Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4728/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n. 4728/2019, avente ad oggetto: appello contro l'ordinanza ex art. 702 bis ss. c.p.c. n. 12474/2019 del Tribunale di Napoli emessa in data
23.09.19, depositata il 24.09.2019, vertente
TRA
, c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Antonio Esposito;
APPELLANTE
E
c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
Pagina 1
tempore, difesa dall'Avv.to Maria Rosaria De Simone;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato il 23.10.2019, Parte_1
ha impugnato l'ordinanza n. 12474/2019 con cui il Tribunale di
[...]
Napoli aveva rigettato la domanda di dichiarazione di nullità del contratto di compravendita immobiliare e del contratto di mutuo proposta dall'odierno appellante, e compensato le spese.
, infatti, in primo grado, in data 20.12.2018, aveva Parte_1
presentato ricorso ex art. 702 bis c.p.c., poi notificato il 17.1.2019, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare nullo e/o invalido il contratto di compravendita del 27.11.2006 tra il sig.
[...]
e la come meglio Parte_1 Controparte_1
individuato in premessa e per le motivazioni ivi indicate;
di conseguenza, accertare e dichiarare nullo e/o invalido il contratto di mutuo stipulato in data 27.11.2006 tra il sig. e la in Parte_1 Controparte_2
virtù del collegamento negoziale con il contratto di compravendita suindicato, come meglio individuato in premessa e per le motivazioni ivi indicate;
di conseguenza, ancora, condannare la alla Controparte_2
restituzione delle rate versate dall'attore fino ad oggi (dal dicembre 2006 all'aprile 2011), quantificate in euro 58.822,82, oltre valutazione monetaria e interessi;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.”
Pagina 2 Il ricorrente argomentava che, in seguito ad accertamenti in ordine alle licenze edilizie, con sentenza penale n. 1209/2010, il Tribunale di Nola aveva accertato l'abusività degli immobili siti in Casalnuovo di Napoli, alla
Via Filichito snc, ed aveva emesso decreto di sequestro preventivo degli stessi immobili. Infatti, la predetta sentenza accertava il carattere mendace delle dichiarazioni di commerciabilità dell'immobile, rese da CP_3
, legale rappresentante della il quale
[...] Controparte_1
aveva non solo presentato la domanda di condono edilizio dell'immobile de quo, in sanatoria prima ancora di terminare la costruzione abusiva, (la cui edificazione iniziava ben oltre la data di scadenza prevista dalla legge), ma aveva anche allegato, alla stessa istanza, dei bollettini falsi di pagamento della rata di oblazione e di oneri accessori,
Infine, specificava che, con ordinanza n. 73 del 2007, Parte_1
il Comune di Casalnuovo di Napoli aveva emanato ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale degli immobili succitati, recante numero di Protocollo 47711 del 14.10.2009, con la quale era stata dichiarata l'immissione in possesso a favore del Comune di Casalnuovo di
Napoli dell'immobile di sua proprietà sito in Via Filichito snc, piano S1, interno 1, scala B, edificio C.
La è rimasta contumace in giudizio, mentre la Controparte_1
si è costituita resistendo alla domanda e chiedendo: Controparte_2
“1 Rigettarsi le domande attoree in quanto inammissibili, improponibili ed infondate in fatto e diritto;
2. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di declaratoria del contratto di mutuo, rigettarsi l'azione di ripetizione delle somme versate da parte attrice all'esponente a CP_4
titolo di rate per intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo;
3. Nella denegata ipotesi di accoglimento della
Pagina 3 domanda attorea di ripetizione dell'indebito, condannarsi la
[...]
a tenere indenne e manlevata l'esponente dalle Controparte_1 CP_4
pretese attoree;
4. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA e
CPA nella misura di legge.”.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza rep. 12474/2019 del 23.09.2019, ha rigettato la domanda del ricorrente e compensato le spese di lite. con atto di appello ritualmente notificato il Parte_1
23.10.2019, ha impugnato l'ordinanza di prime cure sulla base di motivi di appello come di seguito riassunti.
- A seguito della sentenza penale n. 1209/2010 del Tribunale di Nola, con la quale si dichiarava il carattere abusivo dell'immobile venduto al , il contratto di compravendita immobiliare risulta Parte_1
nullo per mancanza dell'oggetto;
- In virtù del collegamento negoziale tra il contratto di compravendita suindicato e del contratto di mutuo con la entrambe i Controparte_2
contratti devono essere dichiarati nulli e/o invalidi per mancanza dell'oggetto del contratto di compravendita immobiliare. Errata valutazione della documentazione allegata, errata ricostruzione dei fatti di causa ed errata applicazione degli elementi di diritto;
- Errata decisione del giudice di prime cure che ha ritenuto di non dover dichiarare la nullità del contratto di compravendita immobiliare poiché, all'epoca della stipula del contratto di compravendita, ha considerato commerciabile l'immobile oggetto del contratto;
- Relativamente all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta la stessa è infondata poiché il termine CP_4
prescrizionale ai sensi dell'art. 2935 c.c. decorre dal giorno in cui il
Pagina 4 diritto può essere fatto valere, e l'appellante, prima dell'accertamento dell'abusività degli immobili, non aveva alcun motivo, né la possibilità di esercitare il diritto a chiedere la restituzione delle somme pagate a titolo di mutuo.
Per questi motivi
, ha chiesto: “– in accoglimento del Parte_1
presente appello ed in riforma della ordinanza (repert. N. 12474/2019) emessa in data 23.09.2019, depositata in data 24.09.2019 con la quale il
Tribunale di Napoli, a definizione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. introdotto dall'odierno appellante e recante R.g. 35175/2018, accertare e dichiarare nullo e/o invalido il contratto di compravendita del 27.11.2006 tra il sig. e la come Parte_1 Controparte_1
meglio individuato in premessa e per le motivazioni ivi indicate.
- Di conseguenza, accertare e dichiarare nullo e/o invalido il contratto di mutuo stipulato in data 27.11.2006 tra il sig.
[...]
e la in virtù del collegamento Parte_1 Controparte_2
negoziale con il contratto di compravendita suindicato, come meglio individuato in premessa e per le motivazioni ivi individuate;
- Di conseguenza, ancora, condannare la alla Controparte_5
restituzione delle rate versate dall'appellante fino ad oggi (dal dicembre 2006 all'aprile 2011), quantificate in euro 58.822,82, oltre valutazione monetaria e interessi;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.” (cfr. pag. 30 dell'atto di appello)
Con comparsa depositata il 23.01.2020, si è costituita la Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, con conferma dell'ordinanza n. 12474/2019, ed in via subordinata il rigetto dell'azione di
Pagina 5 ripetizione per intervenuta prescrizione dell'azione e la condanna di a tenere indenne e manlevare la dalle Controparte_1 CP_4
pretese restitutorie avverse.
E' restata contumace la Controparte_1
Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 13.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia nel giudizio d'appello di la quale pur essendo stata regolarmente citata Controparte_1
in giudizio, ha omesso di costituirsi in appello.
1. Nel merito, deve ritenersi pienamente fondato l'appello proposto da diretto ad ottenere, previa riforma dell'ordinanza Parte_1
impugnata, la dichiarazione di nullità sia del contratto di compravendita immobiliare stipulato il 27.11.2006 con la sia Controparte_1
del collegato contratto di mutuo stipulato in pari data con la CP_2
nonché la restituzione delle rate pagate dall'appellante dal dicembre
[...]
Pagina 6 mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. La nullità comminata dall'art. 46
d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli art. 17 e 40 l. n. 47 del 1985 colpisce gli atti tra vivi a effetti reali elencati nelle norme che la prevedono nei soli casi di mancata menzione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile o di menzione falsa perché riferita a un titolo che non esiste realmente o non riguarda quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale
e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (Cassazione civile sez. un., 22/03/2019, n.8230).
Ciò posto, non è dubitabile che la validità dell'atto di trasferimento degli immobili dipenda dalla sussistenza, nell'atto di alienazione, della dichiarazione (da parte del dante causa) degli estremi dei titoli abilitativi degli immobili compravenduti (licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire) e che solo in mancanza di detta dichiarazione l'atto è espressamente dichiarato nullo dall'art. 40 della suddetta legge e dall'art.46 del d.p.r. n. 380 del 2001. Tuttavia, appare evidente che la nullità, sebbene sia da collegarsi alla mancata formale menzione del titolo abilitativo, sussiste anche quando il titolo abilitativo richiamato nel contratto di compravendita non sia, così come emerge dall'orientamento sopra richiamato, realmente e direttamente riferibile all'immobile oggetto del contratto di compravendita.
Nella fattispecie oggetto di causa, così come documentato nel giudizio di primo grado dall'odierno appellante, la parte venditrice dichiarava, nell'atto per notaio del 27.11.2006, che per la Persona_1
Pagina 7 consistenza immobiliare oggetto del contratto, era stata presentata domanda di concessione edilizia in sanatoria ed effettuati i versamenti in conto corrente delle somme autoliquidate a titolo di oblazione ed oneri concessori.
Le suddette dichiarazioni che recavano specifica indicazione anche dei versamenti effettuati tramite bollettini postali sono state rese falsamente come accertato in sede penale e come riconosciuto pacificamente dalle parti costituite.
Orbene, dovendo manifestarsi adesione all'interpretazione nomofilattica delle Sezioni Unite sopra richiamata, si configura la nullità del contratto di compravendita in oggetto, ai sensi dell'art 1418 c.c., trattandosi di un atto contenente sì la menzione della presentazione della domanda di concessione in sanatoria e di pagamento a titolo di oblazione ed oneri concessori ma tale dichiarazione era pacificamente del tutto difforme dalla realtà perché il fabbricato era stato costruito in assenza di titolo edilizio, non presentava le condizioni per essere sanato ed i bollettini postali relativi al pagamento dell'oblazione non corrispondevano alla realtà.
Come affermato dalla Suprema Corte nella sopra richiamata sentenza ed al contrario di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'oggetto della dichiarazione che riguarda il titolo deve essere veritiera, in quanto, ipotizzare la validità del contratto sulla base di una dichiarazione falsa e non corrispondente alla realtà o non riferibile al bene indicato nel contratto, come verificatosi nell'ipotesi concreta, svuoterebbe di significato il meccanismo delineato dalla legge. Una dichiarazione mendace va, infatti, assimilata ad una mancanza della dichiarazione senza alcuna valenza informativa per l'acquirente. In tal senso, va considerato che la cennata dichiarazione assolve la funzione di assicurare all'acquirente la possibilità
Pagina 8 di condurre le opportune indagini finalizzate alla verifica della regolarità urbanistica - anche sul piano sostanziale - del bene compravenduto, onde consentigli di determinarsi consapevolmente, nel caso di riscontrata difformità edilizia, in ordine alla scelta di stipulare egualmente l'atto, nonché di apprezzare l'effettivo valore commerciale da attribuire al bene medesimo in relazione alla sua diversa qualità giuridica.
Le suesposte motivazioni sono altresì conformi all'orientamento della scrivente Corte ed hanno trovato recente conferma anche nella sentenza n.
5436/2024 della Suprema Corte di Cassazione, relativa ad una vicenda del tutto simile a quella in esame.
