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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/06/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4171/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte resistente in sostituzione dell'udienza del 12.6.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bianco (RC), Via Magna Grecia n. 2, presso lo studio delle Avv.sse TERESA
NIRTA ed ELISABETTA STRANGIO, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
RITA PISANU, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_2
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (pensione di inabilità ex art. 12, legge n. 118/71).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 06.12.2023, l'istante in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data CP_2
22.12.2021 aveva presentato alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio status di invalida civile assoluta con diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/71, ovvero, in subordine,
l'accertamento del proprio grado di invalidità in misura pari o superiore al 67% ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio nonché ai fini della fornitura gratuita di protesi, presidi, ausili, ex D.M. 27/08/99 n. 332, ma che l' non le aveva riconosciuto i benefici richiesti, essendo stata riconosciuta CP_2
persona invalida nella sola misura del 50%.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 3778/2022 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU, il quale ha riscontrato un grado di invalidità pari al 73% con riconoscimento dunque della sussistenza del solo requisito relativo alla “esenzione ticket”, deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71.
Costituitosi il contraddittorio, parte resistente si è opposta alla domanda eccependo l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Richiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, stante la produzione di documentazione medica sopravvenuta attestante una possibile ingravescenza del quadro clinico della ricorrente, ad esito dell'udienza di discussione del 12.06.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il 12.10.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 11.11.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 06.12.2023, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU, evidenziando che questi avrebbe sottostimato il complesso delle patologie da cui ella è affetta. Nello specifico, il consulente avrebbe errato nella valutazione della patologia psichiatrica, attribuendole una percentuale di invalidità pari al 10%
(corrispondente alla sindrome depressiva endoreattiva lieve, codice analogico 2204 della tabella allegata al D.M. 05.02.1992), laddove detta patologia, ove correttamente inquadrata con il codice di riferimento tabellare 2210 (sindrome depressiva endogena grave), avrebbe comportato di per sé il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari all'80%. Tale erronea valutazione non avrebbe consentito di valutare adeguatamente l'incidenza negativa della patologia psichica sul complesso invalidante della ricorrente. Il consulente si sarebbe limitato a sottolineare la presenza in atti di un unico certificato psichiatrico, senza invece disporre un accertamento specialistico che l'opponente ha qualificato come
“opportuno”. L'incompletezza ed erroneità della CTU – ha concluso la ricorrente – sarebbero quindi alla base del riconoscimento dell'invalidità nella sola misura del
73%.
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Nel corso del giudizio, l'opponente ha prodotto certificazione medica sopravvenuta attestante, secondo la sua prospettazione, un aggravamento del proprio quadro patologico. Il giudicante ha ritenuto quindi necessario convocare il consulente già nominato affinché valutasse l'eventuale incidenza di tale aggravamento sulla complessiva situazione clinica della perizianda.
Ebbene, il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama perché esaustivo e congruamente motivato, ha evidenziato con analitica motivazione come la ricorrente non possegga i requisiti sanitari necessari al riconoscimento dei benefici richiesti, confermando sostanzialmente le conclusioni già espresse nella
CTU.
In particolare, il consulente, premesso di aver scrupolosamente esaminato la nuova documentazione sanitaria prodotta, ha evidenziato come dall'esame obiettivo eseguito in sede di visita medica peritale sia risultato confermato il complesso invalidante caratterizzato dalle infermità già espresse nella diagnosi di cui alla relazione peritale, ovvero: “Spondilo-disco-artrosi cervicale e lombare a discreta incidenza funzionale in atto, in soggetto con discopatia del tratto C4-C7 e del tratto
L3-S1 con protrusioni multiple;
segni di condropatia femoro-rotulea e femoro- tibiale;
tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori bilaterale con limitazione algo-disfunzionale. Sindrome ansioso-depressiva. Tiroidite di HA in trattamento farmacologico. Ipoacusia di tipo misto. Asma bronchiale allergica”.
Nei propri chiarimenti, il CTU ha posto in luce come la periziata presenti, in primis, una spondilo-disco-artrosi cervicale e lombare, con una discopatia del tratto C4-C7
e del tratto L3-S1 con protrusioni multiple, “che tuttavia risulta essere a discreta incidenza funzionale in atto, nonché segni di condropatia femoro-rotulea e femoro- tibiale con riferita gonalgia;
tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori bilaterale con limitazione algo-disfunzionale”. Inoltre, il CTU ha rappresentato come nel corso dell'esame obiettivo peritale: siano state riferite algie alla digitopressione dei punti spinali del tratto cervicale e lombare “con solo modesto deficit funzionale a carico del rachide lombare e modesta riduzione dei movimenti di flesso-estensione del tronco e degli arti inferiori sul bacino”; non siano stati riscontrati “segni di radicolopatia sciatica in atto (la manovra di era Per_1
negativa bilateralmente), la periziata risultava in grado di piegare il busto quasi completamente fino a raggiungere con le dita delle mani a venti centimetri dalla punta dei piedi, l'accovacciamento era possibile sebbene con limitazione su riferita base algica;
il portamento risultava eretto naturalmente e autonomamente sostenuto, privo di particolari caratteri;
il rachide non era perfettamente in asse, evidenziandosi un lieve atteggiamento scoliotico dorso-lombare convesso a destra, con assenza di significativa contrattura della muscolatura paravertebrale (si evidenziava, infatti, solo sfumata contrattura della muscolatura paravertebrale del tratto lombare)”; con riferimento al capo e al collo “veniva obbiettivata soltanto una modesta riduzione dei movimenti fisiologici, riferiti dolenti ai gradi estremi”.
Riguardo alla nuova documentazione sanitaria prodotta, ovvero l'esito dell'esame
RM del rachide lombo-sacrale del 23.11.2024, il CTU ha confermato la presenza della patologia osteo-articolare della colonna lombo-sacrale “di entità per come riscontrata nel corso della visita medica peritale”. Il consulente ha dato atto anche della presenza di un “referto di una visita specialistica otorinolaringoiatrica con esame audiometrico del 2015, con diagnosi di ipoacusia di tipo misto bilaterale, già valutato nella relazione peritale depositata”. In afferenza poi alla patologia uditiva,
a giudizio del consulente, la nuova documentazione sanitaria prodotta (referto dell'esame audiometrico eseguito in data 28.01.2025 a firma del dott. Persona_2
) ha escluso “in maniera certa un peggioramento del deficit uditivo” rispetto
[...]
al 2015, potendosi invece riscontrare, sulla base del nuovo audiogramma eseguito il
28.01.2025, “un netto miglioramento della funzione uditiva rispetto a quanto riscontrato in precedenza sulla base dell'audiogramma del 2015”.
Da ultimo, per ciò che concerne la patologia psichiatrica, si rileva la genericità delle censure mosse da parte ricorrente, che peraltro in sede di ATPO non ha ritenuto di formulare alcuna osservazione alla CTU depositata. In ogni caso, si ritiene che il
CTU avesse già ben evidenziato nel proprio elaborato peritale come, sulla base dell'esame obiettivo condotto, non fossero ravvisabili “elementi di natura psicotica, caratterizzati da distacco dall'ambiente che circonda la periziata, né da alterazione dell'equilibrio psichico dell'individuo con compromissione dell'esame di realtà e disturbi formali del pensiero”, avendo riscontrato “soltanto uno stato d'ansia di entità moderata, con lieve deflessione del tono dell'umore, con ideazione incentrata sulle proprie condizioni di salute”.
La compiuta valutazione effettuata dal consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con riconoscimento di un grado di invalidità pari al 73% e conseguente diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ex art. 6 D.M. 1.2.1991
(esenzione ticket), con decorrenza dal 22.12.2021 (data della domanda amministrativa).
In considerazione della reciproca soccombenza tra le parti le spese di lite vengono integralmente compensate.
Per gli stessi motivi le spese di consulenza tecnica, che si liquidano come da separato decreto emesso in pari data, vengono definitivamente poste in solido a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 73% e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla stessa del requisito sanitario per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui all'art. 6 D.M.
1.2.1991 con decorrenza dal 22.12.2021, data di presentazione della domanda amministrativa;
c) compensa integralmente le spese di lite;
d) pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico delle parti in solido tra loro, liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 13/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4171/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte resistente in sostituzione dell'udienza del 12.6.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bianco (RC), Via Magna Grecia n. 2, presso lo studio delle Avv.sse TERESA
NIRTA ed ELISABETTA STRANGIO, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
RITA PISANU, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_2
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (pensione di inabilità ex art. 12, legge n. 118/71).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 06.12.2023, l'istante in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data CP_2
22.12.2021 aveva presentato alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio status di invalida civile assoluta con diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/71, ovvero, in subordine,
l'accertamento del proprio grado di invalidità in misura pari o superiore al 67% ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio nonché ai fini della fornitura gratuita di protesi, presidi, ausili, ex D.M. 27/08/99 n. 332, ma che l' non le aveva riconosciuto i benefici richiesti, essendo stata riconosciuta CP_2
persona invalida nella sola misura del 50%.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 3778/2022 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU, il quale ha riscontrato un grado di invalidità pari al 73% con riconoscimento dunque della sussistenza del solo requisito relativo alla “esenzione ticket”, deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71.
Costituitosi il contraddittorio, parte resistente si è opposta alla domanda eccependo l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Richiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, stante la produzione di documentazione medica sopravvenuta attestante una possibile ingravescenza del quadro clinico della ricorrente, ad esito dell'udienza di discussione del 12.06.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il 12.10.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 11.11.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 06.12.2023, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU, evidenziando che questi avrebbe sottostimato il complesso delle patologie da cui ella è affetta. Nello specifico, il consulente avrebbe errato nella valutazione della patologia psichiatrica, attribuendole una percentuale di invalidità pari al 10%
(corrispondente alla sindrome depressiva endoreattiva lieve, codice analogico 2204 della tabella allegata al D.M. 05.02.1992), laddove detta patologia, ove correttamente inquadrata con il codice di riferimento tabellare 2210 (sindrome depressiva endogena grave), avrebbe comportato di per sé il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari all'80%. Tale erronea valutazione non avrebbe consentito di valutare adeguatamente l'incidenza negativa della patologia psichica sul complesso invalidante della ricorrente. Il consulente si sarebbe limitato a sottolineare la presenza in atti di un unico certificato psichiatrico, senza invece disporre un accertamento specialistico che l'opponente ha qualificato come
“opportuno”. L'incompletezza ed erroneità della CTU – ha concluso la ricorrente – sarebbero quindi alla base del riconoscimento dell'invalidità nella sola misura del
73%.
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Nel corso del giudizio, l'opponente ha prodotto certificazione medica sopravvenuta attestante, secondo la sua prospettazione, un aggravamento del proprio quadro patologico. Il giudicante ha ritenuto quindi necessario convocare il consulente già nominato affinché valutasse l'eventuale incidenza di tale aggravamento sulla complessiva situazione clinica della perizianda.
Ebbene, il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama perché esaustivo e congruamente motivato, ha evidenziato con analitica motivazione come la ricorrente non possegga i requisiti sanitari necessari al riconoscimento dei benefici richiesti, confermando sostanzialmente le conclusioni già espresse nella
CTU.
In particolare, il consulente, premesso di aver scrupolosamente esaminato la nuova documentazione sanitaria prodotta, ha evidenziato come dall'esame obiettivo eseguito in sede di visita medica peritale sia risultato confermato il complesso invalidante caratterizzato dalle infermità già espresse nella diagnosi di cui alla relazione peritale, ovvero: “Spondilo-disco-artrosi cervicale e lombare a discreta incidenza funzionale in atto, in soggetto con discopatia del tratto C4-C7 e del tratto
L3-S1 con protrusioni multiple;
segni di condropatia femoro-rotulea e femoro- tibiale;
tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori bilaterale con limitazione algo-disfunzionale. Sindrome ansioso-depressiva. Tiroidite di HA in trattamento farmacologico. Ipoacusia di tipo misto. Asma bronchiale allergica”.
