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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 875/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 30.11.2022
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Pt_1 dall'avv. Marco Zanon giusta mandato conferito in primo grado, elettivamente domiciliata digitalmente presso l'indirizzo del procuratore costituito
Email_1 Appellante
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 Filippo Doni giusta procura speciale alle liti per notaio in Fiumicino, rep. Persona_1 n. 37590, racc. n. 7131, del 23.01.2023, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce 929
Appellato
nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Maria Leanza giusta procura speciale rilasciata separatamente allegata alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania Via Milano 97
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 272/2022 depositata in data 31.5.2022
1 IN PUNTO: rottamazione cartella
Conclusioni: Per l'appellante: “”dichiarare l'illegittimità del silenzio rifiuto della Controparte_3 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo;
CP_
2) accertare e dichiarare nei confronti delle parti convenute (ossia e Controparte_4 il diritto di ad aderire alla definizione agevolata ex art. 3 d.l. 119/2018; Pt_1
3) per l'effetto, condannare a effettuare la comunicazione prevista Controparte_4 dall'art. 3, comma 5, d.l. 119/2018 e quindi a comunicare a l'ammontare complessivo Pt_1 delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Con vittoria di spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.””
Per l'appellato : “”PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di interesse ad agire CP_1 di parte appellante in relazione alla sentenza dell'intestata Corte d'appello, 22.12.2022, n. 718/22, R.G. 801/18, ed al conseguente ricorso per cassazione avviato da parte appellante;
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA, accogliersi le conclusioni di in primo grado, e precisamente: CP_1 PRELIMINARMENTE: dichiararsi l'inammissibilità dell'avverso ricorso in riassunzione per tardività dello stesso;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi l'inammissibilità per litispendenza di ogni questione relativa alla originaria fondatezza ed al quantum del credito contributivo sotteso, in quanto oggetto dedotto o deducibile del giudizio [ora avanti la Corte di cassazione]; PRELIMINARMENTE: dichiararsi la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente. Inoltre, si chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate avanti il Tribunale di Milano, sez. lav.: In via preliminare e/o pregiudiziale
- dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva di CP_1 Nel merito preso atto dei rilevi e delle eccezioni formulate da Controparte_5
, rigettare le domande tutte ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in
[...] diritto. In via istruttoria Si fa, in ogni caso, espressa riserva di produrre tutta l'ulteriore documentazione che dovesse pervenire da parte dei competenti Uffici Amministrativi di Treviso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.””
Per l'appellata : “”rigettare e/o respingere in toto Controparte_2 l'appello proposto e/o dichiararlo inammissibile e comunque infondato per quanto sopra dedotto, confermando in toto la sentenza di primo grado.
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, dichiarare e/o confermare il difetto di legittimazione passiva di e tenere comunque CP_6 indenne da ogni pretesa o conseguenza di lite Controparte_5 imputabile ad azioni o atti che avrebbe dovuto porre in essere l'Ente impositore;
- condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarre al procuratore ex art. 93 c.p.c..””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Treviso ha rigettato il ricorso proposto dalla diretto ad accertare la propria legittimazione (in qualità di debitore solidale ex art Pt_1 29 d. lgs 276/2003 con l'obbligato principale a richiedere ed Parte_2 ottenere la rottamazione della cartella di pagamento n. 06820090011447329 per l'importo
2 di € 457.084,00 ovvero in applicazione dell'art. 1180 c.c. (relativo all'adempimento del terzo) con richiesta, in subordine, di questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.L. 119/2018, compensando le spese di lite.
2. Il primo giudice, richiamato il testo di cui all'art. 3, comma 1, dl 119/2018 ha evidenziato come la norma risultava chiara ed inequivocabile nel limitare i debiti che potevano essere oggetto di definizione agevolata a quelli risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017. La somma di cui risultava debitrice (quale obbligato solidale) non era stata Pt_1 oggetto di iscrizione a ruolo e di successivo affidamento all'Agente di Riscossione bensì era stata oggetto di rivendicazione giudiziale da parte dell'Ente previdenziale che aveva ottenuto dal competente Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti della . Pt_1 La iscrizione a ruolo ed il successivo affidamento all'Agente di Riscossione, rispetto al quale la aveva proposto istanza di definizione agevolata, riguardava, invece, il Pt_1 debito originario del debitore principale ( e pertanto la Parte_2 Pt_1 non poteva ritenersi legittimata a chiedere la definizione agevolata di un debito contemplato da un ruolo esecutivo che non la riguardava direttamente. Non poteva neppure configurarsi la fattispecie invocata dalla società dell'adempimento da parte del terzo atteso che l'addivenire alla definizione agevolata non corrispondeva all'adempimento; l'actio surrogatoria era stata posta quale ulteriore causa petendi tardivamente, sono nelle note conclusive. La questione di legittimità costituzionale sollevata risultava, inoltre, priva di rilevanza poiché l'eventuale discarico della cartella notificata al debitore principale non avrebbe fatto venir meno il diverso titolo esecutivo in cui si era cristallizzato il credito dell'
[...]
