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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15497 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.40690 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NU LL, giusta procura in atti
Ricorrente
E , nata a [...] il [...] Controparte_1
Resistente non costituita
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.10.25
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da che, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 8.9.2001 a Roma con che dall'unione coniugale era nata una figlia, maggiore Controparte_1
al deposito del ricorso;
che in data 21.2.17 era omologata la separazione personale delle parti;
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del vincolo, alle condizioni di cui al ricorso;
rilevato che la resistente, ritualmente citata, non si costituiva;
letto il verbale di udienza del 21.10.2025 e visto il provvedimento del G.D.
che riservava la decisione al Collegio;
ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 n. 2 lettera b della legge
1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale omologata (art. 3
n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione, valutato al riguardo il comportamento processuale della resistente, non costituita;
che la causa deve essere restituita al ruolo istruttorio, giusto provvedimento del G.D. del 21.10.25;
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40690/ 2024 R.G.A.C così provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 8.9.2001 da , nato Parte_1
a Roma il 6.7.1972 e nata a [...] il Controparte_1
22.10.1971, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma dell'anno 2001, atto n. 01740, parte II, serie
A01;
B) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970
n. 898;
C) restituisce la causa al ruolo istruttorio, giusto provvedimento del G.D. del 21.10.25;
D) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 22.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi