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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/07/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
PRON n. 3178/2015 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Assunta Pacelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. 3178/2015 R.G.A.C. avente ad oggetto: contratto d'opera e vertente TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore del 18.12.2019, dall'avv. NATALE GRAZIANO, domiciliato come in atti
- Attore - E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. (P. IVA ) rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Rosina P.IVA_1
Lavia, domiciliata come in atti
- Convenuta - CONCLUSIONI Come da note depositate dalle parti per l'udienza del 12.03.2025, sostituita mediante il deposito note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. (scaduti il 19.05.2025 e il 09.06.2025 attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex articolo 127ter c.p.c. il 19.03.2025).
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, comma 2, c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone”), come sostituito ex art. 45, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, comma 2, L. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data. L'attore ha dedotto: che, in qualità di libero professionista, regolarmente iscritto fin dal 1978 all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza, è stato formalmente e verbalmente incaricato dalla società Coop. U.O.L.E. di progettare, dirigere i lavori, eseguire i rilievi, frazionare ed accatastare la realizzazione di un complesso edilizio, convenzionato ed agevolato in parte, rispettivamente ai sensi dell'art. 35 della legge 865/71 ed ai sensi della legge 179/92, quadriennio 1992/95, da realizzarsi in Rossano, C.da Frasso. complesso di fatto realizzato;
che l'incarico professionale è comprensivo delle ulteriori e seguenti prestazioni:
1. attività tecnica prevista in materia di edilizia agevolata;
2. Indagini geotecniche e geologiche;
3. Progettazione e direzione lavori delle opere di urbanizzazione del comparto (viabilità, rete fognante, rete idrica e pubblica
1 illuminazione); che per le attività di indagine geologica e geotecnica i progettisti ing. e Pt_1 [...] si sono avvalsi di professionisti esterni con oneri a loro esclusivo carico;
che per Pt_2
l'espletamento dell'incarico la società convenuta ha riconosciuto all'attore e al geom. co- Pt_2 incaricati, l'onorario del 4% da calcolarsi sul costo complessivo dell'opera che, per come riportato nel quadro tecnico economico di progetto (QTE), risulta essere pari ad €. 5.528.144,00, per cui il compenso è pari ad €. 221.156,00, complessivamente, oltre IVA ed oneri accessori;
che di tale somma ha percepito esclusivamente il pagamento di due fatture d'acconto, ossia il pagamento della fattura n. 1 del 29.12.2006 e n. 2 del 28.12.2007, entrambe di € 20.000,00; che per accordi interni le competenze professionali andavano ripartite in concorso con il geom. Controparte_2 rispettivamente nella misura del 65% in favore dell'attore e del 35% in favore del coadiutore geom.
per cui spetta all'attore la residua somma di euro 103.751,40; che l'incarico Controparte_2 professionale è avvenuto sia per facta concludentia sia per incarico formale assunto con delibera del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa convenuta;
che la propria attività professionale si è protratta senza soluzione di continuità sino a tutto il 12.05.2013, come si evince dalla comunicazione del giorno 08.05.2013, prot. 40/2013, con cui il presidente della committenza comunicava al Comune di Rossano e, per conoscenza, all'attore, in qualità di professionista incaricato, che delle opere assentite con Concessione Edilizia n. 32/2003 e permesso di costruire n. 15/2010 “rimanevano da eseguire solo parzialmente alcuni lavori di tramezzatura, finitura, impiantistica e sistemazione esterna” del fabbricato D) e, che dalla data dal 13 Mmaggio2013 la direzione lavori veniva assunta dal geom. ; di aver chiesto in data 17.06.2013 il saldo delle Pt_2 sue competenze pari ad €. 