Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Pubblico Impiego
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr. Rosario Murgida Consigliere
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.289 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2023 e vertente
Tra
, con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI Parte_1
CATANZARO,
appellante
E
n.q. di erede di , con l'avv.ta Controparte_1 Persona_1
MANFREDI VINCENZINA
Appellata-appellante incidentale oggetto: appello principale e incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Lametia
Terme in funzione di giudice del lavoro n.126/2023, pubblicata il 9.6.2023; diritto a differenze retributive, ferie annuali retribuite, trattamento di fine servizio e contributi
1
FATTO.
1. , già Giudice di Pace fino alla data del 31 dicembre 2015, conveniva Persona_1
dinnanzi al Giudice del Lavoro di Lametia Terme, il , il Parte_1
e la al Controparte_2 Controparte_3 fine di ottenere, previo riconoscimento della qualifica di “lavoratore” ai sensi della legislazione comunitaria, e in particolare ai sensi delle direttive 1997/81/CE, 1999/70/C
e 2003/88/CE, la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle differenze retributive, delle ferie annuali retribuite, del trattamento di fine servizio e dei contributi previdenziali parametrati a quanto riconosciuto dalla legge ai magistrati ordinari, nonché al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell'abusiva reiterazione dei contratti di nomina dal 28 marzo 1995 al 31dicembre 2015, per complessivi €. 100.000,00, poi rideterminati in corso di giudizio in €. 114.208,85.
In via subordinata, chiedeva che venisse accertato l'ingiustificato arricchimento delle
Amministrazioni resistenti per il servizio reso negli anni in qualità di Giudice di Pace, con conseguente condanna delle stesse al risarcimento del danno (rectius, indennizzo) per €. 100.000,00.
2.Si costituivano in giudizio le Amministrazioni resistenti eccependo, in via pregiudiziale, (a) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, (b) il difetto di competenza funzionale e territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di RO ovvero, del Tribunale di Catanzaro, (c) il difetto di legittimazione passiva della e del Controparte_3 [...]
; nel merito, contestavano la fondatezza delle domande , Controparte_2
eccependo anche la prescrizione dei diritti di credito azionati.
3.Il Giudice adito, accoglieva parzialmente il ricorso così statuendo: “a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle pretese antecedenti all'1.07.1998; b) dichiara il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e della c) Controparte_2 Controparte_3
dichiara che le funzioni svolte dal ricorrente, in qualità di Giudice di Pace, rientrano 2 nella definizione di “lavoratore” secondo i principi del “diritto eurounitario”; d) dichiara il diritto del ricorrente di percepire un trattamento economico corrispondente a quello previsto dall'art. 2 della 1. n. 111/2007 stabilito per il
“magistrato ordinario” con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH03); e) condanna, per l'effetto, il al pagamento dell'indennità Parte_1
sostituiva delle ferie annuali retribuite non godute negli anni 2011/2015, pari alla complessiva somma di € 9.486,13, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
f) condanna il al risarcimento del Parte_1 danno in favore del ricorrente, per l'illegittima reiterazione dei rapporti a tempo determinato, quantificata in sei mensilità corrispondenti al trattamento economico determinato sulla base dei parametri di cui al capo d), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
g) rigetta, nel resto, il ricorso: h) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra tutte le parti del giudizio”.
4. Il ha appellato tale decisione formulando quattro distinti Parte_1
motivi di censura.
4.1-Con il primo motivo, ha ribadito, in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In particolare, ha sostenuto - muovendo da consolidata giurisprudenza pronunciatasi sulla questione - che il caso di specie rientri nell'alveo della giurisdizione del giudice amministrativo , in un'ottica di corretta individuazione del petitum sostanziale della domanda esperita.
Nel caso che occupa, la parte privata avrebbe richiesto il riconoscimento del diritto a un trattamento economico, pensionistico e previdenziale equivalente a quello dei magistrati togati, con la conseguenza che l'oggetto della domanda avrebbe dovuto essere individuato nel riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego subordinato di fatto con il Ministero appellante: per cui, attesa la permanenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle controversie riguardanti i rapporti di lavoro dei magistrati togati ai sensi degli artt. 133, comma 1, lett. i) c.p.a. e dell'art. 63 del d.lgs.
165/2001, la sentenza oggetto di impugnazione si rivelerebbe anzitutto errata con riguardo al capo sulla giurisdizione.
3 4.2- Con il secondo motivo, ha sostenuto che, in ogni caso, la competenza del giudice ordinario avrebbe dovuto essere determinata in base alla normativa speciale prevista dagli artt. 25 cpc e 6 e 7 del RD 1611/1933: pertanto, il giudizio avrebbe dovuto perlomeno essere incardinato presso il Tribunale di RO (in considerazione del luogo in cui la controversia è sorta o del luogo in cui debba essere, eventualmente, eseguita la prestazione risarcitoria) o, in subordine, presso il Tribunale di Catanzaro.
Ha evidenziato che ai fini della competenza, la qualificazione della domanda deve essere operata sulla base del titolo giuridico fatto valere in giudizio che, nel caso di specie, è evidentemente un rapporto giuridico disegnato dall'ordinamento come non di lavoro subordinato, ma di natura onoraria e, quindi, estraneo alle ipotesi tassativamente indicate all'art. 409 c.p.c.
4.3-Con il terzo motivo, ha dedotto che i magistrati onorari si differenzierebbero da quelli ordinari, anzitutto, per la diversa natura del rapporto di lavoro intrattenuto con il
Ministero della Giustizia, trattandosi di un rapporto d'ufficio, di natura residuale, su base volontaria a tempo determinato, con l'attribuzione di funzioni pubbliche ontologicamente estranee allo schema del rapporto di pubblico impiego.
In argomento ha richiamato una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che avrebbe messo in risalto puntualmente e analiticamente le differenze tra le due figure: 1) la scelta del funzionario, che nell'impiego pubblico viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico-amministrativo, mentre per le funzioni onorarie è di natura politico-discrezionale; 2) l'inserimento nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato e meramente funzionale per il funzionario onorario;
3) lo svolgimento del rapporto, che nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto, mentre nell'esercizio di funzioni onorarie è privo di una specifica disciplina, quest'ultima potendo essere individuata unicamente nell'atto di conferimento dell'incarico e nella natura di tale incarico;
4) il compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, con riferimento al pubblico impiegato e che invece, riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indennitario e, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti;
5) la durata del rapporto
4 che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego e a termine (anche se vi è la possibilità del rinnovo dell'incarico) quanto al funzionario onorario.
Ha precisato, inoltre che tali assunti sarebbero stati confermati dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 267/2020) e dalla Corte di Giustizia dell'UE (Sez. II, sentenza del 16 luglio
2020, causa C-658/18, UX/Repubblica italiana), pronunce che il Primo Giudice avrebbe disatteso e mal interpretato.
Ha ancora sottolineato che il Giudice di prime ha erroneamente riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il e il Per_1 Parte_1
, omettendo di considerare che era del tutto carente l'allegazione e la prova
[...]
degli elementi sintomatici del vincolo di subordinazione (assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, al carattere esclusivo della prestazione, ai singoli ordini di servizio ricevuti )
Il ha anche addebitato al primo giudice il vizio di motivazione apparente Parte_1
relativamente al capo di sentenza in cui si è ritenuto vi fosse sproporzione tra i trattamenti retributivi delle due categorie professionali, senza avere considerato anche il valore tutt'altro che limitato dell'indennità del magistrato onorario che, anzi, spesso supererebbe la retribuzione di un magistrato ordinario di prima nomina.
Peraltro, ha fatto rilevare che nel caso di specie il non avrebbe neppure allegato Per_1
l'effettiva entità di quanto percepito.
4.4- Con il quarto motivo, l'appellante ha censurato: (a) l'applicazione del termine di prescrizione decennale in luogo di quello quinquennale;
(b) il capo di sentenza relativo al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno comunitario, giacchè non solo prescritto ma nel caso di specie non ne sono addirittura ravvisabili i necessari presupposti, consistenti nel contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e nell'illegittima reiterazione dello stesso.
5.L'appellata, ritualmente costituita ha insistito nel rigetto del gravame assumendone l'integrale infondatezza.
Ha, sua volta, impugnato in via incidentale il capo di sentenza che ha dichiarato prescritto il diritto al TFR ed all'indennità per ferie non godute per il periodo ante febbraio 2011, lamentando:
5 -che il Giudice di prime cure non avrebbe applicato correttamente l'art. 2935 c.c., decorrendo il termine decennale di prescrizione a far data dal luglio 2020; .
-che “le pretese dei giudici di pace non potevano essere fatte valere in costanza di rapporto attesa la mancanza di stabilità del rapporto soggetto a rinnovo che come visto caratterizza proprio il rapporto del giudice di pace, si che non può sostenersi il decorso della prescrizione dei diritti in costanza di un rapporto di pubblico impiego (ex multis
T.A.R. Campania Napoli sez. I, 19 luglio 2021, n. 4990; Cassazione civ. sez. lav. 19 novembre 2021, n. 35676). La giurisprudenza ritiene che la situazione psicologica di timore del lavoratore cessi soltanto nel momento in cui è stata giudizialmente accertata
l'esistenza di un rapporto stabile (Cassazione S.U. 5 marzo 1991 n. 2334; Id. 12 gennaio 2002, n. 325, Id. 22 giugno 2004, n. 11644; Id. Cass. 13 dicembre 2004, n.
23227). Ma anche a voler negare il “metus” in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela, ritiene il Collegio come l'esercizio dei diritti retributivi e contributivi propri di un rapporto di lavoro subordinato sia stato impedito in diritto nel nostro ordinamento volto a negare a proposito dei giudici di pace l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e le correlate tutele. Per giurisprudenza consolidata
l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (ex multis Cassazione civile sez. II, 15 dicembre 2021, n.
40104).Del resto la stessa giurisprudenza amministrativa non ha mancato di affermare il principio della rilevanza degli impedimenti di diritto ad es. in riferimento alla tutela del proprietario di immobile oggetto di occupazione “sine titulo” preordinata alla realizzazione di opere pubbliche, laddove il “dies a quo” per la decorrenza del termine per la maturazione del ventennio utile per l'acquisto ex art. 1158 c.c. da parte della p.a. del bene occupato è stato individuato, almeno secondo una tesi, soltanto alla data di entrata in vigore del t.u. espropriazioni (Consiglio di Stato sez. IV, 11 settembre 2020,
n.5430; T.A.R. Lazio RO sez II-bis, 2 ottobre 2009, n. 9557) non essendo prima concretamente consentita dal diritto vivente alcuna tutela restitutoria/reintegratoria”.
6. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc, all'esito la Corte ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
6 DIRITTO.
7.Va accolto il motivo di gravame afferente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione che, pronunciandosi a sezione unite , con sentenza n.21986 del 30/07/2021 ha stabilito che “Rientra nella giurisdizione amministrativa, in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati, la controversia avente ad oggetto la domanda di un giudice di pace, volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con il , per aver svolto le Parte_1 stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati”.
In motivazione la Suprema Corte ha chiarito- dando seguito all'orientamento già espresso da Cass. S.U. n. 27198/2017, ed ai principi desumibili dalla medesima pronuncia- che “..,Avuto riguardo al complessivo tenore delle domande proposte in sede di merito, volte non soltanto ad ottenere un adeguamento del compenso percepito quali giudici di pace, ma l'accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il
per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali Parte_1
espletate dai magistrati togati, rapporto del quale era chiesto l'accertamento ai fini retributivi e previdenziali, la condanna del al pagamento di somme di Parte_1
denaro è conseguenza dell'accertamento di un rapporto di impiego alle dipendenze dello stesso ”. Parte_1
7.1-Tali principi si attagliano al caso di specie giacchè l'accertamento della sussistenza di un rapporto di impiego di fatto comparabile con quello della magistratura ordinaria costituisce il presupposto imprescindibile della presunta disparità di trattamento che il ha lamentato e il riconoscimento delle pretese economiche azionate. Per_1
Non rileva che non sia stata formulata una espressa domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, in quanto, in ogni caso, la domanda di condanna del comporta pur sempre il preventivo essenziale accertamento del Per_1
diritto sottostante dedotto in giudizio.
Il tenore letterale e logico della difesa di primo grado, è chiaro: la causa petendi sostanziale è individuata nella piena assimilazione del giudice di pace al giudice ordinario, invocandosi un rapporto subordinato di pubblico impiego di fatto del tutto identico - per natura e funzioni - al rapporto di lavoro della magistratura ordinaria, con 7 conseguente giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 comma 4 d. lgs. 165/2001.
8.Ne consegue che, assorbita ogni altra questione controversa, incluse quelle oggetto di impugnazione incidentale, la sentenza va riformata integralmente, dovendosi dichiarare il difetto del giudice ordinario per essere la materia devoluta alla giurisdizione amministrativa.
9.Le spese del doppio grado si compensano , in considerazione della complessità delle questioni di diritto implicate e degli orientamenti non univoci della giurisprudenza anche di questo distretto.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
, con ricorso depositato il 31.3.2023, nonché sull'appello incidentale
[...]
proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Lametia Controparte_1
Terme in funzione di giudice del lavoro n.126/2023 pubblicata il 9.6.2023, così provvede:
-accoglie l'appello principale e, assorbito l'appello incidentale, in riforma della impugnata sentenza dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
-compensa le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.1.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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