. CP_7
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la con quattro motivi. Pt_1 Gli appellati e hanno contestato le ragioni di CP_1 Controparte_2 impugnazione ed hanno insistito per la conferma della decisione impugnata.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 2 ottobre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo la società appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva escluso la legittimazione della società ad accedere alla rottamazione del debito perché il suo nominativo non risultava iscritto nel ruolo di riscossione. Dal testo della norma (art 3 comma 1, dl 119/2018) risultava che ad essere rottamato era il debito indicato nel ruolo dall'ente creditore e che il relativo diritto era esercitabile da qualsiasi soggetto obbligato senza precisare che il debitore legittimato alla rottamazione dovesse necessariamente risultare dai singoli carichi affidati;
il presupposto nell'indicazione nel ruolo era fissato solo per individuare il debito rottamabile. Nel caso di specie il debito indicato nel ruolo era rappresentato da omissioni contributive insorto in un appalto tra Nice SpA e Soluzioni Scarl nel periodo 2004-2007; ha precisato che il ruolo di riscossione, sul piano strutturale, risulta essere un elenco in cui sono indicati i debitori e l'entità ed il titolo del debito e tali elementi erano presenti nel ruolo affidato alla
. Controparte_8 La somma per cui era debitrice solidale era stata certamente oggetto di iscrizione Pt_1 a ruolo atteso che la prestazione da eseguire è una sola per tutti i debitori e non possono esistere (in caso di solidarietà passiva) due debiti non potendo esistere un debito che può essere iscritto a ruolo ed un debito che invece non lo è.
3 La stessa normativa che regolamenta la riscossione dei ruoli (dpr 602/73) prevede che l'agente di riscossione notifichi la cartella di pagamento, al fine del recupero del dovuto, anche al coobbligato non iscritto a ruolo. Principio cardine della solidarietà è che un qualsiasi debitore in solido può adempiere alla prestazione necessaria ed estinguere l'obbligazione di debito, così producendo un effetto liberatorio anche per gli altri condebitori. Da tale principio ne discende che ogni debitore solidale è necessariamente titolato a relazionarsi con il creditore comune altrimenti non potrebbe estinguere il debito e liberare di riflesso gli altri coobbligati. Lo stesso testo della norma in questione stabilisce che ad essere rottamabile è il debito risultante dal carico ma non dice altrettanto del debitore che è quindi legittimato alla rottamazione anche se il suo nome non risulta dal ruolo;
diversamente si realizzerebbe una violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Con il secondo motivo ha contestato la decisione nella parte in cui ha escluso il diritto alla rottamazione del debito anche al terzo del rapporto obbligatorio oggetto della cartella di pagamento potendosi la rottamazione del debito inquadrarsi entro la categoria codicistica della prestazione in luogo di adempimento (art 1197 cc). In base alla norma citata la diversa obbligazione da adempiere al fine di estinguere il debito iscritto a ruolo corrispondeva con la minor somma prevista dalla norma della rottamazione ed in tal senso aveva presentato apposita domanda di rottamazione chiedendo di Pt_1 adempiere alla obbligazione iscritta a ruolo con conseguente ingiustificato diniego della Contr
per carenza di interesse. Ai sensi dell'art. 180 c.c. il terzo può sempre adempiere ad una obbligazione altrui e contro la volontà del creditore fatta salva l'esistenza di uno specifico interesse del creditore all'adempimento diretto del debitore o l'opposizione del debitore stesso. Con il terzo motivo ha contestato il diniego al diritto alla rottamazione di in Pt_1 surroga ex art 2900 c.c. in ragione della tardività dell'azione surrogatoria proposta in sede di note conclusive e della mancata partecipazione al giudizio del soggetto cui ci si intende surrogare. Ha precisato che l'actio surrogatoria proposta era ammissibile in quanto configurava una semplice emendatio libelli, afferendo alla medesima vicenda storica ed essendo diretta al perseguimento del medesimo bene richiesto (la definizione agevolata); essendo Pt_1 coobbligata solidale del debito assunto da Soluzioni SCARL era nel contempo anche creditrice con diritto di regresso pieno nei confronti della cooperativa. Con il quarto motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 dl 119/2018 per contrarietà all'art. 3 della Costituzione in quanto se la norma potesse interpretarsi nei termini affermati dal Tribunale di Treviso non si conformerebbe ai principi di uguaglianza e ragionevolezza posto che il debitore solidale, pur trovandosi in una situazione debitoria identica a quella del debitore principale, si troverebbe in una situazione deteriore non potendo chiedere la definizione agevolata con conseguente decurtazione dell'ammontare debitorio. In siffatto scenario il decreto ingiuntivo ottenuto dall' nei confronti della CP_1 Pt_1 non poteva che ritenersi soddisfatto o meglio estinto a seguito della riconosciuta rottamazione ovvero a seguito del relativo importo epurato da sanzioni e interessi.