103.751,00 con formale lettera, reiterata in data 29.10.2013; che in data 26 novembre 2013 la società convenuta ha inviato missiva deducendo di aver interamente saldato il compenso con il pagamento delle fatture n. 1 del 29.12.2006 e n. 2 del 28.12.2007; che l'attore, per le prestazioni professionali sopra richiamate, ha diritto al giusto compenso secondo tariffe professionali, nel caso di specie peraltro concordate in misura ridotte e stabilite nella percentuale del 4% dell'importo risultante dal Q.T.E., e che nel caso di specie è stato concluso un contratto d'opera intellettuale anche ex art. 2229 c.c. e segg., per la cui stipulazione la legge non prevede particolari oneri formali. Tanto premesso l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) Accertare l'obbligo della convenuta al pagamento delle competenze professionali spettanti nella misura di €. 103.751,40 oltre oneri fiscali e previdenziali ed interessi legali, maturati e maturandi, o quelle somme meglio determinate in corso di causa anche eventualmente con CTU o con determinazione con l'associazione professionale di riferimento ovvero con l'Ordine Provinciale degli Ingegneri;
2) Conseguenzialmente condannare la stessa convenuta , in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore dell'Ing. dell'importo di €. 103.751,40 oltre oneri fiscali e previdenziali ed Parte_1 interessi legali, maturati e maturandi, o nella somma che sarà il risultato dell'accertamento di cui sopra;
3) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. La prima udienza è stata differita, ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c. al 24/11/2016. Si è costituita tardivamente alla predetta udienza la convenuta che ha contestato in fatto e in diritto la domanda attorea chiedendone il rigetto. In particolare nel merito ha eccepito la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. e ha dedotto: che il è stato socio-dipendente della Pt_1 CP_1
dal 1986 e dal 1997 sino al giugno 2012 inquadrato all'VIII livello professionale con
[...] funzioni di quadro;
che lo stesso dal 1986 sino al 2006 è stato ininterrottamente membro e Presidente del CDA nonché legale rappresentante della società oltra a rivestire la carica di Direttore
2 tecnico e, dal 2006 fino al 19.06.2012, è stato membro del cda e direttore tecnico;
che, per condotte di mala gestio, l'assemblea, in data 19.06.2012, lo ha revocato dalla carica di amministratore, il consiglio di amministrazione con verbale del 28.06.2016 lo ha revocato dalla carica di direttore generale e, in data 31.08.2016 ne ha deliberato l'esclusione con cessazione del rapporto di lavoro;
che il e il in quanto soci-dipendenti della nella loro qualità di tecnici interni, Pt_1 Pt_2 CP_1 svolgevano la progettazione e la direzione dei lavori di tutti gli interventi realizzati dalla società nell'ambito del rapporto lavorativo intrattenuto con la società e durante l'orario di lavoro;
che per tali lavori l'importo concordato è stato interamente corrisposto come da fatture del 29.12.2006 e del 28.12.2007; che nessun incarico né verbale né formale è mai stato conferito dalla società al Pt_1 quale libero professionista;
che nessun accordo interno è mai stato adottato in riferimento alla ripartizione degli onorari con il . Pt_2
Con ordinanza resa il 24.11.2016 il precedente magistrato assegnatario del fascicolo ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Successivamente, rigettata l'istanza ex art. 186ter
.p.c. formulata dall'attore ed escussi i testi, la causa, assegnata alla scrivente il 05.04.2019, dopo due rinvii per carico del ruolo e per impedimento del magistrato, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.03.2025, sostituita mediante il deposito note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. (scaduti il 19.05.2025 e il 09.06.2025 attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex articolo 127ter c.p.c. il 19.03.2025). In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata da parte convenuta in quanto tardivamente formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata solo alla prima udienza del 24.11.2016. Quest'ultima, invero, pur presentando la specifica peculiarità di non determinare l'estinzione dell'obbligazione ma una presunzione juris tantum che il debito sia stato assolto una volta decorso il lasso temporale previsto dalla legge, è infatti sottoposta alle stesse norme che disciplinano la prescrizione ordinaria tra cui l'art. 2938 c.c. che fa divieto al giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione non specificamente opposta (v. ad es. Cass. n. 1248/1994 e n. 5959/1996). L'eccezione di prescrizione presuntiva può pertanto ritenersi validamente proposta solo nel caso, estraneo alla fattispecie in esame, in cui la parte interessata abbia tempestivamente allegato il relativo fatto costitutivo rappresentato dal decorso dal compimento della prestazione di cui si chiede la remunerazione del termine triennale di cui all'art. 2956 c.c.. Ancora in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità delle deduzioni svolte tardivamente da parte convenuta solo nella memoria depositata il 18.07.2020 sia perché tardive, essendo stato concesso alle parti termine per note fino a 30 giorni prima dell'udienza del 09.07.2020, scaduto il 09.06.2020, sia perché erano stato autorizzato solo il deposito di note al fine di riassumere l'attività istruttoria espletata ma, a ben vedere, parte convenuta ha utilizzato la predetta memoria al fine di effettuare deduzioni e precisazioni non consentite in quanto le stesse dovevano essere effettuate nella memoria ex art, 183 comma 6 n. 1 c.p.c. non depositata. Sempre in via preliminare va dichiarata la tardività del deposito, in data 10.06.2025, della memoria di replica di parte convenuta essendo scaduto il relativo termine il 09.062025 stante la comunicazione dell'ordinanza ex art. 127 ter (in cui è stato disposto “RIMETTE la causa in decisione e ASSEGNA alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito di comparse conclusionali e repliche che inizieranno a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento”) in data 19.03.2025.
3 Ancora, va rilevata la tardività del deposito dei documenti allegati da parte convenuta alla propria comparsa conclusionale atteso che essi dovevano essere depositati alla prima udienza utile successiva alla loro formazione, ma ciò non è avvenuto. In ogni caso si evidenzia l'irrilevanza dei predetti documenti nel presente giudizio avente differente causa petendi e petitum.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda attorea è fondata nei limiti di quanto segue. Presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso (Cass. 3016/2006, Cass. 1244/2000). Infatti, allorché si verta in ipotesi di prestazione d'opera professionale intellettuale si è in presenza di un vero e proprio contratto, come lo qualifica l'art. 2230 c.c. individuandolo come una sottocategoria del contratto d'opera. Ciò comporta che in merito a detto contratto vi sia stato uno scambio di consensi, costituito dalla proposta contrattuale (in genere, nella fattispecie rappresentata dal conferimento dell'incarico), nonché dell'accettazione (in genere espressa per fatti concludenti) dal professionista, che esegue la prestazione richiesta. Ciò costituisce, prima ancora che un principio regolatore dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, un principio regolatore dell'intera materia contrattuale. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia contestato dal convenuto sotto il profilo della mancata instaurazione di un rapporto siffatto, deve essere fornita dall'attore (Cass. 1244/2000 cit.), che ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso. Nella fattispecie può dirsi provato che l'attore ha svolto in favore della società convenuta la propria attività professionale senza ottenere il pagamento del saldo del relativo compenso. Invero, è da rilevare che la convenuta nel costituirsi non ha contestato che l'attore abbia effettuato l'incarico inerente ai lavori oggetto di causa fino al 12.05.2013, data certa e non contestata, come risultate dalla comunicazione del 08.05.2013 con la quale il presidente della comunicava al CP_1
e per conoscenza all'attore la sostituzione del direttore dei lavori (si vedano, al Parte_3 riguardo, anche le pagine 8 e 9 della comparsa di costituzione e risposta, in cui la società cooperativa ha dedotto che la progettazione e la direzione dei lavori di tutti gli interventi di edilizia residenziale realizzati dalla società in c.da Frasso inerenti alla concessione n. 32/2003 venivano eseguiti dal e dal . La convenuta, difatti, si è limitata a dedurre unicamente che le Pt_1 Pt_2 prestazioni dell'attore sarebbero state rese in gran parte durante l'orario di lavoro. Ebbene, ferma la mancata contestazione circa il conferimento dell'incarico professionale e il suo espletamento, si palesa inverosimile la prospettazione della convenuta secondo cui il