Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 24/11/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
ME ZZ Presidente Gianpiero D’Alia Consigliere CA FI MA GH Primo referendario (relatore)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24127 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:
IS ON, (c.f. [...]) nato a SC (AG) il 28/06/1978 e residente a [...] alla via Edoardo Ienner n. 54, sc. A, in t. 7, US NI, (c.f. [...]) nato a VA (MN) il 25.03.1961 e residente a [...] in Strada Val Nure n. 19, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti RI D’RS e ON D’RS del foro di Salerno presso il cui studio in Salerno alla via Arce n. 122 hanno eletto domicilio, oltre che presso i rispettivi indirizzi PEC, giusta procura in calce alla comparsa costitutiva;
in merito a un’ipotesi di danno erariale da mancata esecuzione Sentenza n. 284/2025 della sentenza della Corte d’appello di AT, Sez. Lavoro, n.
1175/2018 resa nei confronti del dott. Pierluigi ZA, in danno del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per complessivi €
110.041,60.
Nell’udienza pubblica del 16.09.2025, udita la relazione del Giudice relatore, udito il pubblico ministero dott. Pasquale Pedace, udito l’avv. ON D’RS anche per delega dell’avv.
RI D’RS.
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 23.12.2024, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. BR AM
(direttore generale del CNR dal 30.11.2017 al 31.08.2021) e il sig. LP PP (direttore generale del CNR dal 01.09.2021) per sentirli condannare al risarcimento del danno in favore del CNR complessivamente quantificato nella complessiva somma di € 110.041,60 da porsi solidalmente in capo ai convenuti, in ragione dell’accertata responsabilità dolosa, ovvero, in subordine, nella misura del 75% a carico del dott. AM BR (€ 82.531,20) e del 25% a carico del dott. PP LP (€ 27.510,40), in relazione al tempo in cui sono stati direttori generali del CNR e, dunque, in relazione alle loro condotte e al contributo eziologico da ciascuno di essi concretamente fornito alla verificazione del danno erariale contestato, ovvero, in via subordinata, alla somma che risulterà di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria e, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, gli interessi legali.
La vicenda trae origine dalla segnalazione del 31.07.2018 (nota prot. 0007664) con cui la Sezione Lavoro della Corte d’appello di AT ha trasmesso alla Procura regionale la sentenza n.
1175/2018, di conferma della statuizione del giudice di prima cure (Tribunale di AT, sentenza n. 1519 del 16.07.2014 con la quale, nel respingere l’appello, era stata incidentalmente accertata la nullità del contratto di lavoro, tra il ZA e il CNR, a causa dell’illegittimo ricorso, da parte dell’amministrazione, alla procedura di stabilizzazione di cui all’art. 1 co. 519 l.
296/2006, espressamene riservata al solo personale non dirigenziale.
Nel corso delle indagini, è altresì emerso che il CNR - nonostante la sentenza n. 1175/2018 della Corte d’appello di AT fosse passata in giudicato in data 26/02/2019 per mancata impugnazione dinnanzi alla Corte di cassazione - non ha mai provveduto a darvi, consentendo al dott. ZA di continuare a lavorare per ulteriori quattro anni, sino al giorno 01/03/2022, data in cui è andato in quiescenza.
Riferisce l’attore che, con nota pervenuta all’ufficio della Procura il 20 luglio 2023, il CNR ha comunicato di non aver preso alcun provvedimento consequenziale alla declaratoria di nullità del contratto di lavoro per non esporsi ad azioni giudiziarie da parte dell’interessato, considerato che la valenza precettiva della sentenza n. 1175/2018 non era scontata, ma il frutto di un errore interpretativo sull’art. 1, comma 519 della l. n. 296/06.
Ha altresì contestato tale impostazione, non potendo l’amministrazione interpretare arbitrariamente una pronuncia giudiziale e decidere se darvi o meno esecuzione, rammentando che l’art. 21 della l. n. 241/90 sancisce espressamente la nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato.
Pertanto, ha perimetrato la propria azione entro il confine della responsabilità per violazione del giudicato e, conseguentemente, per il danno derivante dal pagamento delle retribuzioni non dovute al lavoratore, stante la definitività della pronuncia di nullità del contratto di lavoro.
Ha riferito inoltre che inizialmente era stata avviata un’azione contro coloro che avevano materialmente proceduto all’illegittima stabilizzazione del dott. ZA, ossia l’ex direttore dell’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR di Mangone (Prof.
AL TR) e l’allora direttore generale del CNR (dott.
IO TU) ma che, con sentenza n. 216/2024 del 14.10.2024, la Corte dei conti per la regione Calabria ha rigettato la domanda, da un lato, ritenendo parzialmente fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal TR e, da altro e più assorbente profilo, escludendo la sussistenza dell’elemento soggettivo (non solo del dolo, ma anche della colpa grave).
Precisata l’irrilevanza del proscioglimento dalle accuse di danno erariale nei confronti del TR e del TU, il requirente ha evidenziato che gli odierni convenuti sono invece stati citati in giudizio per una differente condotta, di natura dolosa (ed in subordine gravemente colposa), avendo omesso di dare esecuzione alla ridetta sentenza definitiva.
In punto di quantificazione del danno, infatti, l’attore ha precisato che la parte corrispondente al totale delle retribuzioni lorde erogate al dipendente dalla data del passaggio in giudicato dell’indicata pronuncia (26/02/2019) sino alla data del collocamento in quiescenza (01/03/2022), non può essere imputata ai due dirigenti che hanno assunto il dott. ZA, ma dev’essere posta a carico dei soli dirigenti del CNR che si sono succeduti in detto arco temporale, in quanto la condotta omissiva di violazione del giudicato ha interrotto il nesso di causalità tra le preesistenti condotte di coloro che hanno proceduto all’illegittima assunzione e il danno arrecato al CNR in conseguenza della mancata esecuzione del giudicato del lavoro.
2. I convenuti si sono costituiti col ministero degli avvocati RI e ON D’RS con atti separati del 15 e del 17 luglio 2025 ma con comuni argomentazioni ed analoghe eccezioni. In particolare, essi hanno sostenuto la carenza di legittimazione passiva nel giudizio, in quanto il direttore generale del CNR non ha alcuna competenza a decidere e/o eseguire il giudicato delle decisioni dell’autorità giudiziaria, che sono di esclusiva competenza dell’Ufficio legale, ed anche la stessa assunzione del dott. ZA non rientra nelle competenze del direttore generale, essendo demandata all’Ufficio della gestione delle risorse umane. Ne costituisce riprova, nella prospettazione difensiva, il fatto che la sentenza n. 1175/2018 della Corte d’Appello di AT era inviata, dall’avvocatura dello Stato, all’Ufficio legale, alla Direzione centrale gestione risorse e all’Ufficio gestione delle risorse umane. Inoltre, l’art. 11 dello statuto attuale del CNR (al pari della vetus editio di cui al d.lgs. n.
127/03) attribuisce al direttore generale l’esclusiva funzione di coordinamento nella ricerca scientifica svolta in Italia e all’estero, nella programmazione finanziaria degli 88 Istituti esterni ubicati in varie regioni d’Italia e all’estero, ma appunto senza alcuna competenza nella vicenda in esame che, fin dall’inizio, risulta incardinata nell’Ufficio contenzioso del lavoro del CNR, a sua volta gestito dal settore Affari legali diretto nel 2023 dall’avv. Capitelli col supporto esterno dell’avvocatura dello Stato.
Ancora, sostiene la difesa che l’unico atto a firma del direttore Brugnone è la relazione del 23.07.2019 in merito alle diffide ai proff. TR e AR e che non riguardano la sentenza di cui si contesta la violazione del giudicato, ossia la sentenza n.
1175 del 2018 della Corte d’Appello di AT, sezione lavoro, ma che avevano unicamente la finalità di interrompere la prescrizione nel diverso e autonomo giudizio contabile rg. 23919.
I convenuti contestano, inoltre, la sussistenza del danno erariale, atteso che gli emolumenti corrisposti al dott. ZA, laddove non fossero stati spesi quale corrispettivo per la sua retribuzione, sarebbero stati comunque liquidati in favore di un altro medico da assumente con analoga specializzazione, fermo restando che una volta assunto, egli è tutelato dall’art. 2126 c.c.
e dalla lettura che della norma hanno dato nel tempo sia la giurisprudenza di legittimità che quella contabile.
Ancora, contestano la quantificazione del danno, a loro dire errata in punto di diritto, in quanto un eventuale esborso andrebbe comunque effettuato al netto delle ritenute fiscali e previdenziali ex art. 150 della l. n. 77 del 2020, e la sussistenza dell’elemento soggettivo, anzitutto del dolo, di cui l’attore non offre la prova, e della colpa grave.
Infine, contestano la violazione dell’art. 83, comma 2 del c.g.c.
secondo cui quando una delle parti non sia stata convenuta “il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza”.
Chiedono, pertanto, in caso di accoglimento della domanda, di voler tener conto, comunque, dei vantaggi conseguiti dal CNR per l’attività lavorativa svolta dal dott. ZA, oltre l’esercizio del potere di riduzione.
3. All’udienza del 16 settembre 2025, uditi il pubblico ministero e l’avv. D’RS, i quali si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, all’esito la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Merita preliminare scrutinio l’eccepita carenza di legittimazione passiva dei convenuti, in ragione del fatto che, a norma dell’art 11 dello statuto del CNR e dell’art. 11 d.lgs. n.
127/03 essi, in quanto ricoprenti la carica apicale di direttore generale, non avrebbero avuto alcun ruolo nella vicenda in esame.
Al direttore generale del CNR, questa la tesi, sarebbe attribuita l’esclusiva funzione di coordinamento nella ricerca scientifica e nella programmazione finanziaria, mentre in questa vicenda l’unico contraddittore competente a fornire risposte adeguate sarebbe stato l’Ufficio contenzioso del lavoro dell’ente, a sua volta gestito dal settore Affari legali, diretto nel 2023 dall’avv.
Capitelli col supporto esterno dell’avvocatura dello Stato.
L’eccezione è infondata e deve essere disattesa.
La legittimazione passiva, come noto, concerne il diritto all’azione di cui è lo speculum ex latere debitoris, concerne cioè il diritto a contraddire sull’azione spiegata dall’attore e spetta a chiunque sia chiamato a prendere posizione sui fatti costitutivi della domanda: solo la radicale estraneità alla causa nella prospettazione attorea rende ragione dell’eccepito difetto di legittimazione processuale.
Ora, dalla prospettazione dei fatti avanzata dall’attore in citazione, non v’è dubbio ch’egli individua nei due convenuti, che si sono avvicendati nel ruolo di direttore generale del CNR nel periodo contestato, una responsabilità erariale per non aver dato esecuzione ad un giudicato civile che era loro preciso dovere attuare, proprio in quanto vertici apicali dell’ente.
Entro questa cornice, pertanto, essi non possono dichiararsi radicalmente estranei alla causa, ma sono legittimati a contraddire sulla domanda dell’attore, prendendo posizione di su essa, come in effetti hanno fatto, e solo all’esito di tale esame, di merito, della domanda, potrà essere accertato se la legittimazione processuale implichi, o meno, la legittimazione sostanziale, e dunque la titolarità sostanziale del rapporto controverso.
Ed in vero, a una più attenta lettura, i due convenuti sembrano contestare il difetto di titolarità sostanziale del rapporto, che andrebbe individuato in altro ufficio interno, ma non nella direzione generale del CNR che, tuttavia, proprio per la funzione di coordinamento richiamata nelle memorie, è intranea al rapporto dedotto in giudizio e rende ragione della loro posizione processuale.
La carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti, pertanto, deve essere respinta.
2. Nel merito, la domanda avanzata dalla Procura regionale è in parte fondata e merita l’accoglimento nei limiti che seguono.
Deve essere al tal proposito innanzitutto ribadita la causa petendi, che l’attore ha delineato e ripetuto più volte con chiarezza nel libello introduttivo, ossia la causazione di un danno erariale da violazione del giudicato riguardante la sentenza n. 1175/2018 della Corte d’appello di AT, la quale – nel respingere il gravame azionato dal ricorrente ZA sulla previa sentenza del Tribunale di AT n. 1519 del 16.07.2014 in merito a differenze retributive asseritamente spettanti – ha rilevato incidentalmente la nullità del contratto di lavoro più volte indicato.