6. L'appellato ha rimarcato il difetto di interesse ad agire dell'appellante atteso che la CP_1 debenza delle somme oggetto della pretesa domanda di definizione agevolata era stata oggetto di decreto ingiuntivo ottenuto dall' , seguito da opposizione Controparte_7 dichiarata tardiva dal Tribunale di Treviso con ordinanza del 15.3.2018 poi confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza 718/2022 ed oggetto di gravame in Cassazione (dal cui esito il presente giudizio non avrebbe avuto utilità né in caso di ritenuta insussistenza del debito per sanzioni civili né in caso di ritenuta sussistenza delle stesse perché la questione sarebbe coperta dal giudicato derivante dalla sentenza di Cassazione).
4 Nel merito ha ribadito che il debito della , ancorché sussistente in solido con un Parte_1 debito invece iscritto a ruolo, è distinto mentre la rottamazione riguarda solo i debiti iscritti a ruolo;
il testo (inserito in un provvedimento d'urgenza) che aveva previsto la rottamazione era stato introdotto al fine di agevolare i cittadini nei rapporti con il concessionario per la riscossione e, stante la natura eccezionale, non trova applicazione al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti. Ha escluso la possibilità di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. nonché l'applicazione dell'art. 1197 c.c. richiamando la motivazione del primo giudice. Ha contestato anche la richiesta di surroga trattandosi di ulteriore domanda giudiziale, che richiedeva accertamenti fattuali nuovi, né dedotti né provati, e proposta solo con le note conclusive in primo grado. Ad ogni modo il creditore non aveva dimostrato che, per effetto della invocata rottamazione, il patrimonio del debitore principale sarebbe ritornato in bonis in misura tale da esprimere una potenziale possibilità di pagamento in favore dell'appellante, in ragione della sussistenza di altri debiti, dei vari gradi di privilegio nonché della sussistenza di un patrimonio del debitore principale tale da consentire il pagamento dei debiti ulteriori rispetto a quelli in prededuzione. Ha richiamato la decisione del Tribunale avuto riguardo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante.
7. La ha ribadito, quanto al primo motivo, che sebbene Controparte_2 risultasse obbligata in solido del pagamento del medesimo debito, la iscrizione a Pt_1 ruolo non era avvenuta a carico della predetta società (che non era titolare di ruoli da rottamare) e pertanto la somma di cui la stessa era debitrice nei confronti dell' non CP_1 rientrava nella nozione di debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti. Ha precisato che l' non aveva mai notificato alcun atto alla società appellante né CP_2 dagli archivi informatici risultava una partita a carico della predetta società ed in tal senso aveva inviato comunicazione pec alla (successivamente alla istanza di Pt_1 rottamazione) nella quale evidenziava che non erano individuabili in capo alla società carichi alla stessa intestata. La norma di cui all'art. 3 dl 119/2018 prevede la possibilità per il debitore di accedere al Contr beneficio in presenza di debiti iscritti a ruolo presenti nelle cartelle esattoriali;
l' in base ai dati in proprio possesso aveva potuto accertare solo che la cartella indicata nella istanza di definizione era riferita ad altro soggetto ignorando dell'esistenza di un qualsiasi rapporto tra la Soluzioni SCARL e e tantomeno della circostanza che Pt_1 Pt_1 risultava essere debitore solidale ex art 29 d.lgs 276/2003 dell'importo posto a base della cartella. La giurisprudenza richiamata dall'appellante afferiva ad ipotesi differenti atteso che la coobbligazione, nei casi a cui essa si riferisce, deve evincersi sempre dal ruolo esattoriale ed in tal caso le cartelle hanno la medesima numerazione e vengono notificate a più soggetti risultanti quali obbligati solidali dai suoli stessi. Ha rimarcato come l' aveva scelto per la riscossione nei confronti di della CP_1 Pt_1 medesima somma maggiorata di sanzioni ed interessi la strada della procedura monitoria anziché l'iscrizione a ruolo e tale circostanza era stata appresa dall'Agente solo dalla lettura del ricorso giudiziario. Ha evidenziato che, con la legge di bilancio 2023 era stata introdotta la rottamazione quater sicchè il debitore principale (che avrebbe potuto sollecitare in tal senso) ben Pt_1 avrebbe potuto presentare nuova istanza nelle forme e nei modi normativamente richiesti, richiamando per il resto le motivazioni della sentenza impugnata.
8. L'appello è infondato per le considerazioni di seguito riportate.
5 9. I motivi di impugnazione (che sono una mera reiterazioni delle questioni prospettate in primo grado) non introducono elementi e circostanze che consentano una revisione della sentenza impugnata che ha puntualmente e correttamente argomentato tutti i profili di doglianza della società appellante.
