TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5709 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
NN. 21442-21461/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Lette le note depositate;
la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
nn. 21442-21461/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 9.6.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta ai nn. 21442-21461 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
P.I. , con sede in Napoli, Via Chiaia n. Parte_1 P.IVA_1
63, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Napoli, alla Via M. Cervantes de Saavedra n. 64, presso lo studio dell'avv. Antonio Russo che la rapp.ta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rapp.te pro tempore,rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario
Formicola ed Antonio Manzo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli alla Via Santa Teresa a Chiaia n.10, giusta procura in atti
OPPOSTA
NONCHE'
AVV.FORMICOLA MARIO, C.F. ; C.F._1
AVV.MANZO ANTONIO, , CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi da se stessi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli alla Via Santa Teresa a Chiaia n.10
OPPOSTI
nn. 21442-21461/2022 r.g.a.c. Pag. 2
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con due atti di citazione, ritualmente notificati in data 12.9.2022,
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 4950/2022, depositato il 4.7.2022 e notificato in pari data, con il quale le era stato ingiunto di pagare Controparte_1
la somma € 10.803,00, oltre interessi e spese della relativa
[...]
procedura monitoria in favore dei procuratori antistatari, derivante da una vendita di beni mobili.
In particolare l'opponente, a fronte di un unico decreto ingiuntivo
(notificato uno per sorte capitale ed interessi e l'altro per compensi di avvocato come anticipatari) eccepiva da un lato l'invalidità della doppia notifica del d.i., con condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. nei confronti dei difensori, e dall'altro l'assenza di prova del credito, atteso che i nn. 21442-21461/2022 r.g.a.c. Pag. 3 d.d.t. non riportavano il proprio timbro e l'esistenza dei vizi dei beni compravenduti, quantificabili in € 20.000,00.
3. Si costituivano le parti opposte eccependo l'infondatezza della opposizione l'opposta contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione, tenuto anche conto del ritardo nella denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c..
4. In prima udienza (4.5.2023), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., lo scrivente, riuniti i giudizi, non concedeva la provvisoria esecuzione con la seguente motivazione:
“Il Giudice,
…
osservato che l'opposizione avverso il d.i. notificato dall'avvocato antistatario, nei suoi confronti, non ha alcuna ragion d'essere (così come, ad onor del vero, la doppia notifica del titolo), atteso che
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ricomprende, di per sé, anche l'opposizione sulle spese;
rilevato che il credito è ampiamente provato in forza di fatture, d.d.t. ed estratto autentico, mentre l'opposizione, concernente i presunti vizi nella esecuzione del contratto di appalto, è del tutto sfornita di supporto probatorio;
osservato tuttavia che, come ammesso dalla stessa opposta, a seguito della notifica del d.i., il debito è stato parzialmente pagato, rigetta per questa sola ragione l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, anche parziale, ex art. 648 c.p.c., in quanto quest'ultima è ammissibile esclusivamente nell'ipotesi, non verificatasi nel caso di specie, di somme non contestate”.
Non sono state ammesse le richieste di prova per testi articolate dalle parti (cfr. ordinanza del 19.2.2024).
Ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, lo scrivente rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 9.6.2025.
nn. 21442-21461/2022 r.g.a.c. Pag. 4 5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è infondata e va rigettata, ma il d.i. va revocato per un parziale pagamento eseguito in corso di causa.
6.1. Con riferimento all'opposizione proposta contro gli avvocati anticipatari, come già dedotto in prima udienza, la stessa non ha ragion d'essere.
L'aver notificato due volte il medesimo d.i., uno come parte e l'altro come avvocato, era frutto di una precedente, discutibile, prassi - oggi, non più necessaria, in assenza di copia esecutiva - per cui gli uffici copie onde rilasciare due copie esecutive dei decreti ingiuntivi non opposti, richiedevano la notifica anche della copia quali avvocati antistatari.
Ciò non toglie che l'opposizione avverso i difensori è totalmente inutile, in quanto l'accoglimento dell'opposizione (per sorte capitale o interessi) non può che travolgere anche la parte relativa ai compensi di avvocato.
6.2. Nel merito, ed in via assorbente, va accolta l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c..
Parte opponente, incomprensibilmente, prima ha dedotto che non vi sarebbe prova della vendita, atteso che i d.d.t. non riportavano il proprio timbro, salvo poi eccepire che la merce compravenduta era viziata, con ciò implicitamente ammettendo che la stessa era stata regolarmente consegnata.
L'opposta, costituitasi tempestivamente, ha tuttavia eccepito che la denuncia vizi sarebbe tardiva, ex art. 1495 c.c..
