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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 1472/2025
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Luca Boccuni Presidente dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Paolo Morsoletto e dall'Avv. Ronny Spagnolo appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Silvia Zanin appellata in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – sede
Posta in decisione in data 20 ottobre 2025 sulle
CONCLUSIONI ➢ di parte appellante, che ha chiesto: “In via preliminare: - dichiarare ammissibile e fondata la presente impugnazione;
In via principale, nel merito:
In accoglimento dei motivi d'appello esposti in riforma del capo relativo alle statuizioni relative all'addebito della separazione in capo all'appellante di cui al punto a) del dispositivo della
Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 743/2025 R.G. Sent. emessa a definizione del giudizio R.G. n. 2825/2022, riformare detto capo, stabilendo il rigetto della domanda di addebito formulata nei confronti del sig. ; Parte_1
in riforma del capo relativo alla revoca dell'assegno di mantenimento a favore di parte odierna appellata con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza appellata di cui al punto g) del dispositivo della Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 743/2025 R.G. Sent. emessa a definizione del giudizio R.G. n. 2825/2022, riformare detto capo, stabilendo la revoca dell'assegno di mantenimento a favore di parte odierna appellata con decorrenza dall'introduzione del ricorso del giudizio di primo grado o, in subordine, quanto meno dall'anno 2023 e, comunque, riconoscendo all'odierno appellante pure gli interessi maturati su ogni singola dazione fino al momento della revoca.
Confermare nel resto la Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 743/2025
R.G. Sent. emessa nel giudizio n. 2825/2022 R.G.
➢ di parte appellata, che ha chiesto: - “nel merito, rigettare l'appello proposto dal signor alla sentenza n. 743/2025 del Parte_1
Tribunale di Vicenza perché infondato in fatto e in diritto per i suesposti motivi e conseguentemente confermare in toto la sentenza
pag. 2/16 del Tribunale di Vicenza n. 743 Sent. del 13.05.2025- pubblicata il
14.05.2025, notificata il 14.07.2025 e quindi confermare anche i capi impugnati lett. A) e lett. G) impugnati dal sig. Parte_1
con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
➢ In via subordinata-incidentale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello svolto dal signor del Parte_1
Capo G) della sentenza 743/2025 del Tribunale di Vicenza e quindi di riforma del predetto capo in punto decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento alla signora a data CP_1
antecedente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, e conseguente in caso di pronuncia di condanna alla restituzione di quanto percepito dalla signora a titolo di mantenimento CP_1
in favore dell'Appellante, condannare quest'ultimo a compiere in ogni caso la compensazione tra gli importi accertati come dovuti in restituzione dalla signora con quelli accertati e oggetto CP_1
delle deduzioni fiscali praticate per legge (cfr. art. 10, comma 1, lett.
C) del Tuir-Testo unico delle Imposte sui redditi-), dal proprio reddito complessivo da parte dal ”. Pt_1
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 743/2025 il Tribunale di VICENZA su ricorso per separazione personale dei coniugi proposto il 7.5.2022 da
[...]
in contraddittorio con , con cui aveva CP_1 Parte_1
contratto matrimonio concordatario il 7.9.2002 così statuiva: – “a) addebita la separazione a Parte_2
pag. 3/16 b) affida i figli minori e ad entrambi i genitori, secondo la Per_1 Per_2
regola dell'affido condiviso, con collocamento e residenza presso la madre;
c) dispone che possa vedere e tenere con sé i figli Parte_2
secondo le seguenti modalità …
d) dispone per la durata di un anno il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali … sul rispetto del calendario delle visite e sulla regolare frequenza scolastica da parte dei due minori, nonché di offrire alle parti un sostegno alla genitorialità e segnalare al Giudice Tutelare eventuali eventi pregiudizievoli per il benessere dei minori;
e) ammonisce e ad evitare, in Controparte_1 Parte_2
presenza dei minori, di manifestare pensieri ed opinioni irrispettosi o screditanti nei confronti dell'altro genitore;
f) assegna la casa familiare, sita in Vicenza, Contrà San Francesco n. 16, a
; Controparte_1
g) rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da
e per l'effetto, dichiara cessato con decorrenza dalla Controparte_1
pubblicazione della presente sentenza l'obbligo a carico di Parte_2
di contribuire al mantenimento della moglie con la somma mensile
[...]
di euro 200;
h) fa obbligo a di contribuire al mantenimento dei figli Parte_2
e con la somma di euro 400 (euro 200 per ciascun figlio) Per_1 Per_2
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a
entro il giorno 5 di ogni mese e di farsi carico del 50% Controparte_1
delle spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
pag. 4/16 i) rigetta ogni altra domanda;
l) compensa le spese;
m) pone le spese delle due CTU, liquidate con separati decreti, a carico delle parti al 50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero”.
In particolare, per quanto qui rileva, il Tribunale addebitava la separazione al marito valorizzando l'episodio di violenza domestica del 20 agosto 2021 per come descritto dalla moglie e revocava l'assegno di mantenimento dovuto a quest'ultima da parte del marito con effetto ex nunc dalla data di pubblicazione della sentenza.
Quanto al primo, secondo il Giudice di prime cure, è fondata l'accusa
“rivolta dall'odierna ricorrente al marito di aver violato i doveri di assistenza morale, materiale e di collaborazione derivanti dal matrimonio con riferimento all'episodio di violenza del 20.8.20211 cui è seguito, a distanza di circa un mese, l'allontanamento di dalla Parte_2
casa coniugale e la fine della convivenza … La violenza esercitata da nei confronti della moglie trova pieno riscontro nel Parte_2
referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Vicenza datato
21.8.2021, attestante le lesioni subite dalla ricorrente in seguito ad aggressione da parte del marito (contusione emitorace sinistro a livello del dorso giudicata guaribile in sette giorni), nonché nella denuncia sporta in pari data dalla presso il posto di polizia del nosocomio CP_1
vicentino, contenente un resoconto dettagliato della violenza subita in presenza dei figli per la quale pende, nei confronti dell'odierno resistente, un procedimento penale avanti il Tribunale di Vicenza per i delitti di cui agli articoli 582 e 585 c.p.
pag. 5/16 Né appare credibile sul punto la tesi difensiva del l quale, pur Pt_2
ammettendo di aver avuto un violento litigio con la moglie in data
20.8.2021, ha sostenuto che quest'ultima si sia procurata da sola le lesioni descritte nel referto medico in atti scivolando (non si sa su cosa e per qual motivo) e sbattendo la schiena contro un armadio.
Dunque la domanda di addebito della separazione al marito deve essere accolta” (sent. 743/2025 Trib. Vicenza, pp. 17 – 19).
Quanto alla domanda di mantenimento per sé formulata dalla moglie nei confronti del marito, inizialmente accolta nei provvedimenti ex art. 708
c.p.c. che poneva a carico del secondo il versamento di € 200,00 mensili per la prima, in sede di definizione del giudizio il Tribunale riteneva che alla luce della ctu contabile svolta e dei documenti in atti, da cui emerge che la moglie, casalinga che aveva cominciato a prestare servizio nel 2021 come supplente scolastica, alla fine del 2020 “ha ereditato la metà del patrimonio del genitore. La stessa abita con i figli nella ex casa coniugale,
… di proprietà della propria madre.
La CTU, sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi, nonché dell'ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente ed acquisita dall CP_2
, previo accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria, ha
[...]
indicato il valore del patrimonio di in euro 10.792 Controparte_1
nell'anno 2019 ed in euro 325.633 nell'anno 2023.
Quanto al reddito, il dott. ha evidenziato che la ricorrente è Per_3
passata da un reddito pari a zero nell'anno 2019 ad un reddito annuo netto di 14.611 nell'anno 2023 derivante dall'attività di insegnante precaria dalla medesima svolta …
pag. 6/16 Il CTU ha indicato il valore del patrimonio di in euro Parte_2
164.855 nell'anno 2019 ed in euro 155.880 nell'anno 2023.
Quanto al reddito percepito da nell'arco temporale Parte_2
considerato (2019-2023), il CTU ha quantificato in euro 17.798 il reddito netto percepito nell'anno 2019 ed in euro 23.422 il reddito netto percepito nell'anno 2023 … I dati sopra riportati rendono evidente che CP_1
è titolare di un patrimonio più che doppio di quello del marito (euro
[...]
325.633 a fronte di euro 155.880); pur gravato di Parte_2
spese abitative, ha invece una capacità reddituale maggiore della moglie
(euro 23.422 a fronte di euro 14.611) la quale, benché supportata dalla propria famiglia di origine, svolge un lavoro precario e discontinuo.
In tale situazione va in primo luogo disattesa la domanda di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. avanzata da … Pertanto, Controparte_1
con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi gli effetti dei provvedimenti provvisori (adottati in un momento in cui la
che aveva da poco intrapreso l'attività di insegnate, era CP_1
priva di occupazione) va dichiarato cessato l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della moglie” (sent. Parte_2
743/2025 Trib. Vicenza, pp. 24 – 26).
I relativi capi di sentenza sono impugnati dal sig. che chiede la Pt_1
parziale riforma del titolo formulando le conclusioni in epigrafe;
la sig. ra si oppone, formulando a sua volta appello incidentale CP_1
subordinato, sulle conclusioni sopra riportate.
Trasmessi gli atti al PG per le Sue conclusioni, non pervenute, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis – 34 c.p.c. previa pag. 7/16 concessione dei termini per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione, ex art. 127 ter c.p.c.
L'appello merita un parziale accoglimento, per quanto di ragione.
Il suo primo motivo si articola in due censure al primo Giudice, rappresentate, l'una dall'avere “erroneamente addebitato la separazione al sig. , sulla base di allegazioni unilaterali della sig.ra e Pt_1 CP_1
del riferimento ad un procedimento penale ancora pendente per l'asserito episodio del 20 agosto 2021.
I fatti, come peraltro già evidenziato alle pagine 7 e 8 della comparsa di costituzione e di risposta depositata nel giudizio di primo grado, diversamente da quanto statuito dal Giudice di Prime Cure, sono invece stati ben descritti, specificando” (ricorso in appello, p. 11) la loro dinamica ed in particolare dove e come la moglie ebbe a procurarsi le lesioni de quibus.
L'altra censura mossa alla statuizione di prime cure in tema di addebito della separazione al marito si appunta sulla mancata verifica del nesso causale – e prima ancora del rapporto temporale – tra la (contestata) violenza usata dal marito e la crisi del matrimonio.
Quanto al primo aspetto, va rilevato innanzitutto che la testimonianza chiesta in appello col figlio – medio tempore divenuto Per_1
maggiorenne – costituisce “prova nuova” ex art. 345 in rel. art. 473 bis – 35
c.p.c. inammissibile in sede di gravame in quanto non vi sono elementi per ritenere che la parte sia stata precedentemente impossibilitata a dedurla per causa non imputabile: fin dal quattordicesimo anno di età, infatti, il ragazzo avrebbe potuto essere chiamato a testimoniare ed all'epoca del deposito, in pag. 8/16 data 24 marzo 2023 della II memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. paterna egli, essendo nato il [...] aveva 15 anni.
Sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito fin dalla prima fase del giudizio, dunque, non si può che ribadire come alla luce della documentazione medica in atti (referto di P.S. del 21.8.2021 – doc. 5 ric. I grado) formata nell'immediatezza dei fatti e della localizzazione delle lesioni, esse sono compatibili con la dinamica dei fatti allegata dalla moglie, mentre le deduzioni avversarie alternative sono rimaste – sul piano processuale – nell'ambito della pura ipotesi.