10. Va preliminarmente osservato che questa Corte, con sentenza 718/2022, ritenuti insussistenti i presupposti per la riunione di quel giudizio con il presente procedimento stante la diversità delle questioni da cui dipendeva la risoluzione dei due giudizi, ha ritenuto tardiva (confermando la decisione di primo grado) la opposizione proposta dalla Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dall' per il pagamento, quale Pt_3 committente condebitrice in solido ex art. 29 d.Igs. 276/2003, di contributi, sanzioni e interessi non versati dalla società appaltatrice Parte_2 Le parti hanno dato atto della pendenza di ricorso in Cassazione per la riforma del precedente della Corte d'Appello innanzi richiamato, ma che non influisce minimamente sul presente giudizio sia che il ricorso per cassazione venga accolto, anche parzialmente, (con la revoca del decreto ingiuntivo ovvero con la riduzione delle sanzioni) e sia, a maggior ragione, se venga respinto.
11. Passando al merito va evidenziato come la norma in questione (art. 3 dl 119/2018) è esplicita e chiara nella individuazione dei presupposti per accedere e fruire della agevolazione prevista dalla c.d “rottamazione” e cioè “”i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017”” mentre l'importo di cui era debitrice (quale obbligato solidale ex art 29 d. lgs 276/2003) non era stata Pt_1 oggetto di iscrizione a ruolo in danno della predetta società né di successivo affidamento del ruolo all'Agente di Riscossione. La istanza di definizione agevolata presentata dalla riguardava esclusivamente il Pt_1 debito originario del debitore principale ( , unico soggetto Parte_2 legittimato, ai sensi della norma richiamata, a chiedere il beneficio della rottamazione in quanto titolare del debito contemplato dal ruolo esecutivo. Non vi era, dunque, alcuna legittimazione in capo alla a chiedere la definizione Pt_1 agevolata oggetto di causa. D'altra parte, la Soluzioni Scarl, debitore principale ed unico soggetto legittimato a chiedere la cd “rottamazione” del debito iscritto a ruolo per cui si discute, ben avrebbe potuto presentare (anche sollecitato dalla società odierna appellante coinvolta nella posizione debitoria) nuova istanza di definizione nelle forme e nei modi normativamente richiesti in ragione delle successive procedure di rottamazione intervenute.
12. Peraltro, l'importo dovuto dalla , quale coobbligato solidale della Soluzioni Pt_1 SCARL, è stato oggetto di separata ed autonoma rivendicazione giudiziale da parte dell'Ente previdenziale che ha ottenuto dal competente Tribunale decreto ingiuntivo, poi opposto (e di cui si è fatto cenno al precedente punto 10), pendendo sulla questione giudizio in Cassazione del tutto ininfluente ai fini di causa.
13. In merito alle altre questioni sollevate dall'appellante risulta condivisibile la statuizione del primo giudice che puntualmente si richiama.
13.1 Riguardo alla fattispecie dell'adempimento da parte del terzo l'addivenire alla definizione agevolata non corrisponde all'adempimento del terzo, cioè al pagamento del debito, che si realizza con il soddisfo del dovuto iscritto a ruolo.
13.2 Quanto, invece, alla dedotta surroga, tale rilievo è stato formulato in primo grado dalla solo nelle note conclusive, e dunque tardivamente, risultando pertanto Pt_1 inammissibile;
in ogni caso, tale punto di domanda presuppone la partecipazione al giudizio
6 del soggetto cui ci si intende surrogare, al quale, nel caso di specie, non è stato esteso correttamente e tempestivamente il contraddittorio nel giudizio di primo grado.
13.3 Anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 DL 119/2018, che risulta genericamente prospettata e teorizzata con il quarto motivo, non risulta poi essere stata formalmente enunciata e formulata nelle conclusioni del ricorso in appello;
in ogni caso, come evidenziato dal Tribunale, tale eccezione è irrilevante atteso che anche l'eventuale discarico della cartella notificata al debitore principale non farebbe venir meno il diverso titolo esecutivo della ingiunzione di pagamento in cui si è cristallizzato il credito dell' che in caso di rigetto della opposizione (già confermato in primo Controparte_7 e secondo grado) renderebbe il credito previdenziale intangibile e definitivo.
14. In conclusione la impugnazione proposta dalla va interamente rigettata. Pt_1
15. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che l'appellante va condannato alla rifusione in favore di ciascuno degli appellati delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa indeterminabile e secondo le aliquote medie, con distrazione delle stesse, avuto riguardo alla posizione della Controparte_2
, in favore dell'avv. Simona Maria Leanza.
[...]
16. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese di lite del presente giudizio liquidate, per ciascuno di essi, in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15% con distrazione, avuto riguardo all'appellata
[...]
, a favore del procuratore Avv. Simona Maria Leanza ex art. 93 Controparte_2 c.p.c.; 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 2 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 30.11.2022
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Pt_1 dall'avv. Marco Zanon giusta mandato conferito in primo grado, elettivamente domiciliata digitalmente presso l'indirizzo del procuratore costituito
Email_1 Appellante
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 Filippo Doni giusta procura speciale alle liti per notaio in Fiumicino, rep. Persona_1 n. 37590, racc. n. 7131, del 23.01.2023, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce 929
Appellato
nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Maria Leanza giusta procura speciale rilasciata separatamente allegata alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania Via Milano 97
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 272/2022 depositata in data 31.5.2022
1 IN PUNTO: rottamazione cartella
Conclusioni: Per l'appellante: “”dichiarare l'illegittimità del silenzio rifiuto della Controparte_3 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo;
CP_
2) accertare e dichiarare nei confronti delle parti convenute (ossia e Controparte_4 il diritto di ad aderire alla definizione agevolata ex art. 3 d.l. 119/2018; Pt_1
3) per l'effetto, condannare a effettuare la comunicazione prevista Controparte_4 dall'art. 3, comma 5, d.l. 119/2018 e quindi a comunicare a l'ammontare complessivo Pt_1 delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Con vittoria di spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.””
Per l'appellato : “”PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di interesse ad agire CP_1 di parte appellante in relazione alla sentenza dell'intestata Corte d'appello, 22.12.2022, n. 718/22, R.G. 801/18, ed al conseguente ricorso per cassazione avviato da parte appellante;
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA, accogliersi le conclusioni di in primo grado, e precisamente: CP_1 PRELIMINARMENTE: dichiararsi l'inammissibilità dell'avverso ricorso in riassunzione per tardività dello stesso;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi l'inammissibilità per litispendenza di ogni questione relativa alla originaria fondatezza ed al quantum del credito contributivo sotteso, in quanto oggetto dedotto o deducibile del giudizio [ora avanti la Corte di cassazione]; PRELIMINARMENTE: dichiararsi la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente. Inoltre, si chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate avanti il Tribunale di Milano, sez. lav.: In via preliminare e/o pregiudiziale
- dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva di CP_1 Nel merito preso atto dei rilevi e delle eccezioni formulate da Controparte_5
, rigettare le domande tutte ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in
[...] diritto. In via istruttoria Si fa, in ogni caso, espressa riserva di produrre tutta l'ulteriore documentazione che dovesse pervenire da parte dei competenti Uffici Amministrativi di Treviso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.””
Per l'appellata : “”rigettare e/o respingere in toto Controparte_2 l'appello proposto e/o dichiararlo inammissibile e comunque infondato per quanto sopra dedotto, confermando in toto la sentenza di primo grado.
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, dichiarare e/o confermare il difetto di legittimazione passiva di e tenere comunque CP_6 indenne da ogni pretesa o conseguenza di lite Controparte_5 imputabile ad azioni o atti che avrebbe dovuto porre in essere l'Ente impositore;
- condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarre al procuratore ex art. 93 c.p.c..””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Treviso ha rigettato il ricorso proposto dalla diretto ad accertare la propria legittimazione (in qualità di debitore solidale ex art Pt_1 29 d. lgs 276/2003 con l'obbligato principale a richiedere ed Parte_2 ottenere la rottamazione della cartella di pagamento n. 06820090011447329 per l'importo
2 di € 457.084,00 ovvero in applicazione dell'art. 1180 c.c. (relativo all'adempimento del terzo) con richiesta, in subordine, di questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.L. 119/2018, compensando le spese di lite.
2. Il primo giudice, richiamato il testo di cui all'art. 3, comma 1, dl 119/2018 ha evidenziato come la norma risultava chiara ed inequivocabile nel limitare i debiti che potevano essere oggetto di definizione agevolata a quelli risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017. La somma di cui risultava debitrice (quale obbligato solidale) non era stata Pt_1 oggetto di iscrizione a ruolo e di successivo affidamento all'Agente di Riscossione bensì era stata oggetto di rivendicazione giudiziale da parte dell'Ente previdenziale che aveva ottenuto dal competente Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti della . Pt_1 La iscrizione a ruolo ed il successivo affidamento all'Agente di Riscossione, rispetto al quale la aveva proposto istanza di definizione agevolata, riguardava, invece, il Pt_1 debito originario del debitore principale ( e pertanto la Parte_2 Pt_1 non poteva ritenersi legittimata a chiedere la definizione agevolata di un debito contemplato da un ruolo esecutivo che non la riguardava direttamente. Non poteva neppure configurarsi la fattispecie invocata dalla società dell'adempimento da parte del terzo atteso che l'addivenire alla definizione agevolata non corrispondeva all'adempimento; l'actio surrogatoria era stata posta quale ulteriore causa petendi tardivamente, sono nelle note conclusive. La questione di legittimità costituzionale sollevata risultava, inoltre, priva di rilevanza poiché l'eventuale discarico della cartella notificata al debitore principale non avrebbe fatto venir meno il diverso titolo esecutivo in cui si era cristallizzato il credito dell'
[...]
. CP_7
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la con quattro motivi. Pt_1 Gli appellati e hanno contestato le ragioni di CP_1 Controparte_2 impugnazione ed hanno insistito per la conferma della decisione impugnata.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 2 ottobre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo la società appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva escluso la legittimazione della società ad accedere alla rottamazione del debito perché il suo nominativo non risultava iscritto nel ruolo di riscossione. Dal testo della norma (art 3 comma 1, dl 119/2018) risultava che ad essere rottamato era il debito indicato nel ruolo dall'ente creditore e che il relativo diritto era esercitabile da qualsiasi soggetto obbligato senza precisare che il debitore legittimato alla rottamazione dovesse necessariamente risultare dai singoli carichi affidati;
il presupposto nell'indicazione nel ruolo era fissato solo per individuare il debito rottamabile. Nel caso di specie il debito indicato nel ruolo era rappresentato da omissioni contributive insorto in un appalto tra Nice SpA e Soluzioni Scarl nel periodo 2004-2007; ha precisato che il ruolo di riscossione, sul piano strutturale, risulta essere un elenco in cui sono indicati i debitori e l'entità ed il titolo del debito e tali elementi erano presenti nel ruolo affidato alla
. Controparte_8 La somma per cui era debitrice solidale era stata certamente oggetto di iscrizione Pt_1 a ruolo atteso che la prestazione da eseguire è una sola per tutti i debitori e non possono esistere (in caso di solidarietà passiva) due debiti non potendo esistere un debito che può essere iscritto a ruolo ed un debito che invece non lo è.
3 La stessa normativa che regolamenta la riscossione dei ruoli (dpr 602/73) prevede che l'agente di riscossione notifichi la cartella di pagamento, al fine del recupero del dovuto, anche al coobbligato non iscritto a ruolo. Principio cardine della solidarietà è che un qualsiasi debitore in solido può adempiere alla prestazione necessaria ed estinguere l'obbligazione di debito, così producendo un effetto liberatorio anche per gli altri condebitori. Da tale principio ne discende che ogni debitore solidale è necessariamente titolato a relazionarsi con il creditore comune altrimenti non potrebbe estinguere il debito e liberare di riflesso gli altri coobbligati. Lo stesso testo della norma in questione stabilisce che ad essere rottamabile è il debito risultante dal carico ma non dice altrettanto del debitore che è quindi legittimato alla rottamazione anche se il suo nome non risulta dal ruolo;
diversamente si realizzerebbe una violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Con il secondo motivo ha contestato la decisione nella parte in cui ha escluso il diritto alla rottamazione del debito anche al terzo del rapporto obbligatorio oggetto della cartella di pagamento potendosi la rottamazione del debito inquadrarsi entro la categoria codicistica della prestazione in luogo di adempimento (art 1197 cc). In base alla norma citata la diversa obbligazione da adempiere al fine di estinguere il debito iscritto a ruolo corrispondeva con la minor somma prevista dalla norma della rottamazione ed in tal senso aveva presentato apposita domanda di rottamazione chiedendo di Pt_1 adempiere alla obbligazione iscritta a ruolo con conseguente ingiustificato diniego della Contr
per carenza di interesse. Ai sensi dell'art. 180 c.c. il terzo può sempre adempiere ad una obbligazione altrui e contro la volontà del creditore fatta salva l'esistenza di uno specifico interesse del creditore all'adempimento diretto del debitore o l'opposizione del debitore stesso. Con il terzo motivo ha contestato il diniego al diritto alla rottamazione di in Pt_1 surroga ex art 2900 c.c. in ragione della tardività dell'azione surrogatoria proposta in sede di note conclusive e della mancata partecipazione al giudizio del soggetto cui ci si intende surrogare. Ha precisato che l'actio surrogatoria proposta era ammissibile in quanto configurava una semplice emendatio libelli, afferendo alla medesima vicenda storica ed essendo diretta al perseguimento del medesimo bene richiesto (la definizione agevolata); essendo Pt_1 coobbligata solidale del debito assunto da Soluzioni SCARL era nel contempo anche creditrice con diritto di regresso pieno nei confronti della cooperativa. Con il quarto motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 dl 119/2018 per contrarietà all'art. 3 della Costituzione in quanto se la norma potesse interpretarsi nei termini affermati dal Tribunale di Treviso non si conformerebbe ai principi di uguaglianza e ragionevolezza posto che il debitore solidale, pur trovandosi in una situazione debitoria identica a quella del debitore principale, si troverebbe in una situazione deteriore non potendo chiedere la definizione agevolata con conseguente decurtazione dell'ammontare debitorio. In siffatto scenario il decreto ingiuntivo ottenuto dall' nei confronti della CP_1 Pt_1 non poteva che ritenersi soddisfatto o meglio estinto a seguito della riconosciuta rottamazione ovvero a seguito del relativo importo epurato da sanzioni e interessi.
