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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/07/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 531/2024
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il consigliere dott. Natalino Sapone
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 531/2024 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Vagni (c.f. , C.F._2
elettivamente domiciliato in Polistena (RC) alla via Santa Marina, 111
opponente
e
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
opposto non costituito
e
(c.f. , nato il [...] a [...] Controparte_2 C.F._3
opposto non costituito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
1 Corte d'Appello
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda dell'opponente
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, ritualmente notificato, l'ing.
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto, comunicato il Parte_1
27.3.2024, con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria - I Sez. Penale - ha determinato in € 2.558,67 (oltre agli accessori di legge) i compensi per la perizia d'ufficio espletata dall'ing. nell'ambito del procedimento penale Pt_1
iscritto al n. 38/2021 R.G. nei confronti di . Controparte_2
L'opponente contesta: a) la determinazione dell'imponibile per il calcolo dei compensi in percentuale, ex artt. 11 e 13 d.m. del 30.5.2002; b) la riduzione dei compensi, ex art. 4 del decreto;
c) la liquidazione dei compensi in forza dei parametri minimi, dovendo, secondo il ricorrente, applicarsi i valori massimi in considerazione della complessità dell'opera prestata.
- Difese di parte opposta
Il e non si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_3
giudizio, sebbene il ricorso sia stato loro ritualmente notificato.
***
1.- Inammissibilità dell'opposizione
1. L'opposizione è inammissibile siccome tardivamente proposta.
L'opposto decreto è stato emesso il 25.3.2024 ed è stato pronunciato nell'ambito di procedimento penale iscritto al n. 38/2021 R.G. della Corte
d'Appello di Reggio Calabria.
2 Corte d'Appello
Secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale, «il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti» (Corte Cost. n. 106/2016; in senso conforme, Cass. n. 20054/2022;
Cass. n. 3237/2018).
Ciò puntualizzato, trova applicazione nella fattispecie in esame il rito semplificato di cognizione, dal momento che il procedimento di opposizione alla liquidazione è stato avviato successivamente al 28 febbraio 2023.
Secondo quanto previsto dall'art. 35 comma 1, d.lgs. n. 149/2022, infatti, le disposizioni del d.lgs. n. 149 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Opera anche nella fattispecie in esame – ancorché adattato al diverso rito applicabile – il principio secondo cui opera per l'opposizione al decreto di liquidazione lo stesso termine previsto per l'impugnazione del provvedimento che definisce l'opposizione.
Era stato posto in chiaro infatti che «il termine, di trenta giorni dalla comunicazione
o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti»
(Corte Cost. n. 106/2016; in senso conforme, Cass. n. 20054/2022; Cass. n.
3237/2018).
Nel caso di specie la comunicazione del decreto di liquidazione dei compensi
è stata effettuata dalla Cancelleria penale il 27.3.2024.
Il ricorrente avrebbe, pertanto, dovuto proporre opposizione entro 30 giorni da tale comunicazione o comunque dalla conoscenza legale del provvedimento impugnato. Tale conoscenza risale quanto meno al 17 aprile 2024, data in cui l'opponente assume di avere depositato ricorso in opposizione;
ciò viene affermato dall'opponente nell'istanza di rimessione in termini datata 18 ottobre
2024, istanza con cui l'opponente ha chiesto la rimessione in termini per il deposito del ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
3 Corte d'Appello
L'istanza di rimessione in termini non è fondata, in quanto il file che l'opponente prova di avere inviato non è leggibile ed è dunque considerarsi giuridicamente inesistente.
La pronuncia della S.C. richiamata nell'istanza di rimessione non è pertinente alla fattispecie in esame. Nel caso esaminato dalla S.C., risultava prova del deposito telematico eseguito su un registro errato.
Nel caso di specie non risulta il deposito telematico di un atto, non essendo il file prodotto leggibile.
2. L'opponente non dimostra che l'omesso deposito è dipeso da causa non imputabile.
Comunque, anche qualora si ritenesse che l'omesso deposito sia dipeso da causa non imputabile all'opponente, in ogni caso sarebbe imputabile allo stesso opponente l'omessa verifica del buon esito del tentativo di deposito.
L'opponente avrebbe dovuto verificare il buon esito dell'invio telematico quanto meno entro il termine previsto per l'impugnazione, ossia 30 giorni dalla notifica, proponendo istanza di rimessione in termine prima della scadenza del termine stesso.
Invece l'opponente ha proposto istanza di rimessione in termini solo in data
18 ottobre 2024.
3. Quindi il ricorso depositato in data 21 ottobre 2024 è tardivo, in quanto effettuato oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione della Cancelleria penale o comunque dalla conoscenza legale del decreto di liquidazione impugnato (equivalente alla notifica). Conoscenza legale risalente, quanto meno, al 17 aprile 2024, ossia alla data in cui l'opponente assume – nell'istanza di rimessione in termini – di avere depositato il ricorso in opposizione.
Pertanto l'opposizione è inammissibile, siccome tardivamente proposta.
2.- Spese processuali
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la mancata costituzione delle parti convenute.
3.- Doppio del contributo unificato
4 Corte d'Appello
Considerata l'inammissibilità dell'opposizione, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1
e di , disattesa ogni contraria Controparte_1 Controparte_2
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
di avere emesso una pronuncia d'inammissibilità 115/2002, dell'impugnazione.
Reggio Calabria, 21.7.2025
Il consigliere
dott. Natalino Sapone
5
n. 531/2024
C O R T E D
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A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il consigliere dott. Natalino Sapone
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 531/2024 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Vagni (c.f. , C.F._2
elettivamente domiciliato in Polistena (RC) alla via Santa Marina, 111
opponente
e
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
opposto non costituito
e
(c.f. , nato il [...] a [...] Controparte_2 C.F._3
opposto non costituito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
1 Corte d'Appello
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda dell'opponente
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, ritualmente notificato, l'ing.
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto, comunicato il Parte_1
27.3.2024, con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria - I Sez. Penale - ha determinato in € 2.558,67 (oltre agli accessori di legge) i compensi per la perizia d'ufficio espletata dall'ing. nell'ambito del procedimento penale Pt_1
iscritto al n. 38/2021 R.G. nei confronti di . Controparte_2
L'opponente contesta: a) la determinazione dell'imponibile per il calcolo dei compensi in percentuale, ex artt. 11 e 13 d.m. del 30.5.2002; b) la riduzione dei compensi, ex art. 4 del decreto;
c) la liquidazione dei compensi in forza dei parametri minimi, dovendo, secondo il ricorrente, applicarsi i valori massimi in considerazione della complessità dell'opera prestata.
- Difese di parte opposta
Il e non si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_3
giudizio, sebbene il ricorso sia stato loro ritualmente notificato.
***
1.- Inammissibilità dell'opposizione
1. L'opposizione è inammissibile siccome tardivamente proposta.
L'opposto decreto è stato emesso il 25.3.2024 ed è stato pronunciato nell'ambito di procedimento penale iscritto al n. 38/2021 R.G. della Corte
d'Appello di Reggio Calabria.
2 Corte d'Appello
Secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale, «il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti» (Corte Cost. n. 106/2016; in senso conforme, Cass. n. 20054/2022;
Cass. n. 3237/2018).
Ciò puntualizzato, trova applicazione nella fattispecie in esame il rito semplificato di cognizione, dal momento che il procedimento di opposizione alla liquidazione è stato avviato successivamente al 28 febbraio 2023.
Secondo quanto previsto dall'art. 35 comma 1, d.lgs. n. 149/2022, infatti, le disposizioni del d.lgs. n. 149 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Opera anche nella fattispecie in esame – ancorché adattato al diverso rito applicabile – il principio secondo cui opera per l'opposizione al decreto di liquidazione lo stesso termine previsto per l'impugnazione del provvedimento che definisce l'opposizione.
Era stato posto in chiaro infatti che «il termine, di trenta giorni dalla comunicazione
o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti»
(Corte Cost. n. 106/2016; in senso conforme, Cass. n. 20054/2022; Cass. n.
3237/2018).
Nel caso di specie la comunicazione del decreto di liquidazione dei compensi
è stata effettuata dalla Cancelleria penale il 27.3.2024.
Il ricorrente avrebbe, pertanto, dovuto proporre opposizione entro 30 giorni da tale comunicazione o comunque dalla conoscenza legale del provvedimento impugnato. Tale conoscenza risale quanto meno al 17 aprile 2024, data in cui l'opponente assume di avere depositato ricorso in opposizione;
ciò viene affermato dall'opponente nell'istanza di rimessione in termini datata 18 ottobre
2024, istanza con cui l'opponente ha chiesto la rimessione in termini per il deposito del ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
3 Corte d'Appello
L'istanza di rimessione in termini non è fondata, in quanto il file che l'opponente prova di avere inviato non è leggibile ed è dunque considerarsi giuridicamente inesistente.
La pronuncia della S.C. richiamata nell'istanza di rimessione non è pertinente alla fattispecie in esame. Nel caso esaminato dalla S.C., risultava prova del deposito telematico eseguito su un registro errato.
Nel caso di specie non risulta il deposito telematico di un atto, non essendo il file prodotto leggibile.
2. L'opponente non dimostra che l'omesso deposito è dipeso da causa non imputabile.
Comunque, anche qualora si ritenesse che l'omesso deposito sia dipeso da causa non imputabile all'opponente, in ogni caso sarebbe imputabile allo stesso opponente l'omessa verifica del buon esito del tentativo di deposito.
L'opponente avrebbe dovuto verificare il buon esito dell'invio telematico quanto meno entro il termine previsto per l'impugnazione, ossia 30 giorni dalla notifica, proponendo istanza di rimessione in termine prima della scadenza del termine stesso.
Invece l'opponente ha proposto istanza di rimessione in termini solo in data
18 ottobre 2024.
3. Quindi il ricorso depositato in data 21 ottobre 2024 è tardivo, in quanto effettuato oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione della Cancelleria penale o comunque dalla conoscenza legale del decreto di liquidazione impugnato (equivalente alla notifica). Conoscenza legale risalente, quanto meno, al 17 aprile 2024, ossia alla data in cui l'opponente assume – nell'istanza di rimessione in termini – di avere depositato il ricorso in opposizione.
Pertanto l'opposizione è inammissibile, siccome tardivamente proposta.
2.- Spese processuali
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la mancata costituzione delle parti convenute.
3.- Doppio del contributo unificato
4 Corte d'Appello
Considerata l'inammissibilità dell'opposizione, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1
e di , disattesa ogni contraria Controparte_1 Controparte_2
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
di avere emesso una pronuncia d'inammissibilità 115/2002, dell'impugnazione.
Reggio Calabria, 21.7.2025
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