Era dunque onere dell'opponente provare la tempestività della denuncia, e ciò non è avvenuto.
Né la richiesta di prova per testi articolata sul punto appariva rilevante.
Invero l'opponente, con i capi di prova articolati, vorrebbe provare di aver denunciato oralmente i vizi, ma tali capitoli non provavano anche la tempestività della denuncia, ex art. 1495 c.c. (“2) Vero è che la
in persona del suo legale rapp.te p.t. e per il tramite dei Parte_1
nn. 21442-21461/2022 r.g.a.c. Pag. 5 propri collaboratori, denunciava alla la Controparte_1 presenza di vizi circa gli infissi in ferro, le finestre profilo “Mogs” nonché gli infissi con profili in alluminio”; “4) Vero è che la Parte_1
sul finire del mese di settembre 2018, commissionava alla
[...]
la realizzazione di due tavoli nonché un Controparte_1 divano”; “5) Vero è che la denunciava la non Parte_1 realizzazione a regola d'arte delle opere commissionate nel mese di settembre 2018 e la di contro, provvedeva Controparte_1 alla sostituzione del solo letto zincato”).
Com'è evidente, nessun capo di prova sarebbe stato in grado di provare che la denuncia sarebbe avvenuta negli otto giorni dalla scoperta del vizio.
Parte opponente ha cercato su superare il problema della tempestività della denuncia articolando una richiesta di prova per testi volta a provare il riconoscimento dei vizi da parte dell'opposta.
Ebbene, tale prova è del tutto generica, non essendo neppure indicato le circostanze spazio-temporali in cui l'opposta avrebbe verificato l'opera, riconosciuti i vizi ed impegnatasi ad eliminarli (“6) Vero è che la si impegnava alla verifica delle altre opere Controparte_1 viziate, impegnandosi altresì all'eliminazione dei vizi o alla sostituzione delle opere”).
Del resto, dallo stesso scambio epistolare depositato dall'opponente con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. emerge soltanto l'impegno della opposta di volersi recare a Capri, ove i beni sono stati consegnati, per verificare l'esistenza dei vizi.
7. Ne discende l'assorbimento delle altre questioni e l'infondatezza dell'opposizione.
8. Stante il pagamento parziale eseguito il d.i. deve essere revocato.
In particolare parte opponente ha pagato i compensi degli avvocati
(docc. 2a e 2b prod. parte opposta) ed € 4.003,76 alla società
su un credito che, interessi compresi, al 3.8.2022 era pari CP_1 ad € 12.011,27 (docc. 1b e 2c prod parte opposta).
nn. 21442-21461/2022 r.g.a.c. Pag. 6 Tuttavia non è dato sapere quando sarebbe stata pagata la II rata sempre di € 4.003,76 (verosimilmente il 15.9.2022, in base a quanto emerge dal doc. 1b).
Ne discende un credito di € 4.003,76 (=12.011,27-4.003,76-4.003,76), oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 dal 16.9.2022 e fino al soddisfo.
9. Per quanto concerne le spese di lite del giudizio di opposizione, esse seguono la soccombenza e si liquidano, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della vicenda (scaglione fino ad €26.000,00, tenuto conto della domanda riconvenzionale avanzata per € 20.000,00).
Va precisato che, in presenza di esame di distinte e specifiche questioni,
(art. 4 comma 4 DM cit), il compenso base, ai fini del calcolo, non va ridotto del 30% e su questa somma (art. 4 comma 2 DM cit) va effettuato l'aumento del 30% (per avere gli avv.ti Formicola e Manzo difeso parti aventi la medesima posizione processuale, quella di convenuti-opposti: cfr. Cass. n. 10367/2024).
Conseguentemente, il compenso spettante per la difesa di una parte è pari ad € 2.540,00.
Il 30% di € 2.540,00 è pari ad € 762,00, determinando un compenso complessivo di € 3.302,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) revoca il d.i. n. 4950/2022 per intervenuto pagamento parziale in corso di causa;
3) per l'effetto di cui sub 2), condanna al pagamento, in favore Parte_1 di di € 4.003,76, oltre interessi al tasso di Controparte_1
cui al d.lgs. n. 231/02 dal 16.9.2022;
nn. 21442-21461/2022 r.g.a.c. Pag. 7 4) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 3.302,00
[...]
per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione agli avv.ti
Antonio Manzo e Mario Formicola, dichiaratisi anticipatari.
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
nn. 21442-21461/2022 r.g.a.c. Pag. 8
11 SEZIONE CIVILE
NN. 21442-21461/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Lette le note depositate;
la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
nn. 21442-21461/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 9.6.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta ai nn. 21442-21461 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
P.I. , con sede in Napoli, Via Chiaia n. Parte_1 P.IVA_1
63, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Napoli, alla Via M. Cervantes de Saavedra n. 64, presso lo studio dell'avv. Antonio Russo che la rapp.ta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rapp.te pro tempore,rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario
Formicola ed Antonio Manzo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli alla Via Santa Teresa a Chiaia n.10, giusta procura in atti
OPPOSTA
NONCHE'
AVV.FORMICOLA MARIO, C.F. ; C.F._1
AVV.MANZO ANTONIO, , CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi da se stessi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli alla Via Santa Teresa a Chiaia n.10
OPPOSTI
nn. 21442-21461/2022 r.g.a.c. Pag. 2
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con due atti di citazione, ritualmente notificati in data 12.9.2022,
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 4950/2022, depositato il 4.7.2022 e notificato in pari data, con il quale le era stato ingiunto di pagare Controparte_1
la somma € 10.803,00, oltre interessi e spese della relativa
[...]
procedura monitoria in favore dei procuratori antistatari, derivante da una vendita di beni mobili.
In particolare l'opponente, a fronte di un unico decreto ingiuntivo
(notificato uno per sorte capitale ed interessi e l'altro per compensi di avvocato come anticipatari) eccepiva da un lato l'invalidità della doppia notifica del d.i., con condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. nei confronti dei difensori, e dall'altro l'assenza di prova del credito, atteso che i nn. 21442-21461/2022 r.g.a.c. Pag. 3 d.d.t. non riportavano il proprio timbro e l'esistenza dei vizi dei beni compravenduti, quantificabili in € 20.000,00.
3. Si costituivano le parti opposte eccependo l'infondatezza della opposizione l'opposta contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione, tenuto anche conto del ritardo nella denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c..
4. In prima udienza (4.5.2023), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., lo scrivente, riuniti i giudizi, non concedeva la provvisoria esecuzione con la seguente motivazione:
“Il Giudice,
…
osservato che l'opposizione avverso il d.i. notificato dall'avvocato antistatario, nei suoi confronti, non ha alcuna ragion d'essere (così come, ad onor del vero, la doppia notifica del titolo), atteso che
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ricomprende, di per sé, anche l'opposizione sulle spese;
rilevato che il credito è ampiamente provato in forza di fatture, d.d.t. ed estratto autentico, mentre l'opposizione, concernente i presunti vizi nella esecuzione del contratto di appalto, è del tutto sfornita di supporto probatorio;
osservato tuttavia che, come ammesso dalla stessa opposta, a seguito della notifica del d.i., il debito è stato parzialmente pagato, rigetta per questa sola ragione l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, anche parziale, ex art. 648 c.p.c., in quanto quest'ultima è ammissibile esclusivamente nell'ipotesi, non verificatasi nel caso di specie, di somme non contestate”.
Non sono state ammesse le richieste di prova per testi articolate dalle parti (cfr. ordinanza del 19.2.2024).
Ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, lo scrivente rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 9.6.2025.
nn. 21442-21461/2022 r.g.a.c. Pag. 4 5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è infondata e va rigettata, ma il d.i. va revocato per un parziale pagamento eseguito in corso di causa.
6.1. Con riferimento all'opposizione proposta contro gli avvocati anticipatari, come già dedotto in prima udienza, la stessa non ha ragion d'essere.
L'aver notificato due volte il medesimo d.i., uno come parte e l'altro come avvocato, era frutto di una precedente, discutibile, prassi - oggi, non più necessaria, in assenza di copia esecutiva - per cui gli uffici copie onde rilasciare due copie esecutive dei decreti ingiuntivi non opposti, richiedevano la notifica anche della copia quali avvocati antistatari.
Ciò non toglie che l'opposizione avverso i difensori è totalmente inutile, in quanto l'accoglimento dell'opposizione (per sorte capitale o interessi) non può che travolgere anche la parte relativa ai compensi di avvocato.
6.2. Nel merito, ed in via assorbente, va accolta l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c..
Parte opponente, incomprensibilmente, prima ha dedotto che non vi sarebbe prova della vendita, atteso che i d.d.t. non riportavano il proprio timbro, salvo poi eccepire che la merce compravenduta era viziata, con ciò implicitamente ammettendo che la stessa era stata regolarmente consegnata.
