TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 05/05/2026, n. 8233
TAR
Ordinanza presidenziale 20 giugno 2023
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Sentenza 5 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Erroneità dell'istruttoria, difetto procedimentale, modalità di calcolo non predefinite e chiare per gli O.E., erroneità nel calcolo del fatturato, violazione della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii., violazione artt. 41 e 97 Cost.

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, ritenendo che gli atti impugnati, relativi alla ripartizione degli oneri per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, rientrino nella giurisdizione del Giudice Ordinario. La contestazione di tali atti si sostanzia nella contestazione di una pretesa creditoria delle singole amministrazioni regionali. L'attività delle regioni e delle province autonome in questo ambito è considerata meramente operativa e tecnica, priva di discrezionalità, e volta ad accertare presupposti economico-aziendali-contabili, configurando un rapporto obbligatorio con contenuto patrimoniale e quindi un diritto soggettivo di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Vizi propri degli atti presupposti e connessi

    La dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione si estende a tutti gli atti impugnati, inclusi quelli presupposti, connessi e consequenziali, in quanto la controversia nel suo complesso è stata ritenuta di competenza del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 05/05/2026, n. 8233
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8233
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo