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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera All'udienza dell'11.12.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 686/2024
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. Tiziano Nicoletti
contro
- appellato- CP_1
Avv.ti Ilaria Raffanti e Silvano Imbriaci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 196/2024 del Tribunale di Lucca giudice del lavoro, pubblicata il 13.5.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 13.5.2024 il Tribunale di Lucca ha respinto l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo, notificatole il 18.10.2023 a istanza dell' e con CP_1 cui le era ingiunto il pagamento della somma di € 3.471,89
(oltre accessori e spese), pretesa dall'istituto quale restituzione, ex art. 5 D.L.gs. 80/1992, delle quote di TFR, maturate dal lavoratore alle dipendenze di , da lei non Controparte_2 Pt_1 versate al fondo di previdenza complementare cui il TFR era stato destinato dal lavoratore e da quest'ultimo chieste all' , CP_1 quale gestore del fondo di garanzia, che aveva provveduto in sede amministrativa alla relativa liquidazione, così surrogandosi nei diritti del creditore.
2. Davanti al Tribunale aveva lamentato l'indeterminatezza Pt_1 della domanda proposta dall'istituto in via monitoria, che non le avrebbe consentito di individuare il lavoratore nei cui diritti l' si sarebbe surrogato né l'effettiva insinuazione CP_1 dell'istituto nel passivo fallimentare.
3. Aveva dedotto inoltre di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione o diffida da parte dell'ente, prima della notifica del decreto ingiuntivo, così che la pretesa agita in via monitoria sarebbe stata prescritta. Aveva infatti dichiarato di disconoscere la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento di una raccomandata, contenente un'intimazione di pagamento relativa alla pretesa di cui è causa, proveniente dall' , datata 9.8.2021 e asseritamente notificata il CP_1
30.8.2021, in ordine alla quale aveva formulato istanza di querela di falso.
4. Il Tribunale ha ritenuto infondate entrambe le doglianze dell'opponente, assumendo che la documentazione allegata al decreto ingiuntivo consentisse a di esattamente Pt_1 individuare il lavoratore, nella cui posizione l' si era CP_1 surrogato e che il disconoscimento della sottoscrizione, apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata interruttiva della prescrizione, fosse irrilevante, non trovando applicazione, alla notifica di atti stragiudiziali, le previsioni della L. 890/1982, relative alla necessaria identificazione, da parte dell'ufficiale notificante, della persona cui l'atto sia consegnato. Il primo giudice ha quindi respinto l'opposizione e condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite, quantificate in €
2059,00, oltre accessori di legge.
2 5. impugna la decisione davanti a questa Corte e ne chiede Pt_1 la riforma, affidando le proprie ragioni a un unico motivo, con cui lamenta che il Tribunale abbia del tutto omesso di motivare in ordine alle difese contenute nelle sue note autorizzate, depositate il 22.4.2024, il cui contenuto l'appellante ripropone in questo grado, affermandone la decisività.
6. Assume quindi in particolare l'infondatezza della pretesa dell' , in quanto il lavoratore, il cui TFR l' aveva CP_1 CP_3 versato al fondo di previdenza complementare cui era stato destinato, non avrebbe mai validamente rivendicato il relativo credito in confronto della stessa , cui non sarebbero stati Pt_1 ritualmente notificati né il decreto ingiuntivo, né il precetto riferiti a tale credito, così che nemmeno le sarebbe stato possibile opporsi a quelle rivendicazioni. Il lavoratore inoltre non avrebbe mai effettivamente compiuto, in suo confronto, atti esecutivi.
7. Quanto poi al disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata interruttiva della prescrizione inviata dall' , l'appellante assume CP_1
l'inconferenza dell'argomento del Tribunale, in quanto nella specie, sull'atto, sarebbe stata apposta, non la firma di un terzo, ma una sottoscrizione apparentemente riferibile a , Pt_1 ma in realtà aprocrifa, così che la procedura di falso sarebbe stata indispensabile.
8. L'appellante ha concluso quindi per la riforma della decisione impugnata e, per l'effetto per la revoca del decreto opposto, previo accoglimento dell'istanza di querela di falso, con ogni conseguente provvedimento.
9. L' si è costituito per resistere e chiedere il rigetto CP_1 dell'impugnazione avversaria.
10. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito è
3 pacifico, e comunque documentato (cfr. la quietanza doc. 2 del fascicolo allegato al ricorso per ingiunzione dell' ), che CP_1
l'istituto, quale gestore del Fondo di garanzia previsto dall'art. 5 del D.L.gs. 80/1992 (a norma del quale: “
1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art.
