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Decreto 10 marzo 2025
Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. /3605/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Volontaria Giurisdizione-Ufficio del Giudice Tutelare
Il Giudice tutelare dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, nel procedimento di volontaria giurisdizione in epigrafe indicato, vista l'istanza di liquidazione di equo compenso presentata da Avv. Parte_1 quale amministratore di sostegno di Parte_2 relativamente al periodo 31.12.2023-31.12.2024 considerato che gli uffici di protezione giuridica degli incapaci sono gratuiti, ma che il
Giudice tutelare, secondo il disposto di cui all'art. 424, I comma, c.c., che richiama l'art. 379
c.c., può riconoscere un'indennità al tutore o all'amministratore di sostegno (art. 411, I comma, c.c., che richiama l'art. 379 c.c.), in considerazione dell'entità del patrimonio dell'incapace e delle difficoltà dell'amministrazione;
ritenuto che
l'equa indennità non abbia natura retributiva, ma serva a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili di cui è gravato l'amministratore a cagione dell'attività di amministrazione, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga, senza possibilità di nominare sostituti;
considerati, ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo, l'impegno profuso, il tempo dedicato alla cura degli interessi del beneficiario/interdetto, la complessità dell'attività esercitata nonché l'entità del patrimonio dell'amministrato;
considerato che
, con riferimento alla liquidazione dell'IVA sulla somma così riconosciuta, si registrano diversi orientamenti:
- la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. V, Sent., 13-07-2020, n. 14846) ha recentemente ribadito che “in tema di IVA, posto che l'attività svolta dall'amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l'amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso” e che, pertanto, non deve di norma essere liquidata l'IVA, da riconoscersi invece per l'attività di carattere più strettamente professionale (es. assistenza in un giudizio);
- di contro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, Sent. 15.4.2021, Eq contro
, nella Causa C-846/2019) Controparte_1 ha fornito una chiara interpretazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che costituiscono un'attività economica ai sensi dell'art. 9, par. 1, della suddetta direttiva e dunque sono soggette ad IVA le “prestazioni di servizi effettuate a favore di persone maggiorenni legalmente incapaci e dirette a proteggerle negli atti della vita civile, il cui espletamento è affidato al prestatore da un'autorità giudiziaria a norma di legge e la cui remunerazione è stabilita dalla stessa autorità in modo forfettario o sulla base di una valutazione caso per caso tenendo conto in
Pagina 1 particolare della situazione finanziaria della persona incapace, […] qualora tali prestazioni siano effettuate a titolo oneroso, il prestatore ne tragga redditi a carattere permanente e il livello del compenso di tale attività sia determinato secondo criteri che ne garantiscano
l'idoneità a coprire le spese di funzionamento sostenute da tale prestatore”; pertanto, secondo la CGUE ordinariamente le prestazioni rese dal tutore/amministratore di sostegno hanno carattere economico e sottostanno al regime IVA, sebbene non sia escluso che anche un Avvocato possa effettuare, a beneficio di persone maggiorenni legalmente incapaci, prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza e la sicurezza sociale, nell'esercizio di un'impresa, essendo in tale contesto assimilabile ad un organismo di diritto pubblico avente carattere sociale, escluso dall'applicazione del relativo regime IVA, ai sensi dell'art. 132, par. 1, lett. g, direttiva 2006/112/CE;
- a seguito di interpello da parte di un amministratore di sostegno, l'Agenzia
[...]
ha dichiarato di non dar seguito all'orientamento della Corte Controparte_2 di Cassazione, ma di fare applicazione della risoluzione n. 2/E del 2012, che qualifica l'indennità riconosciuta all'amministratore di sostegno come un compenso per lo svolgimento di attività professionale inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 TUIR e rilevante ai fini IVA;
ritenuto, pertanto, che nel caso di specie, sulla base dei soprarichiamati principi, debba essere riconosciuta, in favore dell'Avvocato, la liquidazione dell'IVA, se dovuta, in base al regime fiscale di volta in volta adottato;
P.Q.M.
liquida all'Amministratore di sostegno, per il periodo di gestione di cui in premessa, un'indennità di €1800, comprensivi di spese sostenute ed oltre accessori di legge, se dovuti.
Autorizza il prelievo della somma liquidata dal c/c della procedura.
Si comunichi.
Lucca, 09/03/2025
Il Giudice Tutelare dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Volontaria Giurisdizione-Ufficio del Giudice Tutelare
Il Giudice tutelare dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, nel procedimento di volontaria giurisdizione in epigrafe indicato, vista l'istanza di liquidazione di equo compenso presentata da Avv. Parte_1 quale amministratore di sostegno di Parte_2 relativamente al periodo 31.12.2023-31.12.2024 considerato che gli uffici di protezione giuridica degli incapaci sono gratuiti, ma che il
Giudice tutelare, secondo il disposto di cui all'art. 424, I comma, c.c., che richiama l'art. 379
c.c., può riconoscere un'indennità al tutore o all'amministratore di sostegno (art. 411, I comma, c.c., che richiama l'art. 379 c.c.), in considerazione dell'entità del patrimonio dell'incapace e delle difficoltà dell'amministrazione;
ritenuto che
l'equa indennità non abbia natura retributiva, ma serva a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili di cui è gravato l'amministratore a cagione dell'attività di amministrazione, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga, senza possibilità di nominare sostituti;
considerati, ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo, l'impegno profuso, il tempo dedicato alla cura degli interessi del beneficiario/interdetto, la complessità dell'attività esercitata nonché l'entità del patrimonio dell'amministrato;
considerato che
, con riferimento alla liquidazione dell'IVA sulla somma così riconosciuta, si registrano diversi orientamenti:
- la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. V, Sent., 13-07-2020, n. 14846) ha recentemente ribadito che “in tema di IVA, posto che l'attività svolta dall'amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l'amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso” e che, pertanto, non deve di norma essere liquidata l'IVA, da riconoscersi invece per l'attività di carattere più strettamente professionale (es. assistenza in un giudizio);
- di contro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, Sent. 15.4.2021, Eq contro
, nella Causa C-846/2019) Controparte_1 ha fornito una chiara interpretazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che costituiscono un'attività economica ai sensi dell'art. 9, par. 1, della suddetta direttiva e dunque sono soggette ad IVA le “prestazioni di servizi effettuate a favore di persone maggiorenni legalmente incapaci e dirette a proteggerle negli atti della vita civile, il cui espletamento è affidato al prestatore da un'autorità giudiziaria a norma di legge e la cui remunerazione è stabilita dalla stessa autorità in modo forfettario o sulla base di una valutazione caso per caso tenendo conto in
Pagina 1 particolare della situazione finanziaria della persona incapace, […] qualora tali prestazioni siano effettuate a titolo oneroso, il prestatore ne tragga redditi a carattere permanente e il livello del compenso di tale attività sia determinato secondo criteri che ne garantiscano
l'idoneità a coprire le spese di funzionamento sostenute da tale prestatore”; pertanto, secondo la CGUE ordinariamente le prestazioni rese dal tutore/amministratore di sostegno hanno carattere economico e sottostanno al regime IVA, sebbene non sia escluso che anche un Avvocato possa effettuare, a beneficio di persone maggiorenni legalmente incapaci, prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza e la sicurezza sociale, nell'esercizio di un'impresa, essendo in tale contesto assimilabile ad un organismo di diritto pubblico avente carattere sociale, escluso dall'applicazione del relativo regime IVA, ai sensi dell'art. 132, par. 1, lett. g, direttiva 2006/112/CE;
- a seguito di interpello da parte di un amministratore di sostegno, l'Agenzia
[...]
ha dichiarato di non dar seguito all'orientamento della Corte Controparte_2 di Cassazione, ma di fare applicazione della risoluzione n. 2/E del 2012, che qualifica l'indennità riconosciuta all'amministratore di sostegno come un compenso per lo svolgimento di attività professionale inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 TUIR e rilevante ai fini IVA;
ritenuto, pertanto, che nel caso di specie, sulla base dei soprarichiamati principi, debba essere riconosciuta, in favore dell'Avvocato, la liquidazione dell'IVA, se dovuta, in base al regime fiscale di volta in volta adottato;
P.Q.M.
liquida all'Amministratore di sostegno, per il periodo di gestione di cui in premessa, un'indennità di €1800, comprensivi di spese sostenute ed oltre accessori di legge, se dovuti.
Autorizza il prelievo della somma liquidata dal c/c della procedura.
Si comunichi.
Lucca, 09/03/2025
Il Giudice Tutelare dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
Pagina 2