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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 23/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 316/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Oggi 23 gennaio 2025 innanzi alla dott.ssa Elisa Ciabattoni, sono comparsi:
Per l'avv. DI FANO VINCENZO. Parte_1
Per nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. DI FANO precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri atti di causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando il difensore presente ad allontanarsi e avvertendolo che la sentenza sarà resa a verbale e ne sarà data lettura all'esito della camera di consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza contestuale dandone lettura e che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
dott. Elisa Ciabattoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 316/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FANO VINCENZO, come da Parte_1 P.IVA_1 procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza di cui la presente sentenza è parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., regolarmente notificato unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il resistente, CP_1 in persona dell'amministratore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adìto Tribunale, ogni avversa istanza reietta: ordinare a parte resistente , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore e legale rappresentante p.t. in p.l.r.p.t., con sede in Vasto, C.so Mazzini n.252, di Controparte_2 consegnare e comunicare a parte ricorrente le generalità complete dei condòmini morosi, con indicazione delle rispettive residenze, i dati catastali degli immobili relativi e le quote millesimali, con ripartizione dell'importo dovuto secondo la ripartizione effettuata in virtù della relativa tabella, regolarmente approvata. Disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.614 bis Cpc il pagamento di una somma pari ad €.50,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dei dati richiesti, a partire dalla comunicazione del provvedimento decisorio. Condannare parte resistente al pagamento di spese e pagina 2 di 4 competenze del presente giudizio.”.
Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio né è comparso all'odierna CP_1 udienza e, pertanto, va dichiarato contumace.
Alla odierna udienza, vista la natura documentale e ritenuta matura per la decisione, la causa, fatte precisare le conclusioni e discussa oralmente, è stata trattenuta per la decisione contestuale.
***
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, deve osservarsi che, a mente dell'art. 63 disp. att. c.c., come novellato dalla L. n.
220/2012, l'amministratore di condominio è tenuto “a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”. In altri termini, a seguito della detta novella, sussiste uno specifico obbligo a carico dell'amministratore di condominio di comunicare al creditore che intende agire per soddisfare il proprio credito le specifiche generalità dei condòmini morosi, atteso che i condòmini in regola con i pagamenti possono essere aggrediti esclusivamente dopo che il comune creditore abbia tentato infruttuosamente di soddisfarsi nei confronti dei primi, stante l'opponibilità a costui del beneficium excussionis.
Ne deriva che, qualora detta richiesta rimanga inevasa, il creditore ha la facoltà di agire in giudizio per vedere soddisfatto il diritto sancito dalla norma in rilievo, pena, in caso contrario, la paralisi delle proprie legittime aspettative di credito.
Tanto premesso, non si ignora l'orientamento favorevole alle istanze di parte ricorrente, già espresso in precedenti di questo Tribunale, anche della stessa scrivente giudicante.
Tuttavia, deve darsi conto del diverso – e più condivisibile – orientamento giurisprudenziale avallato dalla
Corte d'Appello di L'Aquila in punto di titolarità passiva dell'azione spiegata, secondo cui “la domanda volta
a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. cod. civ., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del condominio… Legittimato passivo rispetto alla domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore i nominativi dei condomini morosi, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., è in effetti l'amministratore e non il condominio, trattandosi di obbligo che la legge pone direttamente a carico del primo” (Cort. App. L'Aquila 412/2022 del 17/3/2022).
In altri termini, il soggetto avente titolarità passiva con riguardo all'azione in rilievo non è il , CP_1 bensì solo e unicamente l'amministratore, atteso che solo su costui, per espressa previsione di legge, grava lo specifico obbligo di cui all'art. 63 cit., trattandosi di un'obbligazione che la legge pone direttamente a carico dell'amministratore medesimo, a nulla rilevando che, per ormai pacifica giurisprudenza, il rapporto pagina 3 di 4 tra amministratore e si inserisca nell'ambito di un rapporto contrattuale qualificabile alla CP_1 stregua del mandato (ex multis Cass. n. 19826/2019), dal momento che tale inquadramento contrattuale esula dalla specifica domanda in questione nel caso di specie.
Sulla scorta dei su esposti principi, anche in un'ottica di garanzia dell'uniformità di giudizi nell'ambito dello stesso Tribunale e della relativa Corte d'Appello, deve ritenersi – in modo dirimente e assorbente rispetto a tutte le altre questioni in punto di fatto – la insussistenza della titolarità passiva del evocato in CP_1 giudizio in relazione alla domanda spiegata da parte ricorrente, ciò che induce a considerare infondata la domanda azionata.
Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese in ragione della contumacia del convenuto. Infatti, “la condanna alle spese CP_1 processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass.
n. 17432 del 2011)” (Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 155.2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 316/2024, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di parte resistente;
2) rigetta il ricorso;
3) nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Vasto, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Elisa Ciabattoni
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Oggi 23 gennaio 2025 innanzi alla dott.ssa Elisa Ciabattoni, sono comparsi:
Per l'avv. DI FANO VINCENZO. Parte_1
Per nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. DI FANO precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri atti di causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando il difensore presente ad allontanarsi e avvertendolo che la sentenza sarà resa a verbale e ne sarà data lettura all'esito della camera di consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza contestuale dandone lettura e che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
dott. Elisa Ciabattoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 316/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FANO VINCENZO, come da Parte_1 P.IVA_1 procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza di cui la presente sentenza è parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., regolarmente notificato unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il resistente, CP_1 in persona dell'amministratore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adìto Tribunale, ogni avversa istanza reietta: ordinare a parte resistente , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore e legale rappresentante p.t. in p.l.r.p.t., con sede in Vasto, C.so Mazzini n.252, di Controparte_2 consegnare e comunicare a parte ricorrente le generalità complete dei condòmini morosi, con indicazione delle rispettive residenze, i dati catastali degli immobili relativi e le quote millesimali, con ripartizione dell'importo dovuto secondo la ripartizione effettuata in virtù della relativa tabella, regolarmente approvata. Disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.614 bis Cpc il pagamento di una somma pari ad €.50,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dei dati richiesti, a partire dalla comunicazione del provvedimento decisorio. Condannare parte resistente al pagamento di spese e pagina 2 di 4 competenze del presente giudizio.”.
Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio né è comparso all'odierna CP_1 udienza e, pertanto, va dichiarato contumace.
Alla odierna udienza, vista la natura documentale e ritenuta matura per la decisione, la causa, fatte precisare le conclusioni e discussa oralmente, è stata trattenuta per la decisione contestuale.
***
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, deve osservarsi che, a mente dell'art. 63 disp. att. c.c., come novellato dalla L. n.
220/2012, l'amministratore di condominio è tenuto “a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”. In altri termini, a seguito della detta novella, sussiste uno specifico obbligo a carico dell'amministratore di condominio di comunicare al creditore che intende agire per soddisfare il proprio credito le specifiche generalità dei condòmini morosi, atteso che i condòmini in regola con i pagamenti possono essere aggrediti esclusivamente dopo che il comune creditore abbia tentato infruttuosamente di soddisfarsi nei confronti dei primi, stante l'opponibilità a costui del beneficium excussionis.
Ne deriva che, qualora detta richiesta rimanga inevasa, il creditore ha la facoltà di agire in giudizio per vedere soddisfatto il diritto sancito dalla norma in rilievo, pena, in caso contrario, la paralisi delle proprie legittime aspettative di credito.
Tanto premesso, non si ignora l'orientamento favorevole alle istanze di parte ricorrente, già espresso in precedenti di questo Tribunale, anche della stessa scrivente giudicante.
Tuttavia, deve darsi conto del diverso – e più condivisibile – orientamento giurisprudenziale avallato dalla
Corte d'Appello di L'Aquila in punto di titolarità passiva dell'azione spiegata, secondo cui “la domanda volta
a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. cod. civ., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del condominio… Legittimato passivo rispetto alla domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore i nominativi dei condomini morosi, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., è in effetti l'amministratore e non il condominio, trattandosi di obbligo che la legge pone direttamente a carico del primo” (Cort. App. L'Aquila 412/2022 del 17/3/2022).
In altri termini, il soggetto avente titolarità passiva con riguardo all'azione in rilievo non è il , CP_1 bensì solo e unicamente l'amministratore, atteso che solo su costui, per espressa previsione di legge, grava lo specifico obbligo di cui all'art. 63 cit., trattandosi di un'obbligazione che la legge pone direttamente a carico dell'amministratore medesimo, a nulla rilevando che, per ormai pacifica giurisprudenza, il rapporto pagina 3 di 4 tra amministratore e si inserisca nell'ambito di un rapporto contrattuale qualificabile alla CP_1 stregua del mandato (ex multis Cass. n. 19826/2019), dal momento che tale inquadramento contrattuale esula dalla specifica domanda in questione nel caso di specie.
Sulla scorta dei su esposti principi, anche in un'ottica di garanzia dell'uniformità di giudizi nell'ambito dello stesso Tribunale e della relativa Corte d'Appello, deve ritenersi – in modo dirimente e assorbente rispetto a tutte le altre questioni in punto di fatto – la insussistenza della titolarità passiva del evocato in CP_1 giudizio in relazione alla domanda spiegata da parte ricorrente, ciò che induce a considerare infondata la domanda azionata.
Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese in ragione della contumacia del convenuto. Infatti, “la condanna alle spese CP_1 processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass.
n. 17432 del 2011)” (Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 155.2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 316/2024, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di parte resistente;
2) rigetta il ricorso;
3) nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Vasto, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Elisa Ciabattoni
pagina 4 di 4