lei soltanto di Per_1 Parte_2
ricevere le quote versate in contanti dagli utenti;
quando non c'era, Le chiedeva di !asciarle in segreteria il denaro contante in busta?”, ha dichiarato: “Li ritiravo io, facevo una busta
con scritto: nome allievo e quanti soldi mi dava e poi a fine giornata, se erano molti
soldi, erano spesso 200/300 euro, li mettevo nel terzo cassetto, come posto dove l
asciarli: dopo la mattina arrivava e io pensavo andasse a depositarli Parte_2
in banca”; ha dichiarato: “Poteva essere l'allievo che sì iscriveva e poteva pagare tutto in Per_2
un'unica soluzione oppure suddividere in, mi pare, tre rate massimo. Poteva essere fatto
o con bancomat, o bonifico o contanti. Nel momento in cui veniva il genitore o l'allievo,
se maggiorenne, si faceva compilare la scheda, sì rilasciavano la ricevuta o la fattura, si
ritirava il pagamento e se veniva fatto il pagamento in contanti sì faceva una busta, dove
sì scriveva "l'allievo X ha consegnato euro x" e poi si lasciava la busta nel cassetto. Era
che poi sì occupava di ritirare le buste per consegnare poi i soldi in Banca”; Pt_2
inoltre, alla domanda “Le mostro delle buste e mi dice se possono essere quelle che lei ricorda venivano utilizzate”, ha risposto: “Sì, riconosco. Era proprio così che facevamo”;
pagina 23 di 32 infine, alla domanda “Qualcun altro poteva andare in Banca a consegnare i soldi?”, ha risposto: “No, solo ”. Pt_2
Parte convenuta allega in memoria di costituzione al cap. 16: “Quanto alla seconda tipologia di incombenze (iscrizioni ai corsi e organizzazione degli stessi), le stesse venivano coordinate e dirette in via esclusiva dalla Direttrice, prof.ssa Parte_4
coadiuvata dall'insegnante e, per la parte amministrativa, dall'assistente Persona_5
amministrativo e, quindi, fino al 2020 la signora sostituita (a partire Per_2
dall'anno scolastico 2020/2021 e sino alla data attuale) dalla signora ”. Parte_6
Tuttavia appare evidente, come già rilevato nell'odierna ordinanza istruttoria, che le menzionate “iscrizioni ai corsi e organizzazione degli stessi” sono locuzioni generiche a fronte delle particolareggiate dichiarazioni rese in data 23.2.2023 da , Parte_4
e nelle forme degli artt. 391-bis e 391-ter cod.proc.pen. in Persona_1 Per_2
ordine alle modalità di gestione degli incassi delle quote di iscrizione versate dagli allievi in contanti, che trovano riscontro anche nella presenza documentata (doc. 208 e 209 fasc.
ric.) delle buste in cui venivano provvisoriamente collocate le quote di iscrizione e le quote di frequenza versate in denaro al fine di consegnarle alla ricorrente.
5. in ordine all' omesso versamento nella cassa della società ricorrente della somma in denaro contante pari a € 1.146,00
La società ricorrente allega l'omesso versamento nella cassa della società ricorrente della somma in denaro contante pari a € 1.146,00.
In proposito deduce:
“In data 12 giugno 2022 la Scuola organizzava una trasferta a Venezia con 33 allievi adulti che consegnavano alla docente la somma complessiva di euro 1.146,00 a titolo di Persona_3
pagamento del costo della trasferta (viaggio con pullman e pasto). pagina 24 di 32 consegnava poi il denaro a che avrebbe dovuto versare le Persona_3 Parte_2
somme sul conto della Scuola.
Dette somme, mai accreditate sul conto corrente della , sono state naturalmente Parte_1
pagate dalla Scuola” come emerge dai documenti prodotti dalla ricorrente sub 211 e 212 fasc. ric..
Parte convenuta ammette di aver ricevuto la somma de qua dalla docente Persona_3
(quindi inutiliter data è la contestazione, espressa a pag. 28 della memoria di costituzione, dell'“avv. doc. 214, ovvero la dichiarazione della prof. redatta e Persona_3
sottoscritta il 20 settembre 2022 e (inspiegabilmente) ri-sottoscritta il 23 febbraio 2023.
Si rammenta che la denuncia querela è stata depositata il 17 maggio 2023”), ma afferma che “dopo aver ricevuto la busta contente quanto versato dagli allievi, l'odierna resistente la riponeva nella cassettiera di cui si è detto”.
Sennonché si tratta di assunto non solo privo di verosimiglianza (atteso che, come si è
accertato, soltanto la convenuta svolgeva il compito di depositare il denaro contante in banca,
di talché non vi era alcuna plausibile ragione che ella conservasse il denaro nella cassettiera),
ma anche del tutto inconcludente in quanto il denaro non può essere stato sottratto da altri in considerazione che la convenuta non ha allegato e tanto meno provato di averne denunciato o quanto meno comunicato ai superiori la sparizione.
6. in ordine ai rimborsi chilometrici per trasferte fittizie
La società ricorrente allega che la ricorrente ha ottenuto rimborsi chilometrici afferenti a trasferte in realtà mai effettuate, per complessivi euro 700,00, di cui € 350,00 per km.
1000 nel luglio 2021 ed € 350,00 per km. 1000 nell'agosto 2021.
Evidenzia che si tratta di trasferte per ben 2.000 km. fatte risalire ai mesi di luglio agosto
2021, ossia al periodo estivo, che è quello di minore attività. pagina 25 di 32 In proposito la direttrice della Scuola ha affermato nel corso delle dichiarazioni Pt_4
rese, nelle forme ex artt. 391-bis e 391-ter cod.proc.pen., in data 23.2.2023: “Un utilizzo
del mezzo suo [di può essere stato in occasione del fissaggio dei Parte_2
manifesti di iscrizione della scuola, con cui può avere utilizzato il mezzo proprio” D. Per mille km? “No, perché al massimo si arriva a coprire la Busa di Tione”.
Parte convenuta “ne afferma la debenza, contestando l'addebito, essendo stati gli stessi corrisposti in busta paga e, conseguentemente, approvati dagli organi a ciò preposti. In ogni caso, la stessa Scuola ricorrente non ne chiede la restituzione”.
In ordine al primo assunto, palese è l'infondatezza, atteso che il fatto costitutivo del diritto ai rimborsi de quibus è rappresentato dall'effettuazione delle trasferte e non già dall'inserimento nei prospetti paga (il quale potrebbe essere il frutto di un' induzione in errore da parte della convenuta, stando a quanto allegato dalla ricorrente secondo cui: “La dipendente compilava mensilmente il prospetto da trasmettere al consulente del lavoro che ha quindi provveduto, in buona fede, a inserire le voci nelle seguenti buste paga”).
In ordine al secondo assunto, la circostanza che la società ricorrente non abbia azionato il diritto alla ripetizione potrebbe costituire un indizio dell'assenza di un atteggiamento malevolo da parte sua nei confronti della convenuta.
7. in ordine al concorso di colpa ipotizzato dalla convenuta a carico degli
amministratori della società ricorrente
Parte convenuta afferma sia “evidente… la negligenza con cui la cooperativa è stata amministrata nel corso degli anni dal 2016 al 2022”.
A sostegno adduce che “qualora gli amministratori avessero periodicamente verificato,
nel corso dei ben 6 anni oggetto di ricorso, l'attività posta in essere dalla signora anche solo mediante esame della documentazione bancaria… e/o Parte_2
pagina 26 di 32 diligentemente predisposto ed esaminato periodicamente il budget e l'andamento delle previsioni in esso riportate con riferimento alle entrate stimate per le iscrizioni degli allievi, avrebbe notato che le entrate per tale voce … cfr voce “ricavi delle vendite e
prestazioni” di cui ai bilanci ex adverso prodotti in giudizio !!!) erano “molto basse
rispetto a quello che dovevano essere” e rischiavano, pertanto, di compromettere l'attività, con necessità di adottare misure per rimediare”.
Invoca la ricorrenza delle fattispecie previste dall' art. 1227 cod.civ., sia di quella ex co. 1
(concorso del fatto colposo del creditore a cagionare il danno provocato dal debitore), che di quella ex co. 2 (omessa diligenza ordinaria da parte del creditore in grado di evitare i danni provocati dal debitore).
In disparte il rilievo che, così opinando, la convenuta riconosce la fondatezza di gran parte degli addebiti che la società ricorrente le ha imputato – l'argomento introduce,
accanto al rapporto giuridico tra la società ex datrice qui ricorrente e la lavoratrice subordinata qui convenuta, il rapporto giuridico tra la società ricorrente e i suoi amministratori.
In entrambi i rapporti la società ricorrente risulta assumere la veste del soggetto danneggiato, mentre il soggetto danneggiante si identifica quanto al primo rapporto nella convenuta, quanto al secondo rapporto negli amministratori della società ricorrente.
Le (accertate) condotte illecite tenute dalla convenuta in pregiudizio della società
ricorrente attengono al rapporto giuridico tra ex datrice ed ex prestatrice, scaturente dal contratto di lavoro subordinato stipulato da costoro, nell'ambito del quale l'obbligazione risarcitoria vede la prima soggetto creditore e la seconda soggetto debitore.
Gli (ipotizzati) inadempimenti degli obblighi di vigilanza tenuti dagli amministratori della società ricorrente in pregiudizio di quest'ultima attengono al rapporto giuridico tra società
e suoi amministratori scaturente dal contratto, costituente una species a sé stante, ma pagina 27 di 32 riconducibile al genus del mandato (Cass. S.U. 20.1.2017, n. 1545; Cass. 14.2.2023, n.
4586), nell'ambito del quale l'obbligazione risarcitoria vede la prima soggetto creditore e i secondi soggetti debitori.
Alla luce di queste considerazioni appare evidente come parte convenuta – nel sostenere che gli inadempimenti degli obblighi di vigilanza (assertamente) tenuti in pregiudizio della società ricorrente dai propri amministratori o hanno concorso a cagionare i danni provocati dai fatti illeciti commessi dalla lavoratrice qui convenuta alla società qui ricorrente (art. 1227 co. 1 cod. civ.) o hanno impedito di evitare la produzione di danni eziologicamente collegati ai fatti illeciti di cui la lavoratrice convenuta si è resa responsabile in pregiudizio della società ricorrente (art. 1227 co, 2 cod.civ.) – pretende di dare rilievo nell'ambito del rapporto giuridico tra la società ex datrice qui ricorrente e l'ex lavoratrice subordinata qui convenuta a inadempimenti degli obblighi di vigilanza che gli amministratori della società qui ricorrente avrebbero tenuto in pregiudizio della società
ricorrente e che, quindi, attengono al rapporto giuridico appunto tra la società qui ricorrente e i suoi amministratori.
In via generale l'imputazione alla società delle condotte tenute dai propri amministratori trova fondamento nell'immedesimazione organica tra ente e persona fisica che sta alla base dell'operare da parte degli amministratori in nome e per conto della società.
Tuttavia nella vicenda in esame, gli inadempimenti degli obblighi di vigilanza
(assertamente) commessi dagli amministratori della società ricorrente, anche ammettendo possano costituire una condotta colposa in pregiudizio di quest'ultima, tuttavia non integrano:
✓ né un fatto colposo della società ricorrente eziologicamente collegato ai danni cagionati dai fatti illeciti, di cui la convenuta si è resa responsabile, necessario ai fini del perfezionamento della fattispecie ex art. 1227 co. 1 cod.civ., pagina 28 di 32 ✓ né un fatto colposo della società ricorrente che ha impedito potessero essere evitati taluni danni cagionati dai fatti illeciti, di cui la convenuta si è resa responsabile,
necessario ai fini del perfezionamento della fattispecie ex art. 1227 co. 2 cod.civ..
Infatti gli obblighi di vigilanza incombenti sugli amministratori della società ricorrente non possono considerarsi funzionali a precludere ai propri dipendenti di commettere condotte dolose di appropriazione quali quelle di cui la convenuta si è statuito essersi resa responsabile (in questo senso si è espressa chiaramente l'ordinanza collegiale ex art. 669-
terdecies cod.proc.civ., secondo cui gli obblighi di vigilanza incombenti sugli amministratori di società “assumono funzione general-preventiva degli illeciti aventi natura colposa e non dolosa” e vi è l'“impossibilità di pretendere che taluno preveda e impedisca un fatto intenzionale, commesso da un terzo auto-responsabile”).
Sostenere il contrario sarebbe piuttosto arduo già in via generale in considerazione che, com'è noto, l'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla fiducia reciproca tra datore e prestatore e, quindi, riesce difficile imporre al datore, nel momento in cui costituisce un rapporto di lavoro subordinato, di apprestare cautele dirette a neutralizzare eventuali condotte dolose del proprio dipendente.
Ciò è ancora più vero in riferimento a una società quale la ricorrente in ragione sia dell'appartenenza al tipo della società cooperativa e del conseguente scopo mutualistico
(art. 3 dello Statuto sub doc. 1 fasc. ric.), sia dello status di socio dei lavoratori (ancora art
3 Statuto), sia della promozione culturale caratterizzante la peculiare attività d'impresa
(art. 4 Statuto) e, quindi, presuntivamente determinante l'assenza di finalità speculative nell'operato dei suoi addetti, sia, infine, della riconducibilità alla sfera del volontariato dell'attività esercitata dagli amministratori anche in ragione del loro carattere gratuito
(doc. 198, 200, 202, 204, 205 e 206 fasc. ric).
pagina 29 di 32 In definitiva gli (asseriti) inadempimenti degli obblighi di vigilanza attribuiti dalla parte convenuta agli amministratori non rivestono carattere colposo nel rapporto giuridico tra la società e la lavoratrice convenuta atteso che quegli obblighi non erano diretti a prevenire condotte dolose da parte di dipendenti, venendo così a mancare un elemento essenziale ai fini del perfezionamento sia della fattispecie ex art. 1227 co. 1 cod.civ., sia di quella delineata dal comma successivo.
8. conclusioni
Accertato che la convenuta ha tenuto le condotte che la Parte_2
società ricorrente Parte_1
le ha addebitato e non potendo dubitarsi della loro sussunzione in inadempimenti degli obblighi di diligenza e di fedeltà scaturenti dal contratto di lavoro subordinato eterointegrato dalla legge (artt. 2104 e 2105 cod.civ.), che vincolava le parti, ne deriva in capo alla convenuta l'obbligo di risarcimento dei danni che i fatti illeciti, da lei commessi, hanno cagionato alla società ricorrente, con conseguente pronuncia di condanna.
In ordine ai danni patrimoniali, appare congruo determinarli nella misura indicata dalla società ricorrente (€ 348.635,22); ciò alla luce delle statuizioni in ordine all'accertamento della sussistenze degli inadempimenti che hanno riguardato anche l'entità delle somme,
di cui la convenuta si è appropriata;
tale somma va maggiorata, ai sensi dell'art. 1224 co. 2 cod.civ., degli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti (consumazione delle singole appropriazioni) fino al saldo e dell'eventuale danno da svalutazione liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dallo stesso termine a quo fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi. pagina 30 di 32 Dall'importo risultante dovrà essere detratta la somma di € 50.000,00, che la convenuta ha già versato alla società ricorrente.
In ordine al danno non patrimoniale, nella species del danno all'immagine della società,
appare equo, in considerazione del clamore che la vicenda ha suscitato nella zona in cui la ricorrente opera e non solo, come comprovato dai doc. 219 e 219/A fasc. ric., liquidarlo nella misura omnicomprensiva di € 30.000,00.
Le spese, come liquidate in dispositivo alla luce del valore della controversia e della sua complessità, non possono che seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta che la convenuta ha tenuto le condotte che la Parte_2
società ricorrente Parte_1
le ha addebitato e che tali condotte integrano inadempimenti degli
[...]
obblighi di diligenza e di fedeltà scaturenti dal contratto di lavoro subordinato eterointegrato dalla legge (artt. 2104 e 2105 cod.civ.).
2. Condanna la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali, liquidati nella somma di € 348.653,22, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalle date di maturazione dei singoli crediti (consumazione delle singole appropriazioni) fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi pagina 31 di 32 termini a quibus fino al saldo, previa detrazione della somma di € 50.000,00, che la convenuta ha già versato alla società ricorrente.
3. Condanna la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali, nella species del danno all'immagine, liquidati nella somma omnicomprensiva di € 30.000,00.
4. Condanna la convenuta alla rifusione, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 12.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 27 marzo 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 32 di 32
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
9.9.2024
da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Parolari
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 32
Parte_2
rappresentata e difesa dall' avv. Massimo Viola
pec Email_2
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In via principale, nel merito:
i) accertare e dichiarare che, durante e attraverso il rapporto lavorativo intercorso,
ha sottratto indebitamente, impossessandosene, alla Parte_2 [...]
– datrice di lavoro, la somma complessiva di Controparte_1
euro 348.653,22 (o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta);
ii) condannare, per l'effetto, alla restituzione in favore della Parte_2
della somma di euro 348.653,22 (o la Parte_3
diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta), oltre rivalutazione
monetaria e interessi legali, con decorrenza dalle singole scadenze (da
individuarsi nella data degli illegittimi pagamenti/prelievi/versamenti non
autorizzati per quanto riguarda il danno patrimoniale e nella data della scoperta
del fatto -11/07/2022- per quanto riguarda il danno non patrimoniale) e sino all'effettivo pagamento;
iii) condannare al risarcimento del danno non patrimoniale Parte_2
(danno da immagine) arrecato alla da determinarsi in via Parte_1
equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto della gravità della condotta e del pregiudizio subito dall'Ente;
iv) imputare il pagamento della somma di euro 50.000,00 effettuato dalla resistente in
favore della ricorrente a titolo di acconto sul maggior danno secondo i criteri di pagina 2 di 32 cui all'articolo 1194 c.c., detraendolo dall'importo che verrà accertato come
dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come da conclusioni sopra rassegnate sub i), ii) e iii)”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Nel merito in via principale:
per i fatti e le ragioni di cui in narrativa, respingere le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, per la parte che eccede l'importo di € 50.000,00
già risarcito ante causam dalla resistente Parte_2
Nel merito in via subordinata:
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale e
quindi ove si ritenesse che la somma versata dalla resistente non sia sufficiente a
ristorare il danno effettivamente subito dalla ricorrente, per i fatti e le ragioni di cui in
narrativa, previa declaratoria del concorso di colpa della ricorrente, nelle persone
degli amministratori pro tempore, nella causazione del danno per cui è causa,
accertare e dichiarare che nulla è dovuto in favore della ricorrente e quindi rigettare le
domande ex adverso avanzate e/o subordinatamente ridurre le stesse secondo giustizia
ed equità;
In ogni caso:
condannare la ricorrente alla rifusione delle spese legali, oltre IVA e accessori di legge
e di D.M. n. 55/2014 e s.m.i. o in subordine compensare le stesse”
pagina 3 di 32 MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dall'ente ricorrente
La società ricorrente Parte_1
–
[...]
premesso che:
✓ la convenuta ha lavorato, nel periodo dal 1.1.2008 al Parte_2
11.9.2022, alle dipendenze della società qui ricorrente, con mansioni di responsabile amministrativa e, a far data dal 2009, con potere di firma e delega ad operare,
mediante utilizzo esclusivo dei mezzi di pagamento Inbank e bancomat, su un conto corrente intestato alla ricorrente (doc. 4 fasc. ric.), e quale unica
“esecutrice/delegata” a operare sulla carte di credito XI (doc. 4/A fasc. ric.);
✓ in data 11.7.2022 la direttrice della notava la presenza nel Parte_4
vassoio della stampante di alcune fatture intestate alla società, che riguardavano forniture non autorizzate dagli organi societari e concernenti beni non utilizzati nell'ambito dell'attività della;
Pt_1
✓ veniva condotta un'indagine contabile interna all'esito della quale emergeva che nel corso dei sei anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 aveva sottratto alla datrice ingenti somme di Parte_2
denaro per soddisfare interessi personali;
✓ ammetteva la propria responsabilità in ordine alle condotte Parte_2
appropriative che le venivano informalmente incontestate, tanto che rassegnava le dimissioni in data 10.8.2022 (doc. 5 fasc. ric.) e corrispondeva alla società qui ricorrente la complessiva somma di € 50.000,00 (doc. 6 fasc. ric.);
pagina 4 di 32 ✓ a seguito di querela proposta dalla società qui ricorrente, veniva instaurato un procedimento penale nei confronti di per appropriazione indebita Parte_2
aggravata di somme di denaro pari a complessivi € 327.000,00, che veniva definito dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trento con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 segg. cod.proc.pen. di anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 800,00 di multa, pronunciata in data 21.2.2024 e divenuta irrevocabile il 24.5.2022 (doc. 10 fasc. ric.);
✓ l'ammontare complessivo delle somme, di cui si era appropriata Parte_2
ammontava a € 348.653,22, di cui
1)
a)
prelievi non autorizzati di denaro contante presso lo sportello della Cassa Rurale dal conto n. 34100602, le cui distinte riportano la sottoscrizione di in Parte_2
particolare:
dal 01/09/2017 al 31/08/2018 – prelievi totali per € 22.065,38 (doc. 12 fasc.ric.),
dal 01/09/2018 al 31/08/2019 – prelievi totali per € 22.600,00 (doc. 13 fasc.ric.),
dal 01/09/2019 al 31/08/2020 – prelievi totali per € 17.600,00 (doc. 14 fasc. ric.),
dal 01/09/2020 al 31/08/2021 – prelievi totali per € 26.120,00 (doc. 15 fasc.ric.),
dal 01/09/2021 al 31/08/2022 – prelievi totali per € 35.884,00 (doc. 16 fasc.ric.), somme che venivano registrate nella colonna “dare” della cassa contanti (come emerge dalla “scheda contabile/cassa contanti” sub doc. 17 fasc.ric.),
b)
altre somme che erano registrate ad altri titoli (ad esempio incasso di quote di iscrizione e quote di frequenza allievi) nella colonna “dare” della cassa contanti
(come emerge dalla “scheda contabile/cassa contanti” sub doc. 17 fasc.ric.), pagina 5 di 32 somme sub a) e b) che venivano “azzerate” mediante la registrazione nella colonna “avere” della cassa contanti di pagamenti a titolo di restituzioni di quote di iscrizione e di quote di frequenza allievi rivelatesi false, di spese prive di documentazione giustificativa e di corrispettivi per acquisti anch'essi rivelatisi fittizi di valori bollati, quale emerge dalle tabelle dei movimenti registrati in cassa (con fatture allegate), nelle quali sono riportati per ciascun pagamento contestato la data e l'importo, la giustificazione inserita in cassa e la motivazione per cui il pagamento è ritenuto ingiustificato, in particolare:
➢ tabella relativa all'a.s. 2017/2018 (doc. 18), con somma contestata di € 22.026,66,
➢ tabella relativa all'a.s. 2018/2019 (doc. 19), con somma contestata di € 23.587,00,
➢ tabella relativa all'a.s. 2019/2020 (doc. 20), con somma contestata di € 15.954,06,
➢ tabella relativa all'a.s. 2020/2021 (doc. 21), con somma contestata di € 25.666,76,
➢ tabella relativa all'a.s. 2021/2022 (doc. 22), con somma contestata di € 35.542,79. per complessivi € 122.776,27.
2)
acquisti non autorizzati di beni personali, pagati con carta di credito aziendale XI n.
5019, per un totale di € 6.409,49 (doc. da 25 a 65 fasc. ric.);
3)
acquisti non autorizzati di beni personali, pagati con bonifico bancario/pos, con addebito sul conto corrente n. 34100602 intestato dalla società datrice, per un totale di € 29.505,29 (doc. da n. 67 a n. 195 fasc. ric.);
pagina 6 di 32 4)
omesso versamento sul conto corrente intestato alla società datrice delle quote di iscrizione alla scuola e delle quote di frequenza dei corsi, per un totale di €
189.950,71 (doc. da n. 197 a n. 209 fasc.ric.);
tale importo deriva:
a) dalla differenza, pari a € 139.859,71 tra:
il complesso delle quote risultanti dalle schede di iscrizione (considerate anche eventuali quote di scontistica) nonché dalla verifica dell'avvenuta frequenza (in buona sostanza quanto la società cooperativa avrebbe dovuto incassare), come emerge da doc. 199 per a.s. 2017/2018, da doc. 201 per a.s. 2018/2019, da doc. 203
per a.s. 2019/2020, da doc. 204/A per a.s. 2020/2021, da doc. 205/A per a.s.
2021/2022 e da doc. 207 per a.s. 2022/2023;
e l'importo apparente nel conto economico del bilancio di ciascun anno alla voce
“ricavi delle vendite e delle prestazioni” ed evidenziato nelle ivi allegate “scheda contabile ricavi iscrizione allievi” e “scheda contabile ricavi quote allievi”, come emerge da doc. 198 per a.s. 2017/2018, da doc. 200 per a.s. 2018/2019, da doc. 202
per a.s. 2019/2020, da doc. 204 per a.s. 2020/2021, da doc. 205 per a.s. 2021/2022 e da doc. 206 per a.s. 2022/2023;
b) dall'ammontare dei crediti verso i “clienti chiusi” afferenti all'a.s. 2021/2022 e all'a.s. 2022/2023, pari a € 42.319,00, considerati inesigibili, ma in realtà pagati dagli allievi e tuttavia sottratti dalla ricorrente, quindi, contabilmente stralciati e portati a perdita su indicazione dei revisori dei conti;
pagina 7 di 32 a fondamento parte ricorrente allega che: “Prima dell'odierna vicenda, rectius, della scoperta dell'attività illecita perpetrata dalla resistente a danno della Scuola, vi erano degli allievi/genitori che provvedevano al pagamento delle quote di iscrizione in contanti, recandosi direttamente presso la Segreteria. Era a raccogliere il denaro contante e a Parte_2
rilasciare la relative ricevute e, in caso di sua assenza, le altre dipendenti e Persona_1
avevano l'indicazione (da parte dell'odierna resistente) di consegnare la ricevuta Per_2
e di conservare i soldi in una busta da consegnare alla responsabile amministrativa”.
5)
omesso versamento nelle casse della di denaro contante, per complessivi Pt_1
€ 1.146,00 (doc. da n. 211 a n. 214 fasc. ric.);
a fondamento allega:
“In data 12 giugno 2022 la Scuola organizzava una trasferta a Venezia con 33 allievi adulti che consegnavano alla docente la somma complessiva di euro 1.146,00 a Persona_3
titolo di pagamento del costo della trasferta (viaggio con pullman e pasto).
consegnava poi il denaro a che avrebbe dovuto Persona_3 Parte_2
versare le somme sul conto della Scuola.
Dette somme, mai accreditate sul conto corrente della Cooperativa, sono state naturalmente pagate dalla Scuola” come emerge dai doc. 211 e 212 fasc. ric.;
6)
rimborsi chilometrici non giustificati né autorizzati, per complessivi euro 700,00, di cui € 350,00 per km. 1000 nel luglio 2021 ed € 350,00 per km. 1000 nell'agosto
2021;
evidenzia che si tratta di trasferte per ben 2.000 km. fatte risalire ai mesi di luglio agosto 2021, ossia al periodo estivo, che è quello di minore attività –
propone: pagina 8 di 32 1) domanda volta ad accertare che, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, la convenuta si è Parte_2
appropriata della somma complessiva di € 348.653,22;
2) domanda di condanna della convenuta alla restituzione, in favore della società
ricorrente, della somma di € 348.653,22, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, con decorrenza dalle singole appropriazioni sino all'effettivo pagamento;
3) domanda di condanna della convenuta al risarcimento, in favore della società
ricorrente, del danno non patrimoniale (danno all'immagine), da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto della gravità della condotta e del pregiudizio subito dall'Ente, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, con decorrenza dalla data di scoperta del fatto (11/7/2022) sino all'effettivo pagamento;
con imputazione del pagamento della somma di euro 50.000,00 effettuato dalla convenuta in favore della società ricorrente a titolo di acconto sul maggior danno secondo i criteri di cui all'articolo 1194 cod.civ., detraendolo dall'importo che verrà accertato come dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.
§2
i fatti posti dalla società ricorrente a fondamento del licenziamento delle proprie
domande
Appare opportuno per evidenti ragioni di chiarezza espositiva esaminare:
✓ le allegazioni di fatto – suddivise per ogni species di condotta addebitata dalla ricorrente alla convenuta – che la società ex datrice qui ricorrente – Pt_1
pone a fondamento delle Parte_1
domande proposte nei confronti della convenuta , Parte_2
unitamente: pagina 9 di 32 ✓ alle difese svolte in replica dalla convenuta,
✓ alle fonti di prova a disposizione dopo la pronuncia dell'odierna ordinanza istruttoria
(con cui sono state rigettate tutte le istanze di prova testimoniale formulate dalle parti).
1. in ordine ai prelievi di denaro contante effettuati dalla convenuta da un conto corrente intestato alla società ricorrente e registrati in cassa nella colonna “dare” nonché ai pagamenti registrati in cassa nella colonna “avere”, ma assertamente privi
di giustificazione
a)
La società ricorrente allega e documenta, mediante distinte di pagamento sottoscritte dalla convenuta , che quest'ultima ha effettuato, presso lo sportello Parte_2
di Tione di Trento della Cassa rurale Adamello Brenta, prelievi di denaro contante dal conto corrente n. 34100602 intestato alla suddetta società, in particolare:
➢ dal 01/09/2017 al 31/08/2018 – prelievi totali per € 22.065,38 (doc. 12 fasc.ric.),
➢ dal 01/09/2018 al 31/08/2019 – prelievi totali per € 22.600,00 (doc. 13 fasc.ric.),
➢ dal 01/09/2019 al 31/08/2020 – prelievi totali per € 17.600,00 (doc. 14 fasc. ric.),
➢ dal 01/09/2020 al 31/08/2021 – prelievi totali per € 26.120,00 (doc. 15 fasc.ric.),
➢ dal 01/09/2021 al 31/08/2022 – prelievi totali per € 35.884,00 (doc. 16 fasc.ric.).
Sempre per tabulas (“scheda contabile/cassa contanti” sub doc. 17 fasc.ric.) emerge che tali somme venivano registrate nella colonna “dare” della cassa contanti.
Queste circostanze e risultanze sono state ammesse dalla convenuta.
pagina 10 di 32 b)
Risulta, inoltre, dalla “scheda contabile/cassa contanti” sub doc. 17 fasc.ric. che altre somme erano registrate ad altri titoli (ad esempio incasso di quote di iscrizione e quote di frequenza allievi) nella colonna “dare” della cassa contanti.
Queste circostanze e risultanze non sono state contestate specificamente dalla convenuta.
c)
Sempre dalla “scheda contabile/cassa contanti” sub doc. 17 fasc.ric. emerge che le somme sub a) e b) venivano “azzerate” mediante la registrazione, nella colonna “avere”
della cassa contanti, di pagamenti a titolo di restituzioni di quote di iscrizione e di quote di frequenza allievi rivelatesi false, di spese prive di documentazione giustificativa e di corrispettivi per acquisti, anch'essi rivelatisi fittizi, di valori bollati, quale emerge dalle tabelle dei movimenti registrati in cassa (con fatture allegate) nelle quali sono riportati per ciascun pagamento contestato la data e l'importo, la giustificazione inserita in cassa e la motivazione per cui il pagamento è ritenuto ingiustificato, in particolare:
➢ tabella relativa all'a.s. 2017/2018 (doc. 18), con somma contestata di € 22.026,66,
➢ tabella relativa all'a.s. 2018/2019 (doc. 19), con somma contestata di € 23.587,00,
➢ tabella relativa all'a.s. 2019/2020 (doc. 20), con somma contestata di € 15.954,06,
➢ tabella relativa all'a.s. 2020/2021 (doc. 21), con somma contestata di € 25.666,76,
➢ tabella relativa all'a.s. 2021/2022 (doc. 22), con somma contestata di € 35.542,79. per complessivi € 122.776,27.
Parte convenuta ha contestato il contenuto di tali tabelle producendo sub doc. 4 un prospetto nel quale, tuttavia, non vi è alcuna presa di posizione specifica in ordine alle motivazioni per cui la società ricorrente ha ritenuto non giustificati i pagamenti registrati.
Inoltre assumono rilievo le dichiarazioni rese, nelle forme degli artt. 391-bis e 391-ter
cod.proc.pen., in data 23.2.2023, dalla direttrice della Scuola (con il solo compito di pagina 11 di 32 coordinare l'attività didattica, non quella amministrativa) e dalle Parte_4
impiegate amministrative, gerarchicamente subordinate alla convenuta, e Persona_1
le quali hanno concordemente dichiarato che alla convenuta era affidata la Per_2
tenuta della responsabile della contabilità e che nello svolgimento dell'attività della la necessità di disporre di denaro contante per effettuare pagamenti era Pt_1
estremamente limitata in quanto solitamente a tal fine veniva utilizzato il bonifico bancario;
in particolare ha dichiarato: “La responsabile amministrativa ha cura della Pt_4
contabilità, nel senso che gestisce tutto quanto della parte amministrativa, in collaborazione con il commercialista e il consulente del lavoro…
Il contante che si utilizza è nel caso che si facciano le uscite con i ragazzi (ad es: per
comprare un gelato) e per piccoli importi, oppure per un viaggio per partecipare a un
convegno, o per un viaggio di istruzione può essere utile avere del contante in caso di non funzionamento del bancomat, per le spese correnti e per importi esigui… Da quando
lei non è più responsabile amministrativa, il prelievo in contanti sono rarissimi ma siamo nell'ordine di 50 ... 100 euro, al mese ma neanche, in occasione del cambio di cassa”; ha riferito: “ gestiva tutte le pratiche amministrative principali Per_1 Parte_2
della scuola… gestiva … tutta la parte amministrativa: fatturazione elettronica, tramite il
portale dell'Agenzia delle Entrate che aveva con le sue credenziali (aveva accesso con le sue credenziali, quindi proprio il codice fiscale suo e le sue password). Poi gestiva l'in
bank, pagamento stipendi e pagamento delle fatture, anche in questo caso era collegato il
suo numero di cellulare: all'accesso era richiesto un codice che le arrivava tramite
messaggio e stessa cosa per il portale di contabilità che si chiama BIPOINT. In questo
caso c'erano delle credenziali sul computer nostro, però non mi è mai stato insegnato
pagina 12 di 32 come visualizzare schede contabili e altro e tutt'ora, non gestendo io la contabilità, non lo so fare…
Non necessitiamo di denaro contante anche perché in ufficio gestiamo tutto (pagamento
fatture/stipendi o altro) con bonifici. Adesso abbiamo una cassa contanti limitata (adesso
abbiamo cento euro): servono per acquistare qualcosa: ad esempio: sono andata a
compare da Olivetti delle buste di plastica, oppure per la festa di Natale abbiamo comprato panettoni/pandori: ecco, per piccole spese…. Anche nella cassa contanti, il
prelievo che faceva dalla banca, passava poi in cassa contanti e lo giustificava mettendo,
ad es: restituzione quota , ad esempio, anche se si trattava di allievi che non Persona_1
solo non avevano restituito, ma sono allievi tutt'ora iscritti, anche quest'anno.”; ha riferito: “Essenzialmente aveva in mano tutto e controllava Per_2 Parte_2
tutto; sicuramente dava un occhio anche a ciò che facevo io e gestiva la contabilità…
Posso essere sincera io manco sapevo che ci fosse un bancomat! La liquidità serviva
quando bisognava dare il resto per il pagamento delle quote o quando gli allievi
venivano ad acquistare i biglietti per l'Orchestra quindi servivano piccole somme Per_4
per dare il resto”.
In ordine al valore dimostrativo che assumono nel giudizio civile le dichiarazioni rese spontaneamente nelle forme degli artt. 391-bis e 391-ter cod.proc.pen. è opportuno ricordare che, ad avviso della Suprema Corte (Cass. 2.2.2023, n. 3272; Cass. 22.2.2021,
n. 4653;), costituiscono prove atipiche, la cui efficacia probatoria è subordinata al loro assoggettamento al contraddittorio sulla prova mediante le forme e modalità tipizzate di introduzione della stessa nel giudizio.
Nel caso in esame parte convenuta si è limitata a eccepire che “non si è mai formato il contraddittorio non essendovi stato un dibattimento in sede penale” (pag. 25).
pagina 13 di 32 L'assunto non è intrinsecamente condivisibile in quanto la convenuta ha avuto la possibilità di interloquire in ordine a tali dichiarazioni già nell'ambito del procedimento penale definito con sentenza G.I.P Trib. Trento del 21.2.2024.
Quanto poi al presente giudizio, il contraddittorio si è instaurato mediante la produzione delle dichiarazioni medesime sub doc. 208, 209 e 210, in allegato al ricorso introduttivo successivamente notificato alla convenuta.
Tuttavia, in riferimento all'addebito in esame, parte convenuta nulla ha dedotto circa le circostanze allegate dalla ricorrente ed emergenti dalle dichiarazioni ex artt. 391-bis e
391-ter cod.proc.pen. in atti a proposito della superfluità di disporre di somme di denaro contante in considerevole entità durante l'ordinaria attività della scuola, mentre, a fronte delle circostanze allegate dalla ricorrente ed emergenti dalle medesime dichiarazioni in ordine ai compiti assegnati alla ricorrente e alle relative modalità di espletamento, ha svolto allegazioni:
o aventi contenuto generico quali: il cap. 9 “Con il tempo, e in particolare in seguito alle dimissioni del direttore CP_2
le venivano affidate mansioni sia in ambito contabile, sia in ambito amministrativo- gestionale della Scuola.” il cap. 13 “Gli acquisti potevano essere effettuati da tutto il personale della scuola a fronte di autorizzazioni informali fornite di volta in volta dalla Direttrice o dalla
Presidente” il cap. 51 “In concreto, la stessa era costantemente affiancata dalla dirigenza e dalla commercialista della Scuola che le impartivano le istruzioni necessarie e/o richieste”.
o aventi contenuto generico e comportanti giudizio quali: il cap. 10: “Contrariamente a quanto ex adverso affermato, la convenuta non ha mai svolto le mansioni di responsabile amministrativo”. pagina 14 di 32 il cap. 11: “Con riferimento alle mansioni contabili, la convenuta si occupava dell'inserimento dati nel gestionale utilizzato per la contabilità dell'istituto, cui accedeva unitamente alla commercialista della Scuola. Tramite detto programma si registravano le fatture (sia emesse che pervenute), la cassa contanti e gli estratti conto bancari”.
2. in ordine agli acquisti di beni personali pagati con carta di credito aziendale
La società ricorrente allega e documenta (doc. da 25 a 65 fasc. ric.) che mediante la carta di credito aziendale XI n. 5019 sono stati effettuati, dal novembre 2020 al luglio 2022, acquisti di beni estranei all'attività d'impresa esercitata dalla medesima ricorrente, per un totale di € 6.409,49.
In proposito assumono rilievo:
❖ la documentazione proveniente dall'emittente XI nella quale la convenuta era indicata quale unico “esecutore/delegato ad operare” (doc. 4A fasc. ric.);
❖ le dichiarazioni rese, nelle forme degli artt. 391-bis e 391-ter cod.proc.pen., in data
23.2.2023, dalla direttrice della Scuola (con il solo compito di coordinare l'attività
didattica, non quella amministrativa) e dalle impiegate Parte_4
amministrative gerarchicamente subordinate alla convenuta e Persona_1 Per_2
le quali hanno concordemente dichiarato che la convenuta era l'unica persona
[...]
all'interno della Scuola che utilizzava la carta di credito, la quale, infatti, era collegata al suo cellulare e di cui ella sola disponeva i codici di accesso;
in particolare ha dichiarato: “I vari codici di accesso (banca, carta di credito e Pt_4
li aveva solo lei e li riceveva lei. Quando ho provato ad accedere CP_3
all'account ho dovuto chiederle che mi mandasse il codice. ADR Questo è CP_3
accaduto dopo le sue dimissioni…”; ha riferito: “La carta di credito era collegata al suo cellulare…”; Per_1
pagina 15 di 32 Parte alla domanda “Mentre Lei lavorava ancora in , la gestione dei pagamenti, in Per_2
particolare, l'utilizzo della carta di credito… chi gestiva e utilizzava questi strumenti di pagamento?”, ha risposto ”; Pt_2
Parte convenuta allega in memoria di costituzione:
al cap. 33 che la carta di credito era posta “da sempre, nel secondo cassetto della cassettiera presente all'interno della stanza che non veniva chiusa a chiave, in prossimità delle due postazioni di lavoro usate da tutto il personale amministrativo”; al cap. 34 che: “La circostanza di cui sopra era risaputa da tutti i dipendenti e gli amministratori”
al cap. 42 che il PIN della carta di credito era segnato “su un post-it posto sugli stessi, conservat[o] nel secondo cassetto della cassettiera di cui sopra”.
al cap. 44 che: “Una richiesta di codice numerico viene richiesta dal sistema di pagamento NEXI solo se, a giudizio del sistema stesso, l'acquisto con carta è effettuato su siti considerati non sicuri. Il sito non rientra fra questi. Una volta inserite su CP_3
le credenziali della Scuola e memorizzata la password (che, per quanto riguarda CP_3
l'accredito della scuola era memorizzata sul PC in uso alla signora con CP_3 Parte_2
la medesima password di accesso al PC), era per tutti possibile accedere anche in assenza della resistente per quanto a conoscenza della stessa”;
al cap. 45 “Chiunque avrebbe quindi potuto eseguire acquisti appoggiati sulla carta di credito della Scuola senza che fosse richiesto alcun inserimento di codici o password ulteriori e senza alcuna necessità di avere a disposizione il telefono della . Parte_2
Come già evidenziato nell'odierna ordinanza istruttoria, queste circostanze e illazioni sono irrilevanti in quanto fondate sull'ipotesi che anche altri soggetti, diversi dalla convenuta, avrebbero tenuto le condotte dolose addebitate a quest'ultima, ipotesi che non trova alcun riscontro, mentre la convenuta: pagina 16 di 32 ✓ ha ammesso di essersi “approfittata della disponibilità di beni di proprietà della
Scuola”;
✓ già a fronte delle prime contestazioni informali formulate dalla società datrice ha immediatamente rassegnato le dimissioni,
✓ ha già versato a titolo risarcitorio la somma di € 50.000,00,
✓ ha prestato il proprio consenso all'applicazione di una pena di anni uno e mesi quattro di reclusione nonché a € 800,00 di multa, ai fini della definizione mediante sentenza ex art. 444 segg. cod.proc.pen. di un giudizio nel quale era imputata del delitto di appropriazione indebita pluriaggravata di “somme di denaro pari a circa 327.000,00”.
A quest'ultimo proposito è ormai pacifico l'orientamento della giurisprudenza, anche successiva alla novella dell'art. 445 cod.proc.pen. (la quale ha introdotto il comma 1-bis, che vieta l'utilizzo della sentenza di patteggiamento “a fini di prova nei giudizi civili”),
secondo cui detta sentenza assume un valore di indizio utilizzabile solo insieme ad altri,
se ricorrono i requisiti ex art. 2729 cod.civ. di gravità, precisione e concordanza.
Nella vicenda in esame l'indizio rappresentato dalla sentenza pronunciata dal g.i.p. del tribunale di Trento trova conferma in primo luogo nella documentazione prodotta dalla società ricorrente (che viene puntualmente citata in riferimento alle circostanze oggetto dei vari addebiti) e nelle dichiarazioni ex artt. 391-bis e 391-ter cod.proc.pen. (i cui contenuti vengono menzionati in modo pertinente pure rispetto alle circostanze oggetto dei vari addebiti), nonché nelle circostanze già evidenziate in punto ammissione di essersi
“approfittata della disponibilità di beni di proprietà della Scuola”, immediate dimissioni e versamento, a titolo risarcitorio, della somma di € 50.000,00,
pagina 17 di 32
3. in ordine agli acquisti di beni personali pagati con bonifici bancari/pos addebitati
su un conto corrente intestato alla società ricorrente
La società ricorrente allega e documenta (doc. da 67 a 195 fasc. ric.) che, mediante bonifici bancari/pos addebitati sul conto corrente n. 34100602 intestato alla società
ricorrente presso la Cassa rurale Adamello, Giudicarie, Valsabbia, Paganella, sono stati effettuati, dal gennaio 2016 al giugno 2022, acquisti di beni estranei all'attività d'impresa esercitata dalla medesima ricorrente, per un totale di € 29.505,29.
In proposito assumono rilievo:
❖ la circostanza che la convenuta era l'unica dipendente cui la società datrice qui ricorrente aveva attribuito il potere di firma e la delega ad operare sul conto corrente intestato alla società ricorrente presso la Cassa rurale Adamello, , Parte_1
Valsabbia, Paganella (doc. 4 fasc. ric.);
❖ la circostanza, emergente dai doc. 74 e 75 fasc.ric. che alcuni beni acquistati dalla convenuta con la modalità in esame sono stati consegnati presso il domicilio privato della medesima;
❖ le dichiarazioni rese, nelle forme degli artt. 391-bis e 391-ter cod.proc.pen., in data
23.2.2023, dalla direttrice della Scuola e dalle impiegate Parte_4
amministrative gerarchicamente subordinate alla convenuta e Persona_1 Per_2
le quali hanno concordemente dichiarato che la convenuta era l'unica persona
[...]
all'interno della Scuola a utilizzare l'Inbank, al cui accesso era richiesto un codice che perveniva unicamente sul cellulare della convenuta;
in particolare ha dichiarato: “I vari codici di accesso (banca…) li aveva solo Pt_4
lei e li riceveva lei. Quando ho provato ad accedere all'account ho dovuto CP_3
chiederle che mi mandasse il codice…”;
pagina 18 di 32 ha riferito: “… anche l'in-bank era collegato al suo telefono. Non è mai Pt_5
successo che io dovessi entrare quando lei non c'era”;
Parte alla domanda “Mentre Lei lavorava ancora in , la gestione dei pagamenti, in Per_2
particolare, l'utilizzo… del bancomat, e dell'in-banking chi gestiva e utilizzava questi strumenti di pagamento?”, ha risposto ”; Pt_2
Parte convenuta allega in memoria di costituzione:
al cap. 33 che il bancomat (fino al 2107) era posto “da sempre, nel secondo cassetto della cassettiera presente all'interno della stanza che non veniva chiusa a chiave, in prossimità delle due postazioni di lavoro usate da tutto il personale amministrativo”; al cap. 34 che: “La circostanza di cui sopra era risaputa da tutti i dipendenti e gli amministratori”;
al cap. 42 che i PIN del bancomat (fino al 2017) era segnato “su un post-it posto sugli stessi, conservati nel secondo cassetto della cassettiera di cui sopra”;
al cap. 46 che: “Il link di accesso al sistema di Home banking della Cassa rurale (presso la quale erano accesi i conti correnti di cui al ricorso introduttivo avversario) era memorizzato fra i preferiti sulla barra degli strumenti del motore di ricerca Google
Crome presente sul desktop del PC in uso alla signora e l'ID con la relativa Parte_2
password di accesso erano memorizzate nel PC stesso”;
al cap. 47 che: “Per accedere al sistema home banking era sufficiente effettuare l'accesso e utilizzare (sino al settembre 2019) il token presente anch'esso nel secondo cassetto e, successivamente, il codice di accesso che perveniva sul cellulare della signora
. Parte_2
al cap. 48) che “Quando la signora era assente (perché in ferie o fuori dal Parte_2
proprio orario di lavoro) veniva raggiunta telefonicamente dalla Direttrice o pagina 19 di 32 dall'impiegata amministrativa, le quali chiedevano di comunicare il PIN di accesso per perfezionare i pagamenti”.
In primo luogo è inevitabile evidenziare come la convenuta ammetta che, quanto meno dall'ottobre 2019, l'accesso al sistema home banking era possibile solo se si disponeva del codice di accesso che perveniva esclusivamente sul cellulare della convenuta.
Inoltre valgono le medesime considerazioni già svolte in ordine alle circostanze allegate dalla convenuta in ordine al precedente addebito sub 2.; infatti anche quelle qui menzionate hanno quale comune presupposto l' ipotesi che anche altri soggetti, diversi dalla convenuta, avrebbero tenuto le condotte dolose addebitate a quest'ultima, ipotesi che non trova alcun riscontro, contrariamente a quanto può dirsi per la ricorrente, la cui responsabilità trova conferma in gravi, precisi e concordanti indizi (come già ricordato:
l'ammissione di essersi “approfittata della disponibilità di beni di proprietà della Scuola”, le pressoché immediate dimissioni, il versamento, a titolo risarcitorio, della somma di €
50.000,00, il consenso all'applicazione di una pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, le dichiarazioni ex artt. 391-bis e 391-ter cod.proc.pen. e le risultanze emergenti dalla documentazione prodotta dalla ricorrente).
4. in ordine all' omesso versamento sul conto corrente intestato alla società datrice
di quote di iscrizione alla scuola e di quote di frequenza dei corsi
La società ricorrente allega l'omesso versamento sul conto corrente intestato alla società
datrice delle quote di iscrizione alla scuola e delle quote di frequenza dei corsi, per un totale di € 189.950,71.
A suo avviso tale importo deriva:
a) dalla differenza, pari a € 139.859,71 tra: pagina 20 di 32 il complesso delle quote risultanti dalle schede di iscrizione (considerate anche eventuali quote di scontistica) nonché dalla verifica dell'avvenuta frequenza (in buona sostanza quanto la società cooperativa avrebbe dovuto incassare), come emerge da doc. 199 per a.s. 2017/2018, da doc. 201 per a.s. 2018/2019, da doc. 203 per a.s. 2019/2020, doc.
204/A per a.s. 2020/2021, da doc. 205/A per a.s. 2021/2022 e doc. 207 per a.s.
2022/2023;
e l'importo apparente nel conto economico del bilancio di ciascun anno alla voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” ed evidenziato nelle ivi allegate “scheda contabile ricavi iscrizione allievi” e “scheda contabile ricavi quote allievi”, come emerge da doc. 198 per a.s. 2017/2018, da doc. 200 per a.s. 2018/2019, da doc. 202 per a.s. 2019/2020, da doc.
204 per a.s. 2020/2021, da doc. 205 per a.s. 2021/2022 e da doc. 206 per a.s. 2022/2023;
b) dall'ammontare dei crediti verso i “clienti chiusi” afferenti l'a.s. 2021/2022 e l'a.s.
2022/2023, pari a € 42.319,00, considerati inesigibili, ma in realtà pagati dagli allievi e tuttavia sottratti dalla ricorrente, quindi, contabilmente stralciati e portati a perdita su indicazione dei revisori dei conti (come chiarito in sede di discussione).
Parte convenuta non ha contestato specificamente né la ricostruzione effettuata dalla ricorrente in ordine alle quote risultanti dalle schede di iscrizione, né l'avvenuta frequenza effettiva, da parte dl allievi, che, stando ai rimborsi registrati dalla convenuta,
avevano lasciato la scuola e così ottenuto la restituzione delle quote versate (infatti sono rimasti immuni da censure specifiche i capitoli di prova testimoniale offerti dalla società ricorrente da n. 10 a n. 197), né i dati della “scheda contabile ricavi iscrizione allievi” e della “scheda contabile ricavi quote allievi” annualmente allegati al bilancio.
pagina 21 di 32 In proposito la direttrice della Scuola ha riferito nelle dichiarazioni rese nelle Pt_4
forme degli artt. 391-bis e 391-ter cod.proc.pen., in data 23.2.2023: “… abbiamo visto
che con la commercialista, con cui ho cercato di ricostruire la situazione delle quote per
il 2021/2022, lei indicava come restituzione di errati pagamenti, oppure ritiri di allievi,
però gli allievi, a cui corrispondono queste voci/restituzioni risulta che ancora
frequentano la scuola, quindi non sono state restituzioni effettive…. Abbiamo preso ì
faldoni contenente le schede di iscrizione e relativamente a ogni allievo, conoscendoli,
tenendo conto della scontistica applicata (in caso di più familiari o scontistica per
promozioni) abbiamo fatto il calcolo di quanto sarebbero stati i ricavi. D: Quindi, se ho capito bene, una verifica scheda di iscrizione per scheda. “Si esatto”; D: sempre rispetto ai corsi effettuati, avete scoperto che risulterebbe effettuata in data 23-06-2019 una restituzione cumulativa agli allievi di euro 855,00 per un corso che avrebbe dovuto svolgersi a Carisolo.
Cosa sa dirci? “Sì, il corso lo ho tenuto io e quindi è stato fatto. Il corso si è svolto regolarmente”; ha riferito: “Noi abbiamo tutte le schede di iscrizione e con quelle ci siamo rese Per_1
conto che alcuni allievi non erano inseriti nel sistema di contabilità. Mancava l'effettivo
ricavo anche se il ricavo c'è stato. Soprattutto chi pagava in contanti lei non lo registrava
nel sistema di contabilità. Quindi a fine anno, quando veniva predisposto il bilancio, la
voce quote di iscrizione/ricavi iscrizione era molto basso rispetto a quello che doveva
essere. Quindi abbiamo inizialmente fatto un calcolo molto approssimato con il nostro
gestionale, poi per essere più precisi possibile abbiamo preso per ogni anno le schede di
iscrizione, una per una, abbiamo inserito il ricavo con le scontistiche e alla fine è risultato quello che effettivamente avrebbe dovuto incassare la scuola”;
Parte ricorrente allega che: “Prima dell'odierna vicenda, rectius, della scoperta dell'attività illecita perpetrata dalla resistente a danno della Scuola, vi erano degli allievi/genitori che provvedevano al pagina 22 di 32 pagamento delle quote di iscrizione in contanti, recandosi direttamente presso la Segreteria. Era
a raccogliere il denaro contante e a rilasciare la relative ricevute e, in caso di Parte_2
sua assenza, le altre dipendenti ( e avevano l'indicazione (da parte Persona_1 Per_2
dell'odierna resistente) di consegnare la ricevuta e di conservare i soldi in una busta da consegnare alla responsabile amministrativa”.
Queste circostanze trovano conferma nelle dichiarazioni rese, nelle forme degli artt. 391-
bis e 391-ter cod.proc.pen., in data 23.2.2023, dalle impiegate amministrative gerarchicamente subordinate alla convenuta e Persona_1 Per_2
Infatti a fronte della domanda: “ si occupava lei soltanto di Per_1 Parte_2
ricevere le quote versate in contanti dagli utenti;
quando non c'era, Le chiedeva di !asciarle in segreteria il denaro contante in busta?”, ha dichiarato: “Li ritiravo io, facevo una busta
con scritto: nome allievo e quanti soldi mi dava e poi a fine giornata, se erano molti
soldi, erano spesso 200/300 euro, li mettevo nel terzo cassetto, come posto dove l
asciarli: dopo la mattina arrivava e io pensavo andasse a depositarli Parte_2
in banca”; ha dichiarato: “Poteva essere l'allievo che sì iscriveva e poteva pagare tutto in Per_2
un'unica soluzione oppure suddividere in, mi pare, tre rate massimo. Poteva essere fatto
o con bancomat, o bonifico o contanti. Nel momento in cui veniva il genitore o l'allievo,
se maggiorenne, si faceva compilare la scheda, sì rilasciavano la ricevuta o la fattura, si
ritirava il pagamento e se veniva fatto il pagamento in contanti sì faceva una busta, dove
sì scriveva "l'allievo X ha consegnato euro x" e poi si lasciava la busta nel cassetto. Era
che poi sì occupava di ritirare le buste per consegnare poi i soldi in Banca”; Pt_2
inoltre, alla domanda “Le mostro delle buste e mi dice se possono essere quelle che lei ricorda venivano utilizzate”, ha risposto: “Sì, riconosco. Era proprio così che facevamo”;
pagina 23 di 32 infine, alla domanda “Qualcun altro poteva andare in Banca a consegnare i soldi?”, ha risposto: “No, solo ”. Pt_2
Parte convenuta allega in memoria di costituzione al cap. 16: “Quanto alla seconda tipologia di incombenze (iscrizioni ai corsi e organizzazione degli stessi), le stesse venivano coordinate e dirette in via esclusiva dalla Direttrice, prof.ssa Parte_4
coadiuvata dall'insegnante e, per la parte amministrativa, dall'assistente Persona_5
amministrativo e, quindi, fino al 2020 la signora sostituita (a partire Per_2
dall'anno scolastico 2020/2021 e sino alla data attuale) dalla signora ”. Parte_6
Tuttavia appare evidente, come già rilevato nell'odierna ordinanza istruttoria, che le menzionate “iscrizioni ai corsi e organizzazione degli stessi” sono locuzioni generiche a fronte delle particolareggiate dichiarazioni rese in data 23.2.2023 da , Parte_4
e nelle forme degli artt. 391-bis e 391-ter cod.proc.pen. in Persona_1 Per_2
ordine alle modalità di gestione degli incassi delle quote di iscrizione versate dagli allievi in contanti, che trovano riscontro anche nella presenza documentata (doc. 208 e 209 fasc.
ric.) delle buste in cui venivano provvisoriamente collocate le quote di iscrizione e le quote di frequenza versate in denaro al fine di consegnarle alla ricorrente.
5. in ordine all' omesso versamento nella cassa della società ricorrente della somma in denaro contante pari a € 1.146,00
La società ricorrente allega l'omesso versamento nella cassa della società ricorrente della somma in denaro contante pari a € 1.146,00.
In proposito deduce:
“In data 12 giugno 2022 la Scuola organizzava una trasferta a Venezia con 33 allievi adulti che consegnavano alla docente la somma complessiva di euro 1.146,00 a titolo di Persona_3
pagamento del costo della trasferta (viaggio con pullman e pasto). pagina 24 di 32 consegnava poi il denaro a che avrebbe dovuto versare le Persona_3 Parte_2
somme sul conto della Scuola.
Dette somme, mai accreditate sul conto corrente della , sono state naturalmente Parte_1
pagate dalla Scuola” come emerge dai documenti prodotti dalla ricorrente sub 211 e 212 fasc. ric..
Parte convenuta ammette di aver ricevuto la somma de qua dalla docente Persona_3
(quindi inutiliter data è la contestazione, espressa a pag. 28 della memoria di costituzione, dell'“avv. doc. 214, ovvero la dichiarazione della prof. redatta e Persona_3
sottoscritta il 20 settembre 2022 e (inspiegabilmente) ri-sottoscritta il 23 febbraio 2023.
Si rammenta che la denuncia querela è stata depositata il 17 maggio 2023”), ma afferma che “dopo aver ricevuto la busta contente quanto versato dagli allievi, l'odierna resistente la riponeva nella cassettiera di cui si è detto”.
Sennonché si tratta di assunto non solo privo di verosimiglianza (atteso che, come si è
accertato, soltanto la convenuta svolgeva il compito di depositare il denaro contante in banca,
di talché non vi era alcuna plausibile ragione che ella conservasse il denaro nella cassettiera),
ma anche del tutto inconcludente in quanto il denaro non può essere stato sottratto da altri in considerazione che la convenuta non ha allegato e tanto meno provato di averne denunciato o quanto meno comunicato ai superiori la sparizione.
6. in ordine ai rimborsi chilometrici per trasferte fittizie
La società ricorrente allega che la ricorrente ha ottenuto rimborsi chilometrici afferenti a trasferte in realtà mai effettuate, per complessivi euro 700,00, di cui € 350,00 per km.
1000 nel luglio 2021 ed € 350,00 per km. 1000 nell'agosto 2021.
Evidenzia che si tratta di trasferte per ben 2.000 km. fatte risalire ai mesi di luglio agosto
2021, ossia al periodo estivo, che è quello di minore attività. pagina 25 di 32 In proposito la direttrice della Scuola ha affermato nel corso delle dichiarazioni Pt_4
rese, nelle forme ex artt. 391-bis e 391-ter cod.proc.pen., in data 23.2.2023: “Un utilizzo
del mezzo suo [di può essere stato in occasione del fissaggio dei Parte_2
manifesti di iscrizione della scuola, con cui può avere utilizzato il mezzo proprio” D. Per mille km? “No, perché al massimo si arriva a coprire la Busa di Tione”.
Parte convenuta “ne afferma la debenza, contestando l'addebito, essendo stati gli stessi corrisposti in busta paga e, conseguentemente, approvati dagli organi a ciò preposti. In ogni caso, la stessa Scuola ricorrente non ne chiede la restituzione”.
In ordine al primo assunto, palese è l'infondatezza, atteso che il fatto costitutivo del diritto ai rimborsi de quibus è rappresentato dall'effettuazione delle trasferte e non già dall'inserimento nei prospetti paga (il quale potrebbe essere il frutto di un' induzione in errore da parte della convenuta, stando a quanto allegato dalla ricorrente secondo cui: “La dipendente compilava mensilmente il prospetto da trasmettere al consulente del lavoro che ha quindi provveduto, in buona fede, a inserire le voci nelle seguenti buste paga”).
In ordine al secondo assunto, la circostanza che la società ricorrente non abbia azionato il diritto alla ripetizione potrebbe costituire un indizio dell'assenza di un atteggiamento malevolo da parte sua nei confronti della convenuta.
7. in ordine al concorso di colpa ipotizzato dalla convenuta a carico degli
amministratori della società ricorrente
Parte convenuta afferma sia “evidente… la negligenza con cui la cooperativa è stata amministrata nel corso degli anni dal 2016 al 2022”.
A sostegno adduce che “qualora gli amministratori avessero periodicamente verificato,
nel corso dei ben 6 anni oggetto di ricorso, l'attività posta in essere dalla signora anche solo mediante esame della documentazione bancaria… e/o Parte_2
pagina 26 di 32 diligentemente predisposto ed esaminato periodicamente il budget e l'andamento delle previsioni in esso riportate con riferimento alle entrate stimate per le iscrizioni degli allievi, avrebbe notato che le entrate per tale voce … cfr voce “ricavi delle vendite e
prestazioni” di cui ai bilanci ex adverso prodotti in giudizio !!!) erano “molto basse
rispetto a quello che dovevano essere” e rischiavano, pertanto, di compromettere l'attività, con necessità di adottare misure per rimediare”.
Invoca la ricorrenza delle fattispecie previste dall' art. 1227 cod.civ., sia di quella ex co. 1
(concorso del fatto colposo del creditore a cagionare il danno provocato dal debitore), che di quella ex co. 2 (omessa diligenza ordinaria da parte del creditore in grado di evitare i danni provocati dal debitore).
In disparte il rilievo che, così opinando, la convenuta riconosce la fondatezza di gran parte degli addebiti che la società ricorrente le ha imputato – l'argomento introduce,
accanto al rapporto giuridico tra la società ex datrice qui ricorrente e la lavoratrice subordinata qui convenuta, il rapporto giuridico tra la società ricorrente e i suoi amministratori.
In entrambi i rapporti la società ricorrente risulta assumere la veste del soggetto danneggiato, mentre il soggetto danneggiante si identifica quanto al primo rapporto nella convenuta, quanto al secondo rapporto negli amministratori della società ricorrente.
Le (accertate) condotte illecite tenute dalla convenuta in pregiudizio della società
ricorrente attengono al rapporto giuridico tra ex datrice ed ex prestatrice, scaturente dal contratto di lavoro subordinato stipulato da costoro, nell'ambito del quale l'obbligazione risarcitoria vede la prima soggetto creditore e la seconda soggetto debitore.
Gli (ipotizzati) inadempimenti degli obblighi di vigilanza tenuti dagli amministratori della società ricorrente in pregiudizio di quest'ultima attengono al rapporto giuridico tra società
e suoi amministratori scaturente dal contratto, costituente una species a sé stante, ma pagina 27 di 32 riconducibile al genus del mandato (Cass. S.U. 20.1.2017, n. 1545; Cass. 14.2.2023, n.
4586), nell'ambito del quale l'obbligazione risarcitoria vede la prima soggetto creditore e i secondi soggetti debitori.
Alla luce di queste considerazioni appare evidente come parte convenuta – nel sostenere che gli inadempimenti degli obblighi di vigilanza (assertamente) tenuti in pregiudizio della società ricorrente dai propri amministratori o hanno concorso a cagionare i danni provocati dai fatti illeciti commessi dalla lavoratrice qui convenuta alla società qui ricorrente (art. 1227 co. 1 cod. civ.) o hanno impedito di evitare la produzione di danni eziologicamente collegati ai fatti illeciti di cui la lavoratrice convenuta si è resa responsabile in pregiudizio della società ricorrente (art. 1227 co, 2 cod.civ.) – pretende di dare rilievo nell'ambito del rapporto giuridico tra la società ex datrice qui ricorrente e l'ex lavoratrice subordinata qui convenuta a inadempimenti degli obblighi di vigilanza che gli amministratori della società qui ricorrente avrebbero tenuto in pregiudizio della società
ricorrente e che, quindi, attengono al rapporto giuridico appunto tra la società qui ricorrente e i suoi amministratori.
In via generale l'imputazione alla società delle condotte tenute dai propri amministratori trova fondamento nell'immedesimazione organica tra ente e persona fisica che sta alla base dell'operare da parte degli amministratori in nome e per conto della società.
Tuttavia nella vicenda in esame, gli inadempimenti degli obblighi di vigilanza
(assertamente) commessi dagli amministratori della società ricorrente, anche ammettendo possano costituire una condotta colposa in pregiudizio di quest'ultima, tuttavia non integrano:
✓ né un fatto colposo della società ricorrente eziologicamente collegato ai danni cagionati dai fatti illeciti, di cui la convenuta si è resa responsabile, necessario ai fini del perfezionamento della fattispecie ex art. 1227 co. 1 cod.civ., pagina 28 di 32 ✓ né un fatto colposo della società ricorrente che ha impedito potessero essere evitati taluni danni cagionati dai fatti illeciti, di cui la convenuta si è resa responsabile,
necessario ai fini del perfezionamento della fattispecie ex art. 1227 co. 2 cod.civ..
Infatti gli obblighi di vigilanza incombenti sugli amministratori della società ricorrente non possono considerarsi funzionali a precludere ai propri dipendenti di commettere condotte dolose di appropriazione quali quelle di cui la convenuta si è statuito essersi resa responsabile (in questo senso si è espressa chiaramente l'ordinanza collegiale ex art. 669-
terdecies cod.proc.civ., secondo cui gli obblighi di vigilanza incombenti sugli amministratori di società “assumono funzione general-preventiva degli illeciti aventi natura colposa e non dolosa” e vi è l'“impossibilità di pretendere che taluno preveda e impedisca un fatto intenzionale, commesso da un terzo auto-responsabile”).
Sostenere il contrario sarebbe piuttosto arduo già in via generale in considerazione che, com'è noto, l'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla fiducia reciproca tra datore e prestatore e, quindi, riesce difficile imporre al datore, nel momento in cui costituisce un rapporto di lavoro subordinato, di apprestare cautele dirette a neutralizzare eventuali condotte dolose del proprio dipendente.
Ciò è ancora più vero in riferimento a una società quale la ricorrente in ragione sia dell'appartenenza al tipo della società cooperativa e del conseguente scopo mutualistico
(art. 3 dello Statuto sub doc. 1 fasc. ric.), sia dello status di socio dei lavoratori (ancora art
3 Statuto), sia della promozione culturale caratterizzante la peculiare attività d'impresa
(art. 4 Statuto) e, quindi, presuntivamente determinante l'assenza di finalità speculative nell'operato dei suoi addetti, sia, infine, della riconducibilità alla sfera del volontariato dell'attività esercitata dagli amministratori anche in ragione del loro carattere gratuito
(doc. 198, 200, 202, 204, 205 e 206 fasc. ric).
pagina 29 di 32 In definitiva gli (asseriti) inadempimenti degli obblighi di vigilanza attribuiti dalla parte convenuta agli amministratori non rivestono carattere colposo nel rapporto giuridico tra la società e la lavoratrice convenuta atteso che quegli obblighi non erano diretti a prevenire condotte dolose da parte di dipendenti, venendo così a mancare un elemento essenziale ai fini del perfezionamento sia della fattispecie ex art. 1227 co. 1 cod.civ., sia di quella delineata dal comma successivo.
8. conclusioni
Accertato che la convenuta ha tenuto le condotte che la Parte_2
società ricorrente Parte_1
le ha addebitato e non potendo dubitarsi della loro sussunzione in inadempimenti degli obblighi di diligenza e di fedeltà scaturenti dal contratto di lavoro subordinato eterointegrato dalla legge (artt. 2104 e 2105 cod.civ.), che vincolava le parti, ne deriva in capo alla convenuta l'obbligo di risarcimento dei danni che i fatti illeciti, da lei commessi, hanno cagionato alla società ricorrente, con conseguente pronuncia di condanna.
In ordine ai danni patrimoniali, appare congruo determinarli nella misura indicata dalla società ricorrente (€ 348.635,22); ciò alla luce delle statuizioni in ordine all'accertamento della sussistenze degli inadempimenti che hanno riguardato anche l'entità delle somme,
di cui la convenuta si è appropriata;
tale somma va maggiorata, ai sensi dell'art. 1224 co. 2 cod.civ., degli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti (consumazione delle singole appropriazioni) fino al saldo e dell'eventuale danno da svalutazione liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dallo stesso termine a quo fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi. pagina 30 di 32 Dall'importo risultante dovrà essere detratta la somma di € 50.000,00, che la convenuta ha già versato alla società ricorrente.
In ordine al danno non patrimoniale, nella species del danno all'immagine della società,
appare equo, in considerazione del clamore che la vicenda ha suscitato nella zona in cui la ricorrente opera e non solo, come comprovato dai doc. 219 e 219/A fasc. ric., liquidarlo nella misura omnicomprensiva di € 30.000,00.
Le spese, come liquidate in dispositivo alla luce del valore della controversia e della sua complessità, non possono che seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta che la convenuta ha tenuto le condotte che la Parte_2
società ricorrente Parte_1
le ha addebitato e che tali condotte integrano inadempimenti degli
[...]
obblighi di diligenza e di fedeltà scaturenti dal contratto di lavoro subordinato eterointegrato dalla legge (artt. 2104 e 2105 cod.civ.).
2. Condanna la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali, liquidati nella somma di € 348.653,22, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalle date di maturazione dei singoli crediti (consumazione delle singole appropriazioni) fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi pagina 31 di 32 termini a quibus fino al saldo, previa detrazione della somma di € 50.000,00, che la convenuta ha già versato alla società ricorrente.
3. Condanna la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali, nella species del danno all'immagine, liquidati nella somma omnicomprensiva di € 30.000,00.
4. Condanna la convenuta alla rifusione, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 12.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 27 marzo 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 32 di 32