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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2022 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
All'udienza del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa civile di I Grado promossa da:
, nata ad [...] il [...], residente a [...]
Sud n. 147, c.f. , elettivamente domiciliata a Pescara al Viale G. C.F._1
Marconi n. 375, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Camplone (c.f.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
ed al fax n. 08563581 Email_1
RICORRENTE
Contro
, c.f. e p.i. , con sede in IL (TE) Via Roma n. 102, in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE contumace
E nei confronti di
, CF Controparte_2 PartitaIVA_2
, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato P.IVA_3
e difeso dagli Avv.ti Armando Gambino, C.F. e Silvana Mariotti, C.F._3
C.F. , procuratori per procura generale alle liti a rogito Notaio C.F._4 Per_1
di Fiumicino, Rep. n. . 37590/7131 del 23.01.23. Persona_2
Elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Teramo, presso l'Ufficio Legale della sede , in Corso S. Giorgio nn. 14/16. Controparte_3
Indirizzo di posta elettronica: Email_2 Email_3
E indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4
1 t;
FAX: 0861336419 Email_6
TERZO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, dichiarata in via preliminare la nullità ex art. 2113 c.c., illegittimità, inefficacia ed inopponibilità di qualsiasi rinunzia e/o transazione aventi ad oggetto diritti del lavoratore, in qualsiasi sede ed a qualsiasi titolo sottoscritti dalla ricorrente, accogliere il presente ricorso e conseguentemente:
a) accertato e dichiarato:
- che è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro nei termini e con l'inquadramento contrattuale meglio descritti nelle premesse del ricorso;
- che la ricorrente Parte_1
durante il precorso rapporto di lavoro con la società ha prestato
[...] Controparte_1 lavoro con vincolo di subordinazione secondo le modalità e gli orari descritti in narrativa, maturando retribuzioni per complessivi €3.715,96, comprensivi di €221,81 per T.F.R. o di quel diverso ammontare, maggiore o minore, che sarò provato in corso di causa e che, in ogni caso risulteranno dovute ex art. 36 della Costituzione. b) Per l'effetto condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ricorrente di tutte le somme dovute
a titolo retribuzioni ed oneri accessori così come calcolate nei conteggi analitici allegati al presente atto e che si indicano in complessivi €3.715,96 - da cui dedurre gli acconti percepiti pari ad € 589,00 - o di quelle diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia e che risulteranno dovute ex art. 36 della Costituzione, anche in funzione di quell'eventuale diverso livello retributivo che sarà riconosciuto appropriato, anche all'esito di espletanda CTU, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
c) Condannare la ditta resistente in persona del suo legale rapp.te p.t. alla ricostruzione e regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente presso l' CP_3 mediante il versamento dei relativi contributi, ovvero all'equivalente risarcimento del danno CP_ in favore della ricorrente;
d) Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
CP_
“Voglia L'Ill.mo Tribunale di Teramo, accogliere il ricorso presentato dalla IG
, accertando e dichiarando la sussistenza dell'obbligo a Parte_1 regolarizzare la posizione contributiva rispetto alla stessa da parte della convenuta datrice di lavoro, e per l'effetto condannarla al pagamento in favore dell' delle CP_1 CP_3 somme dovute a titolo di contributi previdenziali, e relativi accessori, concernenti il rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra la ricorrente e la datrice di lavoro convenuta nel periodo per cui è causa. In ogni caso condannare il datore di lavoro al versamento in favore dell' dei contributi CP_3 calcolati su qualsivoglia importo accertato e/o pagato dallo stesso datore di lavoro in favore della specificata lavoratrice, anche a seguito di intervenuta transazione, e/o su qualsiasi emolumento erogato in favore della stessa, sempre nei limiti della eccepita PRESCRIZIONE. Sempre ed in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio”
2 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data27.11.2023, Parte_1
, premesso di aver prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze di
[...]