Così delineata la causa petendi, va da sé che ogni ulteriore indagine sulla legittimità o meno dell’assunzione del ZA, su cui pure le parti hanno argomentato, ponendosi così al di là dei confini tracciati dall’attore, non può costituire oggetto di alcuna delibazione salvo incorrere ne vizio di ultrapetizione, né può venire sul punto in soccorso quanto argomentato dal CNR con la nota del 20 luglio 2023, ossia che la valenza precettiva della sentenza n. 1175/2018 cit. non era scontata, ma il frutto di un errore interpretativo sull’art. 1, comma 519 della l. n. 296/06 da parte del giudice d’appello.
È evidente infatti che, ove così ritenuto, il CNR avrebbe potuto e dovuto promuovere il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c.
contro la sentenza stessa, laddove invece, prestandovi acquiescenza, ha fatto sì che sulla statuizione della Corte d’appello di AT si formasse il giudicato c.d. <sostanziale>
che, come noto, a mente dell’art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi e aventi causa.
Nel caso che ci occupa, infatti, la sentenza n. 1175 del 2018 della Corte d’appello di AT, pur non contemplando nel dispositivo la declaratoria di nullità del contratto del dott. ZA, aveva tuttavia respinto la domanda così motivando: “dalla nullità del contratto di lavoro discende, come rilevato, seppure in via meramente incidentale, dal giudice di prime cure, l’infondatezza di qualsiasi domanda su di esso fondata, perché priva di titolo giuridico”.
Entro questi limiti, pertanto, il Collegio conviene con le conclusioni dell’attore, ossia che non v’erano ragioni di sorta per continuare a tenere in vita un contratto dichiarato nullo nella parte motiva di una sentenza d’appello, una volta che su di essa era intervenuto il giudicato c.d. <formale>.
Il BR e il LP, proprio per la qualifica di direttore generale di cui erano titolari, avvicendatisi alla guida dell’ente tra il 26.02.2019 ed il 01.03.2022, avrebbero dovuto esigere un report dagli uffici competenti sulle eventuali criticità rilevabili al loro interno, tra cui certamente un ruolo di primaria rilevanza -
per gli evidenti effetti che da esse possono derivare sul piano economico-finanziario - assumono gli esiti dei contenziosi in corso; detta in altri termini si sarebbero dovuti far carico di richiedere agli uffici di diretta collaborazione, su quali presupposti di fatto e di diritto poggiavano le pronunce giudiziali che avevano visto l’ente soccombente, così da poterne vagliare causa cognita gli effetti.
Calando siffatte considerazioni al caso di specie, entrambi i convenuti, ciascuno per il periodo in cui avevano ricoperto il suddetto profilo professionale di direttore generale, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento previste dall’ art. 11 dello statuto più volte richiamato, avrebbero quindi dovuto non solo limitarsi ad acquisire l’esito del contenzioso giuslavoristico instaurato dal ZA ma, unitamente all’ufficio legale valutarne, come sopra anticipato, gli elementi di diritto che avevano condotto alla decisione in sentenza, quindi anche dell’accertata nullità del contratto di lavoro a tutela dell’integrità patrimoniale dell’ente pubblico.
La tesi difensiva secondo cui tra i compiti e le funzioni del direttore generale non v’è un dovere di condotta così puntuale, non può, pertanto, considerarsi persuasiva, giacché, oltre a quanto poc’anzi evidenziato, occorre considerare che tra i vari compiti che lo statuto del CNR assegna all’indicata qualifica ricoperta, vi è il compito di “elaborare il piano annuale di formazione del personale e la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici, da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione” (art. 11, lett. b),
compiti che, all’evidenza, resterebbero inattuati se il direttore generale non si attivasse per avere contezza dello stato attuale dell’ente esigendo, dai diversi uffici che fanno capo alla sua direzione (tra cui l’ufficio legale) e dalla direzione centrale delle risorse umane, una rappresentazione puntuale delle eventuali criticità concernenti il personale dipendente.
2.1. Ciò detto, il Collegio è tuttavia persuaso che, sotto il profilo soggettivo dell’imputabilità del fatto, ai due convenuti non possa essere addossata una responsabilità dolosa, bensì gravemente colposa, condividendosi così la prospettazione secondaria dell’attore.
Nella vicenda di causa è, infatti, evidente come non possa configurarsi la volontarietà dell’azione omissiva ma - alla luce delle peculiarità che connotano il caso, in particolar del fatto che la nullità del contratto di lavoro non emergesse ictu oculi dal dispositivo della pronuncia d’appello – più ragionevolmente deve ravvisarsi una inescusabile negligenza soprattutto ove si consideri che, se avessero diligentemente svolto le funzioni connesse al ruolo ricoperto, i convenuti avrebbero potuto agevolmente cogliere la portata del monito contenuto nell’ultimo capoverso della parte motiva alla sentenza n. 1175/2018 cit.:
“come dalla vicenda emergano profili di responsabilità erariale e penale, attesa la conclusione di un rapporto lavorativo subordinato a tempo indeterminato per qualifica dirigenziale in aperta violazione di legge”.
I due dirigenti si sono in definitiva posti in aperta violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/01 a mente del quale: “5. La violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. … Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave… - 5-quater. I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale…”.
2.2. Circoscritta la responsabilità dei due convenuti nell’alveo della colpa grave, il Collegio è tuttavia persuaso anche del fatto che, sul piano dell’efficienza causale, la loro condotta non sia stata la sola a porsi in relazione diretta e immediata col danno: infatti, oltre al NA e al LP, pure nulla hanno fatto gli uffici direttamente coinvolti dal contenzioso in essere col dott. ZA, il cui dovere primario sarebbe stato quello di rendere edotta la direzione generale del CNR dell’esito, a fortiori se negativo, del giudizio.
Di tale circostanza, a mente dell’art. 83, comma 2 c.g.c., non può non tenersi conto ai fini della quantificazione della minor somma da porre a carico dei due convenuti.
È infatti convincimento del Collegio che, nella vicenda in esame, il contributo causale dei soggetti non chiamati in giudizio, in primis l’ufficio legale, è di maggiore impatto (almeno il 70%) sul danno arrecato, rispetto alla grave negligenza contestata al BR e al LP, residuando perciò a loro carico una responsabilità del 30% di quanto richiesto dal pubblico ministero, e dunque € 33.012,48= dei quali il 75% pari a €
24.759,36 a carico di AM BR, e il restante 25%
pari a € 8.253,12 a carico di PP LP, condividendosi la ripartizione percentuale operata dall’attore sul punto.
3. Infine, deve essere disattesa la richiesta dei convenuti di una rideterminazione del quantum dovuto prendendo a base del calcolo l’importo al netto delle ritenute fiscali e previdenziali ex art. 150 della l. n. 77 del 2020, atteso il pronunciamento da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 24/QM/2020, che ha affermato il principio di diritto secondo cui la quantificazione deve essere fatta al lordo delle ritenute fiscali irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo e che si adatta alla fattispecie di causa.
Allo stesso modo, deve essere disattesa anche la richiesta di una compensatio lucri cum damno per essersi il CNR comunque avvantaggiato dell’attività resa dal dott. ZA, in quanto per costante giurisprudenza contabile non si può configurare un vantaggio apprezzabile in presenza di limitazioni normative alla discrezionalità amministrativa (e tale è la prescrizione dell’art.
36, comma 5-quater del d. lgs. n. 165/01, a mente del quale “i contratti di lavoro posti in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale”), posto che il disvalore che racchiude in sé l’agire in contrasto con tali prescrizioni finisce per escludere in radice ogni favorevole valutazione in termini erariali (cfr. Corte dei conti, regione Calabria, sentenza n. 120/2022).
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine della sentenza.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 24127 del registro di segreteria, lo accoglie in parte e per l’effetto,
- condanna AM BR al pagamento di €
24.759,36 in favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Su tale somma deve essere calcolata la rivalutazione monetaria dal giorno dell’evento lesivo fino alla pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno della pubblicazione fino all’effettivo soddisfo,
- condanna PP LP al pagamento di € 8.253,12 in favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Su tale somma deve essere calcolata la rivalutazione monetaria dal giorno dell’evento lesivo fino alla pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno della pubblicazione fino all’effettivo soddisfo,
- condanna AM BR e PP LP in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore dell’erario come da nota segretariale a margine.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
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irm a to d ig ita lm e n te Così deciso in AT, nella Camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
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Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in data 24/11/2025 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente