Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 15296/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15296/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CORDESCHI ALESSIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN DOMENICO N. 8/A 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CORDESCHI ALESSIA
ATTORE contro
C.F. ) e C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZOLI GIOVANNI e dell'avv. BRUNETTI P.IVA_3
MARIACHIARA, elettivamente domiciliato in VIALE BRIANZA, 30 MILANO presso il difensore avv. BOTTAZZOLI GIOVANNI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere 1) In via preliminare:
- previo accertamento della sussistenza di legittimazione passiva in capo ad Controparte_2 rigettare l'eccezione ex adverso formulata circa la carenza in capo alla predetta di legittimazione passiva nel presente giudizio;
2) In via ulteriormente preliminare
- accertare e dichiarare la nullità dell'espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio già puntualmente eccepita e rilevata nella prima difesa utile successiva al deposito dell'elaborato peritale da parte della dott.ssa e reiterata all'esito dei chiarimenti forniti all'udienza del 19- 03-2024 poiché: Persona_1 accerta fatti principali non dedotti e allegati dalle parti e/o fatti diversi da fatti principali dedotti e/o allegati dalle parti, ovvero fatti estranei al «thema decidendum» quali la responsabilità del defunto dott. nella causazione del danno derivante a parte attrice dalla mancata regolarizzazione della Per_2
pagina 1 di 19
1) accertare e dichiarare la responsabilità professionale delle parti convenute e, per l'effetto;
2) condannare entrambe in via solidale, ovvero alternativa, ciascuna per la propria parte secondo quanto verrà accertato in corso di causa, al risarcimento del danno a favore della società attrice per complessivi €22.721,58, per le causali di cui in premessa, oltre all'ulteriore danno da determinarsi in via equitativa e di giustizia per la mancata informativa alla parte attrice, da parte della
[...]
nonostante gli obblighi di legge come sopra individuati, le errate informazioni fornite e Parte_2 la mancata informativa al cliente sul reale stato della pratica che si quantifica sin da ora in € 5.000,00
o nella minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa e/o di giustizia, oltre alla rifusione delle spese del procedimento di mediazione n. 515/2022 pari ad € 929,22 . Con vittoria di spese e competenze relative al presente giudizio.” In via istruttoria si chiede:
1) ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale sulle seguenti circostanze: 1- “vero che si occupò per conto di nell'anno 2015 degli Controparte_2 Parte_1 adempimenti relativi all'accesso agli sgravi contributivi previsti dalla L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)”;
2- “vero che fu costituita il 2 marzo 2016 ed iniziò la propria attività di Controparte_1 impresa in data 06.072016 (cfr. doc. 6 atto citazione pag. 13)”;
3 - “vero che nel febbraio 2016 l' comunicò tramite il cassetto previdenziale della CP_3 [...]
ad la presenza di una “squadratura” nel Flusso Parte_3 Controparte_2 Uniemens 12/2015”;
4 - “vero che sempre tramite il cassetto previdenziale in data 15.09.2017 l' comunicò ad CP_3 [...] tramite la email che l'importo indicato nella Controparte_1 Email_1 denuncia aziendale per il periodo 12/2015, non coincideva con la somma algebrica degli importi dovuti per i singoli lavoratori, spiegando in cosa consistesse la squadratura del Flusso Uniemens come da documento n. 9 che si mostra al teste”
5- “vero che l' precisò che per rimuovere la squadratura era necessario effettuare una correzione CP_3 relativa al saldo di quel periodo ovverosia il periodo 12/2015”;
6 - “vero che la mancata rettifica della squadratura per il periodo 12/2015, ha determinato in data 18.06.2019 l'emissione di un DURC irregolare nei confronti della ”; Parte_1
7- “vero che l'emissione del Durc Irregolare ha determinato la revoca per la Parte_1 dei benefici contributivi concessi per il periodo 4/2016-6/2019 per un totale di circa € 16.000,00”;
8- “vero che l'ammontare di tali benefici revocati è pari ad € 16.000,00 circa”;
9 - “vero che l'invito a regolarizzare del 18.06.2019 ricevuto dalla in pari data, fu Parte_1 inoltrato, il giorno successivo, dalla signora alla nella persona del CP_4 CP_1 CP_2 dipendente sig. Tes_1 9 - “vero che la , dopo l'invito a regolarizzare del 18.06.2019, assunse su di sé Controparte_1 la gestione della regolarizzazione dello stesso scrivendo direttamente all' per conto della CP_3 [...]
”; Parte_1
pagina 2 di 19 10 - “vero che il sig. inviò in data 19.06.2019 all' la ricevuta dell'invio del Flusso Tes_1 CP_3 Uniemens per il periodo 12/2015”;
11 - “vero che dopo l'invito a regolarizzare del 18.06.2019 l' attendeva di ricevere la rettifica tra CP_3 le somme “dichiarate a credito” (€ 2.451,89) e quelle effettivamente a credito (€ 2.627,00) per il periodo 12/2015”;
12 - “vero che il dott. rassicurò più volte la sig.ra sulla circostanza che qualsiasi CP_5 CP_4 conseguenza derivante dalla squadratura sarebbe stata gestita dalla ”; Controparte_1
13 - “vero che l'attuale consulente del lavoro della società attrice, dott.ssa , Persona_3 intervenne nella gestione della squadratura solo per fare da tramite tra la il dott. e il sig. CP_5
- che la stavano gestendo direttamente - e la ”; Tes_1 Parte_1 CP_ 14 - “vero che l'inerzia del dott. rispetto alle richieste dell' allarmò la dott.ssa CP_5 Per_3 che contattò direttamente l' per avere informazioni sullo stato della pratica”; CP_3
15 - “vero che il Durc irregolare emesso a seguito della mancata regolarizzazione all'invito a regolarizzare del 18.06.2019 ha determinato per la ulteriori danni economici Parte_1 per impossibilità di accesso ad ulteriori benefici contributivi, può indicarne l'entità”;
16 - “vero che fu la dott.ssa a spiegare alla ditta le conseguenze Per_3 Parte_1 derivanti dal Durc irregolare e dalla mancata rettifica della squadratura, a seguito di specifica richiesta della sig.ra ; CP_4
17 - “vero che il dott. prese un appuntamento presso l' in data 01.07.2021, per CP_5 CP_3 discutere della squadratura e della revoca dei benefici previdenziali per il periodo 04-2016/06-2019, appuntamento che poi egli annullò”;
18 - “vero che rispetto all'appuntamento presso l' del 01.07.2021 il dott. comunicò CP_3 CP_5 alla sig.ra che era stato la stessa ad annullarlo” CP_4 CP_3
Si indicano a testi i sig.ri:
- dott.ssa via Daniele Manin, 8 Bologna - 40129; Persona_3
- via Enriques 11, Bologna - 40139. Persona_4
Si chiede sin da ora che i su indicati testi vengano sentiti a prova contraria sui capitoli ex adverso indicati da tutte le parti processuali, qualora ammessi;
2) ammettersi (se del caso e tenendo conto della mancata contestazione delle società convenute circa la quantificazione dei danni effettuata da parte attrice in atto di citazione), consulenza tecnica di ufficio da effettuarsi ai fini di avere descrizione e valutazione degli adempimenti obbligatori in base alla normativa di settore che le società convenute hanno omesso di effettuare rispetto alla per il periodo 12/2015 e le Parte_4 conseguenze che tale inadempimento determina sempre per la normativa di riferimento sugli sgravi contributivi goduti dall'azienda per la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), e degli effettivi danni derivanti alla , dalla condotta su descritta imputabile ai soggetti convenuti”. Parte_1
Per per Controparte_1 Controparte_2
Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via pregiudiziale: visto il mancato esperimento della mediazione nei confronti di Controparte_2 si eccepisce il mancato rispetto delle condizioni di procedibilità dell'azione e si chiede dichiararsi l'inammissibilità della domanda ovvero in subordine la sospensione del procedimento al fine di consentire detto incombente, con onere a carico, riguardo l'attivazione, di parte attrice. Subordinatamente
In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per Controparte_2 le motivazioni tutte sopra esposte e per l'effetto dichiarare la sua estromissione;
Nel merito: rigettare ogni e qualsivoglia domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
pagina 3 di 19 subordinatamente nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente eccezione, ricondurre a giustizia le somme dovute, tenuto conto dei contributi comunque dovuti dall'attrice e del suo concorso nella determinazione dell'eventuale danno, vista la mancata collaborazione, ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria: Senza accettazione dell'inversione dell'onere della prova si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che i fatti che afferiscono il presente procedimento risalgono rispettivamente agli anni 2015 / CP_ 2017 ed in particolare riferiscono a richieste dell' riguardanti il flusso Uniemens;
2) Vero che dal 2015 al 2017 Integra NG SR in qualità di società di servizi per Controparte_6 ha avuto modo di occuparsi degli adempimenti fiscali della parte attrice;
3) Vero che venne infatti seguita da fino a competenza 12/2017; Controparte_1
4) Vero che le note di rettifica del 30.9.2019 sono state emesse allorquando Integra NG CP_3 SR aveva cessato di essere consulente dell'attrice;
5)Vero che il consulente subentrato era nei termini per gestire la pratica perché in quella data la CP_ richiesta non era ancora esecutiva e il flusso poteva ancora essere quadrato;
6) Vero che tale quadratura avrebbe evitato di generare il danno che in questa sede viene rivendicato;
7) Vero che in data 18/6/2019 l'attrice riceveva un invito a regolarizzare una denuncia Uniemens per omessa presentazione relativa a periodo 12/2015, con importo totale a debito a zero;
8) Vero che il giorno 19/06/2019 a seguito di richiesta del nuovo consulente della società attrice la esponente provvedeva ad inviare la ricevuta dell'Uniemens inviato il 16/01/2016, Controparte_1 solo la ricevuta non il flusso;
9) Vero che in data 17/02/2021 l'attrice a mezzo del proprio consulente inviava l'invito del 5/2/2021 a voler regolarizzare la posizione con recupero di agevolazioni contributive, con richiesta di € 18.200, a partire da 04/2016 e per il periodo 12/2015 poiché come indicato nella segnalazione la denuncia risultava omessa quanto alla presentazione;
10) Vero che il consulente chiedeva di provvedere con la necessaria documentazione per il periodo di competenza;
11) Vero che in data 17/02/2021 inviava al consulente dell'azienda la ricevuta di Controparte_1 CP_ invio del flusso 12/2015 per provvedere ad inoltrarlo nuovamente all'
12) Vero che in data 19/03/2021 il consulente dell'azienda scriveva nuovamente inoltrando per CP_ conoscenza il carteggio intervenuto tra la stesso e il funzionario
13) Vero che solo attraverso la lettura di detto carteggio emergeva che la richiesta iniziale non era di comunicazione del flusso ma che lo stesso risultava squadrato;
CP_
14) Vero che, in particolare, dal carteggio si evinceva come l' avesse cambiato approccio in quanto dichiarava che l'azienda aveva perso le agevolazioni non avendo regolarizzato la richiesta del 18/06/2019; CP_
15) Vero che il 19/06/2019 era stata inviata la ricevuta del flusso 12/2015 ed in quel momento l' sosteneva che fosse assente e non squadrato;
CP_
16) Vero che in data 17/03/2021 l' trasmetteva invito a regolarizzare con richiesta di Euro 14.798;
17) Vero che chiedeva dunque una somma inferiore alla precedente;
18) Vero che quest'ultimo invito conteneva le note di rettifica derivanti da inadempienza art 1 comma
1175 Legge 296 del 2006 in relazione al periodo 12/2015;
19) Vero che in data 19/03/2021 la convenuta Integra NG SR provvedeva alla quadratura del flusso;
20) Vero che in data 01/04/2021 Integra NG SR congiuntamente al consulente dell'azienda, CP_ inviava all' richiesta di annullamento delle note di rettifica;
pagina 4 di 19 CP_ 21) Vero che l' rispondeva negativamente sostenendo che mai era stata data risposta all'invito a regolarizzare del 18/6/2019, contrariamente a quanto avvenuto;
22) Vero che Integra NG SR aveva risposto prontamente inviando solo la ricevuta del flusso in quanto la richiesta provenuta dall'azienda era di assenza flusso non di squadratura;
CP_
23) Vero che in data 9/04/2021 NG SR inviava ad un funzionario una mail dove CP_1 contestava il comportamento dell'istituto, riassumendo quanto avvenuto;
24) Vero che il funzionario rispondeva lo stesso giorno avvisando di aver già definito la richiesta Durc negativamente;
25) Vero che a seguito della quadratura del flusso 12/2015 si era generata una nota di rettifica con importo a debito di Euro 338 per differenza di aliquota contributiva saldata il 23/7/2021;
Su tutti i capitoli di prova si indica a teste:
via Enriquez n. 1, 40139 Bologna;
Persona_4
via Zucchelli 11, 40012 Calderara di Reno (BO). Testimone_2
pagina 5 di 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata telematicamente nel dicembre 2022, Parte_1 già associata alla , premettendo di aver conferito con lettera del
[...] Parte_5
15.01.2009 incarico e delega alla in qualità di Centro Servizi della Parte_6 [...]
Bologna, avente ad oggetto la tenuta e la conservazione del Libro Unico (incarico Parte_7 che si rinnovava tacitamente fino al 31.12.2017 ed era indifferente alle vicende successorie di natura societaria interessanti la e le società di servizi collegate, tra cui , Controparte_6 Controparte_2 deduceva in fatto quanto segue:
- in data 06.12.2016 riceveva comunicazione dalla società dell'intervenuta costituzione Controparte_2 della società da essa controllata, la quale avrebbe svolto attività di Controparte_1 consulenza giuslavoristica;
la società risultava essere socio investitore di Controparte_2 [...]
nonché ente strumentale di Confartigianato;
Controparte_1
- nel novembre 2015 incaricava di procedere alla richiesta di accesso agli esoneri Controparte_2 contributivi disciplinati dalla L. 190/2014; tale richiesta veniva elaborata dal dott. come Per_5 confermato dall'estratto del cassetto previdenziale del 12.11.2015, ove si faceva riferimento al dipendente per lo sgravio;
CP_7
- presupposto per il mantenimento di tali esoneri era il mantenimento della regolarità contributiva;
orbene, la relativa assenza veniva comunicata dall'Ente con pec del 20.02.2016 al professionista all'epoca incaricato, dott. presso (c.d. squadratura dell'Uniemens 12/2015); Per_5 Controparte_2 infatti, la suddetta squadratura, se non rettificata, avrebbe generato un preavviso di Durc Irregolare;
tuttavia, l'incaricato non procedeva alla correzione dell'anomalia;
- trasmetteva altri due inviti alla regolarizzazione, datati 15.01.2018 e 18.06.2019, ai quali CP_3 CP_1 non dava seguito;
di conseguenza, in presenza di Durc non regolare, procedeva a recuperare le CP_3 agevolazioni godute dall'azienda per il periodo dal 04/2016 al 06/2019, chiedendo la restituzione di €
14.744,99;
- tale situazione di irregolarità veniva risolta nel 2021 grazie all'intervento della nuova consulente, Dott.ssa che, a riprova della condotta negligente tenuta da , evidenziava come la Per_3 CP_1 squadratura facesse riferimento ad una differenza tra il totale a credito dichiarato dall'azienda e quello effettivo per il periodo 12/2015;
- le società convenute, per il tramite del Dott. e del dipendente riconoscevano CP_5 Tes_1 l'errore di calcolo che aveva generato la squadratura e, al contempo, rassicuravano la società attrice della possibilità di annullare le note di rettifica, circostanza non prevista in caso di Durc irregolare superiore ad € 150,00, Durc che, una volta generato, comportava la revoca dei benefici e la necessità, al fine di ottenere nuovamente la regolarità contributiva, di versare all' l'intero importo dei benefici Pt_8 goduti, senza alcuna possibilità di impugnazione dell'avviso di addebito. Nel contempo, CP_3 revocava alla società anche gli sgravi per la cassa integrazione usufruita nel periodo 11-12/2020, come da nota di rettifica del 25.03.2021 per € 2.068,61 e nota di rettifica del 19.06.21 per € 936,23;
- anche in tale circostanza, rassicurava la società attrice, disincentivando il pagamento, mentre CP_1 la dott.ssa avvertiva che il mancato pagamento delle note avrebbe comportato un avviso di Per_3 addebito con conseguente recupero coattivo da parte dell'Ente anche per le nuove richieste di sgravio contributivo;
- stante l'inerzia dei Consulenti di , in data 13.06.2022, la società attrice formalizzava la CP_1
pagina 6 di 19 richiesta di risarcimento dei danni,
- in data 16.12.2022 veniva notificato alla società attrice avviso di addebito per il periodo 4-2016/6- 2019 per € 16.982,38.
In diritto, l'attrice assumeva la responsabilità della società e poi tra Controparte_8 [...]
, ai sensi della normativa in materia, di cui alla L.183/2011 (come Controparte_9 successivamente modificata nel 2012 e dal D.M. 34/2013); tale normativa pareva configurare un rapporto tra società e cliente, non essendo peraltro mai stato individuato un professionista specifico Cont all'interno della in ogni caso, era rilevabile la violazione del dovere di diligenza ex art. 1176 co. 2 c.c. da parte di anche per colpa lieve, non potendosi invocare l'art.2236 c.c. Controparte_2
A tal proposito, richiamava il principio enunciato dalla Suprema Corte nell'arresto n. 11832/2016, con riferimento al caso di omessa o tardiva trasmissione di dichiarazioni da parte degli intermediari, applicabile anche alla fattispecie di cui si discuteva, fattispecie in cui, nel caso in cui l'attività professionale comportasse il raggiungimento di un risultato, quale ad esempio è l'invio telematico delle dichiarazioni (ovvero delle formalità di assunzione dei lavoratori), la responsabilità del consulente poteva affermarsi ogni qualvolta costui avesse espressamente assunto l'obbligo di effettuare tale attività. Nel caso in questione, appariva di tutta evidenza come l'obbligazione di svolgere gli adempimenti riconducibili all'attività propria del professionista, denominato “consulente del lavoro” fosse stata assunta dai soggetti coinvolti, come dimostravano le fatture per le prestazioni professionali accluse, la comunicazione risalente al dicembre 2016 (cfr. doc. 4) nonché la corrispondenza email intercorsa fra e la Società attrice, in cui la prima ammetteva la propria Controparte_1 responsabilità nella vicenda de qua, rendendosi disponibile a rimuoverne qualsiasi conseguenza.
Per tali ragioni, quantificava il danno emergente in € 5.739,20 per la revoca dei benefici della cassa integrazione Covid e per l'impossibilità per la società di avvalersi degli sgravi contributivi per sostituzione maternità, oltre all'intero importo dell'avviso di addebito, pari ad € 16.982,38, per un totale quindi di €22.721,58, a cui andava aggiunto il danno derivato dalla omessa consegna dell'informativa sulle conseguenze che sarebbero derivate dalla irregolarità contributiva in termini di revoca di ulteriori benefici.
La concludeva domandando di accertare e dichiarare la responsabilità delle parti Parte_1 convenute e, per l'effetto, condannare entrambe, in via solidale o alternativa, al risarcimento del danno ammontante ad €22.721,58, oltre all'ulteriore pregiudizio da determinarsi in via equitativa e di giustizia per la mancata informativa, nonostante gli obblighi di legge ex art.4 D.M. 34/2013.
Le società convenute si costituivano congiuntamente, eccependo, in via preliminare di rito, il mancato esperimento della procedura di mediazione nei confronti di nonché il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva di , dal momento che l'unica incaricata di gestire la vicenda Controparte_2 risultava , con conseguente estromissione della prima. Controparte_1
In fatto, le convenute contestavano la ricostruzione operata da controparte e precisavano che i fatti risalivano al periodo dal 2015 al 2017, allorquando l'attrice era seguita da;
tuttavia, Controparte_1 la responsabilità per le note di rettifica del 30.09.2019 doveva addebitarsi al nuovo consulente del CP_3 lavoro, che era subentrato nella gestione di consulente che sarebbe stato nei termini Parte_1 CP_ per gestire la pratica, dato che la richiesta di non era ancora esecutiva e che il flusso poteva essere regolarizzato (quadrato), senza generare il danno de quo.
Infatti, già nel giugno 2019 l'attrice aveva ricevuto da un invito a regolarizzare la denuncia CP_3
Uniemens non presentata relativa al periodo 12/2015, con importo totale a debito a zero;
Integra
pagina 7 di 19 in data 19.6.2019 provvedeva ad inviare ad la ricevuta di presentazione Uniemens, CP_1 CP_3 già trasmessa il 16.1.2016, ma non il flusso;
nel febbraio 2021 l'attrice trasmetteva anche l'invito a regolarizzare la posizione con recupero di agevolazioni contributive per € 18.200,00 (per il periodo da aprile 2016 a dicembre 2019); faceva seguito la ricevuta di invio del flusso dicembre 2015, affinchè l'attrice lo inoltrasse ad;
soltanto nel marzo 2021 il nuovo consulente attoreo inviava il carteggio CP_3 intercorso tra il medesimo ed , da cui emergeva che la richiesta riguardava la squadratura della CP_3 dichiarazione Uniemens, non il flusso;
di conseguenza, aveva cambiato approccio, in quanto CP_3 dichiarava che l'azienda aveva perso le agevolazioni, non avendo regolarizzato la richiesta del 18.6.2019, mentre in quel momento sosteneva che il flusso fosse assente, non squadrato. CP_ Parte convenuta evidenziava, quindi, il comportamento confuso e contradditorio di che aveva inviato all'azienda dapprima solo una richiesta di flusso, non anche una comunicazione di squadratura;
pertanto, in data 19.3.2021 la convenuta provvedeva alla quadratura del flusso e, Controparte_1 congiuntamente al consulente dell'azienda, in data 1.4.2021 inviava anche richiesta di annullamento delle note di rettifica, cui l'ente rispondeva negativamente, sostenendo che, a seguito dell'invito alla regolarizzazione del 18.6.2019, era pervenuta soltanto l'assenza di flusso, e non la quadratura;
rilevava che, per effetto della squadratura del flusso 12/2015, era stata generata una nota di rettifica con importo a debito di € 338,00, per differenza di aliquota contributiva, saldata il 23.7.2021.
Di conseguenza, non poteva ravvisarsi alcun comportamento negligente di e neppure asserite CP_1 omesse informative, avendo adempiuto tempestivamente a trasmettere quanto richiesto al nuovo consulente del lavoro, cui era imputabile la gestione della pratica di quadratura unitamente al consulente che aveva ricevuto le note di rettifica del 30.9.2019, poiché ancora nei termini per gestire la vicenda senza generare alcun pregiudizio.
In ogni caso, veniva contestato il quantum delle avverse pretese, difettandone la relativa prova, soprattutto con riferimento al capitale, potendosi al più discutere di sanzioni ed interessi.
Le convenute chiedevano, in via pregiudiziale, dichiararsi l'improcedibilità della domanda ovvero, in subordine, la sospensione del processo per consentire lo svolgimento dell'attività di mediazione;
in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di;
nel merito, Controparte_2 rigettare qualsivoglia domanda in quanto infondata;
in subordine, ricondurre a giustizia le somme dovute, tenendo conto dei contributi comunque dovuti dall'attrice e del suo concorso nella determinazione del danno, vista la mancata attivazione/collaborazione ex art. 1227 c.c.
***
All'udienza del 6.4.2023 veniva respinta l'eccezione d'improcedibilità della domanda e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; alla successiva udienza del 5.10.2023 venivano ammesse parzialmente le prove per interpello e testi dedotte da parte attrice ed ammesso il solo interpello richiesto dalle convenute, oltre alla prova contraria richiesta da tutte le parti;
veniva, altresì, disposta consulenza tecnica d'ufficio, nominando la Dott. si provvedeva a tali incombenti nel corso Persona_6 dell'udienza del 7.11.2023.
Depositata la relazione tecnica in data 30.1.2024 e chiamata la Dott. a chiarimenti per Persona_1 l'udienza del 19.3.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.1.2025, allorquando veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
***
1. Va disattesa la questione pregiudiziale di rito riguardante il mancato esperimento della procedura di mediazione nei confronti di sollevata dalle convenute. Controparte_1 pagina 8 di 19 Risulta, infatti, per tabulas che, in data 25.07.2022, parte attrice abbia presentato istanza di mediazione rivolta alla presso l'Organismo dell'Ordine degli Avvocati di Bologna Controparte_10 con primo incontro fissato al 23.09.2022 e rinviato al 12.10.2022 al fine di vedersi rimborsare l'importo dell'invito a regolarizzare del 17.03.2021 (cfr. doc. 13 atto di citazione) e che il procedimento si sia concluso per l'indisponibilità della parte chiamata ad entrare in mediazione.
Al più quindi la condizione di procedibilità non risulterebbe assolta nei confronti della controllante;
tuttavia, non essendo stata sollevata la relativa eccezione, la causa poteva procedere Controparte_2 all'esame del merito.
Ad ogni modo, è indubbio che il dettato dell'art.5 D.lgs. 28/2010, vigente all'epoca dei fatti, non contemplasse -tra le ipotesi di mediazione obbligatoria- il contratto d'opera (introdotto soltanto con le modifiche apportate dall'art.7 lett. d D.Lgs. n.149/2022).
Trattavasi quindi di mediazione volontariamente avviata dalla società attrice, ipotesi rispetto alla quale non si applica il citato art.5.
2. Quanto alla seconda questione pregiudiziale di rito, concernente il soggetto avente la legittimazione passiva rispetto alla presente azione e, quindi, anche rispetto al procedimento di mediazione, se
[...]
o si osserva che è provato documentalmente quanto segue: CP_1 Controparte_2
- il primo incarico, avente ad oggetto gli adempimenti relativi alla compilazione, tenuta e conservazione del libro unico del Lavoro e relativa delega, veniva conferito con lettera datata
15.1.2009 dall'attrice a , in qualità di Centro Servizi della Confartigianato Bologna, a sua volta Pt_6 convenzionata con (doc.1 attoreo); Controparte_2
- sicuramente dall'ottobre 2015 al dicembre 2017 la società attrice ha pagato le fatture emesse da (doc.2 attoreo), tra cui la fattura n.5024/2015 del 12.12.2015, che comprende -tra Controparte_2 le varie voci- anche la “Richiesta di sgravi triennali ”, e dall'ottobre al dicembre 2017 anche CP_3 quelle emesse da per attività relativa al periodo da gennaio a novembre 2017 Controparte_1
(doc.3 attoreo);
- nel dicembre 2016 comunicava a parte attrice il subentro nelle mansioni relative al Controparte_2 suddetto incarico da parte della società , società da essa costituita nel marzo Controparte_1
2016 ed interamente controllata (doc. 4 attoreo).
Tale ricostruzione storica è confermata anche dalla CTU, che nella premessa (pag. 8 e 9) ha voluto precisare che “ aveva affidato la materiale esecuzione dei servizi amministrativi alle Controparte_6 società convenzionate SATAB scarl e CAPSA scarl (allegato 1 fascicolo attore).
L'incarico proseguiva senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2017 e nel corso del rapporto alla SATAB scarl si succedevano: nell'anno 2015 (di seguito anche ) Controparte_2 Controparte_2
e nell'anno 2017 (società controllata dalla a cui Controparte_1 Controparte_2 erano stati delegati gli adempimenti giurislavoristici - di seguito anche ). Controparte_1
Le società convenute venivano incaricate degli adempimenti in materia di lavoro fino a quelli relativi al mese di dicembre 2017 e al termine dell'incarico veniva revocato l'accesso al cassetto previdenziale utilizzato per la gestione di tali adempimenti (si veda a tal proposito la dichiarazione del sig.
operatore paghe di e , escusso come teste all'udienza del Tes_1 Controparte_2 Controparte_1
07 novembre 2023).
Dalla lettura degli atti di causa risulta che dal 2018 la società affidava la Parte_1 gestione degli adempimenti giurislavoristici al Consulente del Lavoro dott. a cui subentrava la Per_2 pagina 9 di 19 dott.ssa , nel settembre 2020, in seguito al decesso del dott. Per_3 Per_2
Gli avvenimenti che hanno determinato il contenzioso avviato dalla traggono Parte_1 origine al mese di novembre 2015, quando la società incaricava Parte_1 CP_1 di richiedere l'accesso agli esoneri contributivi disciplinati dalla Legge di Stabilità 2015 CP_2 (L. 190/2014) per l'assunzione a tempo indeterminato del dipendente La richiesta veniva CP_7 elaborata dal dott. (allegato 7 fascicolo attore) e quest'ultima emetteva la Per_5 Controparte_11 fattura n. 5024/01/2015, del 21 dicembre 2015, per la prestazione fornita (allegato 2 fascicolo attore).
La società beneficiava degli sgravi contributivi, disciplinati dalla Legge di Parte_1
Stabilità 2015 (L. 190/2014), anche con riferimento alla trasformazione del contratto a termine del dipendente emetteva la fattura n. 299/01/2016, del 19 gennaio 2016, per CP_12 Controparte_2 la prestazione fornita (allegato 2 fascicolo attore).”
Come si vedrà nei successivi paragrafi, dal momento che gli inadempimenti addebitati dall'attrice alle convenute si riferiscono a fatti risalenti al periodo ricompreso tra il 2015 ed il 2017, entrambe le convenute si dovranno considerare legittimate passive, attesa la fatturazione effettuata da ciascuna di esse anche nel periodo successivo alla costituzione della controllata.
3. Anche con riguardo alla ricostruzione fattuale e normativa della vicenda, non possono che richiamarsi le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, a pag. 9 la Dott. , dopo aver evidenziato che “In modo conforme a tutti i Persona_1 benefici in materia di lavoro, la fruizione degli sgravi ottenuti dalla (ex L. Parte_1
190/2014) era subordinata al possesso ed al mantenimento della regolarità contributiva per tutto il periodo di utilizzo degli sgravi.”, nelle righe successive precisa che “Nel periodo di godimento degli sgravi contributivi la società perdeva la regolarità contributiva a causa di un Parte_1 errore commesso da nella compilazione del modello Uniemens relativo alla Controparte_2 mensilità di dicembre 2015: in particolare i dati inseriti presentavano una piccola squadratura nei totali indicati.
3 Il modello Uniemens contenente (rectius contiene) i dati che le imprese con dipendenti devono CP_ trasmettere mensilmente all'
L'errore nella quadratura dei dati trasmessi per la mensilità di dicembre 2015, segnalata numerose CP_ volte dall' e mai regolarizzata nei termini assegnati da , da e Controparte_2 Controparte_1 dal dott. medio tempore subentrato, a giugno 2019 (a distanza di tre anni e mezzo dall'errore Per_2 commesso) causava la perdita dalla regolarità contributiva alla da cui Parte_1 CP_ conseguentemente l' richiedeva (ex art. 1 comma 1175 L. 296/2006) la restituzione dei benefici contributivi usufruiti dalla società.”
Nel rispondere al quesito, la CTU osserva che la ha usufruito degli sgravi Parte_1 contributivi previsti dalla Legge di Stabilità 2015 a partire dal mese di novembre 2015 a seguito di richiesta correttamente presentata da , in quanto aveva all'epoca il diritto di Controparte_2 beneficiarne, essendo in possesso della regolarità contributiva necessaria;
successivamente, invece, la società attrice perdeva la regolarità contributiva per effetto dell'omesso adempimento delle richieste di regolarizzazione del DURC presentato nel mese di dicembre 2015; da ciò conseguiva la richiesta dell'ente previdenziale di restituzione di tutti i benefici contributivi medio tempore goduti, in ottemperanza dell'art.1 comma 1175 L.296/2006.
La CTU rileva che:
pagina 10 di 19 - l'errore nella quadratura della compilazione mensile del modello Uniemens del dic. 2015, trasmesso il 15.1.2016, è imputabile ad , quale soggetto deputato alla gestione degli adempimenti Controparte_2 giuslavoristici, tanto che rilevava la squadratura, inviando in data 20.2.2016 una prima CP_3 comunicazione in tal senso a mezzo PEC al Dott. di , informandolo della Per_5 Controparte_2 squadratura nel saldo della denuncia contributiva mensile del periodo dic. 2015, con invito alla regolarizzazione, e della eventuale decadenza dei benefici contributivi in corso di godimento;
è altresì incontestato che non abbia in alcun modo provveduto a dare seguito all'avviso e che non CP_1 CP_3 abbia adottato in quel momento provvedimenti sanzionatori;
- in data 15.9.2017 inviava sempre a mezzo PEC, questa volta ad (medio CP_3 Controparte_1 tempore subentrata nella gestione giuslavoristica) un'altra segnalazione della medesima squadratura, specificandone chiaramente il motivo (mancata corrispondenza dell'importo indicato nella denuncia contributiva con la somma algebrica degli importi dovuti per i singoli lavoratori), chiedendo di provvedere alla correzione dell'anomalia entro i successivi 5 giorni, in quanto il flusso risultava bloccato e l'azienda non regolare (allegato 9 attoreo); anche tale invito rimaneva ignorato;
-al 31.12.2017 il mandato di scadeva, senza che “la squadratura nel flusso della denuncia CP_1 contributiva mensile del periodo dicembre 2015 fosse stata corretta;
tuttavia tale omissione non comportava ancora alcuna conseguenza sanzionatoria per la . Parte_1
Infatti, la risultava ancora in possesso della regolarità contributiva Parte_1 CP_ (necessaria per la fruizione degli sgravi contributivi ricevuti) e l' aveva inviato a Controparte_13
) solo due comunicazioni PEC per segnalare la squadratura nel flusso senza
[...] provvedimenti specifici e formalizzazione dell'irregolarità da cui sarebbe conseguita la certificazione dell'assenza della regolarità contributiva.
Dal primo gennaio 2018 la gestione degli adempimenti giurislavoristici viene affidata al dott. Per_2 CP_ che viene subito informato dall' della squadratura.
Infatti, al conferimento del mandato il dott. provvedeva a verificare la regolarità contributiva Per_2 CP_ della società che viene accertata dall' tramite il rilascio del DURC, a Parte_1 seguito di richiesta presentata dai professionisti delegati tramite l'area riservata del sito istituzionale
(richiesta con protocollo INAIL_10167453). CP_ A causa della squadratura nel flusso di dicembre 2015 (trasmesso da ) l' non Controparte_2 poteva emettere il DURC e conseguentemente certificare la regolarità contributiva della
[...]
.” Parte_1
La consulente illustra quindi quali siano le modalità previste dal Decreto Interministeriale del
30.1.2015 per sanare le irregolarità che impediscono l'emissione del DURC e prosegue affermando che
, riscontrando la richiesta del Dott. emetteva un primo invito a regolarizzare in data CP_3 Per_2
15.1.2018, riguardante una unica irregolarità contributiva, relativa al periodo dic. 2015, indicando
(pagg.13-15) “la natura dell'omissione “denuncia non presentata” salvo precisare nelle campo note
“flusso provvisorio: verificare correggere e ritrasmettere” chiedendo di provvedere alla regolarizzazione entro 15 giorni;
l'omissione non determinava alcun importo a debito per la società
(allegato 10 fascicolo attore). Come detto sopra l'irregolarità era la presenza Parte_1 di un flusso squadrato per la mensilità di dicembre 2015, non la sua omissione.
L'invito a regolarizzare datato 15 gennaio 2018 risulta il primo emesso ed indica correttamente l'irregolarità di cui chiede la correzione: la revisione del flusso di dicembre 2015. Tuttavia, non risulta che il dott. abbia dato seguito alla richiesta, né abbia provveduto alla sua definizione, né che lo Per_2
pagina 11 di 19 abbia inviato ad chiedendo la loro collaborazione. Controparte_14
La mancata definizione dell'invito a regolarizzare inviato al dott. risulta più grave del mancato Per_2 risconto alle precedenti comunicazioni PEC ricevute da e;
per Controparte_2 Controparte_1 CP_ quanto illustrato, la mancata risposta ad una PEC dell' non determina - e non ha determinato nel caso in esame - alcuna conseguenza per la ricorrente, mentre la mancata regolarizzazione dell'invito è un atto non sanabile e determina la perdita della regolarità contributiva ed il conseguente obbligo di restituzione degli sgravi contributivi fruiti dalla (ex art. 1 comma 1175 L. 296 Parte_1 del 27 dicembre 2006). Nel caso in esame, nonostante la Società, per il tramite del suo consulente dott.
non avesse provveduto ad effettuare la correzione della squadratura indicata nell'invito a Per_2 CP_ regolarizzare, l' non accertò la perdita della regolarità contributiva della Parte_1 per cui anche l'omessa regolarizzazione dell'invito non comportò, questa prima volta, alcuna conseguenza. CP_ In data 14 giugno 2019, il dott. chiedeva nuovamente all' la verifica della regolarità Per_2 contributiva della con la finalità di verificare la corretta fruizione delle Parte_1 agevolazioni ottenute dall'azienda nel periodo aprile – giugno 2019 (protocollo numero INPS_15967792). CP_ Sempre a causa della squadratura nel flusso di dicembre 2015, mai corretto, l' non emetteva il e non poteva certificare la regolarità contributiva della . Per cui, il 18 Pt_9 Parte_1 CP_ giugno 2019, l' rispondeva alla richiesta emettendo un nuovo invito a regolarizzare evidenziando (per la quarta volta) l'unica irregolarità contributiva per il periodo dicembre 2015, dichiarando come natura dell'omissione “dichiarazione non presentata” e chiedendo di provvedere alla regolarizzazione entro 15 giorni;
l'omissione non determinava ancora alcun importo a debito per la Parte_1
[...]
A differenza del precedente invito a regolarizzare del 15 gennaio 2018 le note non indicavano alcun dettaglio ulteriore da cui si potesse desumere che in realtà l'omissione fosse inerente alla squadratura del flusso (allegato 11 fascicolo attore). Nonostante questa mancata precisazione, risulta evidente, per CP_ quanto già comunicato in precedenza dall' che il dott. avesse chiaro il motivo Per_2 dell'irregolarità (la ormai famosa squadratura).
In questa fase il dott. decise di inviare l'invito a regolarizzare al sig. il quale Per_2 Persona_4 il successivo 19 giugno 2019, sulla base di quanto indicato in modo sommario nell'invito, mandò, a CP_ mezzo e-mail, all' la ricevuta di presentazione del flusso Uniemens del dicembre 2015, già spedito il 15 gennaio 2016 (anziché effettuare la correzione del flusso squadrato), richiedendo di procedere con l'emissione del e ritenendo di aver correttamente adempiuto alle richieste (dichiarazione Pt_9 non presentata) contenute nell'invito a regolarizzare (allegato 12 fascicolo attore).
Quanto effettuato dal sig. su incarico del dott. sarebbe stato corretto se l'omissione Tes_1 Per_2 che impediva l'emissione del fosse stata la mancata presentazione del flusso: l'invio della Pt_9 ricevuta di presentazione avrebbe dimostrato il corretto inoltro del flusso.
A seguito dell'invio della ricevuta il dott. non si è preoccupato di accertare tramite i canali Per_2 CP_ dell' che l'omissione fosse stata correttamente regolarizzata e di ottenere il che aveva Pt_9 richiesto per verificare la corretta fruizione degli sgravi.” (pag. 14 CTU)
Il CTU evidenzia che -soltanto con il subentro della Dott. nella gestione della materia Per_3 giuslavoristica per contro della società attrice e per effetto della verifica della regolarità contributiva da questa richiesta ad in data 8.3.2021- l'ente emetteva nuovo invito a regolarizzare, non prodotto CP_3
pagina 12 di 19 dalle parti, che era parzialmente errato e che veniva corretto previa interlocuzione tra le suddette parti;
inviava quindi un invito a regolarizzare corretto in data 17.3.2021, che riscontrava molteplici CP_3 irregolarità contributive, per la cui regolarizzazione era necessaria la quadratura del flusso di dic. 2015 e il pagamento di € 14.798,79, di cui € 11.991,03 a titolo di debito e € 2807,76 per sanzioni.
Il CTU spiega che il debito derivava dall'originaria squadratura del flusso della denuncia del dic. 2015, squadratura che aveva comportato la mancata regolarità contributiva per il periodo successivo, con conseguente recupero da parte dell'ente di agevolazioni contributive usufruite nel periodo da giugno
2016 -a giugno 2019, oltre ad una regolarizzazione spontanea del 2.3.2018 per il periodo gennaio 2018, in ordine alla quale risultava ancora dovuto un importo di € 53,80.
Scrive l'ausiliario (pagg. 16 e ss): “Seguiva corrispondenza tra la dott.ssa ed il funzionario Per_3 CP_ dell' dott. (allegato 15 fascicolo attore), di cui si ritiene utile evidenziare Persona_7 quanto segue:
• Con riferimento all'irregolarità di cui al punto 1 (squadratura) il dott. specificava Per_7 quale valore della comunicazione Uniemens risultasse squadrato e indicava le modalità operative per la correzione, con ciò dimostrando che in caso d'incertezze anche l'ufficio poteva dare un supporto per procedere per regolarizzare la squadratura nel flusso. Si riporta testualmente quanto scritto nella e- mail del 18 marzo 2021: “La “squadratura” è dovuta al fatto che il totale credito dichiarato è pari ad
€. 2.627,00, mentre il totale a credito ricostruito a €. 2.451,89. Dalle verifiche effettuate, ci pare sia corretto quello ricostruito. Pertanto, attraverso il nostro portale “Variazione Uniemens”, l'azienda può effettuare una “Variazione per DM anomali o squadrati”. Nella denuncia azienda, dovrà accedere ai “Dati di quadratura” e nel campo “Totale a credito” dovrà riportare €. 2.451,89.” (allegato 15 fascicolo attore).
• Con riferimento all'irregolarità di cui al punto 2 (recupero di €. 14.744,99), con e-mail del 17 marzo 2021, il dott. precisava che le note di rettifica per il recupero degli sgravi utilizzati nel Per_7 periodo aprile 2016 – giugno 2019 sono causate dalla decadenza dei benefici usufruiti per l'assenza di regolarità contributiva conseguente alla mancata regolarizzazione dell'invito del 18 giugno 2019 ricevuto dal dott. si riporta testualmente “Le inadempienze da aprile 2016 a giugno 2019 Per_2 consistono in note di rettifica art. 17 le quali derivano dal DURC per agevolazioni protocollo n.
15967792 del 14 giugno 2019, istruito non regolare per la presenza del flusso dicembre 2015 squadrato e non regolarizzato nei termini dell'invito.” (allegato 14 fascicolo attore).
Dagli scambi e-mail si rileva che la dott.ssa fosse a conoscenza delle note di rettifica del Per_3 periodo aprile 2016 – giugno 2017 almeno dal mese precedente (febbraio 2021) e avesse tentato di sanare l'irregolarità contributiva determinata dall'inadempienza del suo collega ai due inviti a Per_2 CP_ regolarizzare trasmessi dall'
Solo a seguito di questa corrispondenza, il 19 marzo 2021, il sig. contattato dalla dott.ssa Tes_1
, ha effettuato la correzione del flusso Uniemens di dicembre 2015, a seguito della quale la Per_3 mensilità di dicembre 2015 presentava un saldo a debito di €. 338,51, saldato il 23 luglio 2021 con il versamento delle relative sanzioni ed interessi (allegato 17 fascicolo attore). Per effettuare la correzione venne nuovamente autorizzata all'accesso al cassetto previdenziale Controparte_1 della , a suo tempo revocato (si veda l'allegato 17 fascicolo attore). Pt_1 Parte_1
Nonostante la correzione del flusso squadrato di dicembre 2015 la non era in Parte_1 condizione di regolarità contributiva.
L'invito a regolarizzare, come sopra illustrato, richiedeva di sanare tre irregolarità per il rilascio del pagina 13 di 19 DURC [(i) squadratura, (ii) pagamento delle note di rettifica e (iii) saldo di una regolarizzazione spontanea] e la società non ha provveduto a pagare le note di rettifica. CP_ Le comunicazioni tra le parti ( dott.ssa , e sono Per_3 CP_1 Parte_1 proseguite nei mesi successivi nel tentativo della dott.ssa di annullare le note di rettifica Per_3 CP_ emesse dall' ma l' ha confermato la richiesta di restituzione dei benefici goduti dalla CP_15 società e (in persona del dott. si è resa disponibile di farsi carico delle Controparte_1 CP_5 sanzioni relative alla nota di rettifica sul flusso di dicembre 2015 e a collaborare con la società nell'eventuale giudizio da radicare avverso l'avviso di debito conseguente all'omissione (documento CP_ che rappresenta un titolo esecutivo, emesso dall' per il recupero delle somme quando il contribuente non adempie spontaneamente al pagamento delle somme richieste con gli inviti a regolarizzare).
Infatti, a seguito del mancato pagamento delle note di rettifica per €. 14.744,99 in data 09 dicembre CP_ 2022, l' ha emesso l'avviso di debito n. 32020220002973178000 (notificato alla società ricorrente il successivo 16 dicembre 2022) per il recupero di quanto dovuto dalla . Per Parte_1 effetto delle maggiori sanzioni e degli interessi l'importo richiesto è aumentato ad €. 16.982,38 (allegato 33 fascicolo attore).”
È noto che l'avviso di debito sia stato impugnato e che il Giudice del Lavoro di questo Tribunale abbia respinto l'opposizione con sentenza n.80/2024 (di cui è prodotto soltanto il dispositivo).
Prosegue poi il CTU (pag. 21) nel ribadire che la negligenza iniziale venne commessa da CP_2
nella squadratura del flusso del dic. 2015, tanto che essa ricevette le prima PEC di , che
[...] CP_3 anche ne fosse consapevole (avendo ricevuto la seconda PEC di ), che il Dott. Controparte_1 CP_3 era già al corrente della squadratura del flusso nel gennaio 2018, quando ricevette l'invito a Per_2 regolarizzare (benchè affetto da errore nell'indicazione dell'omissione, in quanto indicava la omessa denuncia Uniemens, anziché la squadratura), ma non gestì la correzione mediante il cassetto previdenziale, nonostante avesse richiesto la verifica della regolarità contributiva, tanto che non ottenne mai il DURC.
Così ricostruita la causalità materiale, quanto alla causalità giuridica le conclusioni della CTU non sono del tutto condivisibili. L'Ausiliaria reputa che, nonostante l'equivoco generato da nella prima CP_3
PEC inviata al Dott. (omessa presentazione denuncia Uniemens, anziché squadratura del flusso), Per_2
“la mancata regolarizzazione non possa essere imputata ad che a Controparte_14 marzo 2019 non erano più consulenti di da oltre due anni, non disponevano Parte_1 degli strumenti per verificare se nel frattempo la squadratura fosse stata corretta e di conseguenza non CP_ avevano strumenti per individuare l'errore/imprecisione nell'invito emesso dall'
Inoltre, non risulta in atti che e/o fossero incaricate della gestione Controparte_2 CP_1 dell'irregolarità. Al contrario il mandato di assistenza era in quel momento affidato al dott. e lo Per_2 stesso aveva effettuato la verifica della regolarità contributiva da cui continuava a emergere un'irregolarità nella mensilità di dicembre 2015. Dalla documentazione in atti risulta esclusivamente una spontanea collaborazione delle convenute per agevolare la sistemazione, probabilmente in quanto aveva compilato la denuncia che presentava l'errore. Controparte_2
7. A causa della mancata regolarizzazione dell'invito del giugno 2019 (descritto al punto precedente) CP_ l' accertava l'irregolarità contributiva della e conseguentemente emetteva Parte_1 le note di rettifica recuperando retroattivamente i benefici contributivi goduti nel periodo da aprile 2016 a settembre 2017 e giugno 2019 per €. 14.744,99. La scrivente non ritiene che l'emissione di queste note di rettifica possa essere imputata alla condotta tenuta dalle società convenute essendo pagina 14 di 19 responsabilità del dott. la mancata regolarizzazione dell'invito ricevuto. Per_2
8. In sostanza, sino al giugno 2019 l'errore di quadratura commesso da nel flusso di Controparte_2 dicembre 2015 era sanabile dal dott. senza alcuna conseguenza negativa per la società Per_2 [...]
. A distanza di tre anni e mezzo dalla mensilità di dicembre 2015 la società e i suoi Parte_1 consulenti potevano correggere la squadratura senza alcuna conseguenza pregiudizievole per la società stessa.
L'errore effettuato da nel flusso di dicembre 2015 ha determinato la perdita della Controparte_2 regolarità contributiva, e quindi la revoca dei benefici contributivi richiesti dalla Parte_1 nel giugno 2019 a causa dell'inerzia e degli errori nel rispondere agli inviti a regolarizzare
[...] ricevuti dal solo dott. Per cui, nonostante l'errore sia stato commesso da , la Per_2 Controparte_2 scrivente non ritiene imputabili alle condotte delle società convenute i danni subiti dalla
[...]
a causa della perdita della regolarità contributiva. Parte_1
Allo stesso modo la scrivente ritiene che non siano riferibili ad inadempimenti delle società convenute i danni subiti dalla in relazione agli ulteriori sgravi contributivi di cui non ha Parte_1 potuto usufruire (cassa integrazione e sostituzione di maternità).
Nell'ipotesi il dott. avesse provveduto alla regolarizzazione degli inviti ricevuti (quello di Per_2 gennaio 2018 e quello di giugno 2019) la non avrebbe subito la revoca degli Parte_1 sgravi contributivi e avrebbe beneficiato degli sgravi per cassa integrazione e sostituzione di maternità. Entrambi gli ulteriori sgravi sono stati preclusi alla società a causa del perdurare dell'irregolarità contributiva determinata inizialmente dalla mancata regolarizzazione del flusso di dicembre 2015 entro il 03 luglio 2019 e al successivo mancato pagamento delle note di rettifica per il periodo aprile 2016 – giugno 2019, conseguenti alla perdita della regolarità contributiva.
Adempimenti riferibili in via conclusiva al mandato professionale assegnato al dott. ” Per_2
Si riportano quindi integralmente le conclusioni riportate a pag. 23: ha commesso un errore nella compilazione della denuncia contributiva mensile Controparte_2
Uniemens di dicembre 2015 a causa della squadratura nel saldo.
e Integra NG SR hanno inoltre omesso di effettuare la correzione segnalata Controparte_2 CP_ e richiesta dall' con due PEC. Tale omissione non ha comportato alcuna conseguenza negativa per la società . Parte_1
Gli sgravi contributivi disciplinati dalla Legge di Stabilità 2015 di cui ha usufruito Parte_1 sono stati revocati a causa della perdita della regolarità contributiva (intervenuta nel 2019)
[...] causata dal mancato adempimento dell'invito a regolarizzare ricevuto dal dott. il 18 giugno Per_2 2019, con la richiesta di correggere l'anomalia del periodo dicembre 2015. Solo durante l'incarico al dott. si sono verificati i presupposti sanzionatori dovuti alla mancata correzione della Per_2 squadratura. CP_ Per effetto della revoca degli sgravi contributivi l' ha richiesto il pagamento di €.16.982,38 e la scrivente ritiene che tale danno subito dalla non sia conseguenza dell'errore Parte_1 delle società convenute, ma all'omessa regolarizzazione tempestiva da parte del dott. Per_2
La correzione del flusso di dicembre 2015 è stata effettuata a marzo 2021 dal sig. Parte_10 CP_
, su richiesta della ssa , quando ormai l
[...] Parte_11 Per_3 aveva accertato la perdita della regolarità contributiva ed aveva provveduto al conseguente recupero degli sgravi goduti. pagina 15 di 19 A seguito della richiesta di chiarimenti, la dott. all'udienza del 19.3.2024 ha ulteriormente Persona_1 precisato che “nel 2019 il Dott. inviava a l'invito a regolarizzare ricevuto dal cliente;
Per_2 Tes_1 nel fascicolo attoreo gli allegati 11 e 12 sono la richiesta di di regolarizzazione;
nell'invito CP_3 CP_3 veniva indicata quale omissione la dicitura “denuncia non presentata”, che viene inviata da a Per_2
risponde mandando la ricevuta di presentazione di questa denuncia e sembra quindi Tes_1 CP_1 adempiere;
non mi risulta che tale ricevuta sia stata anche mandata a Per_2
IL consulente del momento doveva seguire i suoi adempimenti, anche se aveva deciso di Per_2 agevolarsi chiedendo al precedente consulente;
non aveva accesso al cassetto fiscale in quel CP_1 momento, perché abilitato era solo Per_2
Nel 2021 la rettifica viene fatta da su richiesta del cliente, che dà la delega ad aprire il CP_1 cassetto fiscale, come da doc. 17, e a comunicare la squadratura del flusso.
Fino al 2018 si sarebbero potute bloccare le sanzioni.
A tali affermazioni, la CTP attorea, dott. ha replicato facendo presente che il periodo di Per_3 competenza della squadratura si riferiva a , che deve inviare la documentazione richiesta, CP_1 mentre il dott. aveva l'obbligo di vigilanza;
il mandato di regolarizzare era di . Il termine Per_2 CP_1 per regolarizzare nel 2019 era assegnato a , ma il consulente era abilitato a consultare il CP_1 Per_2 cassetto fiscale e vedeva la dicitura “In verifica. Nel 2019 non si poteva più fare nulla se non prendere atto del DURC non regolare”.
Il CTP di parte convenuta, Dott. a sua volta, ha evidenziato che: “nel 2016 invia due Per_8 CP_3 comunicazioni, una tramite cassetto bidirezionale (cioè tra e ), a cui l'azienda può CP_3 CP_16 delegare l'accesso al professionista, che era , e la seconda via PEC direttamente ad;
CP_1 CP_1 nel momento in cui il professionista cambia, il nuovo professionista vede la stessa cosa.
Nel 2018 l'azienda riceve l'invito a regolarizzare quando incaricato era quindi lui non poteva Per_2 non sapere che l'azienda stava usufruendo delle decontribuzioni triennali, perché pagava uno stipendio, senza pagare i contributi, secondo il Jobs Act;
il tutto subordinato alla regolarità contributiva.”
Il CTU ha quindi confermato le proprie conclusioni, ritenendo che il Dott. avrebbe dovuto Per_2 preoccuparsi già nel 2018 che la avesse i requisiti per gli sgravi contributivi. Pt_1
In realtà senza l'errore di dapprima e l'omissione di Controparte_2 Controparte_1 successivamente alla comunicazione di squadratura del 15.9.2017, la non avrebbe Parte_1 subito alcun pregiudizio;
il nuovo consulente Dott. subentrato dal gennaio 2018, ricevuti gli Per_2 inviti alla regolarizzazione del 15.1.2018 e del 18.6.2019, li ha trasmessi al dipendente di CP_2
fino al 2021, , il quale, sentito come teste, ha confermato la circostanza,
[...] Persona_4 comprovata anche documentalmente da parte attrice (doc.12).
Tuttavia, anziché allegare la ricevuta della presentazione della dichiarazione UNIEMENS, richiesta da
, il avrebbe dovuto effettuare la squadratura, come richiesto ad e CP_3 Tes_1 Controparte_2 [...]
in precedenza;
pertanto, è soltanto parzialmente imputabile a responsabilità del Dott. CP_1 Per_2 subentrato ad , non aver colto appieno ciò che richiedeva in entrambi gli inviti Controparte_1 CP_3
a regolarizzare, indicando la causale “Denuncia non presentata”, anziché squadratura dic. 2015. Infatti, sarebbe stato corretto da parte di segnalare al nuovo professionista che subentrava nella CP_1 gestione della la mancata ottemperanza delle due comunicazioni ricevute nel Parte_1 settembre 2016 e febbraio 2017 (per DM virtuale non definibile relative alla denuncia contributiva matricola 1214747465 periodo 12/2015 che risultava squadrata). Non per nulla le società convenute si pagina 16 di 19 erano dichiarate disponibili a risolvere la questione, perché, se è vero che formalmente nel gennaio 2018 e giugno 2019 la gestione delle pratiche spettava al Dott. questi ha fatto affidamento CP_3 Per_2 sull'impegno assunto da di sistemare l'errore che causava l'irregolarità contributiva iniziale, CP_1 inficiante tutta la successiva e comportante la perdita degli sgravi successivamente fruiti da
[...]
(cioè da aprile 2016 a giugno 2019). Parte_1
Peraltro, soltanto il 17.3.2021 , rispondendo alla Dott. subentrata al Dott. ed CP_3 Per_3 Per_2 appartenente al medesimo studio professionale, chiarisce l'equivoco contenuto nell'invito alla regolarizzazione, precisando che l'irregolarità del DURC si riferiva alla presenza di flusso 12/2015 squadrato e non regolarizzato nei termini dell'invito; nella successiva mail del 18.3.2021 CP_3 specifica ulteriormente a cosa si riferisce la squadratura, cioè ad un totale credito dichiarato pari ad € 2.627,00, anziché ad un credito ricostruito di € 2.451,89, e consiglia di operare attraverso il portale aziendale “Variazione Uniemens” per correggere il DM squadrato, accedendo ai “dati di quadratura” e riportando nel campo “Totale a Credito” l'importo corretto. Una volta operata la correzione da parte della Dott. in data 18.3.2021, non era tuttavia più possibile sanare la precedente irregolarità, Per_3 perché si applicava l'art.1 con conseguente perdita delle agevolazioni da parte dell'azienda per mancata ottemperanza all'invito a regolarizzare del 14.6.2019, posto che l'azienda aveva trasmesso soltanto la ricevuta di invio dell'Uniemens 12/2015, come richiesto, anziché corretto la squadratura.
Conseguentemente, la scrivente ritiene che, secondo i principi che regolano la causalità giuridica nel campo della responsabilità professionale, stante altresì gli errori commessi da tutti i soggetti coinvolti,
e la responsabilità debba ricadere in misura paritaria non solo sul consulente aziendale CP_1 Per_2 incaricato al momento del ricevimento dell'invito a regolarizzare del gennaio 2018 e giugno 2019, Dott. ma anche sulle convenute per aver ignorato i precedenti avvisi corretti (cioè sulla Per_2 squadratura) e aver omesso di segnalare tali irregolarità contributive al nuovo professionista, quindi nella misura del 25% ciascuna ad , che si sono assunti la responsabilità Controparte_17 CP_1 dell'intera vicenda (doc.20 attoreo).
Infatti, l'azienda, su suggerimento di (dott. mail 6.8.2021 doc. 19 attoreo e CP_1 CP_5 precedente mail 8.7.21 doc. 21) ha addirittura presentato ricorso avverso gli avvisi di addebito, che le imponevano pagamenti per € 16.982,38 (doc.33 attoreo), ricorso che è stato respinto, in quanto la sanatoria operata nel 2021 non era più idonea a ripristinare la regolarità contributiva, come previsto dall'art.4 D.M. 30.1.2015.
La fattispecie de quo risulta inquadrabile nell'ambito degli artt. 1176 e 2236 c.c.: a mente del primo, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, con le precisazioni di cui al secondo, che impone di valutare con minor rigore la prestazione che implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nel quale caso il professionista risponde dei danni solo in caso di dolo o di colpa grave.
Si reputa che la prestazione di quadratura della Uniemens dic. 12/2015 fosse agevolmente realizzabile da , allorquando aveva ricevuto le prime due richieste di correzione nel 2016 e 2017, mentre si è CP_1 trasformata in una valutazione più complessa, soprattutto per il nuovo professionista ( , per Per_2 effetto dell'equivoca indicazione da parte di nel primo invito alla regolarizzazione del gennaio CP_3
2018, regolarizzazione che il professionista subentrato aveva ragione di ritenere fosse stata effettuata da parte di dopo la trasmissione a quest'ultima delle richieste dell'ente; in ogni caso, è certo che di CP_1 tali danni non debba rispondere l'attrice, posto che il professionista ha l'obbligo di compiere quanto necessario in vista del risultato che il cliente spera di perseguire e che era in concreto effettivamente pagina 17 di 19 spettante, se operata la regolarizzazione a tempo debito.
Ciò implica che l'opera del professionista possa risultare adempiuta, anche se il soddisfacimento del cliente non si verifichi, essendo venuta meno la dicotomia tra prestazione di mezzi e di risultato, ma la sua prestazione va valutata con riguardo all'impegno che viene posto in essere ed al risultato pratico da raggiungere, cioè alle conseguenze positive che derivano dall'opera (a partire da Cass. S.U.
15781/2005).
La diligenza esigibile da professionista nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio della sua attività è speciale e rafforzata, di contenuto tanto maggiore quanto più specialistica e professionale sia la prestazione richiesta;
ne consegue che il professionista, per evitare di subire la condanna al risarcimento del danno, deve provare che l'insuccesso è dipeso da causa a lui non imputabile, anche quando la prestazione richiestagli richiedeva la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, posto che i problemi speciali esigono dal professionista una competenza specializzata. In altre parole, il professionista non è esonerato da responsabilità nel caso di prestazioni complesse per dolo o colpa grave, dovendosi valutare la sua diligenza normalmente anche per il caso di colpa lieve.
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale, presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente;
egli deve porre in essere un comportamento conforme alla diligenza qualificata cui egli è vincolato per l'incarico professionale conferito, poiché è obbligato a fornire alle parti una consulenza funzionale non solo al raggiungimento dello scopo dell'operazione, ma anche al rispetto dei doveri imposti dalla normativa fiscale, sicché risponde dei danni originati da tale comportamento anche nella sola ipotesi di colpa lieve (Cass. ord.
13828/2019).
Di conseguenza, entrambi i professionisti coinvolti ( e ) rispondono anche per il caso di Per_2 CP_1 colpa lieve, trattandosi di provvedere dapprima alla quadratura della dichiarazione Uniemens e poi alla sua regolarizzazione, adempimenti del tutto agevoli e che avrebbero provocato senz'altro la sanatoria dell'errore di quadratura, con recupero della regolarità contributiva aziendale anche per i successivi sgravi richiesti.
Non può infatti sostenersi l'esorbitanza delle indagini e delle risultanze peritali conseguenti all'attività svolta dalla CTU, Dott.ssa , rispetto al quesito posto dalla scrivente, il quale aveva lo Persona_1 scopo di ricostruire gli eventi e l'individuazione del soggetto tenuto agli adempimenti obbligatori di legge;
tale mandato implicava necessariamente la valutazione delle attività compiute da tutti i soggetti interessati dalla vicenda e la loro rilevanza giuridica, salva ogni successiva decisione della scrivente sulla responsabilità di ciascun soggetto (potendosi accertare la qualità di responsabile anche di un soggetto non convenuto in giudizio da parte attrice, che ben avrebbe potuto citare gli eredi del Dott.
. Per_2
Quanto al danno subito da parte attrice, la perdita della regolarità contributiva ha comportato l'addebito alla società di tutti gli sgravi contributivi fruiti anche nel periodo successivo all'errore di squadratura del dic. 1025, cioè quelli dal 2016 al2019, oltre alle sanzioni ed agli interessi;
tali sgravi contributivi ricadono nei periodi rispettivamente gestiti da e da per cui era onere di entrambi CP_1 Per_2 verificare la regolarità contributiva negli intervalli di riferimento.
Pertanto, il danno patito dall'attrice va ripartito secondo le percentuali di responsabilità sopra indicate:
50% Dott. e 50% da ripartirsi in pari misura tra ed . Per_2 Controparte_2 Controparte_1
pagina 18 di 19 Di conseguenza e vanno condannate, in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 versamento a favore di parte attrice di € 8.491,19 (pari alla metà di 16982,38), corrispondente all'importo del pregiudizio riconosciuto dalla CTU (seppure imputato integralmente a carico del Dott.
, oltre interessi ex art.1284 comma 4 e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Per_2
Quanto alla regolazione delle spese di lite, si osserva che all'udienza del 19.3.2024 parte attrice proponeva di definire la vertenza con il versamento da parte delle convenute di € 18.000,00 e la parte convenuta si riservava di valutare la proposta, poi evidentemente mai accettata;
a sua volta la convenuta in precedenza, nel corso delle operazioni peritali del 24.11.2023, aveva offerto l'importo di
€ 14.789,79 con compensazione delle spese di lite e pagamento in misura paritaria del costo della consulenza tecnica, proposta fatta propria anche dalla dott. , ma non accettata dall'attrice, Persona_1 che controproponeva un maggiore importo omnicomprensivo di € 25.500,00.
Si ritiene che sussistano ragioni idonee alla compensazione integrale delle spese di lite in virtù dell'accoglimento della domanda in misura dimezzata rispetto a quanto proposto in via transattiva dalle convenute, ma non accettato da parte attrice.
Infine, vanno poste a carico delle parti nella misura della metà ciascuna le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara tenuta e condanna e in solido Controparte_2 Controparte_1 tra lodo, al risarcimento del danno in favore di parte attrice, liquidato in € 8.491,19;
Compensa integralmente le spese di lite;
pone a carico solidale di tutte le parti le spese di CTU, liquidate con decreto in data odierna.
Bologna, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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