Solo ad adiuvandum della sua motivazione il primo Giudice ha fatto riferimento alle emergenze ed alle valutazioni della CTU sul conflitto delle parti, senza che siano stati in quella sede riferiti fatti oggettivi tali da smentire – appunto, sul piano fattuale e non delle congetture – la ricostruzione desumibile dall'unione dei documenti medici con le allegazioni delle parti e le loro (mancate, tempestive) richieste di prova.
Né la pendenza del procedimento penale e la mancanza, oggi come allora, di un accertamento in quella sede (tale non potendosi ritenere la semplice richiesta di archiviazione del PM, richiamata dall'appellante), apprezzabile anche dal Giudice civile quantomeno in termini di prova atipica, può indurre a dubitare della coerenza della valutazione, da parte del primo
Giudice, delle prove a sua disposizione.
Com'è noto, infatti, l'accertamento del Giudice penale non è vincolante né quindi pregiudiziale in questa sede civile (art. 651 c.p.p. – v. da ultimo la ricostruzione di Cass. civ. sez. lavoro, ordinanza del 26.03.2025 n. 8063), sia perché – trattandosi di procedimento di primo grado instaurato prima dell'entrata in vigore, il 1° marzo 2023, del d.lgs. 149/2022 – non vengono pag. 9/16 in considerazione gli approfondimenti probatori ora tipizzati dall'art. 473 bis – 42, 5° co. c.p.c.
Né ha rilevanza nel diritto civile la c.d. presunzione di innocenza (art. 27
Cost.), non essendo il Giudice civile costituzionalmente vincolato dall'art. 27 Cost. – testualmente riferito alla sola “responsabilità penale” e ad essa concordemente e da sempre riferito anche dal formante giurisprudenziale.
Pertanto, alla luce degli elementi acquisiti in primo grado, e non ritualmente integrati dall'istruttoria testimoniale chiesta per la prima volta in appello, i fatti posti a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito, formulata dalla moglie, per violenza domestica possono ritenersi sufficientemente provati.
La loro rilevanza sub specie iuris va ritenuta, anche in riscontro all'ulteriore profilo di doglianza contenuto nel primo motivo di appello, immanente nella violenza.
Trattasi infatti di comportamenti che, per consolidata giurisprudenza di legittimità “costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quandanche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore,
e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr.
e pluribus Cass. Civ., Sez. I, ord. 31351/2022 – nello stesso senso Cass.
Civ., Sez. I, sent. 22294/2024 ed Ead. ord. 5171/2024).
pag. 10/16 La violenza, per la sua gravità intrinseca come violazione dei principi fondamentali che devono permeare il vivere civile – ovviamente, anche in famiglia – determina nel suo stesso verificarsi la crisi del rapporto matrimoniale, con quale è ontologicamente incompatibile, ed esime il
Giudice da verifiche sul piano causale tra fatti, la violenza e la crisi, che tra loro finiscono per identificarsi.
Ne deriva che in presenza anche di un solo episodio di violenza è irrilevante che la crisi matrimoniale si fosse già manifestata, né vi è la necessità che il giudice di merito, nel decidere sull'addebito, effettui una valutazione globale e comparativa del contegno di entrambi i coniugi.
Su queste premesse in fatto e in diritto, si deve confermare l'addebito della separazione al marito, con reiezione del primo motivo di appello.
È invece fondato, nei termini di cui si dirà, il secondo motivo di impugnazione.
Lamenta con esso l'appellante che “la decisione del Giudice di prime Cure risulta essere illogica, proprio sulla base delle risultanze della C.T.U. contabile svolta dal Dott. Per_3
Se è vero che il reddito della percepito nel 2023 era tale da non CP_1
giustificare la liquidazione dell'assegno di mantenimento in suo favore da parte del marito, è evidente che lo stesso principio doveva applicarsi anche all'anno 2022”, quando fu depositato dalla moglie il ricorso di separazione,
o almeno dal 2023.
In effetti, dalla c.t.u. contabile depositata in primo grado (cfr. rel. dott.
dep. 24.1.2024, fasc. I grado) emerge che quantomeno dalla fine Per_3
del 2023 la modifica in melius della condizione economico – patrimoniale della moglie era ormai definitivamente stabilizzata.
pag. 11/16 In particolare, il dott. ha accertato – con motivazione che qui le Per_3
parti non contestano – che “Nel 2019, possedeva un Controparte_1
patrimonio stimato in almeno € 10.792, così composto:
- patrimonio immobiliare con un valore di € 0;
- patrimonio finanziario con saldo di € 2.792;
- patrimonio mobiliare (autovettura) con un valore di € 8.000.
Nel 2023, possedeva un patrimonio stimato in almeno € Controparte_1
326.633, così composto:
- patrimonio immobiliare con un valore di € 278.484;
- patrimonio finanziario con saldo di € 43.149;
- patrimonio mobiliare (autovettura) con un valore di € 5.000.
I redditi netti percepiti nel periodo 2019 – 2023 sono i seguenti:
- 2019 euro 0
- 2020 euro 0
- 2021 euro 1.981
- 2022 euro 10.664
- 2023 euro 18.285”.
Peraltro, sebbene il padre della sig. ra fosse deceduto nel 2020, CP_1
non è dato sapere quando ella abbia accettato l'eredità ed in particolare se tale atto risalga ad epoca anteriore al 2023.
Ne deriva, considerato che nel determinare l'assegno di mantenimento del coniuge occorre avere riguardo alle sue effettive ed attuali disponibilità economiche.
Ed infatti, ai fini della determinazione degli assegni da lui dovuti a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e della coniuge, per consolidato orientamento di legittimità assumono rilievo, oltre al tenore di vita pag. 12/16 mantenuto dai coniugi nel corso della convivenza, non solo il reddito dell'obbligato, ma anche altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio, immobiliare o anche mobiliare, ed il possesso di beni, eventualmente anche di proprietà di terzi, ma dei quali esse possano disporre continuativamente,
e che appaiano idonei a permettere alle stesse la conduzione di un determinato stile di vita (C. Cass., Sez. I Civ., 12/01/2017, n. 605; 11/07/20
13, n. 17199; 24/ 04/2007, n. 9915).
Tali effettive ed attuali disponibilità in relazione all'appellata sono ravvisabili, con sufficiente grado di certezza, dall'anno di imposta 2023 – e non prima, come invece sembra ipotizzare lo stesso c.t.u. in prime cure laddove imputa all'anno dell'apertura della successione l'incremento patrimoniale della ricorrente, con un'operazione quantitativamente ineccepibile, ma qualitativamente da “interpretare” in conformità alla funzione lato sensu alimentare dell'assegno di mantenimento.
Deve pertanto ritenersi corretto revocare il relativo obbligo in capo all'appellante odierno dalla mensilità di gennaio 2024: eventuali somme versate successivamente a titolo di assegno di mantenimento per la moglie andranno restituite al solvens con interessi di legge dai singoli pagamenti al saldo.
Per contro, per il periodo antecedente l'assegno, se non versato, resta dovuto;
se versato, non è più ripetibile ex art. 545 c.p.c.
Oltre che quanto sopra espresso sul momento a partire da quale può ritenersi dimostrato l'incremento economico – patrimoniale che giustifica la revoca dell'assegno per la moglie, è opportuno richiamare i principi pag. 13/16 espressi dal recente arresto della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (sent. 32914/2022), che ha composto il contrasto tra opposti orientamenti circa la ripetibilità dell'assegno di mantenimento previsto in via provvisoria, per effetto della sopravvenuta sua revoca nella sentenza che definisce il giudizio proponendo una soluzione diversificata sulla ripetibilità/irripetibilità degli assegni. Innanzitutto, nelle ipotesi di assegni provvisoriamente disposti, successivamente ridotti o revocati da sentenza definitiva, la questione non sarebbe di prevedere un obbligo di restituzione delle somme percepite a titolo alimentare, quanto piuttosto un obbligo restitutorio (anche parziale) di quanto versato sulla base di un diritto al mantenimento supposto e (anche parzialmente) inesistente. Inoltre, la ripetibilità delle somme è sottoposta a dei limiti in ragione dei principi di solidarietà umana e familiare, costituzionalmente tutelati (artt. 2 e 29
Cost.), e dell'impiego delle somme provvisoriamente percepite per vivere.
Si legge nella decisione della Suprema Corte che occorre temperare la regola generale della ripetizione di indebito, nell'ottica di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della stessa, con le esigenze equitativo – solidaristiche proprie della famiglia, anche in crisi. Così le Sezioni Unite ritengono di dover operare un bilanciamento tra l'esigenza «di legalità e prevedibilità delle decisioni e l'esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole nel rapporto».
La Suprema Corte, infatti, nei casi in cui la sentenza, di primo grado o di appello, modifichi l'assegno di mantenimento o divorzile, in ragione di una diversa valutazione, con riferimento al passato, dei fatti che erano stati posti a base dei provvedimenti provvisori, ritiene che se all'esito della pag. 14/16 rivalutazione della condizione del soggetto richiedente o avente diritto del contributo, si accerti l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile (o si dichiari la separazione con addebito al coniuge che, nel corso del giudizio, abbia provvisoriamente percepito l'assegno «con funzione non meramente alimentare»), le somme medio tempore corrisposte sono ripetibili.
Nella specie, tenuto conto dell'esiguità della somma che il marito era tenuto a versare alla moglie (€ 200,00 mensili) e della precarietà lavorativa della stessa, le somme eventualmente versate dal primo fino al 31.12.2023 per mantenimento della moglie non sono ripetibili.
Ciò posto, in parziale riforma della sentenza impugnata, da intendersi nel resto confermata, va disposta la revoca – con declaratoria di non debenza – dell'assegno a carico di per il mantenimento della moglie Parte_1
a far data dalla mensilità di gennaio 2024.
*
Difetta infine, in capo all'appellata, finanche la legittimazione attiva alla
“domanda subordinata – appello incidentale” per ottenere, in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario sulla decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie, la condanna di controparte a compensare gli importi accertati come dovuti in restituzione dalla signora con quelli oggetto delle deduzioni fiscali praticate CP_1
dal sig. sul proprio reddito complessivo, essendo evidentemente la Pt_1
sig. ra estranea al rapporto ex art. 10, comma 1, lett. C) del TUIR CP_1
tra il sig. ed il Fisco. Pt_1
pag. 15/16 Anche oggettivamente tale domanda non è ammissibile nel presente procedimento, posto che essa non rientra nell'elenco tassativo ex art. 473
c.p.c. in rel. art. 473 bis.34 c.p.c.
Il relativo appello incidentale va pertanto dichiarato inammissibile.
*
Le spese legali di fase vanno compensate, per la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di VICENZA, n. 743/2025, da intendersi nel resto confermata, revoca e dichiara non dovuto – a far data dal 1° gennaio 2024 – l'assegno di mantenimento posto a carico di parte appellante ed in favore dell'appellata, che condanna alla restituzione delle somme a tal titolo tempo per tempo ricevute, a partire dal 1° gennaio 2024, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo;
dichiara inammissibile l'appello incidentale subordinato proposto dall'appellata; spese legali di fase compensate.
