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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/05/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7378/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dell'avv. CECATIELLO ARMANDO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. NUGNES SERGIO e avv. BRACCHI EMANUELE ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – cessazione effetti civili
Conclusioni: per come da note scritte depositate telematicamente contenti conclusioni congiunte;
Parte_1 per come da note scritte depositate telematicamente contenti conclusioni congiunte;
Controparte_1 per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con Parte_1 [...] in CERNUSCO SUL NAVIGLIO, in data 19 ottobre 1997 (anno 1997, atto n. 104, reg. CP_1
CERNUSCO SUL NAVIGLIO, parte II, serie A), dalla cui unione nascevano i figli il 20.04.2001 Per_1
e il 06.03.2006, da cui si separava consensualmente con verbale in data 25 gennaio 2018, alle Per_2 condizioni omologate con decreto del TRIBUNALE DI BERGAMO n. 1054/2018 del 14 febbraio 2018, R.G.
n. 10823/2017, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio e formulava le domande accessorie. Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e Controparte_1 formulava le domande accessorie.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, il Giudice relatore, ritenuto che le condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti non fossero in contrasto con norme imperative di legge e che fossero idonee al contemperamento delle rispettive posizioni, anche dal punto di vista economico, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti sottoscritto in data 24 marzo 2025, e tratteneva la causa in decisione per riferirne al
Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che anno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in CERNUSCO SUL NAVIGLIO, in data 19 ottobre 1997 (anno 1997, atto n. 104, reg. CERNUSCO SUL NAVIGLIO, parte II, serie A).
Dall'unione delle parti sono nati i figli il 20.04.2001 e il 06.03.2006. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 25 gennaio 2018, alle condizioni omologate con decreto del TRIBUNALE DI BERGAMO n. 1054/2018 del 14 febbraio 2018, R.G. n. 10823/2017.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Per quanto concerne le condizioni del divorzio, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai due figli maggiorenni, economicamente non indipendenti, condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in CERNUSCO SUL NAVIGLIO, in data 19 ottobre 1997 (anno 1997, atto n. 104, Controparte_1 reg. CERNUSCO SUL NAVIGLIO, parte II, serie A); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, sottoscritto in data 24 marzo 2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di CERNUSCO SUL
NAVIGLIO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dell'avv. CECATIELLO ARMANDO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. NUGNES SERGIO e avv. BRACCHI EMANUELE ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – cessazione effetti civili
Conclusioni: per come da note scritte depositate telematicamente contenti conclusioni congiunte;
Parte_1 per come da note scritte depositate telematicamente contenti conclusioni congiunte;
Controparte_1 per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con Parte_1 [...] in CERNUSCO SUL NAVIGLIO, in data 19 ottobre 1997 (anno 1997, atto n. 104, reg. CP_1
CERNUSCO SUL NAVIGLIO, parte II, serie A), dalla cui unione nascevano i figli il 20.04.2001 Per_1
e il 06.03.2006, da cui si separava consensualmente con verbale in data 25 gennaio 2018, alle Per_2 condizioni omologate con decreto del TRIBUNALE DI BERGAMO n. 1054/2018 del 14 febbraio 2018, R.G.
n. 10823/2017, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio e formulava le domande accessorie. Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e Controparte_1 formulava le domande accessorie.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, il Giudice relatore, ritenuto che le condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti non fossero in contrasto con norme imperative di legge e che fossero idonee al contemperamento delle rispettive posizioni, anche dal punto di vista economico, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti sottoscritto in data 24 marzo 2025, e tratteneva la causa in decisione per riferirne al
Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che anno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in CERNUSCO SUL NAVIGLIO, in data 19 ottobre 1997 (anno 1997, atto n. 104, reg. CERNUSCO SUL NAVIGLIO, parte II, serie A).
Dall'unione delle parti sono nati i figli il 20.04.2001 e il 06.03.2006. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 25 gennaio 2018, alle condizioni omologate con decreto del TRIBUNALE DI BERGAMO n. 1054/2018 del 14 febbraio 2018, R.G. n. 10823/2017.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Per quanto concerne le condizioni del divorzio, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai due figli maggiorenni, economicamente non indipendenti, condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in CERNUSCO SUL NAVIGLIO, in data 19 ottobre 1997 (anno 1997, atto n. 104, Controparte_1 reg. CERNUSCO SUL NAVIGLIO, parte II, serie A); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, sottoscritto in data 24 marzo 2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di CERNUSCO SUL
NAVIGLIO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano