TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. sostitutiva della udienza del 9.10.2024, viste le note di trattazione scritta, visti gli atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n° 189/2018 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA TRA
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Albachiara Maurizio ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
, in persona del Ministro p.t.; E_
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.1.2018, la ricorrente adiva il Tribunale di Nola per sentire condannare il convenuto al pagamento in suo favore della somma CP_1 di € 3.820, 37, o di quella diversa somma determinata dal Tribunale, a titolo di adeguamento dell'indennità integrativa speciale sull'indennizzo di cui alla l. 210/1992, per il periodo dal 1.5.1995 al 31.12.2001, il tutto oltre interessi legali, vinte le spese del giudizio.
1 A sostegno della propria domanda, allegava di essere stata sottoposta a somministrazione di sangue da emoderivati e, per l'effetto di tali trattamenti, di avere contratto l'infezione da HCV epatite virale di tipo C;
che la C.M.O di Napoli., con verbale n.5425/94/4795/95 , riconosceva il nesso di causalità tra i trattamenti ricevuti e la patologia HCV, ritendo la fattispecie ascrivibile alla VIII Categoria della tabella A, allegata al DPR n.834/81; che il , per il tramite del E_
Ministero del Tesoro, le corrispondeva dunque le somme previste dalla l.n.210/1992 dal 1.5.1995; che le tabelle predisposte dal recanti gli CP_1 importi bimestrali degli indennizzi previsti dalla L. 210/92 prevedevano una rivalutazione annua al tasso di inflazione programmato per la sola voce dell'indennizzo, lasciando inalterati gli importi relativi alla voce integrazione;
che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 293/2011 dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 commi 13 e 14 del decreto legge 31.5.2010 n. 76 convertito con modifiche dall'art. 1 comma 1 della legge 30.7.2010 n. 122 che stabiliva la non rivalutabilità dell'indennizzo nella parte dell'indennità integrativa speciale e, di conseguenza, stabiliva che l'indennizzo de quo deve essere rivalutato per intero;
che, per effetto di detta sentenza, il ha provveduto E_
a rivalutare correttamente l'indennizzo in parola a decorrere dal 1.1.2002 ed ha altresì corrisposto alla ricorrente la somma di euro 16.525,00 a titolo di rivalutazione, comprensiva degli interessi, per il periodo dal 1.1.2002 al 31.12.2011; che, tuttavia, la ricorrente ha diritto all'adeguamento della indennità integrativa speciale anche per il periodo che va dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ossia dal 1.5.1995, al 31.12.2001, spettandole a tale titolo un complessivo importo di euro 3.820,37, come da allegati conteggi, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo. Nonostante la ritualità della notifica (cfr. ricorso notificato in atti) il convenuto non si costituiva in giudizio, e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. CP_1
In corso di causa veniva disposta ed espletata CTU contabile. Disposta la trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024 l'istante ha proceduto al deposito di note scritte consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e lette le note di trattazione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza.
La domanda è fondata per quanto di ragione, e va accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione. In via preliminare deve rilevarsi che alla udienza del 10.7.2019 il difensore presente per parte ricorrente faceva rilevare che nel ricorso introduttivo veniva erroneamente indicato quale cognome di parte ricorrente in luogo del Pt_2
2 corretto .(v.si verbale udienza), circostanza poi ribadita anche nelle note Pt_1 di trattazione scritta sostitutive delle successive udienze (v. in atti). Ebbene, dall'esame della documentazione presente in atti- segnatamente dal documento di identità allegato alla dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'esenzione dal pagamento del CU, dalla firma apposta dalla parte alla procura a margine del ricorso, nonché dalla documentazione allegata nella produzione di parte (v.si, ad es., “notifica del giudizio della C. M.O”, avviso di pagamento dell'indennizzo l.210/92) - emerge chiaramente che il cognome della ricorrente è
(e non già . Pt_1 Pt_2
Sul punto deve evidenziarsi che non sussiste la nullità dell'atto introduttivo del giudizio nel rito del lavoro per violazione dell'art. 414, n. 2, cod. proc. civ. qualora il nome dell'attore non risulti totalmente omesso o assolutamente incerto, ma sia solo non correttamente indicato(come nel caso di specie), per eventuale errore materiale, e tanto non determini alcuna incertezza nell'identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente richiamati, né arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese. ( cfr. Cass. 16.11.2007 n. 23816). Nel caso di specie deve escludersi, sulla scorta del tenore del ricorso e degli atti richiamati nello stesso, che l'errore contenuto nella indicazione del cognome della ricorrente abbia determinato incertezza nella identificazione della parte, né arrecato pregiudizio nelle difese alla controparte (peraltro nel caso di specie rimasta contumace). Non vi è dubbio, dunque, alla luce del contenuto dell'atto e dei documenti prodotti, sull'esistenza di un mero refuso redazionale, immediatamente rettificato alla prima udienza, e deve dunque darsi atto dell'errore materiale indicato dalla difesa di parte ricorrente. Sempre in via preliminare va dichiarata la sussistenza della legittimazione passiva in capo al convenuto in ordine al presente giudizio. CP_1
Infatti , ai fini della corresponsione degli indennizzi di cui alla L. 210/92 e succ. modific. e integrazioni, unica Amministrazione legittimata a stare in giudizio è il
, indipendentemente dall'epoca in cui è stata presentata la E_ domanda amministrativa. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n.21704 del 13/10/2009 ha stabilito che 'In tema di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al E_
, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda
[...] amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle al , dovendosi ritenere che l'art. 123 E_
D. Lg. N. 112 del 1998 , nel conservare 'allo Stato le funzioni in materia di ricorsi
3 per la corresponsione degli indennizzi in questione', abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del sia in sede amministrativa che E_ giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dall'art.112, comma 2, lett. F, nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge – dei soli oneri economici, ricadenti nell'ambito delle competenze amministrative attribuite alle regioni ai sensi dell'art. 114 d. lg. N. 112 del 1998'. Vendo ora al merito, la questione oggetto della presente controversia attiene alla differenze economiche derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale ex art. 2, comma 2, Legge n. 210/1992, a seguito della pronuncia di illegittimità costituzione della Corte Costituzionale n. 293/2011, in particolare, l' oggetto del giudizio è costituito dalla richiesta di pagamento di un importo a titolo di rivalutazione secondo gli indici ISTAT della quota relativa all' indennità integrativa speciale erogata a parte ricorrente nell' ambito dell' indennizzo ex L. 210/92. Orbene, come è noto, la legge 25 febbraio 1992, n. 210 prevede un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (art. 1), che consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato (art. 2, comma 1), integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 (art. 2, comma 2). In esito a contrasti giurisprudenziali, l'art. 11, comma 13, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, stabilì che «Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione». Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza del 9 novembre 2011, n. 293, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma. Ed invero la Corte Costituzionale, con la richiamata sentenza, ha dichiarato illegittima per violazione del principio di uguaglianza (rispetto ai danneggiati da somministrazione di talidomide) l' esclusione della rivalutazione ex art. 11, comma 13, del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010 (da ultimo, Cass., n. 29080/2011). La Consulta ha affermato, con detta sentenza, che: 'non è ravvisabile irrazionale disparità di trattamento dei soggetti danneggiati in modo irreversibile da emotrasfusioni rispetto a quanti abbiano ricevuto una menomazione permanente alla salute da vaccinazioni obbligatorie, trattandosi di situazioni diverse che non si prestano ad entrare in una visione unificatrice (sentenza n. 423 del 2000 e
4 ordinanza n. 522 del 2000). Non altrettanto, però, può dirsi per la situazione delle persone affette da sindrome da talidomide. Invero, la ratio del beneficio concesso a tali persone è da ravvisare nell' immissione in commercio del detto farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, sicché esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello del beneficio introdotto dalla L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 3. Nella sindrome da talidomide, come nell'epatite post-trasfusionale, i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall'autorità nell'ambito di una politica sanitaria pubblica. Entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost.. In questo quadro non si giustifica, e risulta, quindi, fonte di una irragionevole disparità di trattamento in contrasto con l' art. 3 Cost., comma 1, la situazione venutasi a creare, a seguito della normativa censurata, per le persone affette da epatite posttrasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da talidomide. A questi ultimi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell' intero indennizzo, mentre alle prime la rivalutazione (sulla base del tasso di inflazione programmato: L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 1) è negata proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte dell' indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l' altro, che soltanto questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione. E ciò ad onta delle caratteristiche omogenee come sopra riscontrate tra i due benefici. All'esito di tale pronuncia, quindi, deve ritenersi che in tema di danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, l' indennità integrativa speciale ex art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992 è soggetta a rivalutazione annuale. Pertanto, dal momento che l'indennità integrativa speciale rappresenta una quota dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, ne consegue che l'incremento di una delle componenti della base di calcolo (l'indennità integrativa speciale) naturalmente modifica l'ammontare dell'ulteriore indennizzo, con la conseguenza di ritenere dovute le relative differenze. Ciò posto in via generale, ne caso di specie, dall'esame della documentazione in atti emerge che: la C.M.O di Napoli riconosceva, ai sensi della l.210/92. in favore della ricorrente, l'esistenza del nesso causale tra la trasfusione e l'infermità epatopatia cronica HCV correlata ascrivendola alla ottava categoria della tabella A, allegata al DPr n.834/1982 (v.si comunicazione del 15.1.1997 del Ministero della Sanità avente ad oggetto “legge 25 febbraio 1992 n.210. notifica del giudizio della C.M.O” indirizzata alla ricorrente); alla ricorrente è stato dunque riconosciuto l'indennizzo di cui alla l.210/1992, come chiaramente emerge sia dall'avviso di pagamento emesso in favore della ricorrente - che riporta testualmente ”assegno indennizzo l 210/1992 dal 1.6.1994 al 30.6.1997”; che dal decreto del con E_
5 il quale le veniva riconosciuta la somma di euro 14527,92 a titolo di rivalutazione della indennità integrativa speciale (oltre ad euro 1997,08 a titolo di interessi legali) (v.doc.prod.ricorrente); la somma suddetta è relativa al periodo dal 1.1.2002 al 31.12.2011, come espressamente indicato nella “comunicazione di liquidazione arretrati”.(v.si in atti). Alla luce della documentazione in atti e di tutto quanto sopra detto, è dunque evidente che alla ricorrente spetti la rivalutazione secondo i parametri ISTAT della quota relativa all' indennità integrativa speciale erogata all' istante nell' ambito dell' indennizzo ex L. 210/92, anche per il periodo precedente al 1.1.2002 e, segnatamente, per il periodo dal 1.1.1996 al 31.12.2001 oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo. Deve rilevarsi e precisarsi, quanto alla individuazione del dies a quo del periodo sopra indicato (1.1.1996) che, sebbene in ricorso si faccia riferimento alla data del 1.5.1995 per richiedere l'importo di euro 3820,37 a titolo di rivalutazione della iis sino al 31.12.2001, tuttavia nei conteggi di parte - che la stessa espressamente richiama nelle conclusioni nel formulare la richiesta di condanna al pagamento (“come da prospetto allegato”), ed ai quali deve certamente farsi riferimento ai fini della compiuta identificazione e quantificazione della pretesa oggetto del giudizio-, il calcolo per la quantificazione delle spettanze parte dall'anno 1996, e non vi è alcun riferimento all'anno 1995.(v.si conteggi prod.ricorr). Peraltro, parte ricorrente fa riferimento ad una domanda amministrativa del 1.5.1995 che, tuttavia, non risulta depositata in atti, mentre dall' avviso di pagamento emesso in favore della ricorrente, e già sopra richiamato, si desume che l'indennizzo è stato riconosciuto dal 1.6.1994, ivi leggendosi testualmente ”assegno indennizzo l 210/1992 dal 1.6.1994 al 30.6.1997”. Dunque la somma richiesta appare invero concerne il periodo dal 1996 al 2001(compreso) e, pertanto, in questi termini deve intendersi proposta la domanda giudiziale, ricordandosi che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto (Cassazione civile sez. un., 21/02/2000, n.27). In ordine al quantum, al fine della determinazione dell'importo si è reputato necessario procedere con il conferimento di una CTU contabile. Ebbene, alla luce di quanto determinato dal CTU nominato, dott. , Persona_1 sulla base di conteggi predisposti secondo criteri di computo lineari e corretti, e non contestati in alcun modo dall'istante, la somma spettante alla ricorrente a titolo di
6 rivalutazione della Indennità integrativa speciale maturata dal 01/01/1996 al 31/12/2001 ammonta ad euro Euro 2.617,31. (v.si ctu in atti). Può pertanto pronunciarsi condanna del convenuto alla corresponsione CP_1 in favore della ricorrente, per il periodo dal al 01/01/1996 al 31/12/2001, dell'importo di €.2.617,31. Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi legali, dalla maturazione dei crediti al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come da dispositivo, previa compensazione per 1/3 in ragione del parziale accoglimento. Le spese di ctu, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico del
. E_
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente, Pt_1
al pagamento della somma di € Euro 2.617,31 a titolo
[...] di rivalutazione monetaria dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 comma 2 della legge n. 210/92, per il periodo dal 01/01/1996 al 31/12/2001, oltre interessi legali dalla debenza al saldo e, per l'effetto, condanna il a CP_1 corrispondere, in favore di parte ricorrente, le suddette somme;
- compensa le spese di lite in ragione di 1/3 e condanna il convenuto alla CP_1 rifusione della restante parte delle spese (2/3) in favore della ricorrente, che si liquida, già ridotto l'importo, in € 874,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario.
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico del
[...]
. CP_1
Si comunichi. Nola,18.02.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. ssa Filomena Naldi
7