9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' un Controparte_4 apposito Fondo di garanzia.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma
1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al
Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3. Il
Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2. 4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”), abbia versato a un fondo pensione quote di TFR, che vi erano state destinate da un lavoratore dipendente di , e che non Pt_1 Controparte_2 sarebbero state versate dalla datrice di lavoro.
11. E' pure documentato che, all'esito dell'assunto inadempimento datoriale, il lavoratore avesse chiesto e ottenuto, nel giugno del 2014, un decreto ingiuntivo contro
, da lei non opposto e cui il creditore aveva fatto seguire Pt_1
4 la notifica del precetto e poi un tentativo di esecuzione mobiliare, che sarebbe stato infruttuoso (cfr. i documenti contenuti nel fascicolo monitorio del lavoratore, prodotto dall' ). CP_1
12. Il lavoratore aveva quindi chiesto l'intervento del Fondo, che aveva accolto la domanda in via amministrativa e versato, al fondo pensione prescelto dal creditore, le quote dovute del TFR, surrogandosi poi nel relativo diritto.
13. Infine, nel 2021, l' aveva inviato a una diffida, per CP_1 Pt_1 il pagamento del credito di cui è causa, che non è contestato sia pervenuta all'indirizzo di residenza della destinataria, ricevuta da una persona che si era firmata “ ”, Parte_1 sottoscrizione che l'appellante ha disconosciuto.
14. Assunti questi dati, ad avviso del collegio, l'appello è completamente infondato, perché sono infondati entrambi gli argomenti posti a fondamento del motivo, così che nemmeno rileva il fatto che il giudice di primo grado li abbia esaminati o meno.
15. Quanto al primo tema (la rituale rivendicazione, da parte del lavoratore, del credito per TFR), deve in primo luogo rilevarsi come l'attrice, pur assumendo di non avere avuto la possibilità di opporsi a quella pretesa (poiché, a suo dire, non le sarebbero stati mai notificati, dal lavoratore, decreto ingiuntivo e precetto, del che infra), non di meno in questo giudizio non la neghi affatto: non vi è infatti nei suoi atti la minima contestazione circa l'esistenza del credito del lavoratore né nell'an né CP_2 nel quantum, e neppure si afferma di averla soddisfatta quella pretesa. D'altro canto, la difesa attrice non argomenta per nulla in ordine al proprio interesse a contestare l'ulteriore presupposto dell'intervento del Fondo, rappresentato dall'infruttuoso esperimento, da parte del lavoratore, delle
5 procedure esecutive. Così che il motivo appare, prima che infondato, inconferente, al fine di negare il diritto dell' a CP_1 pretendere la rifusione di quanto pagato al lavoratore, creditore del TFR.
16. Ma anche a prescindere da tali considerazioni, comunque decisive, gli argomenti, svolti dalla parte privata sul punto in esame per negare la rituale rivendicazione di quel credito, a opera del lavoratore, sono completamente infondati.
17. In proposito, infatti, merita rilevare come l'appellante assuma,
a sostegno della tesi della nullità della notifica del decreto ingiuntivo e del precetto da parte del lavoratore, la circostanza che due di tali notifiche fossero state eseguite a Viareggio, Via
Maroncelli 227, quando la visura camerale prodotta dimostrerebbe che la sede dell'impresa di era Via Pt_1
Maroncelli 277, sempre a Viareggio.
18. La parte privata però non considera come, esercitando ella la sua attività nelle forme dell'impresa individuale, la notifica del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto avvenire ex art. 139 c.p.c., quindi, nel comune di residenza della destinataria, al suo indirizzo di residenza o al domicilio. Ora è un fatto, documentato dall' e comunque pacifico, che il decreto CP_1 ingiuntivo, portante il credito del lavoratore, sia stato notificato a Viareggio, via Leopardi 122, indirizzo che l'appellante in alcun modo contesta essere stato all'epoca quello della sua residenza.
Né vi è alcuna contestazione in ordine alla regolarità formale di quella notifica, che comunque risulta avvenuta correttamente ex art. 140 c.p.c. Già per questa ragione deve ritenersi che il provvedimento monitorio sia stato correttamente notificato e che, in assenza di opposizione, sull'esistenza del credito del lavoratore sia formato il giudicato.
19. Ma anche a ritenere, per pura ipotesi, invalida la notifica del
6 titolo, è un fatto che il lavoratore, ottenutane l'esecutorietà, avesse notificato a il precetto, nel quale gli estremi del Pt_1 decreto ingiuntivo risultano compiutamente indicati. Sul punto
è documentato dall' che il creditore avesse tentato una CP_1 prima volta la notifica a Viareggio via Leopardi 22, infruttuosamente, in quanto dalla relata l'odierna appellante risultava trasferita a Viareggio via Maroncelli 189. Ed è a questo indirizzo che il lavoratore aveva eseguito, nel marzo
2015, una nuova notifica ex art. 140 c.p.c., della cui ritualità non vi è alcun motivo di dubitare, dato che aveva ritirato Pt_1
a mani la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, il
27.3.2015. Ne deriva che, come correttamente argomentato dalla difesa dell'istituto, anche ove la precedente notifica del decreto fosse stata invalida, dal 27.3.2015 avrebbe Pt_1 potuto avere conoscenza dell'esistenza del titolo e, se avesse voluto, opporlo, con un'opposizione recuperatoria. Di cui non vi è invece traccia in atti. E' quindi fuori discussione la rituale notificazione del titolo giudiziale ottenuto dall'originario creditore, come pure la sua irrevocabilità.
20. In ordine infine all'esecuzione tentata dal lavoratore (in disparte ogni questione circa la rilevanza delle contestazioni mosse sul punto da , di cui si è detto sopra), l'appellante Pt_1 omette di considerare come il creditore avesse tentato, inutilmente, il pignoramento mobiliare (non solo all'indirizzo di via Maroncelli 227 a Viareggio, che era effettivamente errato), ma anche a quello di via Maroncelli 189, indicato dall'ufficiale giudiziario come indirizzo di residenza di . Così che è Pt_1 senz'altro provata anche l'infruttuosità dell'esecuzione, presupposto dell'intervento del Fondo, che aveva quindi correttamente versato le quote dovute al fondo di previdenza complementare e si era, all'esito, surrogato nei diritti del
7 lavoratore. Il primo motivo è perciò infondato.
21. Ma del pari va respinto il secondo motivo. Sul punto infatti basti considerare come, surrogatosi l'ente di previdenza in un credito portato in un titolo giudiziale, la prescrizione anche del credito di cui qui si controverte fosse decennale. Ne deriva che, risalente la notifica del decreto ingiuntivo portante il credito del lavoratore al 2014, avendo l' notificato il decreto qui CP_1 opposto il 18.10.2023, nessuna prescrizione è maturata.
22. Ferme tali assorbenti considerazioni, in ogni caso le conclusioni cui è pervenuto sul punto il Tribunale sono del tutto condivisibili. E' pacifico infatti che si discuta, non della notificazione di un atto giudiziario eseguita a mezzo posta, come tale soggetta alla disciplina prevista dall'art. 149 c.p.c. e dalla L. n. 890 del 1982, ma della notifica di una diffida di pagamento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, come tale disciplinata dal regolamento postale, oggi contenuto nella delibera 20.6.2013 dell'Autorità garante delle comunicazioni. Si tratta di una differenza che, è secondo la
Corte, decisiva ai fini di causa. Infatti, secondo la disciplina della citata delibera, artt. 21 e 27 (peraltro riproduttivi di disposizioni ben più risalenti;
cfr. le previsioni del regolamento contenuto nel D.M. 9.4.2001), è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, da lui individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Secondo questa procedura, quindi, e diversamente da quanto accade nella notifica a mezzo posta a norma della L. n. 890 del 1982, non è
8 prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, ma l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (cfr. Cass.
270/2012, 4895/2014, 14501/2016).
23. Si tratta quindi di una procedura meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari - la cui notifica è soggetta, come detto, alla più rigorosa disciplina della L. n. 890 del 1982 - alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate a norma dell'art. 149 c.p.c. (così Cass. 11708/2011).
Una disciplina differenziata che ha tuttavia superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte Cost. n. 175 del 2018). Ne deriva, come condivisibilmente affermato da ultimo da Cass.
1686/2023, che “solo all'interno del regime notificatorio di cui alla L. n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, …, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità” (così testualmente Cass. 1686/2023).
24. Facendo allora applicazione di tali principi nella specie, deve rilevarsi come l'appellante, fin dal primo grado di giudizio, e poi in appello abbia contestato unicamente la riferibilità a sé della
9 sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, ma non l'effettiva consegna del piego al suo indirizzo di residenza dell'epoca, così che la richiesta querela di falso è inammissibile, come correttamente ritenuto dal Tribunale. Il motivo va quindi respinto e con esso, integralmente, l'appello.
25. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
26. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228, deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 962,00 oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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