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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1660/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Trabalza Presidente dott.ssa Martina Marini Giudice Rel. dott. Alberto Cappellini Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato telematicamente in data 13.08.2021, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2024 svoltasi secondo le forme della trattazione scritta ex art.127 ter cpc, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc, discussa nella Camera di Consiglio del 27.12.2024, promossa
DA
, nato a [...] in data [...], (c.f.: ), ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Bacchi ed elettivamente domiciliato in Foligno, alla Via G. Garibaldi n. 18, presso il difensore;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
OS , nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Bortone ed C.F._2
elettivamente domiciliata in Lecce alla Via Protonobilissimi n. 8, presso il difensore;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Spoleto ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI: come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2024, svoltasi secondo le forme di cui all'art. 127 ter cpc, da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Parte_2
in Campi NA (LE) il 30.09.2017, trascritto nei registi dello stato civile del Comune di Campi
NA al n. 29, anno 2017, P.2, Serie A;
la coppia si è sin da subito trasferita a Foligno, ove vivono anche i parenti della;
Pt_2 dall'unione matrimoniale è nato in data [...]; Per_1
Con ricorso depositato il 13.08.2021, il a chiesto la separazione personale ex art. 151, Pt_1
comma 1 cc con addebito alla moglie, la quale si era allontanata dalla casa familiare per tornare a vivere dai propri genitori in Campi NA portando con sé il piccolo di cui ha chiesto l'affido Per_1
condiviso, con prevalente collocazione presso la madre nella casa familiare di proprietà del Pt_1
che le sarebbe quindi stata assegnata e previsione a carico del padre di un assegno mensile per il mantenimento del minore di Euro 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva del 27.10.2021, si è costituita aderendo alla Parte_2 domanda di separazione, ma chiedendo il rigetto dell'addebito giustificando il proprio allontanamento dalla casa familiare con comportamenti minacciosi e maltrattanti del marito, affetto da depressione;
ha poi chiesto l'affido condiviso di da collocarsi prevalentemente presso di sé in Campi Per_1
NA e che venisse disposto un assegno a carico del padre per il mantenimento del figlio di Euro
250,00 mensili e per il proprio mantenimento sempre di Euro 250,00 oltre al 70% delle spese straordinarie, con previsione di un calendario di visite del padre confacente all'interesse del minore.
All'udienza del 6.12.2021, il Presidente, sentite le parti comparse personalmente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e assunto i provvedimenti temporanei e urgenti disponendo: l'affido condiviso pagina 2 di 13 del minore ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso la madre in Campi Per_1
NA (LE); ampi diritti di visita del padre compatibili con la distanza geografica;
un assegno per il mantenimento del figlio a carico del padre di Euro 210,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Ha poi contestualmente nominato il Giudice istruttore ed assegnato termine per deposito di memorie integrative.
L'ordinanza presidenziale è stata trasmessa al PM in sede che ha apposto il visto in data
25.01.2022;
Depositate le memorie integrative, all'udienza del 10.03.2022 davanti al Giudice Istruttore, svoltasi con trattazione scritta, è stato disposto un rinvio per trattative;
atteso l'esito negativo delle stesse, sono stati quindi concessi i termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc per il deposito di memorie istruttorie.
La causa è stata quindi istruita documentalmente e tramite indagine delegata ai Servizi Sociali.
La , nelle more, ha presentato istanza ex art. 709, ultimo comma, cpc, diretta ad Pt_2
ottenere la modifica dei provvedimenti presidenziali in punto di mantenimento della moglie, ritenuta tuttavia inammissibile dal G.I. per le ragioni esposte nell'ordinanza del 23.10.2022.
All'esito degli incombenti istruttori sopra indicati, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.10.2023, svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, e poi rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (rispettivamente giunti a scadenza in data 5.12.2023 e
27.12.2023).
Il Pubblico Ministero ha trasmesso le proprie conclusioni in data 27.10.2023.
Con sentenza parziale n. 123/2024 depositata in data 26.01.2024, pubblicata il 29.01.2024 e passata in giudicato il 31.07.2024, è stata dichiarata la separazione tra le parti in causa e, con separata ordinanza di rimessione sul ruolo, il Collegio ha disposto che la causa dovesse proseguire necessitando di un ulteriore approfondimento istruttorio incidente sulle questioni inerenti l'addebito della separazione alla moglie e l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore . Ha quindi richiesto il Per_1
deposito di copia degli atti relativi ai procedimenti penali a carico di entrambe le parti pendenti innanzi al Tribunale di Spoleto ed incaricato i Sociali del Comune di Campi NA di trasmettere una
Relazione di aggiornamento sulla condizione del minore ed i Servizi Sociali del Comune di Foligno
pagina 3 di 13 (competenti per territorio in relazione alla residenza paterna) affinché svolgessero una indagine sul nucleo familiare in relazione ai periodi di permanenza del minore presso il DESIDERI.
Acquisite le Relazioni dei Servizi Sociali e la documentazione integrativa sopra indicata, la causa
è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.09.2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (rispettivamente giunti a scadenza in data 11.11.2024 e 2.12.2024).
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede per le conclusioni.
Considerato in diritto
L'eccezione preliminare svolta dal Pt_1
Va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di tardività avanzata dal Ricorrente con riguardo al deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 4.10.2023.
Dall'esame degli atti di causa, emerge invero che il Giudice Istruttore, con provvedimento del
25.09.2023, ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con termine
“…perentorio sino al 4 ottobre 2023 per il deposito delle note”.
Ora, come noto, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ultimo comma, “Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”.
Contrariamente a quanto dedotto dal a mente della normativa richiamata, le parti Pt_1 possono tempestivamente depositare note dattiloscritte entro il giorno dell'udienza – sostituita dallo scambio di note – sino alle ore 23,59.
Quindi, avendo la ingrosso depositato le proprie note sostitutive in data 4.10.23,alle ore 10:50 e, poi, alle ore 17:25, le stesse sono certamente tempestive.
La domanda di separazione
Preliminarmente, quanto all'an della pronuncia di separazione, si evidenzia che sul punto già è intervenuta sentenza parziale di questo Tribunale e che, pertanto, non è possibile analizzare la medesima domanda avendo questo Collegio esaurito il suo potere decisionale in merito.
pagina 4 di 13 L'addebito della separazione alla moglie
Quanto alla richiesta di addebito della separazione al marito avanzata dal ritiene il Pt_1
Tribunale si sia rivelata infondata alla luce delle considerazioni che seguono.
Si osserva anzitutto in diritto come la separazione sia addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.), abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo, o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge è gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. È, invece, onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nella presente vicenda processuale, parte Ricorrente ha allegato che la moglie avrebbe abbandonato la casa coniugale di Foligno nel mese di giugno del 2021 per andare a vivere unitamente al figlio minore presso l'abitazione dei genitori in Campi NA (LE) senza alcun preavviso o Per_1 accordo con il marito. Parte Resistente ha inteso contrastare l'avversa domanda di addebito della crisi coniugale ed il suo allontanamento da casa alla condotta maltrattante posta in essere ai suoi danni dal marito che l'avevano costretta anche a sporgere una denuncia querela nei confronti del DESIDERI.
Ciò posto, vale evidenziare come l'abbandono del tetto coniugale, qualora unilateralmente deciso da una delle parti, può assume valenza centrale nella questione dell'addebito, nella misura in cui
“L'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente
pagina 5 di 13 causa di addebitamento della separazione” (Cass. civ. Sez. I, 04/12/2014, n. 25663). Ancora nella giurisprudenza di merito “In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per se sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (cfr., Tribunale
Milano Sez. IX Sent., 17/05/2012).
Quindi, oltre alla lesione del dovere di fedeltà, può verificarsi la violazione del dovere di coabitazione: l'art. 143 comma 2 cc lo indica come obbligo e l'art. 144 cc dispone che i coniugi debbano concordare l'indirizzo della vita familiare e fissare la residenza della famiglia, secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
Il dovere di coabitazione si intende violato quando uno dei due abbandona la casa coniugale senza giusta causa e rifiuta di tornarvi.
Nel caso di specie, è incontestato (ex art. 115 cpc) l'abbandono della casa familiare da parte della moglie.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti su richiesta del Collegio con riguardo ai procedimenti penali a carico delle parti, sono risultate sufficientemente provate pure le circostanze allegate dalla Resistente che la avrebbero costretto a tale scelta.
Al riguardo si osserva come, secondo una recente pronuncia della Cassazione, non possa aversi addebito nell'ipotesi in cui l'allontanamento sia giustificato dalle condotte maltrattanti dell'altro coniuge. Gli atteggiamenti violenti, denigratori e di sopraffazione posti in essere da un coniuge nei confronti dell'altro sono condotte contrarie ai diritti e doveri reciproci matrimoniali e sono ragioni valide che conducano alla decisione di allontanarsi dalla casa coniugale valendo ad escludere l'addebito nei confronti di chi decida di allontanarsi proprio per porvi fine (cfr.,Corte di Cassazione, sezione 1, civile, ord. del 24 aprile 2024, n. 11032)
Nella specie, la condotta del ha trovato sufficiente riscontro documentale posto che, Pt_1
per quel che emerge dalla documentazione depositata dal Ricorrente su richiesta del Collegio in data
24.04.2024, a seguito della denuncia querela sporta dalla moglie l'uomo è stato rinviato a giudizio per il pagina 6 di 13 reato di maltrattamenti in famiglia perpetrati ai danni della dal 2018 sino al 2021 quando la Pt_2
donna avrebbe preso la decisione di allontanarsi dalla casa familiare di Foligno per trovare rifugio, insieme al figlio , presso i suoi genitori. Per_1
Di tal ché, non potrà che concludersi per la sussistenza di una ragione giustificatrice che ha portato la Resistente ad abbandonare il tetto coniugale e, di fatto, a porre fine all'unione matrimoniale.
Appare, dunque, infondata la domanda di addebito del Ricorrente, nella misura in cui la irreversibilità della crisi coniugale non può essere causalmente ricondotta all'abbandono della casa familiare da parte della moglie.
La responsabilità genitoriale
Deve poi disporsi, in via definitiva, l'affidamento condiviso del figlio minore, considerato che si tratta del regime ordinario previsto dal legislatore per garantire ai figli un equilibrato e continuativo rapporto con ciascun genitore.
Com'è noto, infatti, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori costituisce criterio residuale che si giustifica solo in caso di comprovato interesse dei minori (tra le tante vedi Cass. Civ. I sez. n.16593 del
18.6.08; Cass. 17.12.09 n.26587; Cass.
7.12.2010 n.24841).
Secondo consolidata giurisprudenza, l'affidamento esclusivo deve essere quindi disposto: 1) quando l'affidamento condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore;
2) quando risulta che un genitore sia incapace o non idoneo (tra le tante vedi Cass. 15.9.11 n.18867; Cass. 17.12.09
n.26587).
Orbene, rileva il Collegio che nessuna delle ipotesi che possono condurre all'affidamento esclusivo si riscontra nel caso in esame posto che, nonostante le iniziali prospettazioni da cui emergeva una forte conflittualità all'interno della coppia genitoriale, all'esito dell'istruttoria di causa non vi sono ragioni per derogare alla regola posta dall'art. 337-ter cc.
D'altronde, le Relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Foligno e di Campi NA danno atto di una situazione di sostanziale tranquillità del minore;
viene infatti descritto come un Per_1
bambino sereno e ben inserito nel contesto familiare e sociale di entrambi i genitori.
In più, sono le stesse parti ad avere riferito di una distensione dei rapporti per il bene e la serenità di;
la iniziale conflittualità parrebbe essersi quindi attenuta a favore di un ritrovato dialogo e Per_1
comunicazione.
pagina 7 di 13 Sicché, posto che la grave conflittualità tra i genitori può certamente influire sul regime dell'affidamento, nel senso che è da privilegiare l'affidamento esclusivo quando la conflittualità si esprima in forme atte ad alterare l'equilibrio e porre in serio pericolo lo sviluppo psico-fisico dei figli
(Cass.
3.1.17 n.27; Cass. 29.3.12 n.5108), ma nel caso in esame i rapporti tra i genitori sembrano poter sfociare in un tollerabile disagio per la prole.
In altri termini, l'aspra conflittualità non può giustificare da sola l'esclusività dell'affidamento, anche perché si rischia di autoalimentare il conflitto, mentre i genitori vanno responsabilizzati anche sotto tale profilo.
Quindi, le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese separatamente dai genitori, per il periodo in cui il minore si troverà presso ciascuno degli stessi.
Va pure confermato il prevalente collocamento di presso la madre a Campi NA Per_1
(LE) ove ormai vive dal 2021, disposto in via provvisoria dal Presidente del Tribunale.
Dalla Relazione del Servizio sociale del suddetto Comune emerge infatti che il bambino quest'anno ha iniziato a frequentare la scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” di
Campi NA e che frequenta la palestra di Judo;
risulta ben integrato nel contesto sociale ed ha istaurato relazioni affettive significative con i nonni materni, con la zia, i cuginetti ed i compagni di classe.
Sicché, considerato che vive ormai da oltre tre anni in Puglia e che lì frequenta la scuola Per_1
stabilizzandosi nel nuovo ambiente e tessendo nuove relazioni amicali, in assenza di elementi di segno contrario e di pregiudizio per il minore con riguardo all'attuale collocazione che sarebbe stato onere del padre portare all'attenzione del Tribunale, non sussistono ragioni per non validare il trasferimento disposto in via provvisoria dal Presidente del Tribunale anche nella presente sede decisoria.
Osserva al riguardo il Collegio come l'eventuale accoglimento della sollecitazione padre, che ha chiesto che il bambino fosse ritrasferito a Foligno con la madre nella ex casa familiare, di fatto si tradurrebbe in un ulteriore disagio per lui poiché il minore dovrebbe per la seconda volta e a distanza di oltre tre anni adattarsi ad un nuovo contesto di vita, essendosi ormai ambientato nel nuovo Comune di residenza.
pagina 8 di 13 La circostanza evidenziata dalla difesa del per cui l'attuale situazione di fatto sarebbe Pt_1 nata dall'iniziativa arbitraria della madre collocataria che avrebbe condotto il bambino con sé prima ancora che intervenisse l'autorizzazione del Tribunale, pur trattandosi di condotta astrattamente censurabile, non si rivela decisiva nel senso di negare il trasferimento di in Campi NA Per_1
(LE) dovendosi ritenere prevalente, ancora una volta, l'interesse attuale del bambino ad una esistenza stabile ed equilibrata che la gli ha assicurato. Pt_2
Occorre in conclusione confermare il prevalente collocamento di presso la madre Per_1 nell'abitazione di Campi NA (LE) alla Via Umberto I, ove il minore ormai già vive.
Vanno parimenti garantite le frequentazioni padre-figlio, considerato ancora quanto evidenziato nelle Relazioni del Servizio sociale del Comune di Foligno da cui non emergono elementi ostativi alla permanenza di presso il contesto paterno e ove, anzi, si auspica ad una intensificazione della Per_1 relazione con il e con l'intero contesto familiare con l'obiettivo di garantire allo stesso, Pt_1
compatibilmente con la distanza anagrafica, quella bi-genitorialità fondamentale per la sua crescita.
Il DESIDERI, quindi, salvo miglior accordo con la madre, potrà vedere il figlio secondo il seguente calendario, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e personali del bambino:
- due week end al mese, dal venerdì alla domenica;
una volta, recandosi presso il luogo di residenza della madre (Campi NA) a sue esclusive spese di trasporto ed alloggio, mentre la seconda volta sarà la madre a condurre il minore presso il luogo di residenza del papà (Foligno) con spese di trasferimento ed alloggio a carico del in modo da garantire la continuità di rapporti Pt_1
anche con la famiglia paterna;
Il genitore presso il quale il figlio si trova dovrà assicurare contatti telefonici quotidiani con l'altro, anche a mezzo di videochiamata.
- nel corso delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dalla fine della scuola fino al 26 dicembre o dal
27 dicembre fino alla Epifania;
- una settimana durante le ferie invernali;
- cinque giorni durante la sospensione scolastica per le vacanze pasquali, compresivi ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo;
- in estate, almeno 4 settimane anche non consecutive da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
pagina 9 di 13 Le questioni economiche
Con riguardo alle domande di natura economica occorre rilevare quanto segue.
1. È opportuno in proposito analizzare le capacità economico-reddituali dei due soggetti, anche in relazione al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.
Quanto alla domanda di mantenimento in favore della moglie, vale premettere, in primo luogo, che l'assegno in questione è connotato da una natura solidaristico-assistenziale piuttosto che risarcitoria;
considerazione che assume rilevanza in ordine all'individuazione dei criteri di quantificazione dello stesso ed all'estraneità dal presente giudizio di tutte le considerazioni sui comportamenti tenuti dalle parti durante il matrimonio.
In particolare, posto che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso:
a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (cfr Cass. civ.,
Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196).
Nella specie, a sostegno della domanda svolta, la Resistente si è limitata ad allegare di non avere ancora trovato una occupazione lavorativa che le consenta di vivere dignitosamente, di svolgere lavoretti come collaboratrice domestica presso alcune famiglie della zona e di percepire il reddito di inclusione, oltre a poter fare affidamento sull'aiuto dei propri genitori.
Detta prospettazione difensiva, insanabilmente carente sul piano assertivo, è rimasta del tutto priva di supporto probatorio, non avendo la donna documentato alcunché sulle proprie entrate ed avendo pure omesso di riferire circostanze utili sullo stile di vita della famiglia nel corso dell'unione matrimoniale.
A fronte di ciò, il Ricorrente, da quanto emerge dalla documentazione integrativa versata in atti su richiesta del Tribunale, può fare affidamento su uno stipendio mensile di euro 1.400,00 ed è proprietario pagina 10 di 13 dell'abitazione di Foligno per cui paga un mutuo con rata mensile di euro 360,00. Considerato poi che è gravato dall'onere di mantenere il figlio minore, nella misura di seguito indicata e si fa carico delle spese di viaggio ed alloggio per poterlo frequentare nonostante la scelta della madre di trasferirsi in altra
Regione, non si ritengono sussistenti i presupposti per il chiesto assegno di mantenimento.
La domanda va quindi rigettata.
2. Essendo prevalentemente collocato presso la madre, il padre dovrà provvedere al suo Per_1
mantenimento c.d. indiretto.
Detto mantenimento, alla luce della sua età, dei redditi dei genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi, va confermato nell'importo già stabilito in sede presidenziale di Euro 210,00 mensili complessivi – somma di poco superiore a quella stabilia per prassi da questo Tribunale a carico di genitori disoccupati e/o in condizione economiche precarie – il tutto oltre rivalutazione Istat, da versarsi alla Resistente entro il 10 di ogni mese.
Devono, inoltre, essere poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, le spese straordinarie mediche scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio con le specificazioni di seguito si trascrivono: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
pagina 11 di 13 spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Quanto agli assegni familiari, partendo dal presupposto che si tratta di un contributo economico pubblico erogato dall' a sostegno delle famiglie che devono farsi carico dei costi e delle spese per il CP_2
mantenimento di figli, si richiama il principio secondo il quale essi spettano al genitore collocatario, ovvero a quello col quale i figli convivono (Cass. Civ., sentenza n. 12770/2013).
Ne consegue il diritto della , in qualità di genitore collocatario della minore, alla Pt_2 percezione degli assegni familiari, oggi “assegno unico e universale” ai sensi del D.Lgs. n. 230 del
21.12.2021 nella misura del 100%.
Le spese processuali
Spese interamente compensate in ragione degli esiti del giudizio e degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di separazione n. 1660/2021 Rg tra e , ferma la Parte_1 Parte_2
sentenza non definitiva n. 123/2024, così provvede:
- Rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie;
- Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, prevalentemente collocandolo presso la madre Per_1
in Campi NA, ove già vive;
- Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario indicato in parte motiva;
- Dichiara tenuto il Ricorrente alla corresponsione in favore della Resistente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio della somma di euro 210,00 mensili, da versare entro il giorno 10 di ogni mese,
pagina 12 di 13 oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, mentre gli assegni familiari, oggi “assegno unico e universale”, saranno percepiti al 100% dal genitore collocatario;
Parte_2
- Dichiara compensate le spese processuali;
Spoleto, 27 dicembre 2024
Il Giudice est dott.ssa Martina Marini
Il Presidente dott.ssa Sara Trabalza
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Trabalza Presidente dott.ssa Martina Marini Giudice Rel. dott. Alberto Cappellini Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato telematicamente in data 13.08.2021, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2024 svoltasi secondo le forme della trattazione scritta ex art.127 ter cpc, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc, discussa nella Camera di Consiglio del 27.12.2024, promossa
DA
, nato a [...] in data [...], (c.f.: ), ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Bacchi ed elettivamente domiciliato in Foligno, alla Via G. Garibaldi n. 18, presso il difensore;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
OS , nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Bortone ed C.F._2
elettivamente domiciliata in Lecce alla Via Protonobilissimi n. 8, presso il difensore;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Spoleto ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI: come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2024, svoltasi secondo le forme di cui all'art. 127 ter cpc, da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Parte_2
in Campi NA (LE) il 30.09.2017, trascritto nei registi dello stato civile del Comune di Campi
NA al n. 29, anno 2017, P.2, Serie A;
la coppia si è sin da subito trasferita a Foligno, ove vivono anche i parenti della;
Pt_2 dall'unione matrimoniale è nato in data [...]; Per_1
Con ricorso depositato il 13.08.2021, il a chiesto la separazione personale ex art. 151, Pt_1
comma 1 cc con addebito alla moglie, la quale si era allontanata dalla casa familiare per tornare a vivere dai propri genitori in Campi NA portando con sé il piccolo di cui ha chiesto l'affido Per_1
condiviso, con prevalente collocazione presso la madre nella casa familiare di proprietà del Pt_1
che le sarebbe quindi stata assegnata e previsione a carico del padre di un assegno mensile per il mantenimento del minore di Euro 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva del 27.10.2021, si è costituita aderendo alla Parte_2 domanda di separazione, ma chiedendo il rigetto dell'addebito giustificando il proprio allontanamento dalla casa familiare con comportamenti minacciosi e maltrattanti del marito, affetto da depressione;
ha poi chiesto l'affido condiviso di da collocarsi prevalentemente presso di sé in Campi Per_1
NA e che venisse disposto un assegno a carico del padre per il mantenimento del figlio di Euro
250,00 mensili e per il proprio mantenimento sempre di Euro 250,00 oltre al 70% delle spese straordinarie, con previsione di un calendario di visite del padre confacente all'interesse del minore.
All'udienza del 6.12.2021, il Presidente, sentite le parti comparse personalmente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e assunto i provvedimenti temporanei e urgenti disponendo: l'affido condiviso pagina 2 di 13 del minore ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso la madre in Campi Per_1
NA (LE); ampi diritti di visita del padre compatibili con la distanza geografica;
un assegno per il mantenimento del figlio a carico del padre di Euro 210,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Ha poi contestualmente nominato il Giudice istruttore ed assegnato termine per deposito di memorie integrative.
L'ordinanza presidenziale è stata trasmessa al PM in sede che ha apposto il visto in data
25.01.2022;
Depositate le memorie integrative, all'udienza del 10.03.2022 davanti al Giudice Istruttore, svoltasi con trattazione scritta, è stato disposto un rinvio per trattative;
atteso l'esito negativo delle stesse, sono stati quindi concessi i termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc per il deposito di memorie istruttorie.
La causa è stata quindi istruita documentalmente e tramite indagine delegata ai Servizi Sociali.
La , nelle more, ha presentato istanza ex art. 709, ultimo comma, cpc, diretta ad Pt_2
ottenere la modifica dei provvedimenti presidenziali in punto di mantenimento della moglie, ritenuta tuttavia inammissibile dal G.I. per le ragioni esposte nell'ordinanza del 23.10.2022.
All'esito degli incombenti istruttori sopra indicati, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.10.2023, svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, e poi rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (rispettivamente giunti a scadenza in data 5.12.2023 e
27.12.2023).
Il Pubblico Ministero ha trasmesso le proprie conclusioni in data 27.10.2023.
Con sentenza parziale n. 123/2024 depositata in data 26.01.2024, pubblicata il 29.01.2024 e passata in giudicato il 31.07.2024, è stata dichiarata la separazione tra le parti in causa e, con separata ordinanza di rimessione sul ruolo, il Collegio ha disposto che la causa dovesse proseguire necessitando di un ulteriore approfondimento istruttorio incidente sulle questioni inerenti l'addebito della separazione alla moglie e l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore . Ha quindi richiesto il Per_1
deposito di copia degli atti relativi ai procedimenti penali a carico di entrambe le parti pendenti innanzi al Tribunale di Spoleto ed incaricato i Sociali del Comune di Campi NA di trasmettere una
Relazione di aggiornamento sulla condizione del minore ed i Servizi Sociali del Comune di Foligno
pagina 3 di 13 (competenti per territorio in relazione alla residenza paterna) affinché svolgessero una indagine sul nucleo familiare in relazione ai periodi di permanenza del minore presso il DESIDERI.
Acquisite le Relazioni dei Servizi Sociali e la documentazione integrativa sopra indicata, la causa
è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.09.2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (rispettivamente giunti a scadenza in data 11.11.2024 e 2.12.2024).
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede per le conclusioni.
Considerato in diritto
L'eccezione preliminare svolta dal Pt_1
Va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di tardività avanzata dal Ricorrente con riguardo al deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 4.10.2023.
