Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di RA IO, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 718/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI
…………………………. BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente TRA con sede legale in Parte_1
Roma, Via Venti Settembre n. 30, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA , capitale sociale pari ad € P.IVA_1 P.IVA_2
75.000.000,00, iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5578 e Capogruppo del Gruppo Bancario , in persona del Dottor (C.F. Parte_1 Controparte_1 C.F._1
) – giusta procura per atto Notar Dott. di Roma del 11.07.2017
[...] Persona_1 repertorio 9190/raccolta 5296, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro, dagli Avv.ti Claudio Mauriello (C.F. ), Paolo Mauriello (C.F. C.F._2
) Silvio Di Monaco (CF ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo attualmente sito a RA IO (SA) in Via Barbarulo, 50, in forza di procura in atti APPELLANTE E
(Codice Fiscale: ), nato il 13 Controparte_2 C.F._5 settembre 1971 a Salerno (Sa) e residente in Mercato San Severino (Sa) alla Via San Vincenzo – fraz. Curteri n. 21, elettivamente domiciliato in Ottaviano (Na) alla Via Vecchia Sarno n. 14 presso lo studio dell'Avv. Rosa Bifulco (Codice Fiscale:
) e dell'Avv. Antonella Boccia (Codice Fiscale: C.F._6
) che lo rappresentano e difendono, congiuntamente ed anche C.F._7 disgiuntamente, giusta procura speciale alle liti su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale APPELLATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 9/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
[...]
N.R.G. 718/2019_ - G.M. TT SA UC PO
Mercato San Severino n. 785/2018, con cui, rigettata l'eccezione di incompetenza per valore e affermata la procedibilità della domanda, sul presupposto che il contratto per cui è causa non sarebbe bancario, con conseguente asserita assenza della condizione di procedibilità della mediazione, ritenuta la legittimazione passiva della data Pt_1
l'accessorietà del contratto di assicurazione, condannava la convenuta al pagamento, in favore di , della somma di € 3.976,14, oltre interessi dalla Controparte_2 domanda, così ripartiti: € 1.355,76 per commissioni bancarie;
€ 2.049,18 per commissioni di intermediazione;
€ 571,20 per oneri assicurativi, in esito all'estinzione anticipata del contratto di mutuo. Parte appellante eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e l'erroneità della sentenza che aveva invece ritenuto non obbligatoria la mediazione, pur in presenza di un contratto bancario e/o finanziario. Eccepiva, poi, l'erroneità della sentenza, che aveva ritenuto la legittimazione passiva della banca in relazione alla restituzione della quota parte dei premi assicurativi, dovendo ritenersi invece legittimata passiva l'impresa assicuratrice e non l'ente erogatore del finanziamento. Eccepiva inoltre erroneità della sentenza impugnata che aveva ritenuto la legittimazione passiva della banca anche in relazione alle commissioni di intermediazione, nonostante si trattasse di somme incassate dall'intermediario, che comunque doveva essere chiamato in giudizio. Censurava, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione formulata tempestivamente dalla
[...]
inoltre, la sentenza del giudice di pace che erroneamente aveva ritenuto Parte_3 violato il disposto dell'art. 125, secondo comma del TUB, avendo la banca dimostrato, circostanza riconosciuta dallo stesso che, al momento dell'estinzione del CP_2 contratto di finanziamento, essa Banca aveva già restituito la somma di € 207,08. Aveva poi errato il primo giudice nel riconoscere la restituzione della quota-parte non solo dei costi e oneri recurring, ma anche di quelli up front. Evidenziava, poi, che, , con lettera assicurata del Parte_1
27/07/2018, aveva trasmesso assegno circolare non trasferibile n. 7403158819-04 del 26/07/2018, di € 3.990,00, intestato al Sig. , successivamente incassato, CP_2 chiedendone, pertanto, la restituzione. Concludeva, dunque, chiedendo: 1) in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata come sopra richiesto e, per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni rassegnate in primo grado, nei limiti in cui si riproducono di seguito:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e reietta: … b) … in via pregiudiziale e/o preliminare…, dichiarare inammissibili le domande attoree, per carenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva di Parte_1
; c) Nel merito, comunque rigettare integralmente, per le eccezioni suesposte, ivi compresa
[...] quella di prescrizione, tutte le domande formulate da parte del Sig. perché formulate CP_3 genericamente e totalmente sfornite di prova ed infondate in fatto ed in diritto;
d) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. 2) Per l'effetto dell'accoglimento totale o parziale dell'appello, condannare il Sig. alla restituzione Controparte_4 in favore di in persona del legale Parte_4 rappresentante pro-tempore, della somma complessiva di Euro 3.990,00 (oltre l'importo delle ritenute fiscali dovute come per legge), o, in subordine, di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in seguito alla riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, oltre interessi come per legge, a decorrere dal 26/07/2018, oltre maggior danno ex art. 1224 c.c. in caso di ingiustificato ritardo. 3) Sempre per l'effetto dell'accoglimento totale o parziale dell'appello, condannare l'Avv. Rosa BIFULCO a restituire (e, in subordine, il Sig. a corrispondere) a Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
Euro 1.326,00 (oltre l'importo delle ritenute fiscali dovute come per legge), in tutto, o, in subordine, nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 02 agosto 2018; 4) Sempre per l'effetto dell'accoglimento totale o parziale dell'appello, in subordine, accertare comunque il diritto di
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad Parte_1 ottenere, dall'Avv. Rosa BIFULCO, la restituzione (e, in subordine, dal Sig.