1.1 Con riferimento alla richiesta dichiarazione di nullità e/o invalidità del collegato contratto di mutuo stipulato in data 27.11.2006 tra l'appellante e la va precisato che il collegamento negoziale non Controparte_6
dà luogo a un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che non si realizza per mezzo di un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi, aventi ciascuno una causa autonoma, con la conseguenza che, pur creandosi un vincolo di reciproca dipendenza, in virtù del quale le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sugli altri, ciascuno di essi conserva una propria distinta individualità giuridica. (Cass.10.7.2008
n.18884; Cass 1.10.2014 n. 20726; Cass 6.7.2015 n.13888; Cass 26.6.2019
n. 7148).
In ordine ai requisiti per affermarne la sussistenza, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti
Pagina 9 amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte,
è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass.
12.9.2018 n. 22216).
Il collegamento negoziale è quindi lo strumento o il meccanismo attraverso il quale le parti realizzano un'operazione economica unitaria, combinando una pluralità di negozi distinti, i quali - pur mantenendo la propria individualità negoziale - sono legati da un nesso di reciproca ovvero unilaterale dipendenza, tale per cui le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro. Lo schema del collegamento negoziale consente, in definitiva, di superare la formale distinzione di due o più contratti e di valorizzare l'unicità socio-economica dell'operazione, adeguando così la forma alla sostanza.
Gli elementi alla base del collegamento negoziale sono dunque due: la pluralità di contratti e la connessione intercorrente tra gli stessi ed è
l'autonomia privata che rappresenta la fonte e la ragion d'essere del collegamento.
Sotto l'aspetto probatorio, per stabilire se ricorra un collegamento negoziale, occorre rifarsi alla volontà delle parti e ricercare, oltre i diversi schemi negoziali -ognuno produttivo dei suoi effetti e, pertanto, almeno in
Pagina 10 apparenza indipendente- se ricorra un collegamento specifico, per cui gli effetti dei vari negozi si coordinino per l'adempimento di una funzione unica;
in altri termini, occorre ricercare se al di sopra della singola funzione dei vari negozi si possa individuare una funzione della fattispecie negoziale considerata nel suo complesso, per cui le vicende o, addirittura, la disciplina di ciascuno di essi siano variamente legati all'esistenza ed alla sorte dell'altro (cfr. Cassazione 07/08/2018, n.20634).
Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve ravvisarsi l'esistenza del collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e il contratto di compravendita per cui è causa e pertanto dichiararsi la nullità dello stesso.
Depone in tal senso dal punto di vista oggettivo la contestualità del perfezionamento dei due contratti, stipulati in pari data presso lo stesso notaio incaricato ). Peraltro, la conclusione del Persona_2
contratto di compravendita è immediatamente antecedente a quella del mutuo, il che rende ancora più evidente la funzionalizzazione del prestito alla soddisfazione dell'obbligazione di pagamento del prezzo assunta dal compratore.
Inoltre, all'allegato “D” del contratto di mutuo, viene riportata una dichiarazione fatta sottoscrivere dall'odierno appellante, nella quale egli afferma che il mutuo viene utilizzato “per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazioni e relative pertinenze che godono delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa”. A riprova del predetto collegamento negoziale, nella comunicazione del 27.11.2006, proveniente dalla ed indirizzata al , facente Controparte_2 Parte_1
parte integrante del contratto, risulta chiaramente indicato alla voce
Pagina 11 “scopo”, la locuzione “Acquisto abitazioni non uso turistico da parte di famiglie.”
E' del tutto evidente, quindi, che la banca, nel concedere il finanziamento, aveva ben chiaro quale fosse lo scopo dello stesso ed è quindi indubbio che, nel caso di specie, la causa della complessa operazione negoziale è
l'acquisto di un immobile da pagarsi mediante la stipula di un contratto di mutuo da parte del compratore, le cui obbligazioni ex contractu sono garantite proprio dalla concessione di ipoteca sull'immobile da acquistare.
Dovendosi concludere, pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono per la sussistenza del collegamento negoziale, in forza del principio simul stabunt simul cadent, va dichiarata la nullità del contratto di mutuo, con conseguente condanna della società mutuante alla restituzione di tutte le somme ricevute in forza di un contratto nullo e, quindi, non dovute.
2. Non merita, difatti, accoglimento ed andrà quindi rigettata, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Controparte_2
La eccepisce l'intervenuta prescrizione delle rate del Controparte_2
mutuo pagate dall'odierno appellante oltre i dieci anni precedenti alla notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per le quali sarebbe decorso il termine prescrizionale. L'appellata, in particolare, fa decorrere il termine prescrizionale quantomeno dal giorno in cui l'odierno appellante ha avuto conoscenza del sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Nola
(09.02.2007) e dunque della relativa (ritenuta accertata) abusività dell'immobile de quo.
In linea di principio, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del
16/12/2024, n. 32694, sul punto ha affermato: “In caso di dichiarazione di nullità del titolo in forza del quale è stato eseguito un pagamento, la
Pagina 12 domanda di restituzione dà luogo a un'azione di indebito oggettivo, il cui termine di prescrizione decorre dalla data del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto dichiarato nullo e non dalla data della decisione.”
A tale principio deve essere data continuità, in quanto l'art. 1422 c.c. è chiaro nel disporre che l'azione per fare dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione e, nel contempo, nel fare salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione, e cioè delle azioni derivanti dalla nullità del contratto;
infatti, la pronuncia di nullità del negozio è di mero accertamento e ha portata ed efficacia retroattiva, con caducazione dell'atto divenuto giuridicamente irrilevante fin dall'origine e con conseguente venire meno della modifica della situazione giuridica preesistente.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che in senso contrario all'eccezione dell'appellata possa ricevere applicazione l'art. 2935 c.c. il quale dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Sul punto occorre precisare quanto segue.
L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, salvo però che l'ignoranza derivi da un comportamento doloso come desumibile dalla ratio dell'art. 2941 n. 8, c.c.
(sospensione derivante da un comportamento doloso della controparte), che si verifica quando il debitore ponga in essere intenzionalmente una condotta volta ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione.
Pagina 13 Detta norma fa, dunque, riferimento alla possibilità legale di fare valere il diritto e quindi alle eventuali cause impeditive di ordine giuridico dell'esercizio dello stesso, non assumendo alcuna rilevanza i semplici impedimenti soggettivi, cioè l'ignoranza del soggetto danneggiato sulla identità di colui che è obbligato a risarcirgli i danni, l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto, tranne che essa sia imputabile a comportamento doloso della controparte o l'impossibilità di fatto in cui si trovi il titolare del diritto (cfr. Cassazione sez. lav., 08/07/2009, n.15991).
Invero, nel caso in oggetto, solo la sentenza penale n. 1209/2010 del
Tribunale di Napoli ha accertato che il legale rappresentante della aveva reso alla Controparte_1 Controparte_3
controparte dichiarazioni palesemente mendaci con riferimento all'immobile de quo, e che il titolo abilitativo indicato nel contratto di compravendita stipulato dalla società venditrice e il , risulta Parte_1
chiaramente inesistente.
Pertanto, nel caso di specie si configura un comportamento ingannevole della società venditrice, qualificabile certamente come dolo commesso dal legale rappresentante della stessa. Il che ha impedito la possibilità dell'odierno appellante di esercitare, in quel periodo temporale, il diritto alla ripetizione dell'indebito.
In definitiva, come correttamente replicato dall'appellante, la prescrizione non può decorrere dalla data di pagamento delle rate antecedenti al decennio suddetto, atteso che a tale data l'attore non era consapevole delle falsità delle dichiarazioni di controparte e, quindi, in condizioni di richiedere alla banca la restituzione delle rate stesse. In altri termini, non vi era la concreta possibilità di esercitare tale diritto.
Pagina 14 2.1 L'appellata banca individua, poi, il giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere in quello della notifica del decreto penale di sequestro preventivo e chiede, in subordine, di far decorrere la prescrizione almeno da tale data.
Anche tale argomentazione difensiva non risulta condivisibile.
Infatti, il sequestro preventivo costituisce una misura cautelare reale disciplinata dall'art. 321 c.p.p., il quale ne prevede la possibilità di adozione da parte del giudice, a richiesta del P.M., qualora vi sia il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati.
Detta misura cautelare, quindi, accerta in maniera estremamente sommaria il carattere abusivo dell'immobile de quo, perché serve essenzialmente ad imporre un vincolo di indisponibilità patrimoniale al fine di evitare di pregiudicare l'efficacia di una eventuale sentenza di condanna futura.
Ma in ogni caso, non essendo stato depositato in atti tale decreto, non è possibile alla scrivente Corte neppure conoscere il contenuto dello stesso, e non è perciò possibile verificare cosa sia stato accertato e dichiarato dal giudice penale che ha emesso il decreto de quo.
Per tutti questi motivi, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, va riformata integralmente l'ordinanza impugnata, repert. 12474/2019, emessa dal Tribunale di Napoli. Ne consegue che, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la nullità del contratto di compravendita stipulato in data 27.11.2006 da e la Parte_1 Controparte_1
e del collegato contratto di mutuo stipulato in pari data da Parte_1
e la
[...] Controparte_2
Inoltre, la deve essere condannata alla restituzione della Controparte_2
somma di €. 58.822,82 a favore di , per le rate del Parte_1
Pagina 15 mutuo pagate dal dicembre 2006 all'aprile 2011, oltre gli interessi legali con decorrenza dalla domanda, non essendovi alcuna dimostrazione della malafede della Banca né di un concreto pregiudizio eccedente l'ammontare di tali interessi.
3. Deve, infine, essere accolta la domanda dell' di condannare la CP_2
“a tenere indenne e manlevare” la dalle pretese CP_1 CP_4
restitutorie azionate dall'istante. In tal senso, è sufficiente osservare che la nullità del contratto di mutuo è consequenziale a quella del contratto di compravendita e, come emerge dalla ricostruzione della vicenda, la piena responsabilità della nullità di quest'ultimo contratto è senza alcun dubbio interamente attribuibile alla condotta illecita della società venditrice.
4. Con riguardo alle spese processuali, la piena soccombenza delle società appellate giustifica la condanna solidale delle stesse al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in dispositivo applicando i valori medi dello scaglione relativo alla somma oggetto di condanna (scaglione da €. 52.001 ad €. 260.000), sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, ad esclusione della fase istruttoria che in appello non si è concretamente tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 bis ss. c.p.c. del Tribunale di Napoli repert.
12474/2019 del 23.09.2019, depositata il 24.09.2019, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Controparte_1
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata:
A) dichiara la nullità del contratto di compravendita stipulato in data
27.11.2006 da e la Parte_1 Controparte_1
Pagina 16 nonchè del collegato contratto di mutuo stipulato in pari data CP_1
da e la Parte_1 Controparte_2
B) condanna la alla restituzione della somma di €. Controparte_2
58.822,82 a favore di , per le rate del mutuo Parte_1
pagate dal dicembre 2006 all'aprile 2011, oltre gli interessi legali dal
17.01.2019 al soddisfo;
3) condanna la e la in solido, Controparte_2 Controparte_1
al pagamento, in favore di , delle spese processuali Parte_1
che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in € 380,00 per esborsi e €
14.103,00 per i compensi, e, quanto al presente grado di giudizio, in €
1.170,00 per esborsi e € 9.991,00 per i compensi, oltre – per entrambi i gradi – il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Antonio Esposito dichiaratosi anticipatario;
4) condanna la a rimborsare alla CP_1 Controparte_1 CP_2
tutto quanto dalla stessa corrisposto in esecuzione della presente
[...]
sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2006 all'aprile 2011.
Va premesso, in linea di diritto, che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte anche a sezioni unite: "La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità
"testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la