Dall'esame degli atti di causa, emerge invero che il Giudice Istruttore, con provvedimento del
25.09.2023, ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con termine
“…perentorio sino al 4 ottobre 2023 per il deposito delle note”.
Ora, come noto, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ultimo comma, “Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”.
Contrariamente a quanto dedotto dal a mente della normativa richiamata, le parti Pt_1 possono tempestivamente depositare note dattiloscritte entro il giorno dell'udienza – sostituita dallo scambio di note – sino alle ore 23,59.
Quindi, avendo la ingrosso depositato le proprie note sostitutive in data 4.10.23,alle ore 10:50 e, poi, alle ore 17:25, le stesse sono certamente tempestive.
La domanda di separazione
Preliminarmente, quanto all'an della pronuncia di separazione, si evidenzia che sul punto già è intervenuta sentenza parziale di questo Tribunale e che, pertanto, non è possibile analizzare la medesima domanda avendo questo Collegio esaurito il suo potere decisionale in merito.
pagina 4 di 13 L'addebito della separazione alla moglie
Quanto alla richiesta di addebito della separazione al marito avanzata dal ritiene il Pt_1
Tribunale si sia rivelata infondata alla luce delle considerazioni che seguono.
Si osserva anzitutto in diritto come la separazione sia addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.), abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo, o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge è gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. È, invece, onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nella presente vicenda processuale, parte Ricorrente ha allegato che la moglie avrebbe abbandonato la casa coniugale di Foligno nel mese di giugno del 2021 per andare a vivere unitamente al figlio minore presso l'abitazione dei genitori in Campi NA (LE) senza alcun preavviso o Per_1 accordo con il marito. Parte Resistente ha inteso contrastare l'avversa domanda di addebito della crisi coniugale ed il suo allontanamento da casa alla condotta maltrattante posta in essere ai suoi danni dal marito che l'avevano costretta anche a sporgere una denuncia querela nei confronti del DESIDERI.
Ciò posto, vale evidenziare come l'abbandono del tetto coniugale, qualora unilateralmente deciso da una delle parti, può assume valenza centrale nella questione dell'addebito, nella misura in cui
“L'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente
pagina 5 di 13 causa di addebitamento della separazione” (Cass. civ. Sez. I, 04/12/2014, n. 25663). Ancora nella giurisprudenza di merito “In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per se sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (cfr., Tribunale
Milano Sez. IX Sent., 17/05/2012).
Quindi, oltre alla lesione del dovere di fedeltà, può verificarsi la violazione del dovere di coabitazione: l'art. 143 comma 2 cc lo indica come obbligo e l'art. 144 cc dispone che i coniugi debbano concordare l'indirizzo della vita familiare e fissare la residenza della famiglia, secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
Il dovere di coabitazione si intende violato quando uno dei due abbandona la casa coniugale senza giusta causa e rifiuta di tornarvi.
Nel caso di specie, è incontestato (ex art. 115 cpc) l'abbandono della casa familiare da parte della moglie.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti su richiesta del Collegio con riguardo ai procedimenti penali a carico delle parti, sono risultate sufficientemente provate pure le circostanze allegate dalla Resistente che la avrebbero costretto a tale scelta.
Al riguardo si osserva come, secondo una recente pronuncia della Cassazione, non possa aversi addebito nell'ipotesi in cui l'allontanamento sia giustificato dalle condotte maltrattanti dell'altro coniuge. Gli atteggiamenti violenti, denigratori e di sopraffazione posti in essere da un coniuge nei confronti dell'altro sono condotte contrarie ai diritti e doveri reciproci matrimoniali e sono ragioni valide che conducano alla decisione di allontanarsi dalla casa coniugale valendo ad escludere l'addebito nei confronti di chi decida di allontanarsi proprio per porvi fine (cfr.,Corte di Cassazione, sezione 1, civile, ord. del 24 aprile 2024, n. 11032)
Nella specie, la condotta del ha trovato sufficiente riscontro documentale posto che, Pt_1
per quel che emerge dalla documentazione depositata dal Ricorrente su richiesta del Collegio in data
24.04.2024, a seguito della denuncia querela sporta dalla moglie l'uomo è stato rinviato a giudizio per il pagina 6 di 13 reato di maltrattamenti in famiglia perpetrati ai danni della dal 2018 sino al 2021 quando la Pt_2
donna avrebbe preso la decisione di allontanarsi dalla casa familiare di Foligno per trovare rifugio, insieme al figlio , presso i suoi genitori. Per_1
Di tal ché, non potrà che concludersi per la sussistenza di una ragione giustificatrice che ha portato la Resistente ad abbandonare il tetto coniugale e, di fatto, a porre fine all'unione matrimoniale.
Appare, dunque, infondata la domanda di addebito del Ricorrente, nella misura in cui la irreversibilità della crisi coniugale non può essere causalmente ricondotta all'abbandono della casa familiare da parte della moglie.
La responsabilità genitoriale
Deve poi disporsi, in via definitiva, l'affidamento condiviso del figlio minore, considerato che si tratta del regime ordinario previsto dal legislatore per garantire ai figli un equilibrato e continuativo rapporto con ciascun genitore.