, dal 27.11.2022 al 31.01.2023 per lo svolgimento delle mansioni di CP_1
“barista”, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive da retribuzione ordinaria, straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività non godute e del T.F.R., nella misura di €. €3.715,96 oltre accessori di legge, nonché alla regolarizzazione contributiva presso l' . CP_3
A sostegno del ricorso ha dedotto di essere stata formalmente assunta, prima con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale determinato del 26.11.2022 avente decorrenza dal
27.11.2022 sino al 13.12.2022, con inquadramento al sesto livello, qualifica di operaia e mansioni di barista;
successivamente con contratto di apprendistato professionalizzante del
12.12.2022, inquadramento al 5 livello, qualifica di operaia, mansione di barista, avente decorrenza dal 13.12.2022 al 31.01.2023.
Ha rilevato che, a dispetto dell'orario di lavoro formalizzato di 24 ore settimanali, ha prestato attività lavorativa dalle 14.00 alle 22.00 continuativamente, senza sosta, per sei giorni alla settimana e quindi per 48 ore settimanali, percependo, per l'arco temporale di durata del rapporto di lavoro, esclusivamente un importo complessivo di €589,00 a fronte del maggior importo maturato e dovuto di €3.715,96.
1.2. La parte resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e all'udienza del 20.3.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Si costituiva in giudizio l' aderendo alle conclusioni rassegnate nel ricorso, con CP_3 condanna della al pagamento in favore dell' delle somme dovute a titolo CP_1 CP_3
di contributi previdenziali, e relativi accessori, concernenti il rapporto di lavoro subordinato.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e produzione documentale ed è stata rinviata all'udienza del 19.2.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, le parti costituite hanno depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
3 2. La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento.
La ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 3.715,96, o quella minore o maggiore risultante dovuta, per differenze retributive maturate e non percepite a titolo di retribuzione ordinaria, ferie non godute, 13° e
14° mensilità e TFR, assumendo la inadeguatezza della retribuzione percepita, in ragione dell'orario di lavoro effettivamente espletato.
In particolare assume che, a fronte delle 24 ore di lavoro settimanale formalizzate, la stessa ha prestato attività lavorativa di barista per 48 ore settimanali.
In diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Rimanendo sempre in un'ottica di valutazione del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, è noto che costituisce lavoro straordinario quello che eccede l'orario di lavoro normale previsto dalla legge e/o dal contratto collettivo.
Costituisce lavoro supplementare, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 81 del 2015, quello che eccede l'orario di lavoro stabilito contrattualmente per il lavoro part-time, ma entro i limiti dell'orario a tempo pieno.
In punto di distribuzione degli oneri probatori, è opportuno sottolineare che la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro supplementare e straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 Cod. Civ.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario
4 normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa. Il numero delle ore di lavoro supplementare/straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza.
Applicando tali principi al caso di specie, risulta per tabulas che la ricorrente è stata formalmente assunta dalla società , in forza di due diversi contratti di lavoro CP_1
subordinato:
- Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part time di 24 ore settimanali,
con decorrenza dal 27.11.2022 al 13.12.2022, con inquadramento al 6° livello e mansioni di barista;
- Contratto di apprendistato professionalizzante del 12.12.2022, inquadramento al 5 livello, qualifica di operaia, mansione di barista, avente decorrenza dal 13.12.2022 al
31.01.2023, sempre con orario di lavoro di 24 ore settimanali.
In entrambi i contratti di assunzione è espressamente previsto l'applicazione del CCNL
Pubblici Esercizi.
Quanto all'orario di lavoro è emerso che effettivamente la ricorrente, a dispetto della diversa previsione contenuta nei due contratti di lavoro, ha prestato attività lavorativa con un disimpegno orario maggiore e pari a 48 ore settimanali.
In particolare è emerso che la ricorrente, per tutta la durata del rapporto di lavoro, dal
27.11.2022 al 31.1.2023, ha lavorato per otto ore al giorno, dalle 14.00 alle 22.00, per sei giorni alla settimana.
Sul punto si veda quanto dichiarato in maniera netta e precisa dalla teste _1
, collega di lavoro della ricorrente: “La ricorrente lavorava dalle 14.00 alle 22.00
[...]
per sei giorni alla settimana con giorno di riposo il martedì. Io lavoravo sempre la mattina e la ricorrente sempre il pomeriggio. Eravamo sole al lavoro come bariste, non c'erano altri dipendenti. Io ero sola la mattina e la ricorrente era sola il pomeriggio. Lo so perché oltre a passare al bar il pomeriggio presumo che il lavoro fosse organizzato come il mio”…. Si è vero ho già risposto. Aggiungo che però lavorava solo la domenica. L'orario di lavoro sopra indicato è sempre rimasto lo stesso per tutto il periodo lavorativo.”
5 “4. Vero che la ricorrente ha lavorato, nel periodo dal 13.12.2022 al 31.01.2023 osservando turni di lavoro di sei giorni a settimana lavorando per otto ore al giorno dalle
14.00 alle 22.00 dal martedì alla domenica, continuativamente, senza sosta, con giorno di riposo il lunedì”: “Ho già risposto, l'orario è quello sopra indicato.”
A fronte di tali dichiarazioni la ricorrente ha, pertanto, il diritto ad ottenere le differenze retributive maturate in ragione del maggior orario di lavoro svolto.
E quindi a titolo di retribuzione ordinaria, a titolo di straordinario (pari alle 8 ore settimanali di straordinario), a titolo di 13° e 14° mensilità, essendo emolumenti entrambi previsti dalla contrattazione collettiva applicata. Oltre che a titolo di TFR ai sensi dell'articolo
2120 c.c..
La suddetta testa ha anche confermato che l'orario di lavoro di 48 ore settimanali è stato rispettato per tutto il periodo senza sosta, godendo solo della giornata di riposo settimanale, con conseguente maturazione anche del diritto alle festività non godute.
Ai fini della determinazione del quantum debeatur è possibile fare riferimento al conteggio depositato da parte ricorrente in data 10.10.2024, in quanto parametrato al livello di inquadramento riconosciuto con il primo contratto di lavoro (peraltro più basso del 5° livello assegnato con il secondo contratto di apprendistato) e perché analiticamente formulato, ma con le seguenti correzioni.
In sede di ricorso introduttivo la ricorrente ha rivendicato il pagamento dei seguenti emolumenti:
Paga base nazionale € 1.825,49
Indennità di contingenza: 1.101,08
Tredicesima mensilità €230,58
Quattordicesima mensilità € 230,58
Festività non godute € 106,42
T.F.R. € 221,81.
Mentre in sede di nuovo conteggio ha inserito nuove poste creditorie, non contenute nella domanda iniziale, quali la ferie ed i permessi non goduti, e la maggiorazione del 15% per lo straordinario, sicchè trattandosi di nuove domande, tali pretese non possono essere riconosciute.
Ne consegue che la somma spettante alla ricorrente a titolo di differenze retributive, da retribuzione ordinaria, 13° e 14° mensilità, festività non godute e TFR, al netto degli importi percepiti, è pari ad € 3.249,11, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto
6 al soddisfo ed oltre alla regolarizzazione contributiva dovuta sul diverso monte orario accertato.
Il contegno processuale della parte resistente, che ha deciso di rimanere contumace, oltre a rivelare una significativa indifferenza della stessa per la vicenda, non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria;
l'allegazione della parte ricorrente di non essere stata pagata delle poste economiche riconosciute, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, della quale era la debitrice ed essere onerata.
In definitiva sintesi, il ricorso può essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati, con condanna della parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 3.249,11 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, oltre alla regolarizzazione che la società CP_1
è tenuta ad effettuare nei confronti dell' .
[...] CP_3
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022, nei valori minimi stante la natura contumaciale della causa.
Nei confronti dell' vanno invece compensate. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2022/2023 contrariis reiectis, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, condanna in persona del legale CP_1
rappresentante p.t. al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 3.249,11 a titolo di differenze retributive da retribuzione ordinaria, 13° e
14° mensilità, festività non godute e TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, con conseguente condanna della società resistente alla relativa regolarizzazione contributiva presso l'INPS;
• Condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite sostenute che liquida in € 1.313,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;
• Compensa le spese di lite nei confronti dell' . CP_3
7 Teramo, 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
All'udienza del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa civile di I Grado promossa da:
, nata ad [...] il [...], residente a [...]
Sud n. 147, c.f. , elettivamente domiciliata a Pescara al Viale G. C.F._1
Marconi n. 375, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Camplone (c.f.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
ed al fax n. 08563581 Email_1
RICORRENTE
Contro
, c.f. e p.i. , con sede in IL (TE) Via Roma n. 102, in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE contumace
E nei confronti di
, CF Controparte_2 PartitaIVA_2
, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato P.IVA_3
e difeso dagli Avv.ti Armando Gambino, C.F. e Silvana Mariotti, C.F._3
C.F. , procuratori per procura generale alle liti a rogito Notaio C.F._4 Per_1
di Fiumicino, Rep. n. . 37590/7131 del 23.01.23. Persona_2
Elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Teramo, presso l'Ufficio Legale della sede , in Corso S. Giorgio nn. 14/16. Controparte_3
Indirizzo di posta elettronica: Email_2 Email_3
E indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4
1 t;
FAX: 0861336419 Email_6
TERZO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, dichiarata in via preliminare la nullità ex art. 2113 c.c., illegittimità, inefficacia ed inopponibilità di qualsiasi rinunzia e/o transazione aventi ad oggetto diritti del lavoratore, in qualsiasi sede ed a qualsiasi titolo sottoscritti dalla ricorrente, accogliere il presente ricorso e conseguentemente:
a) accertato e dichiarato:
- che è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro nei termini e con l'inquadramento contrattuale meglio descritti nelle premesse del ricorso;
- che la ricorrente Parte_1
durante il precorso rapporto di lavoro con la società ha prestato
[...] Controparte_1 lavoro con vincolo di subordinazione secondo le modalità e gli orari descritti in narrativa, maturando retribuzioni per complessivi €3.715,96, comprensivi di €221,81 per T.F.R. o di quel diverso ammontare, maggiore o minore, che sarò provato in corso di causa e che, in ogni caso risulteranno dovute ex art. 36 della Costituzione. b) Per l'effetto condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ricorrente di tutte le somme dovute
a titolo retribuzioni ed oneri accessori così come calcolate nei conteggi analitici allegati al presente atto e che si indicano in complessivi €3.715,96 - da cui dedurre gli acconti percepiti pari ad € 589,00 - o di quelle diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia e che risulteranno dovute ex art. 36 della Costituzione, anche in funzione di quell'eventuale diverso livello retributivo che sarà riconosciuto appropriato, anche all'esito di espletanda CTU, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
c) Condannare la ditta resistente in persona del suo legale rapp.te p.t. alla ricostruzione e regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente presso l' CP_3 mediante il versamento dei relativi contributi, ovvero all'equivalente risarcimento del danno CP_ in favore della ricorrente;
d) Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
CP_
“Voglia L'Ill.mo Tribunale di Teramo, accogliere il ricorso presentato dalla IG
, accertando e dichiarando la sussistenza dell'obbligo a Parte_1 regolarizzare la posizione contributiva rispetto alla stessa da parte della convenuta datrice di lavoro, e per l'effetto condannarla al pagamento in favore dell' delle CP_1 CP_3 somme dovute a titolo di contributi previdenziali, e relativi accessori, concernenti il rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra la ricorrente e la datrice di lavoro convenuta nel periodo per cui è causa. In ogni caso condannare il datore di lavoro al versamento in favore dell' dei contributi CP_3 calcolati su qualsivoglia importo accertato e/o pagato dallo stesso datore di lavoro in favore della specificata lavoratrice, anche a seguito di intervenuta transazione, e/o su qualsiasi emolumento erogato in favore della stessa, sempre nei limiti della eccepita PRESCRIZIONE. Sempre ed in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio”
2 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data27.11.2023, Parte_1
, premesso di aver prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze di
[...]
, dal 27.11.2022 al 31.01.2023 per lo svolgimento delle mansioni di CP_1
“barista”, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive da retribuzione ordinaria, straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività non godute e del T.F.R., nella misura di €. €3.715,96 oltre accessori di legge, nonché alla regolarizzazione contributiva presso l' . CP_3
A sostegno del ricorso ha dedotto di essere stata formalmente assunta, prima con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale determinato del 26.11.2022 avente decorrenza dal
27.11.2022 sino al 13.12.2022, con inquadramento al sesto livello, qualifica di operaia e mansioni di barista;
successivamente con contratto di apprendistato professionalizzante del
12.12.2022, inquadramento al 5 livello, qualifica di operaia, mansione di barista, avente decorrenza dal 13.12.2022 al 31.01.2023.
Ha rilevato che, a dispetto dell'orario di lavoro formalizzato di 24 ore settimanali, ha prestato attività lavorativa dalle 14.00 alle 22.00 continuativamente, senza sosta, per sei giorni alla settimana e quindi per 48 ore settimanali, percependo, per l'arco temporale di durata del rapporto di lavoro, esclusivamente un importo complessivo di €589,00 a fronte del maggior importo maturato e dovuto di €3.715,96.
1.2. La parte resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e all'udienza del 20.3.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Si costituiva in giudizio l' aderendo alle conclusioni rassegnate nel ricorso, con CP_3 condanna della al pagamento in favore dell' delle somme dovute a titolo CP_1 CP_3
di contributi previdenziali, e relativi accessori, concernenti il rapporto di lavoro subordinato.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e produzione documentale ed è stata rinviata all'udienza del 19.2.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, le parti costituite hanno depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
3 2. La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento.
La ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 3.715,96, o quella minore o maggiore risultante dovuta, per differenze retributive maturate e non percepite a titolo di retribuzione ordinaria, ferie non godute, 13° e
14° mensilità e TFR, assumendo la inadeguatezza della retribuzione percepita, in ragione dell'orario di lavoro effettivamente espletato.
In particolare assume che, a fronte delle 24 ore di lavoro settimanale formalizzate, la stessa ha prestato attività lavorativa di barista per 48 ore settimanali.
In diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Rimanendo sempre in un'ottica di valutazione del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, è noto che costituisce lavoro straordinario quello che eccede l'orario di lavoro normale previsto dalla legge e/o dal contratto collettivo.
Costituisce lavoro supplementare, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 81 del 2015, quello che eccede l'orario di lavoro stabilito contrattualmente per il lavoro part-time, ma entro i limiti dell'orario a tempo pieno.
In punto di distribuzione degli oneri probatori, è opportuno sottolineare che la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro supplementare e straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 Cod. Civ.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario
4 normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa. Il numero delle ore di lavoro supplementare/straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza.
Applicando tali principi al caso di specie, risulta per tabulas che la ricorrente è stata formalmente assunta dalla società , in forza di due diversi contratti di lavoro CP_1
subordinato:
- Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part time di 24 ore settimanali,
con decorrenza dal 27.11.2022 al 13.12.2022, con inquadramento al 6° livello e mansioni di barista;
- Contratto di apprendistato professionalizzante del 12.12.2022, inquadramento al 5 livello, qualifica di operaia, mansione di barista, avente decorrenza dal 13.12.2022 al
31.01.2023, sempre con orario di lavoro di 24 ore settimanali.
In entrambi i contratti di assunzione è espressamente previsto l'applicazione del CCNL
Pubblici Esercizi.
Quanto all'orario di lavoro è emerso che effettivamente la ricorrente, a dispetto della diversa previsione contenuta nei due contratti di lavoro, ha prestato attività lavorativa con un disimpegno orario maggiore e pari a 48 ore settimanali.
In particolare è emerso che la ricorrente, per tutta la durata del rapporto di lavoro, dal
27.11.2022 al 31.1.2023, ha lavorato per otto ore al giorno, dalle 14.00 alle 22.00, per sei giorni alla settimana.
Sul punto si veda quanto dichiarato in maniera netta e precisa dalla teste _1
, collega di lavoro della ricorrente: “La ricorrente lavorava dalle 14.00 alle 22.00
[...]
per sei giorni alla settimana con giorno di riposo il martedì. Io lavoravo sempre la mattina e la ricorrente sempre il pomeriggio. Eravamo sole al lavoro come bariste, non c'erano altri dipendenti. Io ero sola la mattina e la ricorrente era sola il pomeriggio. Lo so perché oltre a passare al bar il pomeriggio presumo che il lavoro fosse organizzato come il mio”…. Si è vero ho già risposto. Aggiungo che però lavorava solo la domenica. L'orario di lavoro sopra indicato è sempre rimasto lo stesso per tutto il periodo lavorativo.”
5 “4. Vero che la ricorrente ha lavorato, nel periodo dal 13.12.2022 al 31.01.2023 osservando turni di lavoro di sei giorni a settimana lavorando per otto ore al giorno dalle
14.00 alle 22.00 dal martedì alla domenica, continuativamente, senza sosta, con giorno di riposo il lunedì”: “Ho già risposto, l'orario è quello sopra indicato.”
A fronte di tali dichiarazioni la ricorrente ha, pertanto, il diritto ad ottenere le differenze retributive maturate in ragione del maggior orario di lavoro svolto.
E quindi a titolo di retribuzione ordinaria, a titolo di straordinario (pari alle 8 ore settimanali di straordinario), a titolo di 13° e 14° mensilità, essendo emolumenti entrambi previsti dalla contrattazione collettiva applicata. Oltre che a titolo di TFR ai sensi dell'articolo
2120 c.c..
La suddetta testa ha anche confermato che l'orario di lavoro di 48 ore settimanali è stato rispettato per tutto il periodo senza sosta, godendo solo della giornata di riposo settimanale, con conseguente maturazione anche del diritto alle festività non godute.
Ai fini della determinazione del quantum debeatur è possibile fare riferimento al conteggio depositato da parte ricorrente in data 10.10.2024, in quanto parametrato al livello di inquadramento riconosciuto con il primo contratto di lavoro (peraltro più basso del 5° livello assegnato con il secondo contratto di apprendistato) e perché analiticamente formulato, ma con le seguenti correzioni.
In sede di ricorso introduttivo la ricorrente ha rivendicato il pagamento dei seguenti emolumenti:
Paga base nazionale € 1.825,49
Indennità di contingenza: 1.101,08
Tredicesima mensilità €230,58
Quattordicesima mensilità € 230,58
Festività non godute € 106,42
T.F.R. € 221,81.
Mentre in sede di nuovo conteggio ha inserito nuove poste creditorie, non contenute nella domanda iniziale, quali la ferie ed i permessi non goduti, e la maggiorazione del 15% per lo straordinario, sicchè trattandosi di nuove domande, tali pretese non possono essere riconosciute.
Ne consegue che la somma spettante alla ricorrente a titolo di differenze retributive, da retribuzione ordinaria, 13° e 14° mensilità, festività non godute e TFR, al netto degli importi percepiti, è pari ad € 3.249,11, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto
6 al soddisfo ed oltre alla regolarizzazione contributiva dovuta sul diverso monte orario accertato.
Il contegno processuale della parte resistente, che ha deciso di rimanere contumace, oltre a rivelare una significativa indifferenza della stessa per la vicenda, non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria;
l'allegazione della parte ricorrente di non essere stata pagata delle poste economiche riconosciute, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, della quale era la debitrice ed essere onerata.
In definitiva sintesi, il ricorso può essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati, con condanna della parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 3.249,11 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, oltre alla regolarizzazione che la società CP_1
è tenuta ad effettuare nei confronti dell' .
[...] CP_3
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022, nei valori minimi stante la natura contumaciale della causa.
Nei confronti dell' vanno invece compensate. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2022/2023 contrariis reiectis, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, condanna in persona del legale CP_1
rappresentante p.t. al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 3.249,11 a titolo di differenze retributive da retribuzione ordinaria, 13° e
14° mensilità, festività non godute e TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, con conseguente condanna della società resistente alla relativa regolarizzazione contributiva presso l'INPS;
• Condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite sostenute che liquida in € 1.313,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;
• Compensa le spese di lite nei confronti dell' . CP_3
7 Teramo, 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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