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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/11/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1349/2021, promossa da
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio dell'avvocato Paolo Marco Dolia, che lo rappresenta in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 25 giugno 2025; appellante contro
( ), in persona del CP_1 C.F._1 procuratore speciale ( ), CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Cagliari, via Ugo Foscolo n. 28, presso lo studio dell'avvocato Stefania Scamutzi, che lo rappresenta in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellato conclusioni Nell'interesse dell'appellante:
“Ciò premesso, nell'interesse del si Parte_2 chiede che il Giudice Voglia tenere la causa a decisione ed accertare, in riforma della sentenza di primo grado, che il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione non è supportato da alcuna valida deliberazione assembleare, e, conseguentemente, previa revoca dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.”. Nell'interesse dell'appellato:
“Tutto ciò rilevato il sottoscritto procuratore chiede e conclude affinché il Tribunale, confermi la sentenza n.631/2020 del 03.08.2020 Giudice Di pace Cagliari dott.ssa Frau, rinuncia alle ulteriori domande ivi compresa quella sulle spese, che andranno quindi compensate.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Cagliari
[...] n. 613/2020, pubblicata in data 25 agosto 2020, con la quale è stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1177/2014 emesso in data 11 giugno 2014 nei confronti per oneri condominiali insoluti di importo CP_1 pari a 3.224,70 euro. L'appellante ha contestato la sentenza per i seguenti motivi: I) Incompetenza per materia e valore.
Il giudice di pace si sarebbe pronunciato su materia – titolarità dei beni comuni – riservata alla competenza del Tribunale. II) Erroneo accertamento in ordine alla validità della delibera posta a fondamento della pretesa creditoria. Il giudice di pace avrebbe esteso la sua cognizione al merito della pretesa creditoria, senza limitarsi ad accertare la perdurante efficacia della delibera condominiale posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, ma svolgendo un giudizio sulla validità della stessa.
III) Erronea ricostruzione dei fatti di causa. Il giudice di pace avrebbe errato nel ritenere pubblici beni e opere di urbanizzazione primaria e secondaria oggetto della convenzione di lottizzazione del 10 gennaio 1977 intervenuta tra il Comune di Maracalagonis e la società costruttrice, senza considerare che a quella data la società
[...]
aveva già ceduto a terzi, con atti trascritti anteriormente, parte Parte_1 degli immobili, comprese strade e rete idrica, e non ne poteva pertanto più disporre. Con il invece, non era mai stata stipulata alcuna Parte_3 convenzione di lottizzazione, con la conseguenza che tutte le opere di urbanizzazione avrebbero carattere condominiale. Inoltre, a prescindere dall'esistenza di beni comuni, l'effettiva gestione di strutture e servizi nell'interesse comune da parte del Parte_1 Pt_1
avrebbe comportato l'insorgenza di un consorzio di urbanizzazione, al
[...] quale è applicabile la disciplina dettata in materia di condominio, con il conseguente obbligo di partecipare alle spese comuni. IV) Erronea valutazione in ordine alla ritenuta nullità della delibera assembleare su cui si fonda il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, in quanto assunta con il voto dei rappresentanti di zona. Infatti, la nullità delle clausole istitutive dei rappresentanti di zona non inficerebbe di nullità le delibere assunte secondo detto meccanismo di voto, posto che ai vizi riguardanti la convocazione degli aventi diritto e i quorum costituitivi e deliberativi consegue la mera annullabilità delle delibere. L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: 1) Dichiarare l'incompetenza per materia e per valore del Giudice di Pace di Cagliari a pronunciarsi sulle domande del Sig. , essendo CP_1 detta competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari;
Nella denegata ipotesi in cui l'eccezione di incompetenza del Giudice di Pace non dovesse essere accolta: IN VIA PRELIMINARE : 1) Revocare l'ordinanza del 5.7.19, rimettere la causa in istruttoria ed ammettere la CTU richiesta dal;
Parte_1 IN VIA PRINCIPALE : 1) Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e in diritto ed altresì tutte le domande ed eccezioni formulate dall'
[...]
; CP_1 2) Confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA
1) Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta l'inesistenza del e/o di qualsivoglia comproprietà o Parte_1 contitolarità di altro diritto reale in capo a quest'ultimo, dichiarare comunque il Sig. tenuto a pagare l'importo indicato nel decreto CP_1 ingiuntivo opposto, a titolo di oneri derivanti dalla gestione di beni e servizi utilizzati dal medesimo e di cui lo stesso beneficia;
CP_1
2) Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e in diritto ed altresì tutte le domande ed eccezioni formulate dal Sig. ; CP_1 IN TUTTI I CASI Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.”.
2. Con comparsa depositata in data 23 giugno 2021, si è costituito in giudizio in persona del suo procuratore speciale CP_1 CP_2
il quale, contestati i singoli motivi di appello, ha così concluso:
[...]
