Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2020, n. 1885
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Sentenza 28 gennaio 2020

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa dal Consigliere Dott. Luigi Cavallaro, riguardante un ricorso presentato dall'INPS contro una decisione della Corte d'Appello di Torino. Le parti in causa erano l'INPS, ricorrente principale, e Trenitalia S.p.A., controricorrente e ricorrente incidentale. L'INPS contestava il diritto di Trenitalia a surrogarsi nel credito di TFR maturato da un lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia, sostenendo che tale diritto non potesse essere esercitato in assenza di una domanda amministrativa e senza che il TFR fosse stato ammesso nello stato passivo dell'appaltatore insolvente.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'INPS, ritenendo che la domanda di surroga non potesse essere proposta da Trenitalia in mancanza dei presupposti legali richiesti, in particolare l'inadempimento del datore di lavoro. La Corte ha argomentato che la corresponsione del TFR da parte di un terzo escludeva il presupposto per l'intervento del Fondo di garanzia, evidenziando la natura previdenziale della prestazione e il principio di personalità delle prestazioni stesse. Inoltre, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Trenitalia, ritenendo che non vi fosse soccombenza da parte dell'INPS su questioni non esaminate. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Torino per un nuovo esame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2020, n. 1885
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1885
    Data del deposito : 28 gennaio 2020

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