Venezia, 27/10/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 1472/2025
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Luca Boccuni Presidente dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Paolo Morsoletto e dall'Avv. Ronny Spagnolo appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Silvia Zanin appellata in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – sede
Posta in decisione in data 20 ottobre 2025 sulle
CONCLUSIONI ➢ di parte appellante, che ha chiesto: “In via preliminare: - dichiarare ammissibile e fondata la presente impugnazione;
In via principale, nel merito:
In accoglimento dei motivi d'appello esposti in riforma del capo relativo alle statuizioni relative all'addebito della separazione in capo all'appellante di cui al punto a) del dispositivo della
Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 743/2025 R.G. Sent. emessa a definizione del giudizio R.G. n. 2825/2022, riformare detto capo, stabilendo il rigetto della domanda di addebito formulata nei confronti del sig. ; Parte_1
in riforma del capo relativo alla revoca dell'assegno di mantenimento a favore di parte odierna appellata con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza appellata di cui al punto g) del dispositivo della Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 743/2025 R.G. Sent. emessa a definizione del giudizio R.G. n. 2825/2022, riformare detto capo, stabilendo la revoca dell'assegno di mantenimento a favore di parte odierna appellata con decorrenza dall'introduzione del ricorso del giudizio di primo grado o, in subordine, quanto meno dall'anno 2023 e, comunque, riconoscendo all'odierno appellante pure gli interessi maturati su ogni singola dazione fino al momento della revoca.
Confermare nel resto la Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 743/2025
R.G. Sent. emessa nel giudizio n. 2825/2022 R.G.
➢ di parte appellata, che ha chiesto: - “nel merito, rigettare l'appello proposto dal signor alla sentenza n. 743/2025 del Parte_1
Tribunale di Vicenza perché infondato in fatto e in diritto per i suesposti motivi e conseguentemente confermare in toto la sentenza
pag. 2/16 del Tribunale di Vicenza n. 743 Sent. del 13.05.2025- pubblicata il
14.05.2025, notificata il 14.07.2025 e quindi confermare anche i capi impugnati lett. A) e lett. G) impugnati dal sig. Parte_1
con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
➢ In via subordinata-incidentale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello svolto dal signor del Parte_1
Capo G) della sentenza 743/2025 del Tribunale di Vicenza e quindi di riforma del predetto capo in punto decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento alla signora a data CP_1
antecedente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, e conseguente in caso di pronuncia di condanna alla restituzione di quanto percepito dalla signora a titolo di mantenimento CP_1
in favore dell'Appellante, condannare quest'ultimo a compiere in ogni caso la compensazione tra gli importi accertati come dovuti in restituzione dalla signora con quelli accertati e oggetto CP_1
delle deduzioni fiscali praticate per legge (cfr. art. 10, comma 1, lett.
C) del Tuir-Testo unico delle Imposte sui redditi-), dal proprio reddito complessivo da parte dal ”. Pt_1
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 743/2025 il Tribunale di VICENZA su ricorso per separazione personale dei coniugi proposto il 7.5.2022 da
[...]
in contraddittorio con , con cui aveva CP_1 Parte_1
contratto matrimonio concordatario il 7.9.2002 così statuiva: – “a) addebita la separazione a Parte_2
pag. 3/16 b) affida i figli minori e ad entrambi i genitori, secondo la Per_1 Per_2
regola dell'affido condiviso, con collocamento e residenza presso la madre;
c) dispone che possa vedere e tenere con sé i figli Parte_2
secondo le seguenti modalità …
d) dispone per la durata di un anno il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali … sul rispetto del calendario delle visite e sulla regolare frequenza scolastica da parte dei due minori, nonché di offrire alle parti un sostegno alla genitorialità e segnalare al Giudice Tutelare eventuali eventi pregiudizievoli per il benessere dei minori;
e) ammonisce e ad evitare, in Controparte_1 Parte_2
presenza dei minori, di manifestare pensieri ed opinioni irrispettosi o screditanti nei confronti dell'altro genitore;
f) assegna la casa familiare, sita in Vicenza, Contrà San Francesco n. 16, a
; Controparte_1
g) rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da
e per l'effetto, dichiara cessato con decorrenza dalla Controparte_1
pubblicazione della presente sentenza l'obbligo a carico di Parte_2
di contribuire al mantenimento della moglie con la somma mensile
[...]
di euro 200;
h) fa obbligo a di contribuire al mantenimento dei figli Parte_2
e con la somma di euro 400 (euro 200 per ciascun figlio) Per_1 Per_2
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a
entro il giorno 5 di ogni mese e di farsi carico del 50% Controparte_1
delle spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
pag. 4/16 i) rigetta ogni altra domanda;
l) compensa le spese;
m) pone le spese delle due CTU, liquidate con separati decreti, a carico delle parti al 50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero”.
In particolare, per quanto qui rileva, il Tribunale addebitava la separazione al marito valorizzando l'episodio di violenza domestica del 20 agosto 2021 per come descritto dalla moglie e revocava l'assegno di mantenimento dovuto a quest'ultima da parte del marito con effetto ex nunc dalla data di pubblicazione della sentenza.
Quanto al primo, secondo il Giudice di prime cure, è fondata l'accusa
“rivolta dall'odierna ricorrente al marito di aver violato i doveri di assistenza morale, materiale e di collaborazione derivanti dal matrimonio con riferimento all'episodio di violenza del 20.8.20211 cui è seguito, a distanza di circa un mese, l'allontanamento di dalla Parte_2
casa coniugale e la fine della convivenza … La violenza esercitata da nei confronti della moglie trova pieno riscontro nel Parte_2
referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Vicenza datato
21.8.2021, attestante le lesioni subite dalla ricorrente in seguito ad aggressione da parte del marito (contusione emitorace sinistro a livello del dorso giudicata guaribile in sette giorni), nonché nella denuncia sporta in pari data dalla presso il posto di polizia del nosocomio CP_1
vicentino, contenente un resoconto dettagliato della violenza subita in presenza dei figli per la quale pende, nei confronti dell'odierno resistente, un procedimento penale avanti il Tribunale di Vicenza per i delitti di cui agli articoli 582 e 585 c.p.
pag. 5/16 Né appare credibile sul punto la tesi difensiva del l quale, pur Pt_2
ammettendo di aver avuto un violento litigio con la moglie in data
20.8.2021, ha sostenuto che quest'ultima si sia procurata da sola le lesioni descritte nel referto medico in atti scivolando (non si sa su cosa e per qual motivo) e sbattendo la schiena contro un armadio.
Dunque la domanda di addebito della separazione al marito deve essere accolta” (sent. 743/2025 Trib. Vicenza, pp. 17 – 19).
Quanto alla domanda di mantenimento per sé formulata dalla moglie nei confronti del marito, inizialmente accolta nei provvedimenti ex art. 708
c.p.c. che poneva a carico del secondo il versamento di € 200,00 mensili per la prima, in sede di definizione del giudizio il Tribunale riteneva che alla luce della ctu contabile svolta e dei documenti in atti, da cui emerge che la moglie, casalinga che aveva cominciato a prestare servizio nel 2021 come supplente scolastica, alla fine del 2020 “ha ereditato la metà del patrimonio del genitore. La stessa abita con i figli nella ex casa coniugale,
… di proprietà della propria madre.
La CTU, sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi, nonché dell'ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente ed acquisita dall CP_2
, previo accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria, ha
[...]
indicato il valore del patrimonio di in euro 10.792 Controparte_1
nell'anno 2019 ed in euro 325.633 nell'anno 2023.
Quanto al reddito, il dott. ha evidenziato che la ricorrente è Per_3
passata da un reddito pari a zero nell'anno 2019 ad un reddito annuo netto di 14.611 nell'anno 2023 derivante dall'attività di insegnante precaria dalla medesima svolta …
pag. 6/16 Il CTU ha indicato il valore del patrimonio di in euro Parte_2
164.855 nell'anno 2019 ed in euro 155.880 nell'anno 2023.
Quanto al reddito percepito da nell'arco temporale Parte_2
considerato (2019-2023), il CTU ha quantificato in euro 17.798 il reddito netto percepito nell'anno 2019 ed in euro 23.422 il reddito netto percepito nell'anno 2023 … I dati sopra riportati rendono evidente che CP_1
è titolare di un patrimonio più che doppio di quello del marito (euro
[...]
325.633 a fronte di euro 155.880); pur gravato di Parte_2
spese abitative, ha invece una capacità reddituale maggiore della moglie
(euro 23.422 a fronte di euro 14.611) la quale, benché supportata dalla propria famiglia di origine, svolge un lavoro precario e discontinuo.
In tale situazione va in primo luogo disattesa la domanda di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. avanzata da … Pertanto, Controparte_1
con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi gli effetti dei provvedimenti provvisori (adottati in un momento in cui la
che aveva da poco intrapreso l'attività di insegnate, era CP_1
priva di occupazione) va dichiarato cessato l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della moglie” (sent. Parte_2
743/2025 Trib. Vicenza, pp. 24 – 26).
I relativi capi di sentenza sono impugnati dal sig. che chiede la Pt_1
parziale riforma del titolo formulando le conclusioni in epigrafe;
la sig. ra si oppone, formulando a sua volta appello incidentale CP_1
subordinato, sulle conclusioni sopra riportate.
Trasmessi gli atti al PG per le Sue conclusioni, non pervenute, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis – 34 c.p.c. previa pag. 7/16 concessione dei termini per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione, ex art. 127 ter c.p.c.
L'appello merita un parziale accoglimento, per quanto di ragione.
Il suo primo motivo si articola in due censure al primo Giudice, rappresentate, l'una dall'avere “erroneamente addebitato la separazione al sig. , sulla base di allegazioni unilaterali della sig.ra e Pt_1 CP_1
del riferimento ad un procedimento penale ancora pendente per l'asserito episodio del 20 agosto 2021.
I fatti, come peraltro già evidenziato alle pagine 7 e 8 della comparsa di costituzione e di risposta depositata nel giudizio di primo grado, diversamente da quanto statuito dal Giudice di Prime Cure, sono invece stati ben descritti, specificando” (ricorso in appello, p. 11) la loro dinamica ed in particolare dove e come la moglie ebbe a procurarsi le lesioni de quibus.
L'altra censura mossa alla statuizione di prime cure in tema di addebito della separazione al marito si appunta sulla mancata verifica del nesso causale – e prima ancora del rapporto temporale – tra la (contestata) violenza usata dal marito e la crisi del matrimonio.
Quanto al primo aspetto, va rilevato innanzitutto che la testimonianza chiesta in appello col figlio – medio tempore divenuto Per_1
maggiorenne – costituisce “prova nuova” ex art. 345 in rel. art. 473 bis – 35
c.p.c. inammissibile in sede di gravame in quanto non vi sono elementi per ritenere che la parte sia stata precedentemente impossibilitata a dedurla per causa non imputabile: fin dal quattordicesimo anno di età, infatti, il ragazzo avrebbe potuto essere chiamato a testimoniare ed all'epoca del deposito, in pag. 8/16 data 24 marzo 2023 della II memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. paterna egli, essendo nato il [...] aveva 15 anni.
Sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito fin dalla prima fase del giudizio, dunque, non si può che ribadire come alla luce della documentazione medica in atti (referto di P.S. del 21.8.2021 – doc. 5 ric. I grado) formata nell'immediatezza dei fatti e della localizzazione delle lesioni, esse sono compatibili con la dinamica dei fatti allegata dalla moglie, mentre le deduzioni avversarie alternative sono rimaste – sul piano processuale – nell'ambito della pura ipotesi.
Solo ad adiuvandum della sua motivazione il primo Giudice ha fatto riferimento alle emergenze ed alle valutazioni della CTU sul conflitto delle parti, senza che siano stati in quella sede riferiti fatti oggettivi tali da smentire – appunto, sul piano fattuale e non delle congetture – la ricostruzione desumibile dall'unione dei documenti medici con le allegazioni delle parti e le loro (mancate, tempestive) richieste di prova.
Né la pendenza del procedimento penale e la mancanza, oggi come allora, di un accertamento in quella sede (tale non potendosi ritenere la semplice richiesta di archiviazione del PM, richiamata dall'appellante), apprezzabile anche dal Giudice civile quantomeno in termini di prova atipica, può indurre a dubitare della coerenza della valutazione, da parte del primo
Giudice, delle prove a sua disposizione.
Com'è noto, infatti, l'accertamento del Giudice penale non è vincolante né quindi pregiudiziale in questa sede civile (art. 651 c.p.p. – v. da ultimo la ricostruzione di Cass. civ. sez. lavoro, ordinanza del 26.03.2025 n. 8063), sia perché – trattandosi di procedimento di primo grado instaurato prima dell'entrata in vigore, il 1° marzo 2023, del d.lgs. 149/2022 – non vengono pag. 9/16 in considerazione gli approfondimenti probatori ora tipizzati dall'art. 473 bis – 42, 5° co. c.p.c.
Né ha rilevanza nel diritto civile la c.d. presunzione di innocenza (art. 27
Cost.), non essendo il Giudice civile costituzionalmente vincolato dall'art. 27 Cost. – testualmente riferito alla sola “responsabilità penale” e ad essa concordemente e da sempre riferito anche dal formante giurisprudenziale.
Pertanto, alla luce degli elementi acquisiti in primo grado, e non ritualmente integrati dall'istruttoria testimoniale chiesta per la prima volta in appello, i fatti posti a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito, formulata dalla moglie, per violenza domestica possono ritenersi sufficientemente provati.
La loro rilevanza sub specie iuris va ritenuta, anche in riscontro all'ulteriore profilo di doglianza contenuto nel primo motivo di appello, immanente nella violenza.
Trattasi infatti di comportamenti che, per consolidata giurisprudenza di legittimità “costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quandanche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore,
e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr.
e pluribus Cass. Civ., Sez. I, ord. 31351/2022 – nello stesso senso Cass.
Civ., Sez. I, sent. 22294/2024 ed Ead. ord. 5171/2024).
pag. 10/16 La violenza, per la sua gravità intrinseca come violazione dei principi fondamentali che devono permeare il vivere civile – ovviamente, anche in famiglia – determina nel suo stesso verificarsi la crisi del rapporto matrimoniale, con quale è ontologicamente incompatibile, ed esime il
Giudice da verifiche sul piano causale tra fatti, la violenza e la crisi, che tra loro finiscono per identificarsi.
Ne deriva che in presenza anche di un solo episodio di violenza è irrilevante che la crisi matrimoniale si fosse già manifestata, né vi è la necessità che il giudice di merito, nel decidere sull'addebito, effettui una valutazione globale e comparativa del contegno di entrambi i coniugi.
Su queste premesse in fatto e in diritto, si deve confermare l'addebito della separazione al marito, con reiezione del primo motivo di appello.
È invece fondato, nei termini di cui si dirà, il secondo motivo di impugnazione.
Lamenta con esso l'appellante che “la decisione del Giudice di prime Cure risulta essere illogica, proprio sulla base delle risultanze della C.T.U. contabile svolta dal Dott. Per_3
Se è vero che il reddito della percepito nel 2023 era tale da non CP_1
giustificare la liquidazione dell'assegno di mantenimento in suo favore da parte del marito, è evidente che lo stesso principio doveva applicarsi anche all'anno 2022”, quando fu depositato dalla moglie il ricorso di separazione,
o almeno dal 2023.
In effetti, dalla c.t.u. contabile depositata in primo grado (cfr. rel. dott.
dep. 24.1.2024, fasc. I grado) emerge che quantomeno dalla fine Per_3
del 2023 la modifica in melius della condizione economico – patrimoniale della moglie era ormai definitivamente stabilizzata.
pag. 11/16 In particolare, il dott. ha accertato – con motivazione che qui le Per_3
parti non contestano – che “Nel 2019, possedeva un Controparte_1
patrimonio stimato in almeno € 10.792, così composto:
- patrimonio immobiliare con un valore di € 0;
- patrimonio finanziario con saldo di € 2.792;
- patrimonio mobiliare (autovettura) con un valore di € 8.000.
Nel 2023, possedeva un patrimonio stimato in almeno € Controparte_1
326.633, così composto:
- patrimonio immobiliare con un valore di € 278.484;
- patrimonio finanziario con saldo di € 43.149;
- patrimonio mobiliare (autovettura) con un valore di € 5.000.
I redditi netti percepiti nel periodo 2019 – 2023 sono i seguenti:
- 2019 euro 0
- 2020 euro 0
- 2021 euro 1.981
- 2022 euro 10.664
- 2023 euro 18.285”.
Peraltro, sebbene il padre della sig. ra fosse deceduto nel 2020, CP_1
non è dato sapere quando ella abbia accettato l'eredità ed in particolare se tale atto risalga ad epoca anteriore al 2023.
Ne deriva, considerato che nel determinare l'assegno di mantenimento del coniuge occorre avere riguardo alle sue effettive ed attuali disponibilità economiche.
Ed infatti, ai fini della determinazione degli assegni da lui dovuti a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e della coniuge, per consolidato orientamento di legittimità assumono rilievo, oltre al tenore di vita pag. 12/16 mantenuto dai coniugi nel corso della convivenza, non solo il reddito dell'obbligato, ma anche altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio, immobiliare o anche mobiliare, ed il possesso di beni, eventualmente anche di proprietà di terzi, ma dei quali esse possano disporre continuativamente,
e che appaiano idonei a permettere alle stesse la conduzione di un determinato stile di vita (C. Cass., Sez. I Civ., 12/01/2017, n. 605; 11/07/20
13, n. 17199; 24/ 04/2007, n. 9915).
Tali effettive ed attuali disponibilità in relazione all'appellata sono ravvisabili, con sufficiente grado di certezza, dall'anno di imposta 2023 – e non prima, come invece sembra ipotizzare lo stesso c.t.u. in prime cure laddove imputa all'anno dell'apertura della successione l'incremento patrimoniale della ricorrente, con un'operazione quantitativamente ineccepibile, ma qualitativamente da “interpretare” in conformità alla funzione lato sensu alimentare dell'assegno di mantenimento.
Deve pertanto ritenersi corretto revocare il relativo obbligo in capo all'appellante odierno dalla mensilità di gennaio 2024: eventuali somme versate successivamente a titolo di assegno di mantenimento per la moglie andranno restituite al solvens con interessi di legge dai singoli pagamenti al saldo.
Per contro, per il periodo antecedente l'assegno, se non versato, resta dovuto;
se versato, non è più ripetibile ex art. 545 c.p.c.
Oltre che quanto sopra espresso sul momento a partire da quale può ritenersi dimostrato l'incremento economico – patrimoniale che giustifica la revoca dell'assegno per la moglie, è opportuno richiamare i principi pag. 13/16 espressi dal recente arresto della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (sent. 32914/2022), che ha composto il contrasto tra opposti orientamenti circa la ripetibilità dell'assegno di mantenimento previsto in via provvisoria, per effetto della sopravvenuta sua revoca nella sentenza che definisce il giudizio proponendo una soluzione diversificata sulla ripetibilità/irripetibilità degli assegni. Innanzitutto, nelle ipotesi di assegni provvisoriamente disposti, successivamente ridotti o revocati da sentenza definitiva, la questione non sarebbe di prevedere un obbligo di restituzione delle somme percepite a titolo alimentare, quanto piuttosto un obbligo restitutorio (anche parziale) di quanto versato sulla base di un diritto al mantenimento supposto e (anche parzialmente) inesistente. Inoltre, la ripetibilità delle somme è sottoposta a dei limiti in ragione dei principi di solidarietà umana e familiare, costituzionalmente tutelati (artt. 2 e 29
Cost.), e dell'impiego delle somme provvisoriamente percepite per vivere.
Si legge nella decisione della Suprema Corte che occorre temperare la regola generale della ripetizione di indebito, nell'ottica di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della stessa, con le esigenze equitativo – solidaristiche proprie della famiglia, anche in crisi. Così le Sezioni Unite ritengono di dover operare un bilanciamento tra l'esigenza «di legalità e prevedibilità delle decisioni e l'esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole nel rapporto».
La Suprema Corte, infatti, nei casi in cui la sentenza, di primo grado o di appello, modifichi l'assegno di mantenimento o divorzile, in ragione di una diversa valutazione, con riferimento al passato, dei fatti che erano stati posti a base dei provvedimenti provvisori, ritiene che se all'esito della pag. 14/16 rivalutazione della condizione del soggetto richiedente o avente diritto del contributo, si accerti l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile (o si dichiari la separazione con addebito al coniuge che, nel corso del giudizio, abbia provvisoriamente percepito l'assegno «con funzione non meramente alimentare»), le somme medio tempore corrisposte sono ripetibili.
Nella specie, tenuto conto dell'esiguità della somma che il marito era tenuto a versare alla moglie (€ 200,00 mensili) e della precarietà lavorativa della stessa, le somme eventualmente versate dal primo fino al 31.12.2023 per mantenimento della moglie non sono ripetibili.
Ciò posto, in parziale riforma della sentenza impugnata, da intendersi nel resto confermata, va disposta la revoca – con declaratoria di non debenza – dell'assegno a carico di per il mantenimento della moglie Parte_1
a far data dalla mensilità di gennaio 2024.
*
Difetta infine, in capo all'appellata, finanche la legittimazione attiva alla
“domanda subordinata – appello incidentale” per ottenere, in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario sulla decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie, la condanna di controparte a compensare gli importi accertati come dovuti in restituzione dalla signora con quelli oggetto delle deduzioni fiscali praticate CP_1
dal sig. sul proprio reddito complessivo, essendo evidentemente la Pt_1
sig. ra estranea al rapporto ex art. 10, comma 1, lett. C) del TUIR CP_1
tra il sig. ed il Fisco. Pt_1
pag. 15/16 Anche oggettivamente tale domanda non è ammissibile nel presente procedimento, posto che essa non rientra nell'elenco tassativo ex art. 473
c.p.c. in rel. art. 473 bis.34 c.p.c.
Il relativo appello incidentale va pertanto dichiarato inammissibile.
*
Le spese legali di fase vanno compensate, per la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di VICENZA, n. 743/2025, da intendersi nel resto confermata, revoca e dichiara non dovuto – a far data dal 1° gennaio 2024 – l'assegno di mantenimento posto a carico di parte appellante ed in favore dell'appellata, che condanna alla restituzione delle somme a tal titolo tempo per tempo ricevute, a partire dal 1° gennaio 2024, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo;
dichiara inammissibile l'appello incidentale subordinato proposto dall'appellata; spese legali di fase compensate.
Venezia, 27/10/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
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