TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 31190/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 10/09/2024, rimessa al
Collegio alla udienza del 19 marzo 2025 e discussa nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. MUZIARELLI MICHELA ALESSANDRA, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Parte attrice-
nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. PIANTANIDA DONATA, presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte convenuta-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 14.10.2024
Oggetto: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Conclusioni rassegnate all'udienza del 19 marzo 2025
Per : Parte_1
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 18 settembre
2004; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Salsomaggiore Terme al n. 43,
Serie A, Parte II;
2) ordinare al Comune di Salsomaggiore Terme di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio dandone comunicazione al Comune di Milano;
3) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso con PE1 decisioni disgiunte per gli atti di ordinaria amministrazione, prevedendo tempi di permanenza paritari della figlia presso ciascun genitore, a settimane alternate, come avviene stabilmente dal mese di marzo
2024; prevedere che i genitori avranno il diritto di tenere con ciascuno di loro la figlia minore per metà PE1 del periodo delle vacanze scolastiche natalizie, da alternare di anno in anno, dal 23 dicembre al 31 dicembre mattina e dal 31 dicembre pomeriggio al 7 gennaio;
in via alternata tra i genitori, di anno in anno, le festività scolastiche di carnevale e di Pasqua ed ogni altra festività e i c.d. ponti.
4) prevedere che i genitori, SI e SIa provvederanno Parte_1 Controparte_1 PE direttamente al mantenimento delle figlie e durante i periodi paritari di permanenza delle PE1 stesse presso ciascuno di loro.
Ripartire e spese per le figlie previste dal protocollo adottato dal Tribunale di Milano, al 50% tra i genitori.
5) assegnare la casa familiare sita in Via dei Gracchi n. 9 a Milano al padre, SI con Parte_1 PE il quale vivono le figlie e nei periodi di permanenza delle medesime con il padre;
PE1
6) rigettare la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla SIa per mancanza Controparte_1 dei presupposti di fatto e di diritto;
7) condannare la SIa alla rifusione integrale delle spese di lite;
Controparte_1
8) condannare la SIa al pagamento di una somma alla persona offesa, SI Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, ex art. 89 c.p.c. per Parte_1 le espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate dalla difesa della SIa nella Controparte_1 comparsa di costituzione, lesive dell'onore, del decoro e del patrimonio morale del SI _1
[...]
In via istruttoria, si chiede che venga ordinato ex art. 210 c.p.c. alla SIa di Controparte_1 produrre in giudizio copia dei bonifici effettuati per l'acquisto dell'immobile di Via Koristka 1 a Milano e il relativo atto di compravendita del 2015.
Si deducono i seguenti capitoli di prova per testimoni:
1)” Vero che nel mese di maggio 2021 la SIa riferiva che il marito, SI Controparte_1
l'aveva coinvolta, a sua insaputa, in una attività illegale connessa alla società del Parte_1 medesimo e che ciò aveva causato una indagine penale nei di lei confronti”. Si indica a testimone la SIa:
Testimone_1
Via Saponiera 48, Pietrasanta (LU).
2) “Vero che nel mese di giugno 2021, la SIa aveva riferito di non aver mai subito Controparte_1 violenze fisiche dal marito”. Si indica a testimone il SI:
Testimone_2
Via Finlandia 68, Firenze
Per : Controparte_1
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SIi Controparte_1 con ogni annotazione di rito;
Parte_1
2) Affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della PE1 potestà per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza della minore con ciascun genitore ed esercizio congiunto della potestà per le questioni di maggiore rilevanza;
3) Disporre che trascorra tempi paritetici presso ciascun PE1 genitore, e specificamente trascorra: Settimane alterne – da domenica sera a domenica sera – presso ciascun genitore;
Metà delle vacanze natalizie con ciascun genitore, alternando di anno in anno il periodo dal 23 dicembre ore 10.00 al 31 dicembre ore 10.00 e dal 31 dicembre ore 10.00 al 7 gennaio;
Metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, alternando di anno in anno il periodo da giovedì prima di Pasqua a domenica sera con un genitore e da domenica sera a mercoledì mattina con l'altro genitore;
4) Disporre che il SI contribuisca al mantenimento delle figlie con l'importo che sarà _1 ritenuto equo e comunque non inferiore a € 5.000,00 mensili (€ 2.500,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi a favore della SIa ntro il giorno 5 di CP_1 ogni mese, oltre al 90% delle spese straordinarie delle figlie, nei termini e con le modalità indicate dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Milano;
5) Disporre che il SI ersi a favore della SIa a titolo di assegno divorzile, _1 CP_1
l'importo mensile di € 4.000,00, per 12 mensilità annue, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT con prima rivalutazione marzo 2026 e base marzo 2025;
6) Condannare il SI x art 96, I comma, c.p.c. _1
7) Con vittoria di spese di lite e compensi.
All'udienza del 19 marzo 2025 le parti hanno concordato quanto alle vacanze estive che la figlia minore
trascorrerà con ciascun genitore le prime due settimane di agosto e le ultime due ad anni alterni. PE1
Nell'agosto 2025 le prime due settimane staranno con la mamma.
***
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in SALSOMAGGIORE TERME (PR) il 18/09/2004, atto trascritto nei Registi degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di SALSOMAGGIORE TERME (PR) al n. 43, anno 2004,
Parte II, Serie A. PE Dall'unione sono nate le figlie , in data 3 ottobre 2006, e , in data 18 agosto 2009. PE1
I coniugi sono comparsi avanti il Presidente per l'udienza ex art. 711 c.p.c. in data 21.3.2022 e le condizioni sottoscritte dai coniugi sono state omologate con decreto del Tribunale di Milano in data
4.4.2022.
Con ricorso depositato il 9.9.2024 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli PE effetti civili del matrimonio con affidamento condiviso di e e con collocamento paritetico PE1 delle stesse a settimane alternate presso ciascun genitore e conferma della assegnazione della casa coniugale al padre. Parte attrice ha domandato, altresì, di disporre che ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento delle figlie minori e nella misura del 50% nelle spese extra assegno per le medesime, nonché di essere esonerato dal versamento di qualsivoglia contributo a favore di
[...]
. CP_1
Con memoria depositata in data 16.12.2024 si è costituita in giudizio , la quale Controparte_1 ha aderito alla domanda di divorzio e ha chiesto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi PE1
i genitori con collocamento paritetico della stessa a settimane alternate presso ciascun genitore. Parte convenuta ha, altresì, domandato di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori mediante versamento dell'importo di euro 5.000,00 mensili (2.500,00 euro per ciascuna figlia), oltre al 90% delle spese straordinarie e di disporre che il marito versi a suo favore un assegno divorzile pari a euro 4.000,00 mensili.
All'udienza del 31.1.2025, tenutasi innanzi al GOT delegato, dott.ssa De Giacomi, si è proceduto all'audizione delle parti che, ribadita la volontà di ottenere la pronuncia divorzile, dopo ampia discussione, hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo in punto di genitorialità e assegnazione della casa famigliare:
- la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto PE1 della potestà per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza della minore con ciascun genitore ed esercizio congiunto della potestà per le questioni di maggiore rilevanza;
- la casa familiare sita in Via dei Gracchi n. 9 a Milano rimane assegnata al padre;
- trascorrerà tempi paritetici presso ciascun genitore, e specificamente trascorrerà: settimane PE1 alterne – da domenica sera a domenica sera – presso ciascun genitore;
Metà delle vacanze natalizie con ciascun genitore, alternando di anno in anno il periodo dal 23 dicembre ore 10.00 al 31 dicembre ore 10.00 e dal 31 dicembre ore 10.00 al 7 gennaio;
Metà delle vacanze estive con ciascun genitore: i genitori si comunicheranno - entro il 30 maggio di ogni anno - le settimane estive disponibili a trascorrere con le figlie in base alle proprie esigenze lavorative;
Metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, alternando di anno in anno il periodo da giovedì prima di Pasqua a domenica sera con un genitore e da domenica sera a mercoledì mattina con l'altro genitore.
Il tutto salvo diverso e migliore accordo fra i genitori.
A questo punto, il GOT, dato atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo in punto economico tra le parti, ha trasmesso gli atti al Giudice delegato per l'udienza già calendarizzata del 19 marzo 2025. A tale udienza il Giudice delegato, dott.ssa Valentina Maderna, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti alla udienza del 31.1.2025 in punto di genitorialità, sentite le parti, ha proceduto al tentativo di conciliazione sulle questioni economiche, che è fallito. In particolare, il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
- Quanto al contributo perequativo a carico del papà, tenuto conto degli attuali tempi di permanenza, determinazione in € 1.500,00 mensili oltre al 90% delle spese straordinarie;
- Quanto al contributo per la signora, tenuto conto delle elargizioni effettuate in corso di matrimonio dal marito in favore della moglie per circa € 700 mila, il giudice delegato propone alle parti di valutare una dazione a titolo di una tantum sulla base della capitalizzazione della differenza retribuzione per i 10 anni in cui la signora ha dovuto a lavorare part time per seguire le figlie rispetto alla retribuzione attuale.
Entrambe le parti hanno dichiarato di non accettare la proposta e hanno concordato quanto alle vacanze estive che la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore le prime due settimane di agosto e le PE1 ultime due ad anni alterni e che nell'agosto 2025 le prime due settimane starà con la mamma. PE1
Il Giudice delegato, quindi, dato atto che la conciliazione non è riuscita, ha invitato i difensori a interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti.
I procuratori delle parti hanno insistito sulle istanze di prova orale formulate.
All'esito della discussione, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, superflui ai fini della decisone delle questioni rimesse al Tribunale, ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa.
I procuratori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate nei rispettivi atti difensivi e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
****
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
i coniugi si sono separati consensualmente in data 21.3.2022, la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano in data 4.4.2022 ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è stato depositato il 9.9.2024. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, considerato il lungo tempo trascorso dalla separazione, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'assegnazione della casa familiare. Il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Milano, Via dei Gracchi, n. 9, al padre, tenuto conto che la madre non vi abita più da prima della separazione (da ottobre 2021) e considerato, peraltro, che parte convenuta nulla ha opposto rispetto a tale assegnazione.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. In ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore , a parere del Collegio PE1 deve essere confermato l'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori (come da verbale di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c. del 21.3.2022, omologato con decreto del Tribunale di Milano del 4.4.2022), attesa la convergente richiesta delle parti e non ravvisandosi elementi di pregiudizio per la minore.
Com'è noto il regime dell'affido condiviso, in assenza – come nel caso di specie – di evidenze di segno contrario che siano indici di una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori costituisce garanzia della fattiva attuazione del diritto alla bi-genitorialità riconosciuto dal legislatore alla prole minorenne.
Alla luce del fatto che a partire dal mese di marzo 2024, per volontà delle figlie e con l'accordo di entrambi PE i genitori, e trascorrono pari tempo a settimane alternate – da domenica sera a domenica PE1 sera - presso ciascun genitore , non essendo emersi né essendo stati evidenziati o allegati nel corso del presente giudizio circostanze e/o nuovi elementi idonei a giustificare un mutamento dell'assetto famigliare attualmente vigente, il Tribunale ritiene di disporre il collocamento paritetico a settimane alternate – da domenica sera a domenica sera - di presso ciascun genitore, stante, altresì, la convergente PE1 richiesta delle parti sul punto.
Sul contributo per il mantenimento della prole. PE Deve, innanzitutto, premettersi che ha raggiunto la maggiore età in data 3 ottobre 2024. PE Con riferimento al contributo paterno al mantenimento della figlia , quindi, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, giova preliminarmente rammentare che il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre ad essere espressamente previsto dal legislatore (art. 337 ter comma 4 c.c. e art. 337 septies c.c.), è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass Civ Sez VI I Ord.
7.9.2015 n. 17738; Cass.
Civ sez, VI 1.3.2018 n. 4811).
Nel caso specifico è circostanza pacifica ed incontestata che la ragazza, seppur maggiorenne, non risulta PE aver raggiunto l'indipendenza economica: , infatti, sta ancora frequentando l'ultimo anno della scuola superiore.
Entrambi i genitori, dunque, sono tenuti a contribuire al suo mantenimento, al pari dell'obbligo sugli stessi gravante in relazione alla figlia minore . PE1
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30
Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass.
Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto di disporre che ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento delle figlie e nella misura del 50% nelle spese extra assegno per le medesime.
Parte convenuta, invece, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante versamento dell'importo di euro
5.000,00 mensili (2.500,00 euro per ciascuna figlia), oltre al 90% delle spese straordinarie.
Ciò detto, dalla documentazione versata in atti e da quanto riferito dalle parti emerge che:
Il padre svolge attività imprenditoriale e dalla documentazione depositata emerge che è socio:
- al 50% in Zetacom srl;
- al 40% in Alce LE Portogallo srl;
- al 42% in CP_2
- al 50% in ADC sarl;
La Zetacom srl, inoltre, è socio unico della ADC sarl e socio all'84% di CP_2
Dalla documentazione depositata emerge, altresì, che:
- la Zetacom srl nel 2022 ha avuto una perdita pari a euro 168.063,00 e nel 2023 pari a euro 3.630.385,00
(cfr. bilancio 2023, all. g al ricorso introduttivo);
- la nel 2022 ha avuto una perdita pari a euro 159.014 e nel 2023 pari a euro 177.609,00 (cfr. CP_2 all. l al ricorso introduttivo);
- la ADC sarl nel 2018 ha avuto un utile pari a euro 2.001.209,00 e nel 2019 pari a euro 212.636,00 (cfr. doc. 48 parte convenuta);
- la ADC sarl nel 2022 ha avuto un utile pari a euro 46.324,00 e nel 2023 una perdita pari a euro 274.151,00
(cfr. bilancio 2023, all. i al ricorso introduttivo);
Dal verbale di assemblea del 15 luglio 2020 della ADC srl depositato da parte convenuta risulta, inoltre, che il signor nel 2020 era amministratore di detta società (cfr. doc. 48 parte convenuta). I compensi _1 per gli amministratori della ADC sarl nel 2019 sono stati pari a euro 1.000.702,00 (cfr. doc. 48 parte convenuta, bilancio ADC sarl 2019) e nel 2023 pari a euro 204.541,00 (cfr. all. i al ricorso introduttivo, bilancio 2023non essendo. Non essendo state depositate in atti le visure della ADC sarl, in assenza di evidenze di segno contrario, deve ritenersi che ad oggi parte attrice sia ancora amministratore della ADC sarl.
Il bilancio della Alce LE Portogallo srl è stato depositato solamente in lingua portoghese (cfr. bilancio 2023, all. h al ricorso introduttivo) per cui il Tribunale non sa quali siano stati gli utili/perdite di detta società negli anni 2022 e 2023. Parte attrice nel 2019 (cfr. 730/2020) ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 302.573,00 (euro
25.214,00 mensili), nel 2020 (cfr. 730/2021) pari a euro 63.778,00 (euro 5.314,00 mensili), nel 2021 (cfr.
730/2022) pari a euro 44.902,00 (3.741,00 mensili), nel 2022 (cfr. 730/2023) pari a euro 43.863 (3.655,00 mensili) e nel 2023 (cfr. 730/2024) pari a euro 44.065,00 (euro 3.672,00 mensili).