avrebbe espletato lo Pt_1 stesso nell'ambito del rapporto lavorativo intercorso con la società dovendosi, invece, ritenere che tra le parti sia intercorso un vero e proprio contratto d'opera professionale, per il quale, come evidenziato, non è necessario un conferimento formale. Numerosi elementi, come emersi nel presente giudizio, fanno ritenere sussistente un contratto d'opera professionale tra le parti. Invero, non è contestato che il fosse socio lavoratore e, Pt_1 quindi, dipendente della società, inquadrato all'ottavo livello professionale con funzioni di quadro fino al giugno 2012, per cui appare del tutto inverosimile che un dipendente della società venga pagato per prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato dietro presentazione di regolari fatture e non mediante regolare retribuzione risultante dalle buste paga. Del tutto
4 irrilevante è, quindi, che l'incarico professionale sia stato svolto durante l'orario di lavoro e presso la sede della società, trattandosi di circostanza che, lungi dall'escludere il diritto alla corresponsione del compenso per le attività professionali prestate, al più si riverbera sul quantum della retribuzione dovuta al e agli altri dipendenti della cooperativa che con lo stesso hanno collaborato;
né, del Pt_1 resto, la società convenuta ha allegato, e men che meno provato, che tra le mansioni collegate al contratto di lavoro subordinato vi fossero quelle specifiche attività da libero professionista, non avendo nemmeno inteso depositare il CCNL delle cooperative ed attività affini. E, anzi, la stessa convenuta costituitasi nel procedimento ex art. 416 c.p.c. pendente presso l'adito Tribunale, sezione lavoro, nella propria memoria difensiva ha affermato che l'ing. è stato affidatario della Pt_1 progettazione e direzione lavori anche di altri interventi di edilizia residenziale realizzati dalla cooperativa (oltre a quello oggetto della presente causa) per i quali ha ricevuto i relativi compensi, pagati dopo emissione di fatture in cui si fa riferimento ad accordi per prestazioni professionali. Ancora: le stesse fatture prodotte dall'attore recano la dicitura “acconto per progettazione, rilievi e frazionamento” (cfr. doc. n. 1 e 2, fasc. parte attrice), il che lascia presumere che restava da corrispondere al sia il saldo delle attività richiamate nelle emesse fatture, sia il pagamento del Pt_1 resto delle attività già svolte medio tempore o ancora da completare. Tutto ciò, quindi, fa propendere per la sussistenza di un rapporto professionale fra il e la Pt_1 cooperativa del tutto distinto rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Al riguardo, del tutto irrilevanti si sono palesate le dichiarazioni dei testi escussi nell'interesse della convenuta. Il , infatti, ha reso dichiarazioni generiche oltre che frutto di mere Controparte_3 valutazioni personali (“ritengo che il svolgesse attività di progettazione in ufficio”) e Pt_1 contraddittorie avendo egli prima dichiarato, sempre genericamente, che il svolgeva mansioni Pt_1 tecniche come dipendente occupandosi della progettazione (senza però indicare gli anni o i mesi di riferimento) per poi affermare di non sapere chi avesse redatto i progetti per i lavori di contrada Frasso. Irrilevanti sono poi le dichiarazioni rese dalla teste pure escussa Testimone_1 nell'interesse della convenuta, atteso che, come sopra osservato, nulla impediva al di Pt_1 espletare alcune fasi dell'incarico professionale presso la sede della società, al di fuori delle mansioni proprie del lavoro subordinato. Del tutto credibili, invece, si palesano le dichiarazioni del teste escusso nell'interesse dell'attore e consigliere di amministrazione della Testimone_2 convenuta, il quale ha confermato il conferimento dell'incarico professionale al per i lavori Pt_1 relativi al complesso edilizio di contrada Frasso e che per tale incarico venne riconosciuto un compenso pari al 4% del prezzo di vendita. Tale dato, inoltre, trova conferma, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, anche nella delibera del CDA del 22 febbraio del 1984 in cui è dato leggere che viene offerto ai tecnici della cooperativa e per la progettazione e direzione dei lavori il 4% del ricavato della Pt_1 Pt_2 vendita degli alloggi, il che lascia ragionevolmente ritenere, come dichiarato dal teste che Tes_2 tale importo è stato applicato anche per i successivi incarichi professionali, tra cui quello oggetto di giudizio, in assenza di prova contraria fornita dalla società convenuta. A tal riguardo si evidenzia che la prova che, oltre alla retribuzione, il percepisse anche un Pt_1 compenso per l'opera professionale svolta è emersa anche dalle dichiarazioni del teste di parte convenuta il quale ha affermato di essere a conoscenza che il e il Testimone_3 Pt_1 Pt_2 prendevano anche una ricompensa oltre allo stipendio, non essendo, invece, dirimente quanto dallo stesso riferito circa l'importo di euro 30 mila o 20 mila non avendo il teste fatto nessun preciso riferimento ai singoli incarichi conferiti né tantomeno dichiarato, come ritenuto dalla convenuta,
5 che il e l'ing. , stabilivano che per le prestazioni professionali complessive - Pt_2 Pt_1 progettazione e DDLL-, sarebbe spettato un compenso di euro 40.000,00 oltre accessori in favore del secondo e un compenso di euro 25.000,00 in favore del primo e che tale accordo trovava il consenso dei membri degli altri membri del CDA, circostanze queste che sono rimaste del tutto sfornite di prova, come pure è rimasta sfornita di prova la circostanza, allegata dall'attore, che, in base a ulteriori e non meglio specificati accordi interni, le suddette competenze sarebbero state ripartite con attribuzione all'Ing. del 65% e del 35% a favore del geom. (irrilevante Pt_1 Pt_2 quanto riferito dal teste per sentito dire), dovendosi quindi ritenere, trattandosi di compensi Tes_2 per un incarico congiunto che la misura del compenso a favore del e del fosse Pt_1 Pt_2 ripartito in pari misura (il 50% ciascuno). In definitiva, per quanto esposto deve ritenersi che il compenso spettante all'attore ammonti ad euro
€ 110.578,00 a cui va sottratta la somma già corrisposta di euro 40.000,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti. Pertanto, la convenuta dev'essere condannata a pagare all'attore, a titolo di compenso per l'opera professionale svolta, la somma di € 70.578,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti e interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. L'accoglimento parziale della domanda attorea giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Va disattesa la richiesta della convenuta di condannare l'attore ex art. 96 c.p.c. La condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 presuppone infatti che la parte sia interamente soccombente, come si ricava, secondo un'interpretazione sostanzialmente pacifica del giudice di legittimità (fra le altre, v. Cass. Civ. n. 21590/2009, n. 19583/2013 e n. 4212/2022), dal dato testuale della richiamata disposizione e dal suo fondamento logico, essendo la norma evidentemente diretta a sanzionare la parte che incorra in responsabilità per aver abusato dello strumento processuale, agendo o resistendo all'altrui domanda con mala fede o con grave colpa. Abuso che deve reputarsi in radice non configurabile quando, stante l'accoglimento solo parziale delle domande avversarie, la resistenza in giudizio non possa allora configurarsi, come appunto nella specie, del tutto ingiustificata
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda attorea e, per l'effetto, ON parte convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore, , della somma di € Parte_1
70.578,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti e interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
B. COMPENSA integralmente le spese di lite;
C. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari data 28.07.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Assunta Pacelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. 3178/2015 R.G.A.C. avente ad oggetto: contratto d'opera e vertente TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore del 18.12.2019, dall'avv. NATALE GRAZIANO, domiciliato come in atti
- Attore - E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. (P. IVA ) rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Rosina P.IVA_1
Lavia, domiciliata come in atti
- Convenuta - CONCLUSIONI Come da note depositate dalle parti per l'udienza del 12.03.2025, sostituita mediante il deposito note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. (scaduti il 19.05.2025 e il 09.06.2025 attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex articolo 127ter c.p.c. il 19.03.2025).