“Voglia L'ill.mo Tribunale,
1- In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, stante l'assenza di delibera assembleare legittimante,
2.In subordine, nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte.
3.In subordine, ove il Tribunale ritenesse di accogliere anche solo in parte l'appello proposto, accogliere in ogni caso le conclusioni come formulate in primo grado e per l'effetto revocare comunque il decreto opposto.
4.Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio.”.
3. Con note di trattazione scritta depositate in data 7 ottobre 2025, il procuratore dell'appellato ha dato atto del fatto che la delibera del 12 gennaio 2013, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, è stata annullata con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 39 del 22 dicembre 2023, passata in giudicato. Ha aggiunto che sono state altresì annullate le delibere precedenti e, da ultimo, anche quella del 14 gennaio 2012, con sentenza 8/2024 anch'essa passata in giudicato. Non essendo più la pretesa creditoria supportata da alcun titolo, ha dunque chiesto la conferma della sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 631/2020 (rectius 613/2020), con rinuncia alle ulteriori domande, compresa quella sulle spese.
3.1. Anche il condominio ha chiesto che venga dichiarata Parte_1 cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite, considerato che: a) il Tribunale di Cagliari ha progressivamente annullato o dichiarato nulle le delibere assembleari recanti l'approvazione dei piani di riparto dal 1994 al 2014, b) in conseguenza dalla dichiarazione di nullità dell'articolo 9 del regolamento di condominio con sentenza n. 3387/2015, recante la disciplina dei rappresentanti di zona, è impossibilitato a raggiungere i quorum costitutivi e deliberativi;
c) in seno all'ufficio giudiziario è emerso l'orientamento di escludere la coercibilità delle spese sostenute dal condominio in epoca successiva alla presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte delle amministrazioni competenti;
d) da anni il non Parte_1 Parte_1 esercita alcuna attività di gestione delle opere di urbanizzazione presenti all'interno del comprensorio, e) il condominio non ha alcun interesse a chiedere la pronuncia sulle domande subordinate di accertamento di diversi titoli del proprio credito, poiché prive di adeguato supporto probatorio.
4. Tanto premesso, deve concordarsi con le conclusioni rassegnate dalle parti e conseguentemente, deve essere confermata la sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 613/2020, nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1177/2014, e dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONFERMA la sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 613/2020, nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1177/2014 emesso dal giudice di pace di Cagliari in data 11 giugno 2014; COMPENSA integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, 3 novembre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio dell'avvocato Paolo Marco Dolia, che lo rappresenta in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 25 giugno 2025; appellante contro
( ), in persona del CP_1 C.F._1 procuratore speciale ( ), CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Cagliari, via Ugo Foscolo n. 28, presso lo studio dell'avvocato Stefania Scamutzi, che lo rappresenta in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellato conclusioni Nell'interesse dell'appellante:
“Ciò premesso, nell'interesse del si Parte_2 chiede che il Giudice Voglia tenere la causa a decisione ed accertare, in riforma della sentenza di primo grado, che il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione non è supportato da alcuna valida deliberazione assembleare, e, conseguentemente, previa revoca dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.”. Nell'interesse dell'appellato:
“Tutto ciò rilevato il sottoscritto procuratore chiede e conclude affinché il Tribunale, confermi la sentenza n.631/2020 del 03.08.2020 Giudice Di pace Cagliari dott.ssa Frau, rinuncia alle ulteriori domande ivi compresa quella sulle spese, che andranno quindi compensate.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Cagliari
[...] n. 613/2020, pubblicata in data 25 agosto 2020, con la quale è stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1177/2014 emesso in data 11 giugno 2014 nei confronti per oneri condominiali insoluti di importo CP_1 pari a 3.224,70 euro. L'appellante ha contestato la sentenza per i seguenti motivi: I) Incompetenza per materia e valore.
Il giudice di pace si sarebbe pronunciato su materia – titolarità dei beni comuni – riservata alla competenza del Tribunale. II) Erroneo accertamento in ordine alla validità della delibera posta a fondamento della pretesa creditoria. Il giudice di pace avrebbe esteso la sua cognizione al merito della pretesa creditoria, senza limitarsi ad accertare la perdurante efficacia della delibera condominiale posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, ma svolgendo un giudizio sulla validità della stessa.
III) Erronea ricostruzione dei fatti di causa. Il giudice di pace avrebbe errato nel ritenere pubblici beni e opere di urbanizzazione primaria e secondaria oggetto della convenzione di lottizzazione del 10 gennaio 1977 intervenuta tra il Comune di Maracalagonis e la società costruttrice, senza considerare che a quella data la società
[...]
aveva già ceduto a terzi, con atti trascritti anteriormente, parte Parte_1 degli immobili, comprese strade e rete idrica, e non ne poteva pertanto più disporre. Con il invece, non era mai stata stipulata alcuna Parte_3 convenzione di lottizzazione, con la conseguenza che tutte le opere di urbanizzazione avrebbero carattere condominiale. Inoltre, a prescindere dall'esistenza di beni comuni, l'effettiva gestione di strutture e servizi nell'interesse comune da parte del Parte_1 Pt_1
avrebbe comportato l'insorgenza di un consorzio di urbanizzazione, al
[...] quale è applicabile la disciplina dettata in materia di condominio, con il conseguente obbligo di partecipare alle spese comuni. IV) Erronea valutazione in ordine alla ritenuta nullità della delibera assembleare su cui si fonda il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, in quanto assunta con il voto dei rappresentanti di zona. Infatti, la nullità delle clausole istitutive dei rappresentanti di zona non inficerebbe di nullità le delibere assunte secondo detto meccanismo di voto, posto che ai vizi riguardanti la convocazione degli aventi diritto e i quorum costituitivi e deliberativi consegue la mera annullabilità delle delibere. L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: 1) Dichiarare l'incompetenza per materia e per valore del Giudice di Pace di Cagliari a pronunciarsi sulle domande del Sig. , essendo CP_1 detta competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari;
Nella denegata ipotesi in cui l'eccezione di incompetenza del Giudice di Pace non dovesse essere accolta: IN VIA PRELIMINARE : 1) Revocare l'ordinanza del 5.7.19, rimettere la causa in istruttoria ed ammettere la CTU richiesta dal;
Parte_1 IN VIA PRINCIPALE : 1) Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e in diritto ed altresì tutte le domande ed eccezioni formulate dall'
[...]
; CP_1 2) Confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA
1) Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta l'inesistenza del e/o di qualsivoglia comproprietà o Parte_1 contitolarità di altro diritto reale in capo a quest'ultimo, dichiarare comunque il Sig. tenuto a pagare l'importo indicato nel decreto CP_1 ingiuntivo opposto, a titolo di oneri derivanti dalla gestione di beni e servizi utilizzati dal medesimo e di cui lo stesso beneficia;
CP_1
2) Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e in diritto ed altresì tutte le domande ed eccezioni formulate dal Sig. ; CP_1 IN TUTTI I CASI Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.”.
2. Con comparsa depositata in data 23 giugno 2021, si è costituito in giudizio in persona del suo procuratore speciale CP_1 CP_2
il quale, contestati i singoli motivi di appello, ha così concluso:
[...]
“Voglia L'ill.mo Tribunale,
1- In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, stante l'assenza di delibera assembleare legittimante,
2.In subordine, nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte.
3.In subordine, ove il Tribunale ritenesse di accogliere anche solo in parte l'appello proposto, accogliere in ogni caso le conclusioni come formulate in primo grado e per l'effetto revocare comunque il decreto opposto.
4.Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio.”.
3. Con note di trattazione scritta depositate in data 7 ottobre 2025, il procuratore dell'appellato ha dato atto del fatto che la delibera del 12 gennaio 2013, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, è stata annullata con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 39 del 22 dicembre 2023, passata in giudicato. Ha aggiunto che sono state altresì annullate le delibere precedenti e, da ultimo, anche quella del 14 gennaio 2012, con sentenza 8/2024 anch'essa passata in giudicato. Non essendo più la pretesa creditoria supportata da alcun titolo, ha dunque chiesto la conferma della sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 631/2020 (rectius 613/2020), con rinuncia alle ulteriori domande, compresa quella sulle spese.
3.1. Anche il condominio ha chiesto che venga dichiarata Parte_1 cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite, considerato che: a) il Tribunale di Cagliari ha progressivamente annullato o dichiarato nulle le delibere assembleari recanti l'approvazione dei piani di riparto dal 1994 al 2014, b) in conseguenza dalla dichiarazione di nullità dell'articolo 9 del regolamento di condominio con sentenza n. 3387/2015, recante la disciplina dei rappresentanti di zona, è impossibilitato a raggiungere i quorum costitutivi e deliberativi;
c) in seno all'ufficio giudiziario è emerso l'orientamento di escludere la coercibilità delle spese sostenute dal condominio in epoca successiva alla presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte delle amministrazioni competenti;
d) da anni il non Parte_1 Parte_1 esercita alcuna attività di gestione delle opere di urbanizzazione presenti all'interno del comprensorio, e) il condominio non ha alcun interesse a chiedere la pronuncia sulle domande subordinate di accertamento di diversi titoli del proprio credito, poiché prive di adeguato supporto probatorio.
4. Tanto premesso, deve concordarsi con le conclusioni rassegnate dalle parti e conseguentemente, deve essere confermata la sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 613/2020, nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1177/2014, e dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONFERMA la sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 613/2020, nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1177/2014 emesso dal giudice di pace di Cagliari in data 11 giugno 2014; COMPENSA integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, 3 novembre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia