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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/06/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2553/2024 R.G., iniziata con atto di citazione notifi- cato il 14/5/2024, da
, c.f.: , elettivamente do- Parte_1 P.IVA_1
miciliato in VIALE VERDI, 24 51016 MONTECATINI TERME presso lo studio dell'Avv. DE MIZIO LUCA, c.f.: , dal quale è C.F._1
rappresentato e difeso - ATTORE OPPONENTE - contro
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
PADOVA V. ALTINATE N°33 35121 PADOVA, presso lo studio dell'Avv.
TORRESIN ROSSANA, c.f.: dal quale è rappresen- C.F._2
tato e difeso - CONVENUTO OPPOSTO -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.743/2024 emesso da questo Tribunale il 03/4/2024.
Causa discussa senza assumere alcun mezzo di prova sulle seguenti conclu- sioni di parte attrice opponente: “IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'incompetenza territo- riale del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Milano e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo nr° 743/2024, RG 1573/2024 emesso in data 03.04.2024 dal Tribunale di Padova, sez. Decreti ingiuntivi;
NEL MERITO: rigettare integralmente tutte le domande proposte da poiché Controparte_1 infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti;
revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo nr° 743/2024, RG 1573/2024 emesso in data 03.04.2024 dal Tribunale di Padova, sez. Decreti ingiuntivi, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti;
condannare alla restituzione di quanto eventualmente medio tempore corri- Controparte_1 sposto in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze.”
e di parte convenuta opposta: “In via pregiudiziale/ preliminare di rito: Rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale perché infondata per le ragioni esposte, confermarsi la competenza del Tribunale di Padova e confermare il decreto ingiuntivo n. 743/2024 RG 1573/2024 emesso in data 3.4.2024 dal Tribunale di Padova, Sez. Decreti Ingiuntivi.
Spese legali rifuse.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi perché infondata in fatto e in diritto, anche per l'eccezione di decadenza ex art. 5 condizioni generali di vendita, l'opposizione proposta e conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo opposto. Spese, diritti e onorari rifusi”
FATTO E DIRITTO.
In via preliminare. L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente è infondata e va pertanto rigettata.
I due contratti aventi ad oggetto l'acquisto di due software denominati proget- to Drorys Packlist e progetto Evp, si sono conclusi per corrispondenza.
ha inviato a , l'offerta n.118 del CP_1 CP_1 Parte_1
21/11/2022, relativa al progetto Evp (vedasi doc. 10 ingiungente). La succitata proposta che indicava già le ore di lavorazione ed il prezzo complessivo dell'opera (€20.280,00+iva e cioè €24.741,60# iva inclusa), è stata accettata il
03/02/2023 dall'opponente, apponendo timbro e firma in calce all'offerta ed è stata da quest'ultima allegata alla mail del 22/02/2023, indirizzata all'opposta
(vedasi doc. 16 opposto).
La stessa procedura di conclusione del contratto, è stata utilizzata per l'acquisto del software progetto Drorys Packlist. L'offerta n.32 del 21/3/2023 proveniente dall'opposta (con l'indicazione delle ore di lavoro da prestare ed il prezzo complessivo del prodotto e cioè €9.360,00#+iva, pari ad
€11.419,20# iva inclusa) (vedasi doc. 12 ingiungente), è stata accettata da
[...]
, apponendo timbro e firma in calce alla proposta ed al- Controparte_2
legata alla mail del 24/5/2023 indirizzata all'opposta (vedasi doc. 15 opposto).
- 2 - Ai sensi dell'art. 1326, comma 1 c.c., i due suindicati contratti si sono conclu- si nel momento in cui ha avuto conoscenza dell'accettazione Controparte_1
delle sue proposte, da parte di . Il luogo in cui gli ac- Parte_1
cordi si sono perfezionati è dunque la sede legale dell'opposta, che rientra nel circondario di questo Tribunale, che, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., è competente a decidere la presente controversia.
Nel merito. L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
E' pacifico che i software suindicati sono stati consegnati ed installati dall'opposta.
Le fatture azionate col decreto ingiuntivo n.743/2024 espongono complessi- vamente l'importo di €36.160,80# (vedasi docc.1, 2 e 3 fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio), che corrisponde al prezzo pattuito e risultante dalle due offerte innanzi indicate e firmate dall'opponente
(€24.741,60+€11.419,20=€36.160,80).
una volta ricevuti ed installati i software di cui è cau- Parte_1
sa, non ha mosso alcuna contestazione sia in merito al funzionamento degli stessi che al prezzo per essi concordato, limitandosi con varie mail inviate il
23/01/2024, il 09/02/2024 ed il 26/02/2024 a chiedere delle dilazioni di pa- gamento. Nell'ultima mail del 26/02/2024, l'opponente in risposta alla richie- sta di pagamento proprio dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto e cioè complessivi €36.160,80#, ha dichiarato testualmente: “ come ti Per_1
ho comunicato questa mattina, al momento non riesco a darti indicazioni cer- te sui pagamenti soprattutto sul fine mese. Se avete la pazienza di attendere vi ringraziamo, altrimenti fate le vs. azioni” (VEDASI DOC. 5 FASCICOLO INGIUN-
GENTE NEL PROCEDIMENTO MONITORIO).
In considerazione dell'esito della lite, le spese per essa sostenute vanno poste a carico dell'attore opponente ed in favore dell'altra parte, liquidandole in
- 3 - €7.600,00# per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a. e C.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.743/2024 emes- so da questo Tribunale il 03/4/2024.
Condanna , in persona del socio accomandatario, a Parte_1
pagare a in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, le spese di lite così come liquidate in parte motiva.
Così deciso in Padova il 19 febbraio 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
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