[...]
la corresponsione) di Euro 1.326,00 (oltre l'importo delle ritenute CP_2 fiscali dovute come per legge), in tutto, o, in subordine, nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 02 agosto 2018, con riserva di ogni azione di recupero. 5) Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In data 10/6/2019, si costituiva , eccependo preliminarmente, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Sempre in via preliminare, eccepiva che l'improcedibilità della domanda non era stata tempestivamente eccepita entro la prima udienza, in primo grado, né entro quello stesso termine sollevata d'ufficio dal giudice, ma eccepita, tardivamente solo in appello, per la prima volta. Eccepiva poi l'infondatezza dell''eccezione di carenza di legittimazione passiva, come da consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, sia in relazione ai costi dell'assicurazione che dell'intermediazione. Con riguardo all'eccezione di prescrizione, la stessa non sarebbe maturata, applicandosi il termine di prescrizione decennale con decorrenza dal momento dell'estinzione anticipata. Evidenziava, poi, con riguardo alle somme restituite dalla che le stesse Pt_1 attenevano esclusivamente agli interessi. Concludeva, dunque, chiedendo di: a) Dichiarare inammissibile l'appello così come formulato per violazione degli artt. 342 e 434 del codice di procedura civile e, comunque, rigettare per i motivi esposti le richieste preliminari in quanto infondate in fatto ed in diritto;
b) Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla avverso la Parte_5 sentenza n. 785/2018 resa dal Giudice di Pace di Mercato San Severino e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado. c) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese generali del 15% L.P., con attribuzione alle procuratrici antistatarie che le richiedono per averne fatto anticipo. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa dell'appellato, per la pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. Al riguardo, giova rammentare che la Cassazione a Sezioni Unite, più volte intervenuta sull'argomento, ha di recente ribadito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante “ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017). Nell'atto di appello in oggetto, invero, emergono con chiarezza i capi della sentenza impugnata ed i motivi di appello, le censure prospettate e la rilevanza delle questioni ai fini di una diversa decisione della controversia, oltre ad essere indicata la modifica richiesta. Deve, quindi, ritenersi che l'atto di appello sia stato proposto nel rispetto dell'art. 342 c.p.c. Ancora in via preliminare, sebbene il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione, la stessa va disattesa, dal momento che alla prescrizione del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di costi non dovuti in caso di estinzione anticipata del mutuo si applica, ex articolo 2946 c.c., il termine decennale di prescrizione, applicabile ai diritti di credito derivanti da rapporti contrattuali, inclusa la restituzione di somme indebitamente trattenute, termine che decorre dalla data dell'estinzione anticipata.
2. Sul merito. La Cassazione, con la sentenza n. 14836/2024 del 7 maggio 2024 ha sancito il diritto del contraente a una “equa riduzione del costo complessivo del credito” nel rispetto della direttiva comunitaria 87/102/Cee. Ma soprattutto nel rispetto della direttiva 90/88/Cee, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi
“tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. La Cassazione ha affermato che il parziale rimborso delle spese sostenute nella stipula del mutuo deve interessare sia i costi recurring (cioè quelli legati alla durata temporale del contratto di finanziamento) che i costi up-front (cioè quelli sostenuti per la concessione del prestito e slegati dalla sua durata temporale). Ha poi affermato la nullità di ogni clausola contrattuale che dovesse escludere il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del mutuo, dal momento che una eventuale clausola che agisse in tale senso determinerebbe a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005. Non rileva nel caso di specie che l'art. 125 del TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di mutuo, prevedeva che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR, in assenza di una delibera attuativa;
né può ritenersi non applicabile l'art. 125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs n. 141 del 2010, che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché detta normativa era entrata in vigore il 19/9/2010 dopo la conclusione del contratto. Secondo la Cassazione (Cass. civ., sez. II, ord., 6 settembre 2023, n. 25977) tale interpretazione, che è proprio quella fatta propria dall'appellante, è errata, sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive Europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito".
