Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 8652 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con gli avv.ti LO GIUDICE MARCO e LEONE CLAUDIA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso ex art. 417bis cpc dal funzionario CAVADI RENZO resistente
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 26/05/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso,
- dichiara che il servizio pre-ruolo prestato dal ricorrente dall'a.s. 1997/1998 fino all'immissione in ruolo deve essere riconosciuto ai fini giuridici ed economici, con relativa anzianità di servizio e corrispondente fascia stipendiale, nonché con le eventuali differenze retributive maturate a far data dal giugno 2019, oltre accessori come per legge, e, per l'effetto, condanna il convenuto a provvedervi;
CP_1
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1
complessivi euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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- premesso che con ricorso depositato il 07/06/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere lavorato quale collaboratore scolastico in virtù di una pluralità di contratti a tempo determinato;
di essere stato successivamente immesso in ruolo nell'a.s.
2005/2006; di avere richiesto la ricostruzione della carriera, con l'inclusione del servizio prestato pre-ruolo in favore dell'Amministrazione resistente;
che l'amministrazione non aveva, tuttavia, correttamente computato detto servizio dacché - a fronte di un servizio non di ruolo prestato per anni 7 e giorni 2 - gli aveva riconosciuto un'anzianità di servizio di anni 6 ai fini giuridici ed economici e di anni 1 e giorni 2 ai soli fini economici.
Concludeva quindi nei termini seguenti: “ritenere e dichiarare, il diritto del ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, quale servizio di ruolo, del servizio pre-ruolo prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, nonché il diritto all'adeguamento del trattamento giuridico-economico alla stessa spettante in ragione del predetto integrale riconoscimento del proprio servizio pre-ruolo; - conseguentemente: condannare l'Amministrazione Convenuta a ricostruire la carriera del ricorrente mediante integrale riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, quale servizio di ruolo, del servizio pre-ruolo prestato anteriormente all'immissione in ruolo, nonchè all'adeguamento del trattamento giuridico-economico spettante in ragione dell'anzianità maturata per l'integrale servizio pre-ruolo; - condannare l'Amministrazione Convenuta, ad inquadrare la parte ricorrente nella posizione stipendiale relativa al rispettivo gradone di appartenenza, tenendo in considerazione l'integrale anzianità di servizio maturata nel periodo di pre-ruolo, con diritto a conservare il valore retributivo di tale fascia stipendiale fino al conseguimento della fascia retributiva successiva;
- condannare l'Amministrazione Convenuta, con decorrenza dalla data d'immissione in ruolo, a pagare la differenza tra quanto percepito e quanto dovuto in virtù del predetto adeguamento retributivo, oltre gli interessi legali e la rivalutazione;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che deduceva la inammissibilità del ricorso per indeterminatezza, eccepiva la intervenuta prescrizione e comunque affermava la infondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del
26/05/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre innanzi tutto affermare l'infondatezza della dedotta inammissibilità: i periodi di servizio prestati emergono dal decreto di ricostruzione della carriera del 06.12.2008, prodotto;
2 - rilevato che, nel merito, possono richiamarsi le pronunce rese Tribunale adito anche in diversa composizione, con sentenze che si intendono richiamare ai sensi dell'art, 118 disp. att. cpc;
- rilevato, in particolare, che l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza eurounitaria, espressasi in merito alla valorizzazione del servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente ed ATA, ha affermato che “La riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione… La mera circostanza che un impiego sia qualificato come «di ruolo» in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari (v., per analogia, sentenze 9 settembre punti 58 e 59, nonché 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, e a., Racc. Per_1 pag. I-8835, punto 99). In effetti, come si evince non soltanto dall'art. 249, terzo comma, CE, ma parimenti dall'art. 2, primo comma, della direttiva 1999/70, letto alla luce del suo diciassettesimo considerando', gli Stati membri infatti sono tenuti a garantire il risultato imposto dal diritto comunitario (v. sentenza Adeneler e a., citata, punto 68)… 1) La nozione di
«condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato, 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (ex multis
CGUE C-307/05, ); Persona_2
- rilevato che l'amministrazione convenuta non ha dimostrato la sussistenza di ulteriori ragioni poste a fondamento dell'omesso computo del servizio prestato a tempo determinato;
3 - rilevato che va dunque dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato e fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, va condannato il alla ricostruzione della CP_2
carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo.
Va inoltre affermato il diritto della ricorrente a percepire le eventuali differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini sopra indicati, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nei limiti tuttavia della prescrizione fatta valere dalla parte resistente. Infatti, stante il termine quinquennale di prescrizione (cfr. da ultimo Cass. 28 maggio 2020, n. 10219) e rilevato che il decreto di ricostruzione della carriera è risalente al 06/12/2008, il primo atto interruttivo si rinviene nella notifica del ricorso (27 giugno 2024); cosicché sono da ritenersi prescritte tutte le pretese retributive precedenti al 27 giugno 2019.
La prescrizione, tuttavia, riguarda esclusivamente i crediti, ma non anche l'anzianità che, essendo un fatto, è insuscettibile di prescrizione (istituto riguardante esclusivamente i diritti), con la conseguenza che nel quantificare i crediti maturati nell'ultimo quinquennio dovrà considerarsi l'anzianità precedentemente maturata (sul punto, Cass. n. 2232/2020 ha affermato che “l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio
1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003,
n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 10 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio
2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio
2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) […] essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n.
281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018,
n. 10131); 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -) […]
l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo
4 purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il ,presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre -accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numerò di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”);
- rilevato, dunque, che il ricorso deve trovare accoglimento, con riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo di lavoro prestato in favore dell'amministrazione in forza dei richiamati contratti a termine, con le statuizioni di cui in dispositivo;
- rilevato che le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte resistente nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto della serialità degli argomenti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 26/05/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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