6. L'appellato ha rimarcato il difetto di interesse ad agire dell'appellante atteso che la CP_1 debenza delle somme oggetto della pretesa domanda di definizione agevolata era stata oggetto di decreto ingiuntivo ottenuto dall' , seguito da opposizione Controparte_7 dichiarata tardiva dal Tribunale di Treviso con ordinanza del 15.3.2018 poi confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza 718/2022 ed oggetto di gravame in Cassazione (dal cui esito il presente giudizio non avrebbe avuto utilità né in caso di ritenuta insussistenza del debito per sanzioni civili né in caso di ritenuta sussistenza delle stesse perché la questione sarebbe coperta dal giudicato derivante dalla sentenza di Cassazione).
4 Nel merito ha ribadito che il debito della , ancorché sussistente in solido con un Parte_1 debito invece iscritto a ruolo, è distinto mentre la rottamazione riguarda solo i debiti iscritti a ruolo;
il testo (inserito in un provvedimento d'urgenza) che aveva previsto la rottamazione era stato introdotto al fine di agevolare i cittadini nei rapporti con il concessionario per la riscossione e, stante la natura eccezionale, non trova applicazione al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti. Ha escluso la possibilità di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. nonché l'applicazione dell'art. 1197 c.c. richiamando la motivazione del primo giudice. Ha contestato anche la richiesta di surroga trattandosi di ulteriore domanda giudiziale, che richiedeva accertamenti fattuali nuovi, né dedotti né provati, e proposta solo con le note conclusive in primo grado. Ad ogni modo il creditore non aveva dimostrato che, per effetto della invocata rottamazione, il patrimonio del debitore principale sarebbe ritornato in bonis in misura tale da esprimere una potenziale possibilità di pagamento in favore dell'appellante, in ragione della sussistenza di altri debiti, dei vari gradi di privilegio nonché della sussistenza di un patrimonio del debitore principale tale da consentire il pagamento dei debiti ulteriori rispetto a quelli in prededuzione. Ha richiamato la decisione del Tribunale avuto riguardo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante.
7. La ha ribadito, quanto al primo motivo, che sebbene Controparte_2 risultasse obbligata in solido del pagamento del medesimo debito, la iscrizione a Pt_1 ruolo non era avvenuta a carico della predetta società (che non era titolare di ruoli da rottamare) e pertanto la somma di cui la stessa era debitrice nei confronti dell' non CP_1 rientrava nella nozione di debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti. Ha precisato che l' non aveva mai notificato alcun atto alla società appellante né CP_2 dagli archivi informatici risultava una partita a carico della predetta società ed in tal senso aveva inviato comunicazione pec alla (successivamente alla istanza di Pt_1 rottamazione) nella quale evidenziava che non erano individuabili in capo alla società carichi alla stessa intestata. La norma di cui all'art. 3 dl 119/2018 prevede la possibilità per il debitore di accedere al Contr beneficio in presenza di debiti iscritti a ruolo presenti nelle cartelle esattoriali;
l' in base ai dati in proprio possesso aveva potuto accertare solo che la cartella indicata nella istanza di definizione era riferita ad altro soggetto ignorando dell'esistenza di un qualsiasi rapporto tra la Soluzioni SCARL e e tantomeno della circostanza che Pt_1 Pt_1 risultava essere debitore solidale ex art 29 d.lgs 276/2003 dell'importo posto a base della cartella. La giurisprudenza richiamata dall'appellante afferiva ad ipotesi differenti atteso che la coobbligazione, nei casi a cui essa si riferisce, deve evincersi sempre dal ruolo esattoriale ed in tal caso le cartelle hanno la medesima numerazione e vengono notificate a più soggetti risultanti quali obbligati solidali dai suoli stessi. Ha rimarcato come l' aveva scelto per la riscossione nei confronti di della CP_1 Pt_1 medesima somma maggiorata di sanzioni ed interessi la strada della procedura monitoria anziché l'iscrizione a ruolo e tale circostanza era stata appresa dall'Agente solo dalla lettura del ricorso giudiziario. Ha evidenziato che, con la legge di bilancio 2023 era stata introdotta la rottamazione quater sicchè il debitore principale (che avrebbe potuto sollecitare in tal senso) ben Pt_1 avrebbe potuto presentare nuova istanza nelle forme e nei modi normativamente richiesti, richiamando per il resto le motivazioni della sentenza impugnata.
8. L'appello è infondato per le considerazioni di seguito riportate.
5 9. I motivi di impugnazione (che sono una mera reiterazioni delle questioni prospettate in primo grado) non introducono elementi e circostanze che consentano una revisione della sentenza impugnata che ha puntualmente e correttamente argomentato tutti i profili di doglianza della società appellante.
10. Va preliminarmente osservato che questa Corte, con sentenza 718/2022, ritenuti insussistenti i presupposti per la riunione di quel giudizio con il presente procedimento stante la diversità delle questioni da cui dipendeva la risoluzione dei due giudizi, ha ritenuto tardiva (confermando la decisione di primo grado) la opposizione proposta dalla Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dall' per il pagamento, quale Pt_3 committente condebitrice in solido ex art. 29 d.Igs. 276/2003, di contributi, sanzioni e interessi non versati dalla società appaltatrice Parte_2 Le parti hanno dato atto della pendenza di ricorso in Cassazione per la riforma del precedente della Corte d'Appello innanzi richiamato, ma che non influisce minimamente sul presente giudizio sia che il ricorso per cassazione venga accolto, anche parzialmente, (con la revoca del decreto ingiuntivo ovvero con la riduzione delle sanzioni) e sia, a maggior ragione, se venga respinto.
11. Passando al merito va evidenziato come la norma in questione (art. 3 dl 119/2018) è esplicita e chiara nella individuazione dei presupposti per accedere e fruire della agevolazione prevista dalla c.d “rottamazione” e cioè “”i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017”” mentre l'importo di cui era debitrice (quale obbligato solidale ex art 29 d. lgs 276/2003) non era stata Pt_1 oggetto di iscrizione a ruolo in danno della predetta società né di successivo affidamento del ruolo all'Agente di Riscossione. La istanza di definizione agevolata presentata dalla riguardava esclusivamente il Pt_1 debito originario del debitore principale ( , unico soggetto Parte_2 legittimato, ai sensi della norma richiamata, a chiedere il beneficio della rottamazione in quanto titolare del debito contemplato dal ruolo esecutivo. Non vi era, dunque, alcuna legittimazione in capo alla a chiedere la definizione Pt_1 agevolata oggetto di causa. D'altra parte, la Soluzioni Scarl, debitore principale ed unico soggetto legittimato a chiedere la cd “rottamazione” del debito iscritto a ruolo per cui si discute, ben avrebbe potuto presentare (anche sollecitato dalla società odierna appellante coinvolta nella posizione debitoria) nuova istanza di definizione nelle forme e nei modi normativamente richiesti in ragione delle successive procedure di rottamazione intervenute.
12. Peraltro, l'importo dovuto dalla , quale coobbligato solidale della Soluzioni Pt_1 SCARL, è stato oggetto di separata ed autonoma rivendicazione giudiziale da parte dell'Ente previdenziale che ha ottenuto dal competente Tribunale decreto ingiuntivo, poi opposto (e di cui si è fatto cenno al precedente punto 10), pendendo sulla questione giudizio in Cassazione del tutto ininfluente ai fini di causa.
13. In merito alle altre questioni sollevate dall'appellante risulta condivisibile la statuizione del primo giudice che puntualmente si richiama.
13.1 Riguardo alla fattispecie dell'adempimento da parte del terzo l'addivenire alla definizione agevolata non corrisponde all'adempimento del terzo, cioè al pagamento del debito, che si realizza con il soddisfo del dovuto iscritto a ruolo.
13.2 Quanto, invece, alla dedotta surroga, tale rilievo è stato formulato in primo grado dalla solo nelle note conclusive, e dunque tardivamente, risultando pertanto Pt_1 inammissibile;
in ogni caso, tale punto di domanda presuppone la partecipazione al giudizio
6 del soggetto cui ci si intende surrogare, al quale, nel caso di specie, non è stato esteso correttamente e tempestivamente il contraddittorio nel giudizio di primo grado.
13.3 Anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 DL 119/2018, che risulta genericamente prospettata e teorizzata con il quarto motivo, non risulta poi essere stata formalmente enunciata e formulata nelle conclusioni del ricorso in appello;
in ogni caso, come evidenziato dal Tribunale, tale eccezione è irrilevante atteso che anche l'eventuale discarico della cartella notificata al debitore principale non farebbe venir meno il diverso titolo esecutivo della ingiunzione di pagamento in cui si è cristallizzato il credito dell' che in caso di rigetto della opposizione (già confermato in primo Controparte_7 e secondo grado) renderebbe il credito previdenziale intangibile e definitivo.
14. In conclusione la impugnazione proposta dalla va interamente rigettata. Pt_1
15. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che l'appellante va condannato alla rifusione in favore di ciascuno degli appellati delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa indeterminabile e secondo le aliquote medie, con distrazione delle stesse, avuto riguardo alla posizione della Controparte_2
, in favore dell'avv. Simona Maria Leanza.
[...]
16. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese di lite del presente giudizio liquidate, per ciascuno di essi, in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15% con distrazione, avuto riguardo all'appellata
[...]
, a favore del procuratore Avv. Simona Maria Leanza ex art. 93 Controparte_2 c.p.c.; 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 2 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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