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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
– Sezione Civile –
R.G. 2507/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. nato il [...] in [...]; Parte_1
2. (SPOSATA GARMBIS), nata il [...], in Brasile, in [...] e Persona_1 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Per_2 CP_1
sui figli minori:
[...]
3. nato il [...], in [...]; Parte_2
4. nato il [...], in [...]; Parte_3
5. nato il [...], in Brasile, in [...] e nella qualità di esercente la Persona_3 responsabilità genitoriale, unitamente a ( , Persona_4 Persona_5 sul figlio minore:
6. nato il [...], in [...]; Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Carosi;
Contro il , in persona del rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero; SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 30/07/2024, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIAN e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto è stato regolarmente e tempestivamente evocato, con pec Controparte_2 notificata il 23/11/2023 (scadenza termini 05.01.2024), presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, restando contumace.
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è nato il [...], a Persona_6
Polcenigo, all'epoca provincia di Udine, oggi di Pordenone.
Qualora l'ascendente dante causa sia nato in [...] preunitaria e non sia nota la data della sua emigrazione – rendendo incerta la sua presenza sul territorio al momento dell'unificazione
(condizione primaria per l'acquisizione della cittadinanza italiana) – può, comunque, considerarsi cittadino italiano in presenza di alcune circostanze.
Infatti, il Codice Civile del 1865, nel suo complesso di norme in materia di cittadinanza (artt. 4-15), non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia.
Pag. 1 di 3 Necessario era che i nati prima del 1861/1866 ed emigrati in uno Stato estero, provenissero da uno
Stato preunitario, poi, entrato a far parte del Regno d'Italia. In tale ipotesi, l'avo nato prima della nascita del Regno d'Italia acquisiva la cittadinanza italiana se all'unificazione (1861/1866) era in vita seppur non presente sul territorio.
Diversamente, se al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del decesso, lo
Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costui restava escluso dall'acquisizione della cittadinanza italiana (cfr. Documento di studio del Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze “La Cittadinanza Italiana, la Normativa, le Procedure, le Circolari” – Massimario per l'Ufficiale dello Stato Civile, ed.2012, pag.44). Nella fattispecie in discussione, l'avo risulta nato nel 1861 sul territorio del comune di Polcenigo, annesso al Regno d'Italia nel 1866 (https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl? Email_1
e nel 1899, anno in cui nasceva il figlio Email_2 Pt_1 [...]
, figlio di e Persona_7 Persona_8 Persona_9 [...]
era ancora in vita (cfr. Doc. 12), pertanto, può ritenersi aver acquisito la Persona_10 cittadinanza italiana.
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. – nato il [...], in [...] Parte_1 Persona_6 Parte_1
– nato il [...], in [...]; Parte_1
2. AN (SPOSATA GARMBIS): – Persona_1 Persona_6 Parte_1 nato il [...], in [...] – nato il [...], in [...] – Parte_1 Parte_1
3. – nato il [...], Parte_2 Persona_6 Parte_1 in Brasile – nato il [...], in [...] – – Parte_1 Parte_1 Per_1
[...]
4. – nato il [...], Parte_3 Persona_6 Parte_1 in Brasile – nato il [...], in [...] – – Parte_1 Parte_1 Per_1
[...]
5. CI EL: – nato il [...], in [...] Persona_6 Parte_1
– nato il [...], in [...] – Parte_1 Parte_1
6. – nato il [...], in Parte_4 Persona_6 Parte_1
Brasile – nato il [...], in [...] – – Parte_1 Parte_1 Persona_3
In punto di diritto, rileva precisare che per lungo tempo, sia in epoca pre-unitaria che successivamente e fino all'ufficiale istituzione delle anagrafi civili presso i Comuni, era devoluto alle Parrocchie il compito di tenere registri civili di nascita (e di battesimo) dei soggetti nati presso la circoscrizione ecclesiastica. Pienamente probanti, dunque, i certificati di nascita estratti dai registri parrocchiali.
Inoltre, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza – sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ancora, il figlio minore, all'esito del riconoscimento della cittadinanza italiana del genitore, acquisisce dalla nascita lo stato di cittadino italiano senza necessità di procedimenti aggiuntivi (art.