Nei propri chiarimenti, il CTU ha posto in luce come la periziata presenti, in primis, una spondilo-disco-artrosi cervicale e lombare, con una discopatia del tratto C4-C7
e del tratto L3-S1 con protrusioni multiple, “che tuttavia risulta essere a discreta incidenza funzionale in atto, nonché segni di condropatia femoro-rotulea e femoro- tibiale con riferita gonalgia;
tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori bilaterale con limitazione algo-disfunzionale”. Inoltre, il CTU ha rappresentato come nel corso dell'esame obiettivo peritale: siano state riferite algie alla digitopressione dei punti spinali del tratto cervicale e lombare “con solo modesto deficit funzionale a carico del rachide lombare e modesta riduzione dei movimenti di flesso-estensione del tronco e degli arti inferiori sul bacino”; non siano stati riscontrati “segni di radicolopatia sciatica in atto (la manovra di era Per_1
negativa bilateralmente), la periziata risultava in grado di piegare il busto quasi completamente fino a raggiungere con le dita delle mani a venti centimetri dalla punta dei piedi, l'accovacciamento era possibile sebbene con limitazione su riferita base algica;
il portamento risultava eretto naturalmente e autonomamente sostenuto, privo di particolari caratteri;
il rachide non era perfettamente in asse, evidenziandosi un lieve atteggiamento scoliotico dorso-lombare convesso a destra, con assenza di significativa contrattura della muscolatura paravertebrale (si evidenziava, infatti, solo sfumata contrattura della muscolatura paravertebrale del tratto lombare)”; con riferimento al capo e al collo “veniva obbiettivata soltanto una modesta riduzione dei movimenti fisiologici, riferiti dolenti ai gradi estremi”.
Riguardo alla nuova documentazione sanitaria prodotta, ovvero l'esito dell'esame
RM del rachide lombo-sacrale del 23.11.2024, il CTU ha confermato la presenza della patologia osteo-articolare della colonna lombo-sacrale “di entità per come riscontrata nel corso della visita medica peritale”. Il consulente ha dato atto anche della presenza di un “referto di una visita specialistica otorinolaringoiatrica con esame audiometrico del 2015, con diagnosi di ipoacusia di tipo misto bilaterale, già valutato nella relazione peritale depositata”. In afferenza poi alla patologia uditiva,
a giudizio del consulente, la nuova documentazione sanitaria prodotta (referto dell'esame audiometrico eseguito in data 28.01.2025 a firma del dott. Persona_2
) ha escluso “in maniera certa un peggioramento del deficit uditivo” rispetto
[...]
al 2015, potendosi invece riscontrare, sulla base del nuovo audiogramma eseguito il
28.01.2025, “un netto miglioramento della funzione uditiva rispetto a quanto riscontrato in precedenza sulla base dell'audiogramma del 2015”.
Da ultimo, per ciò che concerne la patologia psichiatrica, si rileva la genericità delle censure mosse da parte ricorrente, che peraltro in sede di ATPO non ha ritenuto di formulare alcuna osservazione alla CTU depositata. In ogni caso, si ritiene che il
CTU avesse già ben evidenziato nel proprio elaborato peritale come, sulla base dell'esame obiettivo condotto, non fossero ravvisabili “elementi di natura psicotica, caratterizzati da distacco dall'ambiente che circonda la periziata, né da alterazione dell'equilibrio psichico dell'individuo con compromissione dell'esame di realtà e disturbi formali del pensiero”, avendo riscontrato “soltanto uno stato d'ansia di entità moderata, con lieve deflessione del tono dell'umore, con ideazione incentrata sulle proprie condizioni di salute”.
La compiuta valutazione effettuata dal consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con riconoscimento di un grado di invalidità pari al 73% e conseguente diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ex art. 6 D.M. 1.2.1991
(esenzione ticket), con decorrenza dal 22.12.2021 (data della domanda amministrativa).
In considerazione della reciproca soccombenza tra le parti le spese di lite vengono integralmente compensate.
Per gli stessi motivi le spese di consulenza tecnica, che si liquidano come da separato decreto emesso in pari data, vengono definitivamente poste in solido a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 73% e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla stessa del requisito sanitario per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui all'art. 6 D.M.
1.2.1991 con decorrenza dal 22.12.2021, data di presentazione della domanda amministrativa;
c) compensa integralmente le spese di lite;
d) pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico delle parti in solido tra loro, liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 13/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi