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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20283/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20283/2024
Oggi 20 Febbraio 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. SARTIRANA ALESSANDRO, che precisale conclusioni come Parte_1 da note depositate. per , nessuno. Controparte_1
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20283/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SARTIRANA ALESSANDRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
CONTUMACE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art 281 decies c.p.c., il sito in Via Genova, 19 Mestre- Parte_1
Venezia, chiedeva al Tribunale di autorizzarsi la sospensione della fornitura del servizio di riscaldamento relativamente all'immobile di proprietà della condomina sig.ra e di CP_1
ordinare alla stessa di non ostacolare la sospensione del servizio in oggetto.
In punto di fatto esponeva che, in seguito ad approvazione, con delibera condominiale in data
27.6.2023, del bilancio consuntivo ordinario 2022-23 e del bilancio preventivo ordinario 2023-24, la sig.ra risultava debitrice nei confronti del condominio di €. 4.866,50 a titolo di oneri CP_1
condominiali. Il pur dopo avere ottenuto dal Giudice di Pace di Venezia un decreto Parte_1
ingiuntivo di pagamento relativo alla somma in oggetto, promuoveva infruttuosamente la procedura esecutiva mobiliare presso terzi ai danni della condomina morosa e successivamente iscriveva ipoteca giudiziale sui beni della stessa. In considerazione della persistenza della morosità di quest'ultima,
pagina 2 di 5 nonostante alcuni parziali pagamenti, il Condominio, intendendo avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 63 disp. Att. c.c., di sospenderle la fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, in particolare del riscaldamento mediante blocco delle valvole termostatiche, interpellava la ditta responsabile del servizio, la quale evidenziava la necessità di accedere nell'unità immobiliare di proprietà della sig.ra per intervenire sulle valvole termostatiche dei radiatori ivi presenti. CP_1
Il ricorrente concludeva, pertanto, come segue:
“Voglia il Giudice, accertati i fatti come sopra descritti e la sussistenza dei presupposti di legge, autorizzare la sospensione della fornitura del servizio di riscaldamento all'appartamento di cui la resistente risulta proprietaria mediante le opportune operazioni sugli impianti comuni da eseguirsi all'interno della proprietà esclusiva della medesima, e comunque ordinare alla resistente di tollerare e non ostacolare la sospensione del servizio di riscaldamento da parte ricorrente.”
La resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Alla prima udienza di discussione del 23.1.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso. Il Giudice, con separata ordinanza, dichiarata la contumacia della resistente, fissava per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. l'udienza del 20.2.2025, nella quale il ricorrente ha insistito, tramite note scritte, nell'accoglimento del ricorso con vittoria di Parte_1
spese come da allegata nota.
Assunta, dunque, la causa in decisione, si evidenzia che sussistono le condizioni di accoglimento della chiesta autorizzazione giudiziale alla sospensione nei confronti della CP_2 resistente dell'erogazione del servizio di riscaldamento.
In diritto, il ricorrente ha invocato l'art. 63 disp. Att. del c.c. il cui comma 3 recita: “In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”.
Nella fattispecie concreta, l'utenza gas è un servizio suscettibile di godimento separato e dalla produzione documentale del ricorrente si evince che la resistente è morosa nel pagamento di oneri condominiali da oltre un semestre antecedente alla proposizione della domanda giudiziale: dal bilancio consuntivo 2022 - 2023 approvato con delibera condominiale del 27.6.2023 emerge che il debito a titolo di oneri condominiali, pari ad €. 4.866,50 è iniziato a maturare nel 2022 (docc. 1-2); inoltre, il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Venezia (doc. n. 3 in atti) non è stato opposto ed ha riguardato tale morosità che, quanto ad entità e durata, non può essere revocata in dubbio.
Va precisato che la norma di cui all'art. 63 c. 3 menzionato non stabilisce un criterio di correlazione tra
“il servizio di cui si chiede l'autorizzazione alla sospensione e la natura dei servizi per i quali il condominio risulti moroso. La regola, infatti, istituisce una forma di autotutela del , Parte_1
pagina 3 di 5 funzionale al recupero degli oneri nel suo complesso, senza invocare un rapporto sinallagmatico fra prestazione inadempiuta e prestazione sospesa” (Tribunale di Brescia, ord. 21.5.2014).
Rispetto alla questione circa l'intangibilità dei servizi essenziali, quale quello di erogazione del gas nell'abitazione della resistente, ed il contrasto sollevato dalla giurisprudenza di merito tra la norma di cui all'art. 63 c. 3 disp. Att. c.c e l'art. 32 Cost. che tutela il diritto alla salute, il Tribunale osserva che, se è vero che la sospensione dei servizi essenziali potrebbe collidere con il principio anzidetto, d'altra parte, non può desumersi dall'art. 32 Cost. un generale dovere solidaristico nei confronti dei condomini, in quanto, come ha osservato il Tribunale di Bologna nella sentenza del 3.4.2018, si giungerebbe alla conclusione irragionevole di fare gravare sui singoli condomini in regola con i pagamenti la morosità di quello inadempiente, ponendoli, in virtù di un principio di “solidarietà coattiva”, di fronte al rischio di subire essi stessi l'interruzione del servizio essenziale in parola (in tal senso si vedano anche Tribunale di Roma ordinanza del 27.6.2014; Trib. Brescia, ordinanze del
17.2.2014 e del 21.5.2014).
Si autorizza, pertanto, il corrente in 30173 Venezia Mestre, Via Genova, n.19, in Parte_1 persona dell'amministratore pro tempore, a sospendere, ai sensi dell'art. 63, c. 3 disp. Att. c.c.,
l'erogazione del servizio riscaldamento ai danni della resistente contumace, , mediante CP_1 ogni operazione necessaria da eseguirsi all'interno della proprietà della stessa, la quale dovrà consentire l'accesso agli incaricati dal condominio nella sua proprietà al fine di rendere possibile la sospensione del servizio.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, secondo il principio della soccombenza, alla luce del valore indeterminabile della controversia, da collocarsi ai sensi del D.M. n. 44/2018, nello scaglione da € 26.000,00 ad €. 52.000,00, delle attività svolte e del minimo grado di complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accerta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 63 disp. Att. c.c. e autorizza il Parte_1
ricorrente a sospendere il servizio di riscaldamento all'interno dell'abitazione di proprietà della resistente.
2. Ordina alla resistente di consentire l'accesso, nell'abitazione di sua proprietà, degli incaricati dal condominio, al fine di svolgere le operazioni necessarie all'autorizzata sospensione del pagina 4 di 5 servizio di riscaldamento, autorizzando il condominio ricorrente, in caso di rifiuto, all'uso della
Forza Pubblica.
3. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in €. 2.906,00 per compensi, oltre esborsi per c.u., diritti di Cancelleria e notifica, spese generali al 15%, iva e c.p.a, come per legge.
Sentenza resa ex articoli 281 sexies e 127 ter c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'UPP dott.ssa Rosa Arena.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20283/2024
Oggi 20 Febbraio 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. SARTIRANA ALESSANDRO, che precisale conclusioni come Parte_1 da note depositate. per , nessuno. Controparte_1
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20283/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SARTIRANA ALESSANDRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
CONTUMACE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art 281 decies c.p.c., il sito in Via Genova, 19 Mestre- Parte_1
Venezia, chiedeva al Tribunale di autorizzarsi la sospensione della fornitura del servizio di riscaldamento relativamente all'immobile di proprietà della condomina sig.ra e di CP_1
ordinare alla stessa di non ostacolare la sospensione del servizio in oggetto.
In punto di fatto esponeva che, in seguito ad approvazione, con delibera condominiale in data
27.6.2023, del bilancio consuntivo ordinario 2022-23 e del bilancio preventivo ordinario 2023-24, la sig.ra risultava debitrice nei confronti del condominio di €. 4.866,50 a titolo di oneri CP_1
condominiali. Il pur dopo avere ottenuto dal Giudice di Pace di Venezia un decreto Parte_1
ingiuntivo di pagamento relativo alla somma in oggetto, promuoveva infruttuosamente la procedura esecutiva mobiliare presso terzi ai danni della condomina morosa e successivamente iscriveva ipoteca giudiziale sui beni della stessa. In considerazione della persistenza della morosità di quest'ultima,
pagina 2 di 5 nonostante alcuni parziali pagamenti, il Condominio, intendendo avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 63 disp. Att. c.c., di sospenderle la fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, in particolare del riscaldamento mediante blocco delle valvole termostatiche, interpellava la ditta responsabile del servizio, la quale evidenziava la necessità di accedere nell'unità immobiliare di proprietà della sig.ra per intervenire sulle valvole termostatiche dei radiatori ivi presenti. CP_1
Il ricorrente concludeva, pertanto, come segue:
“Voglia il Giudice, accertati i fatti come sopra descritti e la sussistenza dei presupposti di legge, autorizzare la sospensione della fornitura del servizio di riscaldamento all'appartamento di cui la resistente risulta proprietaria mediante le opportune operazioni sugli impianti comuni da eseguirsi all'interno della proprietà esclusiva della medesima, e comunque ordinare alla resistente di tollerare e non ostacolare la sospensione del servizio di riscaldamento da parte ricorrente.”
La resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Alla prima udienza di discussione del 23.1.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso. Il Giudice, con separata ordinanza, dichiarata la contumacia della resistente, fissava per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. l'udienza del 20.2.2025, nella quale il ricorrente ha insistito, tramite note scritte, nell'accoglimento del ricorso con vittoria di Parte_1
spese come da allegata nota.
Assunta, dunque, la causa in decisione, si evidenzia che sussistono le condizioni di accoglimento della chiesta autorizzazione giudiziale alla sospensione nei confronti della CP_2 resistente dell'erogazione del servizio di riscaldamento.
In diritto, il ricorrente ha invocato l'art. 63 disp. Att. del c.c. il cui comma 3 recita: “In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”.
Nella fattispecie concreta, l'utenza gas è un servizio suscettibile di godimento separato e dalla produzione documentale del ricorrente si evince che la resistente è morosa nel pagamento di oneri condominiali da oltre un semestre antecedente alla proposizione della domanda giudiziale: dal bilancio consuntivo 2022 - 2023 approvato con delibera condominiale del 27.6.2023 emerge che il debito a titolo di oneri condominiali, pari ad €. 4.866,50 è iniziato a maturare nel 2022 (docc. 1-2); inoltre, il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Venezia (doc. n. 3 in atti) non è stato opposto ed ha riguardato tale morosità che, quanto ad entità e durata, non può essere revocata in dubbio.
Va precisato che la norma di cui all'art. 63 c. 3 menzionato non stabilisce un criterio di correlazione tra
“il servizio di cui si chiede l'autorizzazione alla sospensione e la natura dei servizi per i quali il condominio risulti moroso. La regola, infatti, istituisce una forma di autotutela del , Parte_1
pagina 3 di 5 funzionale al recupero degli oneri nel suo complesso, senza invocare un rapporto sinallagmatico fra prestazione inadempiuta e prestazione sospesa” (Tribunale di Brescia, ord. 21.5.2014).
Rispetto alla questione circa l'intangibilità dei servizi essenziali, quale quello di erogazione del gas nell'abitazione della resistente, ed il contrasto sollevato dalla giurisprudenza di merito tra la norma di cui all'art. 63 c. 3 disp. Att. c.c e l'art. 32 Cost. che tutela il diritto alla salute, il Tribunale osserva che, se è vero che la sospensione dei servizi essenziali potrebbe collidere con il principio anzidetto, d'altra parte, non può desumersi dall'art. 32 Cost. un generale dovere solidaristico nei confronti dei condomini, in quanto, come ha osservato il Tribunale di Bologna nella sentenza del 3.4.2018, si giungerebbe alla conclusione irragionevole di fare gravare sui singoli condomini in regola con i pagamenti la morosità di quello inadempiente, ponendoli, in virtù di un principio di “solidarietà coattiva”, di fronte al rischio di subire essi stessi l'interruzione del servizio essenziale in parola (in tal senso si vedano anche Tribunale di Roma ordinanza del 27.6.2014; Trib. Brescia, ordinanze del
17.2.2014 e del 21.5.2014).
Si autorizza, pertanto, il corrente in 30173 Venezia Mestre, Via Genova, n.19, in Parte_1 persona dell'amministratore pro tempore, a sospendere, ai sensi dell'art. 63, c. 3 disp. Att. c.c.,
l'erogazione del servizio riscaldamento ai danni della resistente contumace, , mediante CP_1 ogni operazione necessaria da eseguirsi all'interno della proprietà della stessa, la quale dovrà consentire l'accesso agli incaricati dal condominio nella sua proprietà al fine di rendere possibile la sospensione del servizio.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, secondo il principio della soccombenza, alla luce del valore indeterminabile della controversia, da collocarsi ai sensi del D.M. n. 44/2018, nello scaglione da € 26.000,00 ad €. 52.000,00, delle attività svolte e del minimo grado di complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accerta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 63 disp. Att. c.c. e autorizza il Parte_1
ricorrente a sospendere il servizio di riscaldamento all'interno dell'abitazione di proprietà della resistente.
2. Ordina alla resistente di consentire l'accesso, nell'abitazione di sua proprietà, degli incaricati dal condominio, al fine di svolgere le operazioni necessarie all'autorizzata sospensione del pagina 4 di 5 servizio di riscaldamento, autorizzando il condominio ricorrente, in caso di rifiuto, all'uso della
Forza Pubblica.
3. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in €. 2.906,00 per compensi, oltre esborsi per c.u., diritti di Cancelleria e notifica, spese generali al 15%, iva e c.p.a, come per legge.
Sentenza resa ex articoli 281 sexies e 127 ter c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'UPP dott.ssa Rosa Arena.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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