Com'è noto, infatti, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori costituisce criterio residuale che si giustifica solo in caso di comprovato interesse dei minori (tra le tante vedi Cass. Civ. I sez. n.16593 del
18.6.08; Cass. 17.12.09 n.26587; Cass.
7.12.2010 n.24841).
Secondo consolidata giurisprudenza, l'affidamento esclusivo deve essere quindi disposto: 1) quando l'affidamento condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore;
2) quando risulta che un genitore sia incapace o non idoneo (tra le tante vedi Cass. 15.9.11 n.18867; Cass. 17.12.09
n.26587).
Orbene, rileva il Collegio che nessuna delle ipotesi che possono condurre all'affidamento esclusivo si riscontra nel caso in esame posto che, nonostante le iniziali prospettazioni da cui emergeva una forte conflittualità all'interno della coppia genitoriale, all'esito dell'istruttoria di causa non vi sono ragioni per derogare alla regola posta dall'art. 337-ter cc.
D'altronde, le Relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Foligno e di Campi NA danno atto di una situazione di sostanziale tranquillità del minore;
viene infatti descritto come un Per_1
bambino sereno e ben inserito nel contesto familiare e sociale di entrambi i genitori.
In più, sono le stesse parti ad avere riferito di una distensione dei rapporti per il bene e la serenità di;
la iniziale conflittualità parrebbe essersi quindi attenuta a favore di un ritrovato dialogo e Per_1
comunicazione.
pagina 7 di 13 Sicché, posto che la grave conflittualità tra i genitori può certamente influire sul regime dell'affidamento, nel senso che è da privilegiare l'affidamento esclusivo quando la conflittualità si esprima in forme atte ad alterare l'equilibrio e porre in serio pericolo lo sviluppo psico-fisico dei figli
(Cass.
3.1.17 n.27; Cass. 29.3.12 n.5108), ma nel caso in esame i rapporti tra i genitori sembrano poter sfociare in un tollerabile disagio per la prole.
In altri termini, l'aspra conflittualità non può giustificare da sola l'esclusività dell'affidamento, anche perché si rischia di autoalimentare il conflitto, mentre i genitori vanno responsabilizzati anche sotto tale profilo.
Quindi, le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese separatamente dai genitori, per il periodo in cui il minore si troverà presso ciascuno degli stessi.
Va pure confermato il prevalente collocamento di presso la madre a Campi NA Per_1
(LE) ove ormai vive dal 2021, disposto in via provvisoria dal Presidente del Tribunale.
Dalla Relazione del Servizio sociale del suddetto Comune emerge infatti che il bambino quest'anno ha iniziato a frequentare la scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” di
Campi NA e che frequenta la palestra di Judo;
risulta ben integrato nel contesto sociale ed ha istaurato relazioni affettive significative con i nonni materni, con la zia, i cuginetti ed i compagni di classe.
Sicché, considerato che vive ormai da oltre tre anni in Puglia e che lì frequenta la scuola Per_1
stabilizzandosi nel nuovo ambiente e tessendo nuove relazioni amicali, in assenza di elementi di segno contrario e di pregiudizio per il minore con riguardo all'attuale collocazione che sarebbe stato onere del padre portare all'attenzione del Tribunale, non sussistono ragioni per non validare il trasferimento disposto in via provvisoria dal Presidente del Tribunale anche nella presente sede decisoria.
Osserva al riguardo il Collegio come l'eventuale accoglimento della sollecitazione padre, che ha chiesto che il bambino fosse ritrasferito a Foligno con la madre nella ex casa familiare, di fatto si tradurrebbe in un ulteriore disagio per lui poiché il minore dovrebbe per la seconda volta e a distanza di oltre tre anni adattarsi ad un nuovo contesto di vita, essendosi ormai ambientato nel nuovo Comune di residenza.
pagina 8 di 13 La circostanza evidenziata dalla difesa del per cui l'attuale situazione di fatto sarebbe Pt_1 nata dall'iniziativa arbitraria della madre collocataria che avrebbe condotto il bambino con sé prima ancora che intervenisse l'autorizzazione del Tribunale, pur trattandosi di condotta astrattamente censurabile, non si rivela decisiva nel senso di negare il trasferimento di in Campi NA Per_1
(LE) dovendosi ritenere prevalente, ancora una volta, l'interesse attuale del bambino ad una esistenza stabile ed equilibrata che la gli ha assicurato. Pt_2
Occorre in conclusione confermare il prevalente collocamento di presso la madre Per_1 nell'abitazione di Campi NA (LE) alla Via Umberto I, ove il minore ormai già vive.
Vanno parimenti garantite le frequentazioni padre-figlio, considerato ancora quanto evidenziato nelle Relazioni del Servizio sociale del Comune di Foligno da cui non emergono elementi ostativi alla permanenza di presso il contesto paterno e ove, anzi, si auspica ad una intensificazione della Per_1 relazione con il e con l'intero contesto familiare con l'obiettivo di garantire allo stesso, Pt_1
compatibilmente con la distanza anagrafica, quella bi-genitorialità fondamentale per la sua crescita.
Il DESIDERI, quindi, salvo miglior accordo con la madre, potrà vedere il figlio secondo il seguente calendario, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e personali del bambino:
- due week end al mese, dal venerdì alla domenica;
una volta, recandosi presso il luogo di residenza della madre (Campi NA) a sue esclusive spese di trasporto ed alloggio, mentre la seconda volta sarà la madre a condurre il minore presso il luogo di residenza del papà (Foligno) con spese di trasferimento ed alloggio a carico del in modo da garantire la continuità di rapporti Pt_1
anche con la famiglia paterna;
Il genitore presso il quale il figlio si trova dovrà assicurare contatti telefonici quotidiani con l'altro, anche a mezzo di videochiamata.
- nel corso delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dalla fine della scuola fino al 26 dicembre o dal
27 dicembre fino alla Epifania;
- una settimana durante le ferie invernali;
- cinque giorni durante la sospensione scolastica per le vacanze pasquali, compresivi ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo;
- in estate, almeno 4 settimane anche non consecutive da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
pagina 9 di 13 Le questioni economiche
Con riguardo alle domande di natura economica occorre rilevare quanto segue.
1. È opportuno in proposito analizzare le capacità economico-reddituali dei due soggetti, anche in relazione al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.
Quanto alla domanda di mantenimento in favore della moglie, vale premettere, in primo luogo, che l'assegno in questione è connotato da una natura solidaristico-assistenziale piuttosto che risarcitoria;
considerazione che assume rilevanza in ordine all'individuazione dei criteri di quantificazione dello stesso ed all'estraneità dal presente giudizio di tutte le considerazioni sui comportamenti tenuti dalle parti durante il matrimonio.
In particolare, posto che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso:
a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (cfr Cass. civ.,
Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196).
Nella specie, a sostegno della domanda svolta, la Resistente si è limitata ad allegare di non avere ancora trovato una occupazione lavorativa che le consenta di vivere dignitosamente, di svolgere lavoretti come collaboratrice domestica presso alcune famiglie della zona e di percepire il reddito di inclusione, oltre a poter fare affidamento sull'aiuto dei propri genitori.
Detta prospettazione difensiva, insanabilmente carente sul piano assertivo, è rimasta del tutto priva di supporto probatorio, non avendo la donna documentato alcunché sulle proprie entrate ed avendo pure omesso di riferire circostanze utili sullo stile di vita della famiglia nel corso dell'unione matrimoniale.
A fronte di ciò, il Ricorrente, da quanto emerge dalla documentazione integrativa versata in atti su richiesta del Tribunale, può fare affidamento su uno stipendio mensile di euro 1.400,00 ed è proprietario pagina 10 di 13 dell'abitazione di Foligno per cui paga un mutuo con rata mensile di euro 360,00. Considerato poi che è gravato dall'onere di mantenere il figlio minore, nella misura di seguito indicata e si fa carico delle spese di viaggio ed alloggio per poterlo frequentare nonostante la scelta della madre di trasferirsi in altra
Regione, non si ritengono sussistenti i presupposti per il chiesto assegno di mantenimento.
La domanda va quindi rigettata.
2. Essendo prevalentemente collocato presso la madre, il padre dovrà provvedere al suo Per_1
mantenimento c.d. indiretto.
Detto mantenimento, alla luce della sua età, dei redditi dei genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi, va confermato nell'importo già stabilito in sede presidenziale di Euro 210,00 mensili complessivi – somma di poco superiore a quella stabilia per prassi da questo Tribunale a carico di genitori disoccupati e/o in condizione economiche precarie – il tutto oltre rivalutazione Istat, da versarsi alla Resistente entro il 10 di ogni mese.
Devono, inoltre, essere poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, le spese straordinarie mediche scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio con le specificazioni di seguito si trascrivono: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
pagina 11 di 13 spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Quanto agli assegni familiari, partendo dal presupposto che si tratta di un contributo economico pubblico erogato dall' a sostegno delle famiglie che devono farsi carico dei costi e delle spese per il CP_2
mantenimento di figli, si richiama il principio secondo il quale essi spettano al genitore collocatario, ovvero a quello col quale i figli convivono (Cass. Civ., sentenza n. 12770/2013).
Ne consegue il diritto della , in qualità di genitore collocatario della minore, alla Pt_2 percezione degli assegni familiari, oggi “assegno unico e universale” ai sensi del D.Lgs. n. 230 del
21.12.2021 nella misura del 100%.
Le spese processuali
Spese interamente compensate in ragione degli esiti del giudizio e degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di separazione n. 1660/2021 Rg tra e , ferma la Parte_1 Parte_2
sentenza non definitiva n. 123/2024, così provvede:
- Rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie;
- Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, prevalentemente collocandolo presso la madre Per_1
in Campi NA, ove già vive;
- Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario indicato in parte motiva;
- Dichiara tenuto il Ricorrente alla corresponsione in favore della Resistente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio della somma di euro 210,00 mensili, da versare entro il giorno 10 di ogni mese,
pagina 12 di 13 oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, mentre gli assegni familiari, oggi “assegno unico e universale”, saranno percepiti al 100% dal genitore collocatario;
Parte_2
- Dichiara compensate le spese processuali;
Spoleto, 27 dicembre 2024
Il Giudice est dott.ssa Martina Marini
Il Presidente dott.ssa Sara Trabalza
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