Pag. 2 di 3 14, Legge n. 91/1992), tuttavia, nulla osta alla pronuncia anche nei suoi confronti dello status di cittadino italiano.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 17 febbraio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
Pag. 3 di 3
– Sezione Civile –
R.G. 2507/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. nato il [...] in [...]; Parte_1
2. (SPOSATA GARMBIS), nata il [...], in Brasile, in [...] e Persona_1 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Per_2 CP_1
sui figli minori:
[...]
3. nato il [...], in [...]; Parte_2
4. nato il [...], in [...]; Parte_3
5. nato il [...], in Brasile, in [...] e nella qualità di esercente la Persona_3 responsabilità genitoriale, unitamente a ( , Persona_4 Persona_5 sul figlio minore:
6. nato il [...], in [...]; Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Carosi;
Contro il , in persona del rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero; SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 30/07/2024, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIAN e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto è stato regolarmente e tempestivamente evocato, con pec Controparte_2 notificata il 23/11/2023 (scadenza termini 05.01.2024), presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, restando contumace.
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è nato il [...], a Persona_6
Polcenigo, all'epoca provincia di Udine, oggi di Pordenone.
Qualora l'ascendente dante causa sia nato in [...] preunitaria e non sia nota la data della sua emigrazione – rendendo incerta la sua presenza sul territorio al momento dell'unificazione
(condizione primaria per l'acquisizione della cittadinanza italiana) – può, comunque, considerarsi cittadino italiano in presenza di alcune circostanze.
Infatti, il Codice Civile del 1865, nel suo complesso di norme in materia di cittadinanza (artt. 4-15), non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia.
Pag. 1 di 3 Necessario era che i nati prima del 1861/1866 ed emigrati in uno Stato estero, provenissero da uno
Stato preunitario, poi, entrato a far parte del Regno d'Italia. In tale ipotesi, l'avo nato prima della nascita del Regno d'Italia acquisiva la cittadinanza italiana se all'unificazione (1861/1866) era in vita seppur non presente sul territorio.
Diversamente, se al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del decesso, lo
Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costui restava escluso dall'acquisizione della cittadinanza italiana (cfr. Documento di studio del Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze “La Cittadinanza Italiana, la Normativa, le Procedure, le Circolari” – Massimario per l'Ufficiale dello Stato Civile, ed.2012, pag.44). Nella fattispecie in discussione, l'avo risulta nato nel 1861 sul territorio del comune di Polcenigo, annesso al Regno d'Italia nel 1866 (https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl? Email_1
e nel 1899, anno in cui nasceva il figlio Email_2 Pt_1 [...]
, figlio di e Persona_7 Persona_8 Persona_9 [...]
era ancora in vita (cfr. Doc. 12), pertanto, può ritenersi aver acquisito la Persona_10 cittadinanza italiana.
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. – nato il [...], in [...] Parte_1 Persona_6 Parte_1
– nato il [...], in [...]; Parte_1
2. AN (SPOSATA GARMBIS): – Persona_1 Persona_6 Parte_1 nato il [...], in [...] – nato il [...], in [...] – Parte_1 Parte_1
3. – nato il [...], Parte_2 Persona_6 Parte_1 in Brasile – nato il [...], in [...] – – Parte_1 Parte_1 Per_1
[...]
4. – nato il [...], Parte_3 Persona_6 Parte_1 in Brasile – nato il [...], in [...] – – Parte_1 Parte_1 Per_1
[...]
5. CI EL: – nato il [...], in [...] Persona_6 Parte_1
– nato il [...], in [...] – Parte_1 Parte_1
6. – nato il [...], in Parte_4 Persona_6 Parte_1
Brasile – nato il [...], in [...] – – Parte_1 Parte_1 Persona_3
In punto di diritto, rileva precisare che per lungo tempo, sia in epoca pre-unitaria che successivamente e fino all'ufficiale istituzione delle anagrafi civili presso i Comuni, era devoluto alle Parrocchie il compito di tenere registri civili di nascita (e di battesimo) dei soggetti nati presso la circoscrizione ecclesiastica. Pienamente probanti, dunque, i certificati di nascita estratti dai registri parrocchiali.
Inoltre, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza – sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ancora, il figlio minore, all'esito del riconoscimento della cittadinanza italiana del genitore, acquisisce dalla nascita lo stato di cittadino italiano senza necessità di procedimenti aggiuntivi (art.
Pag. 2 di 3 14, Legge n. 91/1992), tuttavia, nulla osta alla pronuncia anche nei suoi confronti dello status di cittadino italiano.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 17 febbraio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
Pag. 3 di 3