Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/1978, n. 565
CASS
Sentenza 7 febbraio 1978

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Nell'accessione invertita, la mala fede del proprietario del fondo occupato non esime l'occupante dall'Obbligo del pagamento del doppio della superficie occupata ma puo costituire elemento di un illecito in relazione al quale, a norma dell'art 2043 cod civ, sorgera nell'occupante il diritto al risarcimento del danno.*

Nel caso di accessione invertita, la mancata percezione dei frutti del terreno occupato e una diretta conseguenza della occupazione del terreno e del trasferimento coattivo della proprieta di esso, fatti in relazione ai quali il diritto dell'originario proprietario e tutelato attraverso l'attribuzione del doppio del valore del terreno stesso. Il maggior danno risarcibile a parte, di cui all'art 938 cod civ, consiste, invece, nel deprezzamento che, per la privazione della zona occupata, deriva attualmente al suolo residuo. ( V 543/73, mass n 362575; ( V 2700/58, mass n 335264).*

E manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita costituzionale dell'art 938 cod civ - nella parte in cui non considera la mala fede del proprietario del fondo occupato come causa di esonero dell'occupante, in cui favore si verifica la accessione invertita, dall'Obbligo del pagamento del doppio del valore della superficie occupata - in relazione all'art 3 della Costituzione. Non e, infatti, ravvisabile nel citato articolo alcuna violazione del principio di eguaglianza, essendo esso egualmente applicabile a tutti coloro che vengono a trovarsi nelle medesime condizioni e dato che, nell'ipotesi in cui il proprietario del terreno occupato sia in mala fede (e cerchi di realizzare una speculazione, facendosi pagare il terreno per il doppio del suo valore) soccorre a tutela dell'interesse dell'occupante in buona fede la norma dell'art 2043 cod civ. cosi, ove detto proprietario induca con artifici il vicino ad estendere la costruzione sul suo terreno, facendogli balenare la possibilita di una pronta cessione del suolo occupato o esprimendo in Forma inidonea il consenso al trasferimento, egli porra in essere un illecito, in relazione al quale sorgera nella controparte il diritto al risarcimento dei danni.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/1978, n. 565
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 565
    Data del deposito : 7 febbraio 1978

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