I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato. In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire "a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno" (considerando n. 9). Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: "(i)l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto". Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del "costo totale del credito". Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte". A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il "diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso". Quanto ai limiti - stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa "eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2". Dall'esame della legislazione Europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB, che il Tribunale non ha ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C- 649/17, EU:C:2019:576, punto 37). La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva 87/102, che
è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi". Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63). Per_2 Persona_3
Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività del diritto del CP_5 consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Pertanto, quanto affermato dall'appellante si pone in contrasto con l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria. Anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto Europeo. Sul punto si richiama quella giurisprudenza Europea che ha condivisibilmente osservato che "nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato" (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83,
[...]
e . Per_4 Per_5
Nè rileva che il CICR fosse intervenuto nel determinare le modalità di rimborso, demandandolo all'autonomia contrattuale (art. 1 DELIBERA CICR 9.2.2000 pubblicata in GU), con la specificazione che, nel caso di specie, nessun rimborso era stato previsto in favore del cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento, prevedendo in senso contrario il contratto. Una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33. L'art. 33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, e Persona_6 Per_7
C-169/14, EU:C:2014:2099, punto 23, nonché del 21 dicembre 2016,
[...]
e a., C 154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punti 53 e Persona_8 55). Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C-307/15 e C- Persona_8
308/15, EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n. 421). Indice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto "della natura del bene o del servizio oggetto del contratto". L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n. 19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata). Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola. Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata la sentenza della Corte Costituzionale, 22/12/2022, n. 263, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed relativa al credito al consumo, CP_6 ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo il D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106 nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione della Costituzione , art. 11 e 117, comma 1. La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di "riduzione del costo totale del credito", contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla "nozione generica di "equa riduzione"" presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28). La Corte Costituzionale richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire "un'elevata protezione del consumatore" (sentenza Lexitor, punto 29), per rilevare che "limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto" (sentenza Lexitor, punto 32). In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi". Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività del diritto del CP_5 consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi " tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento". Secondo la Cassazione, dunque, “l'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento". Essa afferma inoltre che " È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33". Né risulta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Con riguardo al rimborso dei costi assicurativi, la Cassazione (cit. Cass. Civ. sent. N.3645/2007, 18884/2008) chiarisce il rapporto di accessorietà della polizza assicurativa rispetto al contratto di finanziamento: accessorietà che si traduce nella unicità causale e nella connessione esistente tra i due negozi giuridici, finalizzati a realizzare un'operazione economica unitaria. Il rapporto assicurativo, in caso di estinzione del debito, resterebbe privo di causa. Aderendo all'orientamento prevalente dell'arbitro bancario, valorizzando il dato per cui il contratto di assicurazione viene negoziato in fase precontrattuale dall'intermediario che opera quale mandatario per l'incasso del premio, che viene detratto in un'unica soluzione dal totale della somma mutuata all'atto dell'erogazione del finanziamento, va ritenuto esistente un evidente collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione. Si osserva, infatti, che la polizza assicurativa è stipulata per garantire il mutuante dall'inadempimento del mutuatario e, pertanto, va restituita dal mutuante per la parte di copertura non effettivamente goduta. Né può essere invocata, a fondamento della riferita eccezione di carenza di legittimazione passiva, la norma introdotta dall'art. 21 co. 15 quater DL 179 del 18.10.2012 conv. L. 221/2012 che stabilisce che “nei contratti di assicurazione connessi a mutui ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo” Invero, come sostenuto dalla più attenta dottrina e dalla giurisprudenza di merito cui si ritiene di aderire, la norma non viene ad incidere sul profilo della legittimazione e non sottrae il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece al fine dell'azione di regresso (cfr. cit. ancora sentenza n. 11812/2016 del 28.10.2016). Il mutuatario non può quindi sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme incamerate a titolo di premio, che ha imputato al costo complessivo del credito unitamente agli altri oneri, con la giustificazione di non essere soggetto legittimato e di aver versato le predette somme ad un soggetto diverso: così ragionando, a contrario, basterebbe spogliarsi delle somme da restituire per spogliarsi della correlativa responsabilità patrimoniale. Come osservato la responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso. In ordine, poi, al dedotto difetto di legittimazione passiva da parte della appellante alla restituzione pro quota delle spese di intermediazione, da ultimo, con una recente decisione resa sul punto dal Collegio Arbitrale in caso analogo a quello del presente giudizio, ha chiarito che: “Con specifico riguardo alle commissioni previste in favore dell'agente/intermediario, inoltre, non vi è prova di un'effettiva attività di intermediazione svolta da altro soggetto, ulteriore rispetto a quella svolta dall'intermediario convenuto” (cfr. decisione n.10035 dell'11 novembre 2016) Nel caso di specie, sebbene non vi sia prova in atti dell'effettivo svolgimento di un'attività di intermediazione da parte del terzo diverso da quello della banca convenuta, deve ritenersi provato sulla scorta del dato contrattuale testuale che i costi siano stati incassati dalla Parte_1
in qualità di mandante e da essa vadano quindi restituiti.
[...]
In ogni caso, giova aggiungere che, come per il contratto assicurativo, anche nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5015/2022 del 20-05-2022). L'appello va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012
n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
3. Sulle spese processuali. Le spese del presente grado di lite, seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo con esclusione della fase istruttoria
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 718/2019 del R.G.A.C., avente Con ad oggetto CONTRATTI BANCARI(DEPOSITO BANCARIO, , pendente tra IBL Con
, , ogni contraria istanza disattesa così Parte_1 Controparte_2 provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello; per l'effetto:
2. conferma del Giudice di Pace di Mercato San Severino n. 785/2018;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 3 condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2
, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in
[...] complessivi € 1701,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in RA IO, il 20/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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