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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SE
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO
Opposizione a pronunciato la seguente decreto ingiuntivo
SE
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0522/24 R.G. Affari
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 Registro Generale
ter cpc nel termine del giorno 13.06.2025, avente ad oggetto: N. 0522/24
“Opposizione a decreto ingiuntivo”;
e vertente Parte_1
[... _______________ tra
in persona del legale Parte_2 REPERTORIO
rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G. Nunziata del Foro di Parte_1
n. 058/2025 R.B. Lav. Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via Irno, n.
Discusso nel termine
11; del 13.06.2025 con scambio di note scritte
Opponente ex art. 127 ter cpc
e
, rappresentata e difesa dagli avv.ti L. Parte_3
Deposito minuta Catapano e F. Petrosino del Foro di Salerno in virtù di mandato
_________________ allegato al ricorso monitorio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Via L. Guercio, n. 420;
Opposto Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 0522/24 R.G. Fond. c/o pag. 1 Parte_2 Pt_3 §§§
Nel termine fissato del giorno 13.06.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con decreto ingiuntivo in data 20.12.2023, n. 884/23 D.I., notificato in data 27.12.2023, il Giudice del Lavoro di Salerno ingiungeva alla di pagare in Parte_2
favore di la somma di euro 2.250,00, oltre accessori, Parte_3
con la condanna alle spese del procedimento monitorio.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 29.01.2024, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 884/23; 2) Condannare
l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Effettuata la rituale notifica dell'atto di opposizione, si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, nel termine fissato del giorno 13.06.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 884/23 D.I., emesso in data
20.12.2023 e notificato in data 27.12.2023, proposta dalla
[...]
è fondata e, pertanto, va accolta per Parte_2
quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Giudizio n. 0522/24 R.G. Fond. c/o pag. 2 Parte_2 Pt_3 Invero, è noto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il ricorso monitorio, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto;
inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di rito, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronunzia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: sicché il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 93/7448; Cass. n.
10229/2002; Cass. n. 22489/2006; Cass. n. 13085/2008 e successive).
Orbene, ciò posto, va evidenziato che sono fondati i motivi di opposizione sollevati dalla Infatti, dalla lettura del verbale Parte_2
di conciliazione si evince che effettivamente in detto verbale non è prevista la perdita del beneficio della rateizzazione nel caso di pagamento tardivo di una o più delle n. 97 rate mensili ivi previste, ciascuna di euro 50,00, per l'estinzione del debito originario di euro
4.850,00 e scadenza finale ultima rata a gennaio 2024, data successiva all'istanza monitoria e al relativo decreto (cfr. verbale di conciliazione in data 04.04.2019: all. n. 2 del fascicolo di parte opponente).
Peraltro, nel caso di specie non è applicabile il disposto dell'art. 1186 cod. civ., il quale prevede che “quantunque il termine sia stabilito a
Giudizio n. 0522/24 R.G. Fond. c/o pag. 3 Parte_2 Pt_3 favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”. Invero, la parte opposta, pur invocando il disposto di tale articolo, non ha fornito prova alcuna del venir meno delle garanzie dell'opponente né ha provato lo stato di insolvenza della Parte_2
stessa: d'altra parte, un tale presupposto per l'applicazione dell'art. 1186 cod. civ. non può certamente ricavarsi tout court dal ritardo dei pagamenti rateizzati da parte della debitrice.
Inoltre, sulla base degli atti allegati dall'opponente risulta l'avvenuto pagamento della somma complessiva di euro 3.700,00 (sul debito originario di euro 4.850,00), con pagamento nelle more del giudizio dell'ulteriore somma di euro 1.100,00 e con un residuo, allo stato attuale, di euro 1.150,00, pari a n. 23 rate mensili residue (cfr. i bonifici allegati al ricorso: all. nn. 3, 4, 5, 6 e 7 del fascicolo telematico di parte;
e i bonifici allegati alle note scritte depositate in data 12.11.2024 e in data
09.06.2025).
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta risulta parzialmente fondata e, quindi, va accolta per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel contempo, in base ai principi sopra richiamati, la opponente Parte_2
va condannata al pagamento in favore della parte opposta creditrice dell'importo residuo sopra indicato, pari a complessivi euro 1.150,00, oltre rivalutazione e interessi, come per legge.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno per la metà compensate fra le parti, giacché ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma II, c.p.c., tenuto conto dell'insussistenza, all'epoca, dei presupposti per la proposizione del ricorso monitorio;
invece, per la residua metà, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna dell'opponente al
Giudizio n. 0522/24 R.G. Fond. c/o pag. 4 Parte_2 Pt_3 rimborso delle spese di lite in favore della parte opposta, le quali vengono liquidate in dispositivo, in base alle tariffe previste dal D.M.
10.03.2014, n. 55, con riduzione ex art. 4, comma I: infatti,
l'adempimento dell'obbligazione è avvenuta, per il vero in parte, solo in pendenza della lite, così onerando la parte creditrice della necessità di intraprendere le azioni giudiziarie del caso per il soddisfacimento delle sue fondate pretese.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
884/23 D.I., emesso in data 20.12.2023 e notificato in data 27.12.2023, proposta dalla nei confronti Parte_2
di , con ricorso depositato in data 29.01.2024 e Parte_3
ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 884/23 D.I.;
2) Condanna la opponente al pagamento in favore della parte Parte_2
opposta della somma di euro 1.150,00, oltre rivalutazione e interessi come per legge;
3) Dichiara compensate per la metà le spese di lite fra le parti e condanna, per la residua metà. l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio di opposizione, che vengono liquidate per l'intero (1/1) in euro 750,00 per compenso, oltre
Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 13.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0522/24 R.G. Fond. c/o pag. 5 Parte_2 Pt_3