È titolare di un conto corrente bancario FI il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro
1.622.623,86, al 31.12.2022 pari a euro 958.636,91, al 31.12.2023 pari a euro 155.812,66 e di un conto corrente bancario BBC Carate Brianza il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 18.752,46, al 31.12.2022 pari a euro 18.523,89 e al 31.12.2023 pari a euro 18.318,95; di un conto corrente deposito
FI il cui valore al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 8.031.424,99, al 31.12.2022 pari a euro
7.848.779,66 e al 31.12.2023 pari a euro 7.942.817,01 e di un conto corrente deposito BCC Carate Brianza il cui valore al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 222.698,25, al 31.12.2022 pari a euro 88.848,83 e al
31.12.2023 pari a euro 205.019,16.
Dalla analisi degli estratti conto 2023 del conto corrente bancario FI depositati di cui è titolare il risulta che da gennaio 2023 a novembre 2023 sul predetto conto sono stati accreditati da ADC _1 sarl ogni mese 2.500,00 a titolo di stipendio e che in data 15.3.2023 sono stati accreditati sullo stesso conto corrente da Zetacom srl euro 100.000,00 a titolo di dividendi (cfr. doc. all. m al ricorso introduttivo).
Parte attrice è, altresì, proprietaria:
- al 100% della ex casa coniugale - acquistata nel 2015 a 1.080.000,00 euro e non gravata da mutuo - sita in Milano, Via dei Gracchi n. 9, dove vive attualmente;
- al 100% di un box sito in Milano, Via Privata Cornelio, n. 3;
- al 100% della nuda proprietà di un immobile con cantina sito in Milano, Via Bergognone, n. 45;
- al 100% di un immobile sito nel Comune di Zeri (MS), località Case Sparse, senza numero civico, utilizzato come casa vacanze.
La madre svolge attività lavorativa come medico ecografista presso IRCCS Humanitas con contratto full time a tempo indeterminato.
Dalla documentazione depositata in atti, in particolare, emerge che la signora CP_1
- dal 2004 al 2011 ha lavorato in libera professione presso varie strutture sanitarie;
- nel 2011, benché l'IRCCS Humanitas De Angeli le avesse offerto un contratto a tempo indeterminato full time, vi ha rinunciato chiedendo di avere un part time in modo da potersi dedicare alle figlie (cfr. doc.
3 parte convenuta);
- dal 2011 al 2021 ha lavorato presso l'IRCSS Humanitas con contratto a tempo indeterminato part time
(cfr. doc. 3 parte convenuta);
- dal 2021 e attualmente lavora presso la medesima struttura con contratto a tempo indeterminato full time;
- nel 2021 (cfr. PF 2022) ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 37.463,00 (3.121,00 mensili), nel
2022 (cfr. PF 2023) pari a euro 51.904,00 (4.325,33 mensili) e nel 2023 (cfr. PF 2024) pari a euro
59.650,00 (euro 4.970,00 mensili).
- è titolare di un conto corrente bancario FI il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro
327.009,29, al 31.12.2022 pari a euro 54.208,06, al 31.12.2023 pari a euro 55.164,77 e al 29.3.2024 pari a euro 86.212,96 e di un conto corrente deposito FI il cui valore al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 635.741,78, al 31.12.2022 pari a euro 820.904,52 e al 31.12.2023 pari a euro 876.125,05;
- da ottobre 2021 (quando ha lasciato la abitazione famigliare) fino a gennaio 2025 ha vissuto in un immobile condotto in locazione con un canone mensile pari a euro 1.690,00 (cfr. doc. 9 parte convenuta);
- a gennaio 2025 è andata a vivere in un immobile di sua esclusiva proprietà - acquistato a marzo 2023 a
600.000,00 euro - sito in Milano, via Colonna, n. 50 - per cui ha contratto un mutuo pari a euro 108.000,00 unicamente per spese di ristrutturazione (cfr. doc. 21 parte convenuta) -, dove attualmente vive. È, infine, pacifico che il signor ha effettuato in favore della moglie in costanza di matrimonio _1 elargizioni pari a euro 700.000,00 (più precisamente nel 2015 ha effettuato una elargizione pari a euro
250.000,00 e nel 2019 pari a euro 450.000,00).
Considerato quanto sin qui esposto, tenuto conto:
- che parte attrice è titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare e mobiliare che è rappresentato in parte dai risparmi accantonati in conto corrente ed in parte dagli investimenti effettuati in strumenti finanziari: in particolare, parte attrice è titolare di conti corrente bancari e conti corrente deposito con risparmi nel
2023 pari a circa euro 8 milioni e 300 mila;
- che anche parte convenuta è titolare di un considerevole patrimonio mobiliare con risparmi nel 2023 pari a circa un milione di euro;
- che il patrimonio mobiliare del signor è di gran lunga superiore rispetto a quello della signora _1
(parte attrice possiede risparmi ben 8 volte superiori rispetto a quelli di parte convenuta); Pt_2
- che parte attrice è titolare anche di un notevole patrimonio immobiliare, anche questo di gran lunga superiore rispetto a quello di cui è titolare la signora CP_1
- che i redditi da lavoro dei genitori (così come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi depositate) sono pressoché equivalenti, ma la capacità patrimoniale di parte attrice è di molto superiore rispetto a quella della convenuta, che è, quindi, il coniuge economicamente più debole;
Tenuto, altresì, conto della disposta assegnazione della casa coniugale al signor che non deve, _1 dunque, sostenere spese abitative, non essendo l'immobile gravato da alcun onere di mutuo;
considerato che
la situazione reddituale di parte convenuta è migliorata rispetto all'epoca della separazione (prima della separazione la signora lavorava part time e nel 2021 ha prodotto un reddito pari a circa euro CP_1
3.000,00 mensili e da dopo la separazione la stessa, invece, ha cominciato a lavorare full time con un reddito nel 2022 pari a euro 4.325,00 e nel 2023 pari a euro 4.970,00) e che ai tempi della separazione la signora viveva in un appartamento in Milano, via Giasone del Maino, con un canone di locazione CP_1 pari a euro 1.690,00 mensili (oltre spese condominiali ordinarie), mentre da gennaio 2025 si è trasferita a vivere in un appartamento di sua esclusiva proprietà in Milano, via Colonna, 50, gravato da mutuo la cui rata mensile risulta essere pari a circa euro 900,00; tenuto, infine, conto del collocamento paritetico di PE
a settimane alternate presso ciascun genitore e che anche , maggiorenne ma ancora PE1 convivente coi genitori, trascorre settimane alternate presso ciascuno di essi e che è pacifico che PE1 PE e , come riferito da entrambi i genitori all'udienza del 19 marzo 2025, nelle settimane di competenza materna pranzano comunque a casa del padre, il Collegio ritiene che sia congruo porre a carico del padre PE l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie , minorenne, e , maggiorenne ma PE1 economicamente non indipendente, mediante versamento in favore della madre dell'importo mensile su
12 mensilità di euro 1.400 mensili (700,00 euro per ciascuna figlia), oltre al 90% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del Tribunale di Milano.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e, quindi, dalla mensilità di settembre 2024 posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno della parte e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento della proposizione della domanda.
Sull'assegno divorzile. Parte convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato il riconoscimento di un assegno divorzile, nella somma di euro 4.000,00 mensili, in proprio favore.
A fondamento di tale richiesta la stessa ha evidenziato come la propria capacità economico/patrimoniale sia di gran lunga inferiore rispetto a quella del marito, che il matrimonio abbia avuto una durata di quasi
20 anni e come la stessa abbia sacrificato le proprie aspettative professionali decidendo nel 2011 di rinunciare ad un contratto a tempo indeterminato full time presso HUMANITAS e di stipulare, invece, con la struttura sanitaria un contratto a tempo indeterminato part time per prendersi cura delle figlie (in particolare, di , che fino a 12 anni ha sofferto di broncocostrizione). PE1
Parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato il rigetto della domanda avanzata da parte resistente di riconoscimento di un assegno divorzile, pari a euro 4.000 mensili, in suo favore.
