Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 03/12/2025, n. 7814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7814 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07814/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04924/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4924 del 2022, proposto da
AS BE, rappresentato e difeso dall'avvocato AN Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ASL 107 - Napoli 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CI LI, AN MO, EN IL, IC RI, DR AL, AR AN, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione dell'ASL n. 1406 del 4 agosto 2022 avente ad oggetto “ Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato per n. 1 (uno) posto di Dirigente Ingegnere/Architetto – ruolo professionale ”. Presa d'atto e approvazione dei lavori della Commissione Esaminatrice. Nomina del vincitore. Utilizzo della graduatoria di merito per n. 2 (due) unità. Immissione in servizio di n. 3 (tre) unità ”, della graduatoria finale del concorso con la medesima approvata, dei verbali tutti, ivi incluso il verbale n. 3 del 6 aprile 2022 relativo alla valutazione dei titoli autodichiarati dall'Arch. BE, della scheda di valutazione dell'Arch. BE nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o connesso ancorché non noto, e in relazione al quale si formula riserva di proporre motivi aggiunti, ivi incluso l'eventuale rigetto, anche tacito, dell'istanza di annullamento/rettifica in autotutela trasmessa alla Asl in data 1° settembre 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl 107 - Napoli 2;
Vista la dichiarazione resa, per conto del ricorrente, dal suo procuratore, nel corso della discussione all’udienza di merito straordinaria del 25 novembre 2025, di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 il dott. OL TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, all’udienza di merito straordinaria del 25 novembre 2025, il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio;
Ritenuto che, in caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
Ritenuto , pertanto, che:
- il Collegio, per le esposte ragioni, debba prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di giudizio possano trovare compensazione tra le parti costituite, in ragione del generale assetto degli interessi coinvolti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO SE, Presidente
Donatella Testini, Consigliere
OL TE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL TE | LO SE |
IL SEGRETARIO