Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/04/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 7/2025
TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente est.
- dott. Andrea Turturro Giudice
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Borri e dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Degl'Innocenti, ha chiesto che sia dichiarata l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di (c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Loro Ciuffenna, via Dante Alighieri n. 13. CP_2
In data 5.3.2025 si è costituita la società resistente chiedendo un rinvio perché non avrebbe mai ricevuto in notifica il ricorso di apertura;
in subordine, ha chiesto il rigetto.
Il tribunale ha concesso il rinvio richiesto, fissando per la prosecuzione l'udienza del 27.3.2025. A tale udienza ha partecipato la sola parte ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda.
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Deve darsi preliminarmente atto che, come previsto dall'art. 40 CCII, alla notifica ha provveduto la cancelleria a mezzo pec. Risulta dagli atti di causa che la busta telematica trasmessa alla resistente contenesse il solo decreto di fissazione dell'udienza e non anche il ricorso. Ciò, tuttavia, non comporta alcuna nullità, quantomeno alla luce della costituzione in giudizio da parte della resistente, che ha consentito il raggiungimento dello scopo (in questo senso si veda anche Cass. 22926/2009).
Tanto premesso, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede legale dell'impresa debitrice situata da oltre un anno entro il circondario di Arezzo.
Nessun dubbio, inoltre, si pone circa la legittimazione attiva del ricorrente, il cui credito è portato da un decreto ingiuntivo. D'altro canto, l'impresa debitrice, costituendosi, non ha contestato l'esistenza del credito.
In ordine ai requisiti soggettivi previsti dal Codice ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale,
l'ultimo bilancio depositato (esercizio 2022) dà conto di ricavi superiori al milione di euro.
Passando ai requisiti oggettivi, l'insolvenza dell'impresa debitrice emerge dai seguenti elementi: - il bilancio relativo all'esercizio del 2023 non risulta depositato;
- la debitoria con il fisco ammonta a quasi
300mila euro;
- dall'ultimo bilancio si ricava che la quasi totalità di attivo è rappresentata da crediti verso terzi, e quindi non si tratta di liquidità prontamente utilizzabile;
riprova ne è il fatto che l'odierno ricorrente, lavoratore dipendente, non ha visto pagato neppure in parte il proprio TFR.
P.Q.M.
Visti gli artt. 41, 49 e 121 CCII
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
NOMINA giudice delegato alla procedura il DOTT. ANDREA TURTURRO;
NOMINA curatore il DOTT. invitandolo: Persona_1
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di legge;
2) a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del fallito (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 193 CCII;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758
c.p.c.;
3) a comunicare al registro delle imprese, tempestivamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII, nominando, ove occorra, uno stimatore, dandone comunicazione al giudice delegato;
5) a predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma);
6) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCII (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione);
7) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato;
ORDINA al debitore (in caso di società, al suo legale rappresentante) in liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
STABILISCE il giorno 3.7.2025, ore 9.00, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma 3, CCII;
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30.05.2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Presidente est
Dott. Federico Pani