A sostengo della domanda di rigetto lo stesso ha evidenziato come la signora abbia redditi elevati, CP_1 che parte convenuta ha deciso volontariamente di continuare a lavorare part time anche quando le figlie sono cresciute e avrebbe potuto lavorare a tempo pieno, che subito dopo la separazione comunque la moglie ha iniziato a lavorare full time presso Humanitas aumentando i propri redditi e che durante la convivenza matrimoniale ha donato alla moglie un importo pari a 700.000,00 euro e che, quindi, anche laddove si dovesse ritenere che la moglie abbia subito una contrazione delle aspettative professionali durante il matrimonio, tale contrazione è da considerarsi ampiamente compensata dalle elargizioni da lui effettuate in favore della moglie.
Ricostruite le allegazioni delle parti ed esaminati i documenti prodotti in atti, appare, innanzitutto, utile richiamare i recenti e consolidati arresti della Corte Suprema, in seguito alla nota sentenza del 2018, in materia di assegno divorzile la cui debenza, trova duplice fondamento nella natura assistenziale e perequativo-compensativa.
A tal fine si richiamano i recentissimi arresti ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio: Cassazione civile sez. un., 18/12/2023, n.35385, estratto della motivazione della sentenza “(…) I criteri di cui all'art.
5, comma 6, in esame costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto alla valutazione relativa all' an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur : l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà. (…) Sul tema della pari ordinazione di criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, si sofferma poi Cass. 17 febbraio 2021, n. 4215, a mente della quale, posto che l'assegno divorzile svolge una funzione sia assistenziale che perequativa e compensativa, il giudice: a) attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri pari ordinati di cui all'art. 5, 6 comma, prima parte , tenuto conto dei canoni enucleati dalle Sezioni Unite del 2018, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio; b) procede pertanto ad una complessiva ponderazione “ dell'intera storia familiare”, in relazione al contesto specifico;
in particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex coniuge richiedente- anche sotto il profilo della prognosi futura – un livello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge, accerta previamente non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due;
verifica, infine se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato, fermo che, nel patrimonio del coniuge richiedente (…)” Si aggiunga anche quanto consolidato in tema di “sacrificio personale” del coniuge nel corso del matrimonio. Cassazione civile sez. I, 04/10/2023, n. 27945: Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, il giudice deve valutare il “sacrificio professionale” per dedicarsi alla famiglia. Non è però necessario che tale sacrificio “si sostanzi in un abbandono totale del lavoro, né che il patrimonio familiare sia incrementato “esclusivamente” grazie al contribuito del coniuge casalingo. Né tantomeno rilevano le motivazioni che hanno spinto il coniuge a mettere la vita lavorativa in secondo piano”. Richiamati i recenti e consolidati arresti della Corte Suprema sul punto e valutate le condizioni economiche dei coniugi come sopra esposte, in primo luogo si evidenzia la funzione dell'assegno divorzile non è quella di azzerare la disparità patrimoniale esistente tra le parti, bensì quella di riequilibrare in funzione solidaristica le posizioni delle parti, sotto il triplice profilo assistenziale e compensativo- perequativo.
Con riguardo al profilo assistenziale dell'assegno divorzile, deve rilevarsi che la signora possiede CP_1 senza dubbio mezzi adeguati per poter sostenere le proprie esigenze di vita, in considerazione della attività professionale svolta e tenuto conto che la stessa è da sempre inserita nel mondo del lavoro e con un alto rilievo professionale, dei redditi risultanti dalle dichiarazioni fiscali in atti (che sono pure aumentati dal
2021 ad oggi posto che la signora dal 2021 lavora full time e non più part time) e dei risparmi CP_1 accantonati sul conto corrente risultanti dagli estratti conti in atti.
Avuto riguardo al profilo compensativo – perequativo dell'assegno divorzile, il Collegio ritiene che non possa essere riconosciuto tale contributo a favore della parte convenuta, atteso che pur essendo pacifico che la stessa nel 2011 ha rinunciato a lavorare full time per dedicarsi alla cura delle figlie minori e che dal
2011 al 2021 ha lavorato part time (cfr. doc. 3 parte convenuta), da un lato le considerevoli somme (pari a 700.00,00 euro) pacificamente elargite dal signor in favore della moglie in costanza di _1 matrimonio e dall'altro la concreta possibilità di risparmio derivata alla parte convenuta dalle scelte di gestione economica del nucleo effettuate dai coniugi in costanza di matrimonio, soddisfano in maniera congrua le esigenze compensativo-perequative. Invero, pur se parte convenuta non avesse rinunciato a lavorare full time e avesse, quindi, dal 2011 al 2021, lavorato a tempo pieno, difficilmente avrebbe potuto accumulare un patrimonio pari o superiore a quello che ha accumulato grazie alle elargizioni ricevute dal marito in costanza di matrimonio nonché alla possibilità di accantonare di fatto l'intera sua retribuzione.
La domanda di assegno deve pertanto essere rigettata.
Sulle spese di lite.
Vista la natura necessaria del giudizio in ordine alla domanda di status, l'accordo raggiunto dalle parti in punto di genitorialità e di assegnazione della casa coniugale e la reciproca soccombenza in relazione alla domanda i contribuzione in favore dei figli e la soccombenza di parte convenuta con riferimento alla domanda di assegno divorzile, le spese di lite, liquidate come in dispositivo in ragione del valore e della natura del presente giudizio secondo i criteri di cui al DM 55/2014 ed il DM 37/2018, devono essere compensate tra le parti in ragione di 2/3 e per 1/3 poste a carico della convenuta.
Sulla domanda ex art. 89 c.p.c. avanzata da parte attrice.
Il Collegio ritiene che la domanda non possa essere accolta, in quanto l'allegazione di circostanze e fatti ritenuti non veritieri non può legittimare la richiesta ex art. 89 cpc, fermo restando che il qualora _1 lo ritenesse, potrà valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti nelle sedi competenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
31190 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a SALSOMAGGIORE TERME (PR) il 18.09.2004, atto trascritto negli atti Controparte_1 di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di SALSOMAGGIORE TERME (PR) al n. 43, anno 2004, Parte II, Serie A;
2. Conferma l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , nata in data [...], PE1 con collocamento paritetico a settimane alterne - da domenica sera a domenica sera - presso ciascun genitore;
3. Dispone che, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, trascorrerà: PE1 metà delle vacanze natalizie con ciascun genitore, alternando di anno in anno il periodo dal 23 dicembre ore 10.00 al 31 dicembre ore 10.00 e dal 31 dicembre ore 10.00 al 7 gennaio;
nel periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze estive, sull'accordo delle parti, le prime due settimane di agosto con un genitore e le ultime due con l'altro ad anni alterni. Nell'agosto 2025 le prime due settimane staranno con la mamma;
metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, alternando di anno in anno il periodo da giovedì prima di Pasqua a domenica sera con un genitore e da domenica sera a mercoledì mattina con l'altro genitore;
4. Conferma, sull'accordo delle parti, le condizioni della separazione consensuale quanto alla assegnazione della ex casa coniugale sita in Milano, via Dei Gracchi, 9, a;
Parte_1
5. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di Parte_1 PE settembre 2024, nel mantenimento delle figlie e versando alla madre entro il 5 di ogni mese PE1
l'importo di € 1.400,00 mensili (700 euro per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale ed automatica
ISTAT (prima rivalutazione settembre 2025), oltre al 90% delle spese extra assegno individuate come da
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre
2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte convenuta;
7. Liquida tra le parti le spese di lite in € 6.300,00 oltre 15% di rimborso spese forfettario, IVA e CPA disponendo che le stesse siano compensate per 2/3 e per 1/3 poste a carico della convenuta
8. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SALSOMAGGIORE TERME (PR), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 10/09/2024, rimessa al
Collegio alla udienza del 19 marzo 2025 e discussa nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. MUZIARELLI MICHELA ALESSANDRA, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Parte attrice-
nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. PIANTANIDA DONATA, presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte convenuta-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 14.10.2024
Oggetto: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Conclusioni rassegnate all'udienza del 19 marzo 2025
Per : Parte_1
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 18 settembre
2004; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Salsomaggiore Terme al n. 43,
Serie A, Parte II;
2) ordinare al Comune di Salsomaggiore Terme di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio dandone comunicazione al Comune di Milano;
3) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso con PE1 decisioni disgiunte per gli atti di ordinaria amministrazione, prevedendo tempi di permanenza paritari della figlia presso ciascun genitore, a settimane alternate, come avviene stabilmente dal mese di marzo
2024; prevedere che i genitori avranno il diritto di tenere con ciascuno di loro la figlia minore per metà PE1 del periodo delle vacanze scolastiche natalizie, da alternare di anno in anno, dal 23 dicembre al 31 dicembre mattina e dal 31 dicembre pomeriggio al 7 gennaio;
in via alternata tra i genitori, di anno in anno, le festività scolastiche di carnevale e di Pasqua ed ogni altra festività e i c.d. ponti.