L'opposta, costituitasi tempestivamente, ha tuttavia eccepito che la denuncia vizi sarebbe tardiva, ex art. 1495 c.c..
Era dunque onere dell'opponente provare la tempestività della denuncia, e ciò non è avvenuto.
Né la richiesta di prova per testi articolata sul punto appariva rilevante.
Invero l'opponente, con i capi di prova articolati, vorrebbe provare di aver denunciato oralmente i vizi, ma tali capitoli non provavano anche la tempestività della denuncia, ex art. 1495 c.c. (“2) Vero è che la
in persona del suo legale rapp.te p.t. e per il tramite dei Parte_1
nn. 21442-21461/2022 r.g.a.c. Pag. 5 propri collaboratori, denunciava alla la Controparte_1 presenza di vizi circa gli infissi in ferro, le finestre profilo “Mogs” nonché gli infissi con profili in alluminio”; “4) Vero è che la Parte_1
sul finire del mese di settembre 2018, commissionava alla
[...]
la realizzazione di due tavoli nonché un Controparte_1 divano”; “5) Vero è che la denunciava la non Parte_1 realizzazione a regola d'arte delle opere commissionate nel mese di settembre 2018 e la di contro, provvedeva Controparte_1 alla sostituzione del solo letto zincato”).
Com'è evidente, nessun capo di prova sarebbe stato in grado di provare che la denuncia sarebbe avvenuta negli otto giorni dalla scoperta del vizio.
Parte opponente ha cercato su superare il problema della tempestività della denuncia articolando una richiesta di prova per testi volta a provare il riconoscimento dei vizi da parte dell'opposta.
Ebbene, tale prova è del tutto generica, non essendo neppure indicato le circostanze spazio-temporali in cui l'opposta avrebbe verificato l'opera, riconosciuti i vizi ed impegnatasi ad eliminarli (“6) Vero è che la si impegnava alla verifica delle altre opere Controparte_1 viziate, impegnandosi altresì all'eliminazione dei vizi o alla sostituzione delle opere”).
Del resto, dallo stesso scambio epistolare depositato dall'opponente con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. emerge soltanto l'impegno della opposta di volersi recare a Capri, ove i beni sono stati consegnati, per verificare l'esistenza dei vizi.
7. Ne discende l'assorbimento delle altre questioni e l'infondatezza dell'opposizione.
8. Stante il pagamento parziale eseguito il d.i. deve essere revocato.
In particolare parte opponente ha pagato i compensi degli avvocati
(docc. 2a e 2b prod. parte opposta) ed € 4.003,76 alla società
su un credito che, interessi compresi, al 3.8.2022 era pari CP_1 ad € 12.011,27 (docc. 1b e 2c prod parte opposta).
nn. 21442-21461/2022 r.g.a.c. Pag. 6 Tuttavia non è dato sapere quando sarebbe stata pagata la II rata sempre di € 4.003,76 (verosimilmente il 15.9.2022, in base a quanto emerge dal doc. 1b).
Ne discende un credito di € 4.003,76 (=12.011,27-4.003,76-4.003,76), oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 dal 16.9.2022 e fino al soddisfo.
9. Per quanto concerne le spese di lite del giudizio di opposizione, esse seguono la soccombenza e si liquidano, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della vicenda (scaglione fino ad €26.000,00, tenuto conto della domanda riconvenzionale avanzata per € 20.000,00).
Va precisato che, in presenza di esame di distinte e specifiche questioni,
(art. 4 comma 4 DM cit), il compenso base, ai fini del calcolo, non va ridotto del 30% e su questa somma (art. 4 comma 2 DM cit) va effettuato l'aumento del 30% (per avere gli avv.ti Formicola e Manzo difeso parti aventi la medesima posizione processuale, quella di convenuti-opposti: cfr. Cass. n. 10367/2024).
Conseguentemente, il compenso spettante per la difesa di una parte è pari ad € 2.540,00.
Il 30% di € 2.540,00 è pari ad € 762,00, determinando un compenso complessivo di € 3.302,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) revoca il d.i. n. 4950/2022 per intervenuto pagamento parziale in corso di causa;
3) per l'effetto di cui sub 2), condanna al pagamento, in favore Parte_1 di di € 4.003,76, oltre interessi al tasso di Controparte_1
cui al d.lgs. n. 231/02 dal 16.9.2022;
nn. 21442-21461/2022 r.g.a.c. Pag. 7 4) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 3.302,00
[...]
per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione agli avv.ti
Antonio Manzo e Mario Formicola, dichiaratisi anticipatari.
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
nn. 21442-21461/2022 r.g.a.c. Pag. 8