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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/06/2024, n. 7661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7661 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 865/2024 rg promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Maraglino come Parte_1 in atti
RICORRENTE CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Assumma come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 9.1.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di assegno sociale e di essere divenuta titolare di pensione di reversibilità a seguito del decesso del coniuge, ha esposto che l in data 24.11.2023, le ha comunicato che nel periodo CP_1 dal 1.1.2021 al 30 21 “sono stati pagati 4148,50 euro in più sulla pensione categoria AS n. 04072432 per i seguenti motivi: rate superiori ai limiti di legge, derivanti dalla pensione di reversibilità liquidata nell'anno in corso”; ha affermato l'irripetibilità delle somme erogate antecedenti alla comunicazione dell' consegnata in data 24.11.2023 e ha rassegnato le seguenti CP_1 CP_ conclusioni: “dichiarare ed accertare che il credito dell' così come descritto nella missiva del 23 novembre 2023 non sussiste o che lo stesso è chiararsi estinto, illegittimo
o improduttivo d'effetti giuridici. b) in via più gradata accertare e dichiarare che le trattenute che superano il quinto della parte che eccede il trattamento minimo sono illegittime e per l'effetto condannare l' (con sentenza specifica) alla restituzione di quanto fin qui così CP_1 indebitamente sottratto dalla pensione del sig. secondo la somma che verrà Parte_2 accertata in corso di causa a mezzo CTU;
c) con al pagamento delle spese e CP_1 competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario e distrattario”. Si è costituito l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, CP_1 evidenziando in particolare: che in data 13.10.2021 è stata riconosciuta alla ricorrente la pensione di reversibilità a decorrere dal mese di settembre 2021; che l' quindi ha ricalcolato l'assegno sociale per concessione di altra CP_2 pensione;
che dalla ricostruzione contabile è scaturito che la ricorrente nell'anno 2021, per il periodo settembre-dicembre, avrebbe percepito complessivamente un reddito derivante dalla pensione di reversibilità pari a € 5.503,00 superiore al limite di legge;
che per effetto di tale ricostruzione l'importo dell'assegno sociale è stato ricalcolato passando da euro 460,27 mensili a euro 36,98 mensili;
che il provvedimento di ricalcolo è stato comunicato alla ricorrente in data 30 ottobre 2021, via pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla ricorrente nella domanda di pensione di reversibilità e successivamente con pec del 25 marzo 2022, è stato notificato il provvedimento di indebito;
che non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 24.11.2023, l' ha sollecitato il pagamento del debito. CP_2
Tanto esposto, ha affermato che le somme ricevute dalla ricorrente a titolo di Assegno Sociale sono certamente ripetibili a far data dal ricalcolo, tempestivamente comunicato alla Sig.ra all'indirizzo pec indicato Pt_1 dalla ricorrente. L' ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il CP_1
Tribunale Ill.mo, res ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, eseguito da entrambe le parti che nulla hanno osservato in ordine a tali modalità di trattazione, la causa è stata decisa la presente sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti di seguito esposti. Come chiarito dalla difesa dell' , la ricorrente dal mese di giugno 2006 è CP_2 titolare di assegno sociale, pe o a tale titolo la somma mensile di € 460,27, divenuta indebita, per superamento del limite reddituale, per effetto dell'accoglimento della domanda di pensione di reversibilità, presentata in data 6.10.2021 e riconosciuta in data 13.10.2021 a decorrere dal mese di settembre 2021; di qui la contestazione dell'indebito contenuto nella comunicazione impugnata. Come noto, secondo la Corte di Cassazione, “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento
2 reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. 28771/18). La stessa Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che “”In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. ord. 12323/20). Più recentemente, la Corte di cassazione ha affermato: “Dunque, anche per tale via si giunge alla conclusione che, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 1. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di leg1ttimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018)”; ed ha ribadito il seguente principio di diritto: a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38, legge n. 441 del 2001, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento" (Cass. 13915/2021).
3 Nel caso di specie, sussistono in capo alla ricorrente le condizioni di un legittimo affidamento, poiché ella non era in grado di prevedere, mentre fruiva dell'assegno sociale, il verificarsi dei presupposti che hanno dato luogo alla erogazione della pensione di reversibilità, quale coniuge superstite., con decorrenza dal 1.9.21, giusta domanda del 6.10.2021. Vanno, conseguentemente, restituiti unicamente i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, ossia il solo rateo di novembre 2021 pari a € 377,14; l' ha provato, infatti, di aver comunicato l'indebito alla ricorrente CP_1 in data 30.10.2024 tramite PEC, all'indirizzo indicato dalla ricorrente stessa nella domanda di pensione di reversibilità, dunque certamente a lei riferibile. Al riguardo, parte ricorrente si è limitata (nelle note scritte in sostituzione di udienza) ad affermare che “ deposita solo due fogli di carta attestanti la CP_1 accettazione e la consegna d c che, come è noto, non danno la possibilità di verificare nè la effettiva spedizione né tantomeno il loro contenuto;
avrebbe dovuto, la difesa dell' depositare i file .eml di accettazione e consegna CP_1 della pec in modo da consentire al Giudicante ed a questa difesa di verificarne il contenuto”. Parte ricorrente, pertanto, non contesta di aver ricevuto la pec del 30.10.2024, dolendosi unicamente del fatto che l' non abbia depositato i file .eml di CP_1 accettazione e consegna della pec. Osserva, tuttavia, il Tribunale che la comunicazione di ricostituzione e di indebito è un atto stragiudiziale e quindi le regole che presidiano i modi di esecuzione della stessa esulano dal tema delle notifiche nel processo civile e dalle norme di cui alla L. n. 53 del 1994 e s.m., nonché dalle ulteriori specifiche tecniche afferenti esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Pertanto, le modalità per dar conto e prova dell'avvenuta notifica di un atto stragiudiziale non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari e non è quindi richiesto il deposito di file di notificazione (le RdAC in formato.eml o.msg). La prova della notifica telematica della comunicazione di indebito può essere pertanto fornita mediante il deposito della copia cartacea dell'atto e delle relative ricevute di accettazione e consegna;
la notifica può dirsi provata, se il destinatario – come nel caso in esame – non disconosce la conformità all'originale della copia. La semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente, pertanto, a far ritenere provato che la comunicazione sia giunta nella sfera di conoscenza del destinatario;
anche in questo caso si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'articolo 1335 cod.civ., per cui il destinatario che
4 deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova;
prova che, nel caso in esame, non è stata fornita. In definitiva, rilevato che l' ha chiesto la restituzione della complessiva CP_1 somma di € 4.148,50 per il periodo dal 1.1.2021 al 30.11.2021, che l'indebito è stato comunicato alla ricorrente il 30.11.2021 e che, sussistendo le condizioni di un legittimo affidamento, vanno restituiti solo i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, ne consegue che la ricorrente è tenuta a restituire unicamente la somma di € 377,14 ( relativa al mese di novembre 2021). Le somme che eccedono l'importo di € 377,14 non sono ripetibili e l' è CP_1 tenuto alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute oltre il predetto importo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, così provvede: dichiara non ripetibile l'indebito contestato per la parte che eccede l'importo di € 377,14 e, per l'effetto, condanna l' a restituire alla ricorrente le CP_1 somme eventualmente trattenute oltre tale rto;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che liquida € 886,00 CP_1 oltre spese li nella misura del 15%, iva cpa come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Roma, 27/06/2024
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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