4) prevedere che i genitori, SI e SIa provvederanno Parte_1 Controparte_1 PE direttamente al mantenimento delle figlie e durante i periodi paritari di permanenza delle PE1 stesse presso ciascuno di loro.
Ripartire e spese per le figlie previste dal protocollo adottato dal Tribunale di Milano, al 50% tra i genitori.
5) assegnare la casa familiare sita in Via dei Gracchi n. 9 a Milano al padre, SI con Parte_1 PE il quale vivono le figlie e nei periodi di permanenza delle medesime con il padre;
PE1
6) rigettare la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla SIa per mancanza Controparte_1 dei presupposti di fatto e di diritto;
7) condannare la SIa alla rifusione integrale delle spese di lite;
Controparte_1
8) condannare la SIa al pagamento di una somma alla persona offesa, SI Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, ex art. 89 c.p.c. per Parte_1 le espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate dalla difesa della SIa nella Controparte_1 comparsa di costituzione, lesive dell'onore, del decoro e del patrimonio morale del SI _1
[...]
In via istruttoria, si chiede che venga ordinato ex art. 210 c.p.c. alla SIa di Controparte_1 produrre in giudizio copia dei bonifici effettuati per l'acquisto dell'immobile di Via Koristka 1 a Milano e il relativo atto di compravendita del 2015.
Si deducono i seguenti capitoli di prova per testimoni:
1)” Vero che nel mese di maggio 2021 la SIa riferiva che il marito, SI Controparte_1
l'aveva coinvolta, a sua insaputa, in una attività illegale connessa alla società del Parte_1 medesimo e che ciò aveva causato una indagine penale nei di lei confronti”. Si indica a testimone la SIa:
Testimone_1
Via Saponiera 48, Pietrasanta (LU).
2) “Vero che nel mese di giugno 2021, la SIa aveva riferito di non aver mai subito Controparte_1 violenze fisiche dal marito”. Si indica a testimone il SI:
Testimone_2
Via Finlandia 68, Firenze
Per : Controparte_1
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SIi Controparte_1 con ogni annotazione di rito;
Parte_1
2) Affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della PE1 potestà per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza della minore con ciascun genitore ed esercizio congiunto della potestà per le questioni di maggiore rilevanza;
3) Disporre che trascorra tempi paritetici presso ciascun PE1 genitore, e specificamente trascorra: Settimane alterne – da domenica sera a domenica sera – presso ciascun genitore;
Metà delle vacanze natalizie con ciascun genitore, alternando di anno in anno il periodo dal 23 dicembre ore 10.00 al 31 dicembre ore 10.00 e dal 31 dicembre ore 10.00 al 7 gennaio;
Metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, alternando di anno in anno il periodo da giovedì prima di Pasqua a domenica sera con un genitore e da domenica sera a mercoledì mattina con l'altro genitore;
4) Disporre che il SI contribuisca al mantenimento delle figlie con l'importo che sarà _1 ritenuto equo e comunque non inferiore a € 5.000,00 mensili (€ 2.500,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi a favore della SIa ntro il giorno 5 di CP_1 ogni mese, oltre al 90% delle spese straordinarie delle figlie, nei termini e con le modalità indicate dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Milano;
5) Disporre che il SI ersi a favore della SIa a titolo di assegno divorzile, _1 CP_1
l'importo mensile di € 4.000,00, per 12 mensilità annue, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT con prima rivalutazione marzo 2026 e base marzo 2025;
6) Condannare il SI x art 96, I comma, c.p.c. _1
7) Con vittoria di spese di lite e compensi.
All'udienza del 19 marzo 2025 le parti hanno concordato quanto alle vacanze estive che la figlia minore
trascorrerà con ciascun genitore le prime due settimane di agosto e le ultime due ad anni alterni. PE1
Nell'agosto 2025 le prime due settimane staranno con la mamma.
***
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in SALSOMAGGIORE TERME (PR) il 18/09/2004, atto trascritto nei Registi degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di SALSOMAGGIORE TERME (PR) al n. 43, anno 2004,
Parte II, Serie A. PE Dall'unione sono nate le figlie , in data 3 ottobre 2006, e , in data 18 agosto 2009. PE1
I coniugi sono comparsi avanti il Presidente per l'udienza ex art. 711 c.p.c. in data 21.3.2022 e le condizioni sottoscritte dai coniugi sono state omologate con decreto del Tribunale di Milano in data
4.4.2022.
Con ricorso depositato il 9.9.2024 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli PE effetti civili del matrimonio con affidamento condiviso di e e con collocamento paritetico PE1 delle stesse a settimane alternate presso ciascun genitore e conferma della assegnazione della casa coniugale al padre. Parte attrice ha domandato, altresì, di disporre che ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento delle figlie minori e nella misura del 50% nelle spese extra assegno per le medesime, nonché di essere esonerato dal versamento di qualsivoglia contributo a favore di
[...]
. CP_1
Con memoria depositata in data 16.12.2024 si è costituita in giudizio , la quale Controparte_1 ha aderito alla domanda di divorzio e ha chiesto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi PE1
i genitori con collocamento paritetico della stessa a settimane alternate presso ciascun genitore. Parte convenuta ha, altresì, domandato di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori mediante versamento dell'importo di euro 5.000,00 mensili (2.500,00 euro per ciascuna figlia), oltre al 90% delle spese straordinarie e di disporre che il marito versi a suo favore un assegno divorzile pari a euro 4.000,00 mensili.
All'udienza del 31.1.2025, tenutasi innanzi al GOT delegato, dott.ssa De Giacomi, si è proceduto all'audizione delle parti che, ribadita la volontà di ottenere la pronuncia divorzile, dopo ampia discussione, hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo in punto di genitorialità e assegnazione della casa famigliare:
- la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto PE1 della potestà per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza della minore con ciascun genitore ed esercizio congiunto della potestà per le questioni di maggiore rilevanza;
- la casa familiare sita in Via dei Gracchi n. 9 a Milano rimane assegnata al padre;
- trascorrerà tempi paritetici presso ciascun genitore, e specificamente trascorrerà: settimane PE1 alterne – da domenica sera a domenica sera – presso ciascun genitore;
Metà delle vacanze natalizie con ciascun genitore, alternando di anno in anno il periodo dal 23 dicembre ore 10.00 al 31 dicembre ore 10.00 e dal 31 dicembre ore 10.00 al 7 gennaio;
Metà delle vacanze estive con ciascun genitore: i genitori si comunicheranno - entro il 30 maggio di ogni anno - le settimane estive disponibili a trascorrere con le figlie in base alle proprie esigenze lavorative;
Metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, alternando di anno in anno il periodo da giovedì prima di Pasqua a domenica sera con un genitore e da domenica sera a mercoledì mattina con l'altro genitore.
Il tutto salvo diverso e migliore accordo fra i genitori.
A questo punto, il GOT, dato atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo in punto economico tra le parti, ha trasmesso gli atti al Giudice delegato per l'udienza già calendarizzata del 19 marzo 2025. A tale udienza il Giudice delegato, dott.ssa Valentina Maderna, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti alla udienza del 31.1.2025 in punto di genitorialità, sentite le parti, ha proceduto al tentativo di conciliazione sulle questioni economiche, che è fallito. In particolare, il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
- Quanto al contributo perequativo a carico del papà, tenuto conto degli attuali tempi di permanenza, determinazione in € 1.500,00 mensili oltre al 90% delle spese straordinarie;
- Quanto al contributo per la signora, tenuto conto delle elargizioni effettuate in corso di matrimonio dal marito in favore della moglie per circa € 700 mila, il giudice delegato propone alle parti di valutare una dazione a titolo di una tantum sulla base della capitalizzazione della differenza retribuzione per i 10 anni in cui la signora ha dovuto a lavorare part time per seguire le figlie rispetto alla retribuzione attuale.
Entrambe le parti hanno dichiarato di non accettare la proposta e hanno concordato quanto alle vacanze estive che la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore le prime due settimane di agosto e le PE1 ultime due ad anni alterni e che nell'agosto 2025 le prime due settimane starà con la mamma. PE1
Il Giudice delegato, quindi, dato atto che la conciliazione non è riuscita, ha invitato i difensori a interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti.
I procuratori delle parti hanno insistito sulle istanze di prova orale formulate.
All'esito della discussione, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, superflui ai fini della decisone delle questioni rimesse al Tribunale, ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa.
I procuratori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate nei rispettivi atti difensivi e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
****
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
i coniugi si sono separati consensualmente in data 21.3.2022, la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano in data 4.4.2022 ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è stato depositato il 9.9.2024. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, considerato il lungo tempo trascorso dalla separazione, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'assegnazione della casa familiare. Il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Milano, Via dei Gracchi, n. 9, al padre, tenuto conto che la madre non vi abita più da prima della separazione (da ottobre 2021) e considerato, peraltro, che parte convenuta nulla ha opposto rispetto a tale assegnazione.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. In ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore , a parere del Collegio PE1 deve essere confermato l'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori (come da verbale di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c. del 21.3.2022, omologato con decreto del Tribunale di Milano del 4.4.2022), attesa la convergente richiesta delle parti e non ravvisandosi elementi di pregiudizio per la minore.
Com'è noto il regime dell'affido condiviso, in assenza – come nel caso di specie – di evidenze di segno contrario che siano indici di una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori costituisce garanzia della fattiva attuazione del diritto alla bi-genitorialità riconosciuto dal legislatore alla prole minorenne.
Alla luce del fatto che a partire dal mese di marzo 2024, per volontà delle figlie e con l'accordo di entrambi PE i genitori, e trascorrono pari tempo a settimane alternate – da domenica sera a domenica PE1 sera - presso ciascun genitore , non essendo emersi né essendo stati evidenziati o allegati nel corso del presente giudizio circostanze e/o nuovi elementi idonei a giustificare un mutamento dell'assetto famigliare attualmente vigente, il Tribunale ritiene di disporre il collocamento paritetico a settimane alternate – da domenica sera a domenica sera - di presso ciascun genitore, stante, altresì, la convergente PE1 richiesta delle parti sul punto.
Sul contributo per il mantenimento della prole. PE Deve, innanzitutto, premettersi che ha raggiunto la maggiore età in data 3 ottobre 2024. PE Con riferimento al contributo paterno al mantenimento della figlia , quindi, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, giova preliminarmente rammentare che il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre ad essere espressamente previsto dal legislatore (art. 337 ter comma 4 c.c. e art. 337 septies c.c.), è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass Civ Sez VI I Ord.
7.9.2015 n. 17738; Cass.
Civ sez, VI 1.3.2018 n. 4811).
Nel caso specifico è circostanza pacifica ed incontestata che la ragazza, seppur maggiorenne, non risulta PE aver raggiunto l'indipendenza economica: , infatti, sta ancora frequentando l'ultimo anno della scuola superiore.
Entrambi i genitori, dunque, sono tenuti a contribuire al suo mantenimento, al pari dell'obbligo sugli stessi gravante in relazione alla figlia minore . PE1
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30
Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass.
Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto di disporre che ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento delle figlie e nella misura del 50% nelle spese extra assegno per le medesime.
Parte convenuta, invece, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante versamento dell'importo di euro
5.000,00 mensili (2.500,00 euro per ciascuna figlia), oltre al 90% delle spese straordinarie.
Ciò detto, dalla documentazione versata in atti e da quanto riferito dalle parti emerge che:
Il padre svolge attività imprenditoriale e dalla documentazione depositata emerge che è socio:
- al 50% in Zetacom srl;
- al 40% in Alce LE Portogallo srl;
- al 42% in CP_2
- al 50% in ADC sarl;
La Zetacom srl, inoltre, è socio unico della ADC sarl e socio all'84% di CP_2
Dalla documentazione depositata emerge, altresì, che:
- la Zetacom srl nel 2022 ha avuto una perdita pari a euro 168.063,00 e nel 2023 pari a euro 3.630.385,00
(cfr. bilancio 2023, all. g al ricorso introduttivo);
- la nel 2022 ha avuto una perdita pari a euro 159.014 e nel 2023 pari a euro 177.609,00 (cfr. CP_2 all. l al ricorso introduttivo);
- la ADC sarl nel 2018 ha avuto un utile pari a euro 2.001.209,00 e nel 2019 pari a euro 212.636,00 (cfr. doc. 48 parte convenuta);
- la ADC sarl nel 2022 ha avuto un utile pari a euro 46.324,00 e nel 2023 una perdita pari a euro 274.151,00
(cfr. bilancio 2023, all. i al ricorso introduttivo);
Dal verbale di assemblea del 15 luglio 2020 della ADC srl depositato da parte convenuta risulta, inoltre, che il signor nel 2020 era amministratore di detta società (cfr. doc. 48 parte convenuta). I compensi _1 per gli amministratori della ADC sarl nel 2019 sono stati pari a euro 1.000.702,00 (cfr. doc. 48 parte convenuta, bilancio ADC sarl 2019) e nel 2023 pari a euro 204.541,00 (cfr. all. i al ricorso introduttivo, bilancio 2023non essendo. Non essendo state depositate in atti le visure della ADC sarl, in assenza di evidenze di segno contrario, deve ritenersi che ad oggi parte attrice sia ancora amministratore della ADC sarl.
Il bilancio della Alce LE Portogallo srl è stato depositato solamente in lingua portoghese (cfr. bilancio 2023, all. h al ricorso introduttivo) per cui il Tribunale non sa quali siano stati gli utili/perdite di detta società negli anni 2022 e 2023. Parte attrice nel 2019 (cfr. 730/2020) ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 302.573,00 (euro
25.214,00 mensili), nel 2020 (cfr. 730/2021) pari a euro 63.778,00 (euro 5.314,00 mensili), nel 2021 (cfr.
730/2022) pari a euro 44.902,00 (3.741,00 mensili), nel 2022 (cfr. 730/2023) pari a euro 43.863 (3.655,00 mensili) e nel 2023 (cfr. 730/2024) pari a euro 44.065,00 (euro 3.672,00 mensili).
