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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/04/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2106/2023 R.G., vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to Gianluca Pinotti (C.F.: C.F._2
), elettivamente domiciliati presso lo Studio del proprio difensore, sito in C.F._3
Ostiglia (MN), Via G. Belfanti n. 20;
- opponenti -
E
(GIÀ ), e per essa quale mandataria, Controparte_1 CP_1 [...]
(C.F. – P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Pietro Sidoti, elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, sito in Milano, Piazza Velasca n. 8;
- opposta –
CONCLUSIONI
Per gli opponenti: come da atto di citazione
Per l'opposta: come da verbale del 16.4.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo,
e ciò in ossequio al disposto contenuto all'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dall'art. 45, comma 17, L. 18.6.2009 n. 69.
1 1. Gli attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 681/2023 emesso dal
Tribunale di Rovigo in data 28.7.2023.
In particolare, gli opponenti hanno disconosciuto ex art. 2719 c.c. e 214 c.p.c. il contratto bancario e la fideiussione azionati dall'opposta con il ricorso monitorio, in quanto risalenti a circa ventiquattro anni fa.
Gli attori hanno, poi, eccepito la prescrizione del credito in capo al debitore principale . Parte_1
Inoltre, gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione sottoscritta da in Parte_2
quanto conforme al modello ABI dichiarato contrario alla normativa antitrust (agli artt. 2, 6 e 8) dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005.
Dunque, gli attori hanno evidenziato che, considerata la nullità della clausola di deroga all'art. 1957
c.c., l'opposta non ha fornito prova di avere avanzato entro sei mesi le istanze contro il debitore.
Si è costituita la convenuta, la quale ha contestato quanto dedotto dagli opponenti.
In particolare, l'opposta ha dedotto la genericità del disconoscimento di documenti formulato dagli attori.
Nel merito, la società convenuta ha contestato l'intervenuta prescrizione del credito, evidenziando che la presentazione della domanda d'insinuazione allo stato passivo nel fallimento ha interrotto la prescrizione del credito, così come tutte le diffide inviate agli opponenti.
Inoltre, la convenuta ha evidenziato come le diffide inviate siano sufficienti ad evitare il maturare della decadenza ex art. 1957 c.c..
Con ordinanza del 25.7.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e, successivamente, espletato l'obbligatorio procedimento di mediazione, cui gli opponenti non hanno partecipato, è stata fissata l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c..
2. In via del tutto preliminare, va rilevata la estrema genericità del disconoscimento operato dagli opponenti, tale da renderlo privo di qualsivoglia pregnanza processuale.
Infatti, quanto al disconoscimento dei contratti versati in atti dall'opposta, occorre precisare che l'art. 2719 c.c. dispone che "le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta": ciò significa quando viene prodotta la copia in giudizio è onere della controparte eccepire la mancata conformità della detta copia con il documento originale.
Gli effetti dell'eventuale suindicato disconoscimento, come osservato dalla Suprema Corte, devono essere tenuti ben distinti dal disconoscimento di cui all'art. 215 c.p.c.: e difatti, si è affermato che "il
2 disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, peraltro non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa" (Cass. n. 8289 del 4.4.2018; cfr. anche Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del 03/02/2006).
Per quanto riguarda, invece, le modalità di detto disconoscimento, si è detto che, pur non essendo necessario l'uso di formule sacramentali, occorre una manifestazione chiara, circostanziata ed inequivoca del perché il documento prodotto in copia non corrisponde all'originale. La Corte di
Cassazione (sentenza n. 15790 del 29.7.2016) ha affermato che "l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive".
Orbene, il disconoscimento formulato dagli opponenti ai sensi dell'art. 2719 c.c. risulta assolutamente generico, essendosi la parte limitata a contestare la genuinità e l'autenticità dei documenti in questione, senza premurarsi di indicare in quale parte gli stessi di discostino dal documento originale.
A medesime conclusioni deve giungersi con riferimento al disconoscimento ex art. 214 c.p.c..
Questo giudicante reputa che il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione, anche nei riguardi di una scrittura prodotta in fotocopia, come nel caso in esame, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., pur non richiedendo una forma vincolata, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, ovverossia si deve concretizzare in una impugnazione specifica e determinata non potendosi risolvere in una mera espressione di stile (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. I,
27/02/2017, n. 4912; Cass. 24456/2011; Cass. 3474/2008).
3 Nel caso di specie, il Tribunale opina che il disconoscimento operato dall'opponente si risolva in una mera formula di stile, atteso che, a ben vedere, neppure è negata la riconducibilità delle sottoscrizioni agli attori: infatti, l'unica doglianza attiene alla particolare vetustà dei detti documenti, dei quali gli attori non potrebbero di conseguenza avere memoria.
Ciò posto, è possibile procedere oltre.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione del credito, si osserva quanto segue.
L'opposta ha prodotto copia della raccomandata di recesso dagli affidamenti, regolarmente ricevuta da entrambi gli opponenti rispettivamente in data 27.9.2000 e 30.9.2000 (cfr. doc. n. 4 e n. 5 di parte opposta);
Inoltre, la società convenuta ha documentato di avere formulato istanza di ammissione al passivo di fallimento di e che il fallimento è stato dichiarato chiuso il 14.9.2005 (cfr. doc. Controparte_3
n. 6 e n. 7 di parte opposta).
A tal proposito, questo giudicante reputa condivisibile il principio per il quale la domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura.
(Affermando tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, senza tener conto dell'effetto interruttivo a efficacia permanente della domanda di ammissione al passivo, aveva ritenuto prescritta la pretesa erariale esercitata nei confronti del contribuente fallito, una volta che questi, con la chiusura della procedura concorsuale, era ritornato "in bonis") (Cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 16415 del
09/06/2023).
E ancora, la Suprema Corte, proprio con riferimento all'ipotesi dell'ammissione allo stato passivo a seguito di fallimento, l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, in applicazione dell'art. 1310, comma 1, c.c., si estende anche al soggetto coobbligato (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 15276 del 30/05/2023).
Alla luce di tali principi, può affermarsi che nel caso in esame l'interruzione della prescrizione è perdurata sino al 14.9.2005, anche in relazione alla posizione di . Parte_2
A ciò si aggiunga che la parte opposta ha depositato:
- copia della raccomandata spedita da Ifim S.p.A., cessionaria del credito, ricevuta il 2.9.2006 da
(Cfr. doc. n. 12 di parte opposta); Parte_2
4 - copia della raccomandata spedita da Ifim S.p.A., cessionaria del credito, ricevuta il 25.7.2017 da
(Cfr. doc. n. 13 di parte opposta). Parte_1
Con riferimento a tali documenti, vale ribadire il principio per il quale, se non è stato pattuito il
"beneficium excussionis", l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del debitore principale, è solidale con quella di quest'ultimo e non può essere considerata, quindi, né sussidiaria né eventuale. Ne consegue l'applicabilità della disposizione, prevista per le obbligazioni in solido, di cui all'art. 1310 cod. civ., per la quale l'atto interruttivo contro uno dei condebitori in solido determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti dei condebitori (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26042 del 29/11/2005).
Dunque, ritenuta l'efficacia interruttiva degli atti sopra meglio indicati, in relazione ad entrambi gli odierni opponenti, si osserva che il termine decennale di prescrizione ha cominciato a decorrere dal
25.7.2014, ragione per cui l'eccezione svolta dagli attori è infondata.
3. Gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto da
[...]
in quanto conforme al modello ABI dichiarato contrario alla normativa antitrust (agli artt. Parte_2
2, 6 e 8) dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005.
Ebbene, vale evidenziare che il contratto di fideiussione in questione risulta essere stato stipulato in data 26.7.1999 (cfr. doc. n. 3 di parte opposta), dunque in data antecedente a quella della diffusione da parte dell'ABI dello schema di fideiussioni omnibus del 3.10.2002.
Come noto, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte" (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d'Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287 del 1990 (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la legge n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio
2016)) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza (Cassazione civile sez. I, 12/12/2017, n.29810);
5 Successivamente, la Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e con l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (fattispecie relativa agli effetti dei contratti di fideiussione stipulati e redatti a valle secondo gli schemi predisposti dell'ABI e ritenuti parzialmente nulli dall'Autorità Garante in violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990) (Cassazione civile sez. un., 30/12/2021,
n.41994).
Dunque, alla luce degli evocati principi, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisca prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso;
per contro, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005 (Cfr. Tribunale Milano, n. 19 gennaio 2022, n. 294 in ww.dirittobancario.it).
Peraltro, tale soluzione ermeneutica è stata di recente ribadita anche dalla Suprema Corte: “Dopodiché occorre aggiungere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del 2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle
6 tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo
1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio
Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cfr. in motivazione
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1170 del 2025).
4. A questo punto, va esaminata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c..
Nella specie, anche in applicazione della ragione più liquida, appare dirimente che nel contratto di fideiussione al punto 7 sia previsto: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla , a Pt_3
semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitali, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio […]”.
Ebbene, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale (Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 835 del 13/01/2025; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008; Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 22346 del 26/09/2017; Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 30185 del 14/10/2022).
Nella specie, l'opposta ha fornito prova della tempestiva attivazione della originaria creditrice, la quale, con raccomandata del 26.9.2000, ricevuta il 27.9.2000 da contestualmente ha Parte_2
comunicato al fideiussore il recesso dagli affidamenti al debitore principale e ha formulato richiesta di pagamento di quanto dovuto (Cfr. doc. n. 5 di parte opposta).
7 Medesima richiesta è stata formulata al debitore con raccomandata ricevuta da il Parte_1
30.9.2000 (Cfr. doc. n. 4 di parte opposta).
Dunque, anche nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi nulla la clausola di deroga all'art. 1957 con conseguente applicazione della disciplina di detta norma, comunque si reputa che il creditore non sia incorso nella decadenza in questione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, del valore causa, nonché del contegno processuale degli opponenti, i quali, dopo la pronuncia dell'art. 648 c.p.c., non hanno svolto alcuna ulteriore attività processuale e, pur avendo svolto l'eccezione di improcedibilità, non hanno poi partecipato alla mediazione obbligatoria.
6. Inoltre, gli opponenti vanno condannati al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa la mancata ed ingiustificata partecipazione al primo incontro, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, D.Lgs. n.
28 del 2010.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 681/2023, dichiarandolo esecutivo;
- condanna gli opponenti al pagamento, in solido ed in favore di parte opposta, delle spese di lite che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna gli opponenti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010.
Così deciso in Rovigo, in data 17.4.2025
Il giudice dott. Nicola Del Vecchio
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