Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 12/06/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Sara Cargasacchi Giudice
Francesca Riccardi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1329/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANGO CARLA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZINI Controparte_1 C.F._2
LAURA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Tutto ciò premesso, i IGi e ut supra rappresentanti, difesi ed Controparte_1 Parte_1 assistiti,
CHIEDONO
pagina 1 di 5
Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza non definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI
RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ai sensi dell'art. 151, 1° Controparte_1 Parte_1 comma, cod. civ.;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, e collocati in via prevalente come segue: Per_1 Per_2
i) presso il padre in ON NN (SO), Via Vanoni n. 20/b; ii) presso la madre in Per_1 Per_2
OL (SO), Via Bocchetti n. 191.
3) i genitori potranno tenere con sé i figli liberamente, previo accordo;
4) il IG , a titolo di concorso al mantenimento del figlio , verserà alla IGa Parte_1 Per_2 [...]
, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli CP_1 indici ISTAT;
5) il mantenimento di verrà sostenuto integralmente ed in via diretta dal IG;
Per_1 Pt_1
6) le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%. Per la loro determinazione, le parti fanno riferimento al protocollo in uso preso il Tribunale di Sondrio. Ciascuno dei coniugi percepirà
l'assegno unico in relazione al figlio con il quale convive;
7) la casa coniugale sita in sita in ON NN (SO), Via Vanoni n. 20/b, di proprietà esclusiva del IG , viene assegnata a quest'ultimo affinché la abiti con il figlio;
la IGa Parte_1 Per_1 CP_1 provvederà ad asportare dall'immobile i propri effetti personali.
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c., con scadenza a data successiva a sei mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative al divorzio: pagina 2 di 5 • dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario celebrato tra i IGi Controparte_1
e in data 30.09.2006, in OL (SO), trascritto all'Ufficio dello Stato Civile, del Comune di Parte_1
OL, Atti di Matrimonio, Anno 2006, Numero 5, Parte II, Serie A, dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1. i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, e collocati in via prevalente come segue: Per_1 Per_2
i) presso il padre in ON NN (SO), Via Vanoni n. 20/b; ii) presso la madre in Per_1 Per_2
OL (SO), Via Bocchetti n. 191.
1. i genitori potranno tenere con sé i figli liberamente, previo accordo;
2. il IG , a titolo di concorso al mantenimento del figlio , verserà alla IGa Parte_1 Per_2 [...]
, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli CP_1 indici ISTAT;
3. il mantenimento di verrà sostenuto integralmente ed in via diretta dal IG;
Per_1 Pt_1
4. le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%. Per la loro determinazione, le parti fanno riferimento al protocollo in uso preso il Tribunale di Sondrio. Ciascuno dei coniugi percepirà
l'assegno unico in relazione al figlio con il quale convive;
5. la casa coniugale sita in sita in ON NN (SO), Via Vanoni n. 20/b, di proprietà esclusiva del IG , viene assegnata a quest'ultimo affinché la abiti con il figlio;
Parte_1 Per_1
6. i IGi e si prestano ampio e reciproco consenso al rilascio di Controparte_1 Parte_1 passaporto e/o documento valido per l'espatrio, anche per i figli minori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.07.2024 e proponevano Parte_1 Controparte_1
domanda congiunta per separazione personale e dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in OL (SO) il 30.09.2006, da cui erano nati i figli (nato il Persona_3
07.02.2009 in Sondrio) e (nato il [...] in [...]). Persona_4
Con sentenza n. 89/2024, pubblicata il 11/11/2024, il Tribunale di Sondrio dichiarava la separazione personale dei coniugi e omologando le condizioni di separazione Parte_1 Controparte_1
inerenti alla prole e ai rapporti economici indicate nel ricorso congiunto depositato il 03.07.2024.
Contestualmente, il Tribunale di Sondrio provvedeva con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge
pagina 3 di 5 898/1970 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento anche al divorzio, assegnando alle parti termine perentorio sino al 06.05.2025 per il deposito di note scritte.
Le parti depositavano note scritte confermando integralmente le condizioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando acquiescenza all'emananda sentenza.
Con ordinanza del 28.05.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in OL (SO) il 30.09.2006, iscritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 del predetto Comune dell'anno 2006, al numero 5, Parte II, Serie A;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente
Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 11.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
pagina 4 di 5 Francesca Riccardi Barbara Licitra
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