È titolare di un conto corrente bancario FI il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro
1.622.623,86, al 31.12.2022 pari a euro 958.636,91, al 31.12.2023 pari a euro 155.812,66 e di un conto corrente bancario BBC Carate Brianza il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 18.752,46, al 31.12.2022 pari a euro 18.523,89 e al 31.12.2023 pari a euro 18.318,95; di un conto corrente deposito
FI il cui valore al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 8.031.424,99, al 31.12.2022 pari a euro
7.848.779,66 e al 31.12.2023 pari a euro 7.942.817,01 e di un conto corrente deposito BCC Carate Brianza il cui valore al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 222.698,25, al 31.12.2022 pari a euro 88.848,83 e al
31.12.2023 pari a euro 205.019,16.
Dalla analisi degli estratti conto 2023 del conto corrente bancario FI depositati di cui è titolare il risulta che da gennaio 2023 a novembre 2023 sul predetto conto sono stati accreditati da ADC _1 sarl ogni mese 2.500,00 a titolo di stipendio e che in data 15.3.2023 sono stati accreditati sullo stesso conto corrente da Zetacom srl euro 100.000,00 a titolo di dividendi (cfr. doc. all. m al ricorso introduttivo).
Parte attrice è, altresì, proprietaria:
- al 100% della ex casa coniugale - acquistata nel 2015 a 1.080.000,00 euro e non gravata da mutuo - sita in Milano, Via dei Gracchi n. 9, dove vive attualmente;
- al 100% di un box sito in Milano, Via Privata Cornelio, n. 3;
- al 100% della nuda proprietà di un immobile con cantina sito in Milano, Via Bergognone, n. 45;
- al 100% di un immobile sito nel Comune di Zeri (MS), località Case Sparse, senza numero civico, utilizzato come casa vacanze.
La madre svolge attività lavorativa come medico ecografista presso IRCCS Humanitas con contratto full time a tempo indeterminato.
Dalla documentazione depositata in atti, in particolare, emerge che la signora CP_1
- dal 2004 al 2011 ha lavorato in libera professione presso varie strutture sanitarie;
- nel 2011, benché l'IRCCS Humanitas De Angeli le avesse offerto un contratto a tempo indeterminato full time, vi ha rinunciato chiedendo di avere un part time in modo da potersi dedicare alle figlie (cfr. doc.
3 parte convenuta);
- dal 2011 al 2021 ha lavorato presso l'IRCSS Humanitas con contratto a tempo indeterminato part time
(cfr. doc. 3 parte convenuta);
- dal 2021 e attualmente lavora presso la medesima struttura con contratto a tempo indeterminato full time;
- nel 2021 (cfr. PF 2022) ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 37.463,00 (3.121,00 mensili), nel
2022 (cfr. PF 2023) pari a euro 51.904,00 (4.325,33 mensili) e nel 2023 (cfr. PF 2024) pari a euro
59.650,00 (euro 4.970,00 mensili).
- è titolare di un conto corrente bancario FI il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro
327.009,29, al 31.12.2022 pari a euro 54.208,06, al 31.12.2023 pari a euro 55.164,77 e al 29.3.2024 pari a euro 86.212,96 e di un conto corrente deposito FI il cui valore al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 635.741,78, al 31.12.2022 pari a euro 820.904,52 e al 31.12.2023 pari a euro 876.125,05;
- da ottobre 2021 (quando ha lasciato la abitazione famigliare) fino a gennaio 2025 ha vissuto in un immobile condotto in locazione con un canone mensile pari a euro 1.690,00 (cfr. doc. 9 parte convenuta);
- a gennaio 2025 è andata a vivere in un immobile di sua esclusiva proprietà - acquistato a marzo 2023 a
600.000,00 euro - sito in Milano, via Colonna, n. 50 - per cui ha contratto un mutuo pari a euro 108.000,00 unicamente per spese di ristrutturazione (cfr. doc. 21 parte convenuta) -, dove attualmente vive. È, infine, pacifico che il signor ha effettuato in favore della moglie in costanza di matrimonio _1 elargizioni pari a euro 700.000,00 (più precisamente nel 2015 ha effettuato una elargizione pari a euro
250.000,00 e nel 2019 pari a euro 450.000,00).
Considerato quanto sin qui esposto, tenuto conto:
- che parte attrice è titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare e mobiliare che è rappresentato in parte dai risparmi accantonati in conto corrente ed in parte dagli investimenti effettuati in strumenti finanziari: in particolare, parte attrice è titolare di conti corrente bancari e conti corrente deposito con risparmi nel
2023 pari a circa euro 8 milioni e 300 mila;
- che anche parte convenuta è titolare di un considerevole patrimonio mobiliare con risparmi nel 2023 pari a circa un milione di euro;
- che il patrimonio mobiliare del signor è di gran lunga superiore rispetto a quello della signora _1
(parte attrice possiede risparmi ben 8 volte superiori rispetto a quelli di parte convenuta); Pt_2
- che parte attrice è titolare anche di un notevole patrimonio immobiliare, anche questo di gran lunga superiore rispetto a quello di cui è titolare la signora CP_1
- che i redditi da lavoro dei genitori (così come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi depositate) sono pressoché equivalenti, ma la capacità patrimoniale di parte attrice è di molto superiore rispetto a quella della convenuta, che è, quindi, il coniuge economicamente più debole;
Tenuto, altresì, conto della disposta assegnazione della casa coniugale al signor che non deve, _1 dunque, sostenere spese abitative, non essendo l'immobile gravato da alcun onere di mutuo;
considerato che
la situazione reddituale di parte convenuta è migliorata rispetto all'epoca della separazione (prima della separazione la signora lavorava part time e nel 2021 ha prodotto un reddito pari a circa euro CP_1
3.000,00 mensili e da dopo la separazione la stessa, invece, ha cominciato a lavorare full time con un reddito nel 2022 pari a euro 4.325,00 e nel 2023 pari a euro 4.970,00) e che ai tempi della separazione la signora viveva in un appartamento in Milano, via Giasone del Maino, con un canone di locazione CP_1 pari a euro 1.690,00 mensili (oltre spese condominiali ordinarie), mentre da gennaio 2025 si è trasferita a vivere in un appartamento di sua esclusiva proprietà in Milano, via Colonna, 50, gravato da mutuo la cui rata mensile risulta essere pari a circa euro 900,00; tenuto, infine, conto del collocamento paritetico di PE
a settimane alternate presso ciascun genitore e che anche , maggiorenne ma ancora PE1 convivente coi genitori, trascorre settimane alternate presso ciascuno di essi e che è pacifico che PE1 PE e , come riferito da entrambi i genitori all'udienza del 19 marzo 2025, nelle settimane di competenza materna pranzano comunque a casa del padre, il Collegio ritiene che sia congruo porre a carico del padre PE l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie , minorenne, e , maggiorenne ma PE1 economicamente non indipendente, mediante versamento in favore della madre dell'importo mensile su
12 mensilità di euro 1.400 mensili (700,00 euro per ciascuna figlia), oltre al 90% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del Tribunale di Milano.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e, quindi, dalla mensilità di settembre 2024 posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno della parte e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento della proposizione della domanda.
Sull'assegno divorzile. Parte convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato il riconoscimento di un assegno divorzile, nella somma di euro 4.000,00 mensili, in proprio favore.
A fondamento di tale richiesta la stessa ha evidenziato come la propria capacità economico/patrimoniale sia di gran lunga inferiore rispetto a quella del marito, che il matrimonio abbia avuto una durata di quasi
20 anni e come la stessa abbia sacrificato le proprie aspettative professionali decidendo nel 2011 di rinunciare ad un contratto a tempo indeterminato full time presso HUMANITAS e di stipulare, invece, con la struttura sanitaria un contratto a tempo indeterminato part time per prendersi cura delle figlie (in particolare, di , che fino a 12 anni ha sofferto di broncocostrizione). PE1
Parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato il rigetto della domanda avanzata da parte resistente di riconoscimento di un assegno divorzile, pari a euro 4.000 mensili, in suo favore.
A sostengo della domanda di rigetto lo stesso ha evidenziato come la signora abbia redditi elevati, CP_1 che parte convenuta ha deciso volontariamente di continuare a lavorare part time anche quando le figlie sono cresciute e avrebbe potuto lavorare a tempo pieno, che subito dopo la separazione comunque la moglie ha iniziato a lavorare full time presso Humanitas aumentando i propri redditi e che durante la convivenza matrimoniale ha donato alla moglie un importo pari a 700.000,00 euro e che, quindi, anche laddove si dovesse ritenere che la moglie abbia subito una contrazione delle aspettative professionali durante il matrimonio, tale contrazione è da considerarsi ampiamente compensata dalle elargizioni da lui effettuate in favore della moglie.
Ricostruite le allegazioni delle parti ed esaminati i documenti prodotti in atti, appare, innanzitutto, utile richiamare i recenti e consolidati arresti della Corte Suprema, in seguito alla nota sentenza del 2018, in materia di assegno divorzile la cui debenza, trova duplice fondamento nella natura assistenziale e perequativo-compensativa.
A tal fine si richiamano i recentissimi arresti ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio: Cassazione civile sez. un., 18/12/2023, n.35385, estratto della motivazione della sentenza “(…) I criteri di cui all'art.
5, comma 6, in esame costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto alla valutazione relativa all' an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur : l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà. (…) Sul tema della pari ordinazione di criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, si sofferma poi Cass. 17 febbraio 2021, n. 4215, a mente della quale, posto che l'assegno divorzile svolge una funzione sia assistenziale che perequativa e compensativa, il giudice: a) attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri pari ordinati di cui all'art. 5, 6 comma, prima parte , tenuto conto dei canoni enucleati dalle Sezioni Unite del 2018, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio; b) procede pertanto ad una complessiva ponderazione “ dell'intera storia familiare”, in relazione al contesto specifico;
in particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex coniuge richiedente- anche sotto il profilo della prognosi futura – un livello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge, accerta previamente non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due;
verifica, infine se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato, fermo che, nel patrimonio del coniuge richiedente (…)” Si aggiunga anche quanto consolidato in tema di “sacrificio personale” del coniuge nel corso del matrimonio. Cassazione civile sez. I, 04/10/2023, n. 27945: Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, il giudice deve valutare il “sacrificio professionale” per dedicarsi alla famiglia. Non è però necessario che tale sacrificio “si sostanzi in un abbandono totale del lavoro, né che il patrimonio familiare sia incrementato “esclusivamente” grazie al contribuito del coniuge casalingo. Né tantomeno rilevano le motivazioni che hanno spinto il coniuge a mettere la vita lavorativa in secondo piano”. Richiamati i recenti e consolidati arresti della Corte Suprema sul punto e valutate le condizioni economiche dei coniugi come sopra esposte, in primo luogo si evidenzia la funzione dell'assegno divorzile non è quella di azzerare la disparità patrimoniale esistente tra le parti, bensì quella di riequilibrare in funzione solidaristica le posizioni delle parti, sotto il triplice profilo assistenziale e compensativo- perequativo.
Con riguardo al profilo assistenziale dell'assegno divorzile, deve rilevarsi che la signora possiede CP_1 senza dubbio mezzi adeguati per poter sostenere le proprie esigenze di vita, in considerazione della attività professionale svolta e tenuto conto che la stessa è da sempre inserita nel mondo del lavoro e con un alto rilievo professionale, dei redditi risultanti dalle dichiarazioni fiscali in atti (che sono pure aumentati dal
2021 ad oggi posto che la signora dal 2021 lavora full time e non più part time) e dei risparmi CP_1 accantonati sul conto corrente risultanti dagli estratti conti in atti.
Avuto riguardo al profilo compensativo – perequativo dell'assegno divorzile, il Collegio ritiene che non possa essere riconosciuto tale contributo a favore della parte convenuta, atteso che pur essendo pacifico che la stessa nel 2011 ha rinunciato a lavorare full time per dedicarsi alla cura delle figlie minori e che dal
2011 al 2021 ha lavorato part time (cfr. doc. 3 parte convenuta), da un lato le considerevoli somme (pari a 700.00,00 euro) pacificamente elargite dal signor in favore della moglie in costanza di _1 matrimonio e dall'altro la concreta possibilità di risparmio derivata alla parte convenuta dalle scelte di gestione economica del nucleo effettuate dai coniugi in costanza di matrimonio, soddisfano in maniera congrua le esigenze compensativo-perequative. Invero, pur se parte convenuta non avesse rinunciato a lavorare full time e avesse, quindi, dal 2011 al 2021, lavorato a tempo pieno, difficilmente avrebbe potuto accumulare un patrimonio pari o superiore a quello che ha accumulato grazie alle elargizioni ricevute dal marito in costanza di matrimonio nonché alla possibilità di accantonare di fatto l'intera sua retribuzione.
La domanda di assegno deve pertanto essere rigettata.
Sulle spese di lite.
Vista la natura necessaria del giudizio in ordine alla domanda di status, l'accordo raggiunto dalle parti in punto di genitorialità e di assegnazione della casa coniugale e la reciproca soccombenza in relazione alla domanda i contribuzione in favore dei figli e la soccombenza di parte convenuta con riferimento alla domanda di assegno divorzile, le spese di lite, liquidate come in dispositivo in ragione del valore e della natura del presente giudizio secondo i criteri di cui al DM 55/2014 ed il DM 37/2018, devono essere compensate tra le parti in ragione di 2/3 e per 1/3 poste a carico della convenuta.
Sulla domanda ex art. 89 c.p.c. avanzata da parte attrice.
Il Collegio ritiene che la domanda non possa essere accolta, in quanto l'allegazione di circostanze e fatti ritenuti non veritieri non può legittimare la richiesta ex art. 89 cpc, fermo restando che il qualora _1 lo ritenesse, potrà valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti nelle sedi competenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
31190 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a SALSOMAGGIORE TERME (PR) il 18.09.2004, atto trascritto negli atti Controparte_1 di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di SALSOMAGGIORE TERME (PR) al n. 43, anno 2004, Parte II, Serie A;
2. Conferma l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , nata in data [...], PE1 con collocamento paritetico a settimane alterne - da domenica sera a domenica sera - presso ciascun genitore;
3. Dispone che, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, trascorrerà: PE1 metà delle vacanze natalizie con ciascun genitore, alternando di anno in anno il periodo dal 23 dicembre ore 10.00 al 31 dicembre ore 10.00 e dal 31 dicembre ore 10.00 al 7 gennaio;
nel periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze estive, sull'accordo delle parti, le prime due settimane di agosto con un genitore e le ultime due con l'altro ad anni alterni. Nell'agosto 2025 le prime due settimane staranno con la mamma;
metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, alternando di anno in anno il periodo da giovedì prima di Pasqua a domenica sera con un genitore e da domenica sera a mercoledì mattina con l'altro genitore;
4. Conferma, sull'accordo delle parti, le condizioni della separazione consensuale quanto alla assegnazione della ex casa coniugale sita in Milano, via Dei Gracchi, 9, a;
Parte_1
5. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di Parte_1 PE settembre 2024, nel mantenimento delle figlie e versando alla madre entro il 5 di ogni mese PE1
l'importo di € 1.400,00 mensili (700 euro per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale ed automatica
ISTAT (prima rivalutazione settembre 2025), oltre al 90% delle spese extra assegno individuate come da
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre
2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte convenuta;
7. Liquida tra le parti le spese di lite in € 6.300,00 oltre 15% di rimborso spese forfettario, IVA e CPA disponendo che le stesse siano compensate per 2/3 e per 1/3 poste a carico della convenuta
8. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SALSOMAGGIORE TERME (PR), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato