Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 480/2022 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Sandro Fagone,
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Ramacca, via Napoli n. 90
APPELLANTE
CONTRO
- quale titolare dell'omonima impresa individuale con sede Controparte_1
in Palagonia (P. IVA ), rappresentata e difesa, per procura in atti, P.IVA_1
dall'Avv. Nicolò Giglio, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palagonia,
via San Damiano s.n.c.
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
definitivamente pronunciando, così disponeva:
1. Revocava il decreto ingiuntivo n.
85/2011 emesso dal Tribunale di Caltagirone l'8.6.2011; 2. condannava Pt_1
a pagare a nella detta qualità, euro 39.890,00 IVA
[...] Controparte_1
compresa oltre interessi al tasso legale dalla scadenza della fattura al soddisfo;
3)
compensava per un quarto le spese di lite e condannava a pagare a Parte_1
i rimanenti tre quarti, oltre oneri accessori. Controparte_1
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 24.3.2022. Parte_1
Si è costituito ed ha chiesto dichiararsi il rigetto dell'appello, Controparte_1
spese vinte.
All'udienza del 13.3.2023, svoltasi a trattazione cartolare, venivano depositate note scritte e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica.
In esito alla Camera di Consiglio tenutasi il 23 giugno 2023 la Corte rimetteva la causa sul ruolo e disponeva CTU avente ad oggetto il costo di plinti e trave di collegamento oggetto di causa.
Espletata la CTU la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni,
all'udienza del 18.12.2023 ed ivi posta in decisione con assegnazione dei termini per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 7.5.2024 la causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo per integrazione di CTU relativa alla quantifciazione, anche economica, dei lavori di fondazione, la cui relazione è stata depositata il 28.6.2024.
2 All'udienza del 2.12.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha valutato le risultanze istruttorie e non ha motivato sulla richiesta CTU.
Sostiene l'appellante che la sentenza è fondata sulle prove testimoniali, in particolare relativamente alla realizzazione dei plinti e della trave di collegamento e quindi che le opere di incatenamento del pendio siano state realizzate dal CP_1
Inoltre, non è emerso che per detta opera sia stata realizzata previo ordine di servizio della D.L. Sul punto l'appellante chiede la nomina di un CTU per la verifica della realizzazione dell'opera e della conformità al progetto.
Inoltre, il Tribunale ha confermato l'importo richiesto con la fattura ma,
diversamente, avrebbe dovuto nominare un CTU per determinare il prezzo di mercato di detta opera.
Ancora, la CTU è indispensabile al fine di verificare l'effettiva quantità dei materiali impiegati (cemento, ferro et similia) che certamente non può essere indicata dai testimoni. Diversamente il primo giudice ha operato circa la quantità del magrone,
che ha ridotto di circa la metà (45 mc. contro 82) rispetto a quella pretesa dal e indicata in fattura. CP_1
A fronte di progetti e direzione lavori, il Tribunale doveva nominare un CTU per dare riscontro puntuale ai lavori eseguiti (ancora attualmente sospesi) ed ai relativi costi.
3 Ciò anche a fronte di una CTP redatta il 22.3.2022 e prodotta in atti, dalla quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a quelli liquidati con la sentenza impugnata.
Il motivo è fondato, nei limiti di cui appresso.
Dalla relazione esperita dall'ing. (23.10.23) si evince (punto 1.3, pp da 7 a Per_1
12 corredata da numerose foto) che effettivamente, come già accertato in prime cure,
i manufatti in questione (plinti e trave di collegamento) sono stati realizzati dal ed infatti il CTU ne ha rinvenuto numerose tracce (vedi foto e viste CP_1
satellitari con individuazione della zona di terreno interessata).
Al punto 2.1 (pp. da 13 a 15) il CTU espone i parametri dimensionali e tipologici del manufatto ed effettua il calcolo delle quantità dei materiali, spiegandone il procedimento adottato. L'ausiliario sottolinea la scarsa qualità dei manufatti e la loro difficile collaudabilità.
Quanto al valore delle opere alle pp. da 16 a 19 (punto 2.2-contabilizzazione) il CTU
opera riferimento al prezzo indicato nella fattura, che mediamente corrisponde con quelli praticati nel periodo di effettuazione dei lavori ed indica altresì le diverse voci di cui tener conto nella determinazione del prezzo complessivo.
In particolare il CTU formula due calcoli, il primo dei quali è relativo alla realizzazione delle opere in calcestruzzo armato di incatenamento del pendio di cui ha avuto riscontro diretto sui luoghi, cioè un doppio plinto ed un tratto di trave di collegamento, che determina con la seguente misura e costo: 6,70 m3 x 150 €/m3 = €
1.005,00.
4 Il secondo calcolo, relativo all'ipotesi in cui siano stati effettivamente realizzati tutti e tre i plinti e l'intera trave di collegamento, di cui il CTU scrive di non aver trovato riscontro sui luoghi, il corrispettivo per la realizzazione delle opere di incatenamento si determina nella misura e costo di: 20 m3 x 150 €/m3 = € 3.000,00.
Nessuna osservazione alla bozza di CTU è stata presentata dalle parti.
La Corte osserva che, non avendo il CTU rinvenuto sui luoghi traccia della realizzazione dell'intera opera di cui ha reclamato il costo in fattura, bensì CP_1
solo una realizzazione parziale, il valore che bisogna riconoscere in favore del per le opere in questione (plinti e trave di collegamento) ammonta ad euro CP_1
1.005,00 arrotondati ad euro 1.000,00
Quindi non trova giustificazione la posta di euro 8.750,00 indicata dall'impresa nella fattura n° 01/2011 del 8 febbraio 2001 (cemento armato per CP_1
incatenamento pendio) oggetto di opposizione, bensì euro 1.000,00.
La Corte passa quindi ad esaminare gli esiti della CTU integrativa (28.6.24), pure esperita in questo grado, relativa alla quantificazione dei lavori di fondazione.
Al riguardo l'ing. ha quantificato in metri cubi 117,11 le opere in cemento Per_1
armato per le alette di fondazione effettivamente realizzate che, moltiplicate per il costo per mc. ammonta ad euro 29.278,12 (p. 10 della relazione detta) e, ciò, a fronte di euro 32.000,00 esposti con la fattura oggetto di decreto ingiuntivo.
Da ciò deriva che occorre detrarre ulteriori euro 2.721,88 rispetto all'importo complessivamente riconosciuto in sede di monitorio e, in totale, alla luce delle due relazioni di CTU esperite in questo grado, euro 10.221,88 (7.750,00 + 2.271,88).
5 Da ciò deriva che l'importo dei lavori eseguiti, rispetto a quanto determinato in prime cure, pari ad euro 39.890,00 IVA compresa, al netto degli acconti corrisposti e dei lavori realizzati da per (infissi in alluminio), già compensati, si Pt_1 CP_1
riduce ad euro 29.668,12 (euro 39.890,00 meno euro 10.221,88) oltre interessi al tasso legale dalla scadenza della fattura fino al soddisfo.
La Corte osserva infine che non sussistono agli atti elementi sufficienti a quantificare il credito del per la fornitura degli infissi in euro 16.000,00 anziché Pt_1
7.000,00, importo quest'ultimo già compensato dal primo giudice.
Nei limiti di quanto sopra, quindi, il primo motivo di appello deve essere accolto.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha statuito sulle spese di lite.
Ritenuto che con la sentenza il primo giudice ha riconosciuto in favore dell'appellante un contro credito per euro complessivi 24.850,00, decurtandone l'importo in danno del la compensazione delle spese operata, pari ad un CP_1
quarto, è modesta e deve essere rettificata.
Il motivo, in conseguenza dell'esito dell'appello, rimane assorbito dalla regolazione delle spese dei due gradi, che segue.
*****
La Corte, premesso che l'importo recato in d.i. (euro 45.568,00) ed ancora dovuto è
stato decurtato di circa un terzo (euro 29.668,12) e tenuto conto dei principi di soccombenza e globalità, ritiene di compensare le spese dei due gradi di giudizio nella medesima misura di un terzo e porre i rimanenti due terzi a carico di Pt_1
ed a favore di .
[...] Controparte_1
6 I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, fascia di valore tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, importi minimi, tenuto conto che il
“decisum” si attesta a ridosso dell'importo minimo della fascia di valore sopra considerata nonché dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, tenuto già conto della compensazione predetta, le spese del primo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro 2.539,33 di cui euro 567,33 per la fase di studio, euro 401,33 per quella introduttiva, euro 602,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 968,67 per la fase decisionale e, per il secondo grado, in complessivi euro 3.330,66 di cui euro 686,00 per la fase di studio, euro 472,67 per quella introduttiva, euro 1.015,33 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro
1.156,66 per la fase decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed
IVA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
Spese di CTU di questo grado per intero a carico di . Parte_1
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 480/2022 R.G.,
accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone, con sentenza n. 57/2022 pubblicata il 24.2.2022, e così dispone:
1) conferma l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata da avverso il d.i. n. 85/2011 emesso dal Tribunale di Caltagirone Parte_1
l'8.6.2011 e la revoca del medesimo e condanna a pagare a Parte_1
7 euro 29.668,12 IVA compresa, oltre interessi al tasso legale Controparte_1
dalla scadenza della fattura al soddisfo.
Compensa le spese di lite di questo grado di giudizio nella misura di un terzo e condanna a pagare a i rimanenti due terzi, Parte_1 Controparte_1
sopra quantificati in euro 2.539,33 per il primo grado ed euro 3.330,66 per il secondo, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania, 7 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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