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, comma 2, c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone”), come sostituito ex art. 45, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, comma 2, L. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data. L'attore ha dedotto: che, in qualità di libero professionista, regolarmente iscritto fin dal 1978 all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza, è stato formalmente e verbalmente incaricato dalla società Coop. U.O.L.E. di progettare, dirigere i lavori, eseguire i rilievi, frazionare ed accatastare la realizzazione di un complesso edilizio, convenzionato ed agevolato in parte, rispettivamente ai sensi dell'art. 35 della legge 865/71 ed ai sensi della legge 179/92, quadriennio 1992/95, da realizzarsi in Rossano, C.da Frasso. complesso di fatto realizzato;
che l'incarico professionale è comprensivo delle ulteriori e seguenti prestazioni:
1. attività tecnica prevista in materia di edilizia agevolata;
2. Indagini geotecniche e geologiche;
3. Progettazione e direzione lavori delle opere di urbanizzazione del comparto (viabilità, rete fognante, rete idrica e pubblica
1 illuminazione); che per le attività di indagine geologica e geotecnica i progettisti ing. e Pt_1 [...] si sono avvalsi di professionisti esterni con oneri a loro esclusivo carico;
che per Pt_2
l'espletamento dell'incarico la società convenuta ha riconosciuto all'attore e al geom. co- Pt_2 incaricati, l'onorario del 4% da calcolarsi sul costo complessivo dell'opera che, per come riportato nel quadro tecnico economico di progetto (QTE), risulta essere pari ad €. 5.528.144,00, per cui il compenso è pari ad €. 221.156,00, complessivamente, oltre IVA ed oneri accessori;
che di tale somma ha percepito esclusivamente il pagamento di due fatture d'acconto, ossia il pagamento della fattura n. 1 del 29.12.2006 e n. 2 del 28.12.2007, entrambe di € 20.000,00; che per accordi interni le competenze professionali andavano ripartite in concorso con il geom. Controparte_2 rispettivamente nella misura del 65% in favore dell'attore e del 35% in favore del coadiutore geom.
per cui spetta all'attore la residua somma di euro 103.751,40; che l'incarico Controparte_2 professionale è avvenuto sia per facta concludentia sia per incarico formale assunto con delibera del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa convenuta;
che la propria attività professionale si è protratta senza soluzione di continuità sino a tutto il 12.05.2013, come si evince dalla comunicazione del giorno 08.05.2013, prot. 40/2013, con cui il presidente della committenza comunicava al Comune di Rossano e, per conoscenza, all'attore, in qualità di professionista incaricato, che delle opere assentite con Concessione Edilizia n. 32/2003 e permesso di costruire n. 15/2010 “rimanevano da eseguire solo parzialmente alcuni lavori di tramezzatura, finitura, impiantistica e sistemazione esterna” del fabbricato D) e, che dalla data dal 13 Mmaggio2013 la direzione lavori veniva assunta dal geom. ; di aver chiesto in data 17.06.2013 il saldo delle Pt_2 sue competenze pari ad €. 103.751,00 con formale lettera, reiterata in data 29.10.2013; che in data 26 novembre 2013 la società convenuta ha inviato missiva deducendo di aver interamente saldato il compenso con il pagamento delle fatture n. 1 del 29.12.2006 e n. 2 del 28.12.2007; che l'attore, per le prestazioni professionali sopra richiamate, ha diritto al giusto compenso secondo tariffe professionali, nel caso di specie peraltro concordate in misura ridotte e stabilite nella percentuale del 4% dell'importo risultante dal Q.T.E., e che nel caso di specie è stato concluso un contratto d'opera intellettuale anche ex art. 2229 c.c. e segg., per la cui stipulazione la legge non prevede particolari oneri formali. Tanto premesso l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) Accertare l'obbligo della convenuta al pagamento delle competenze professionali spettanti nella misura di €. 103.751,40 oltre oneri fiscali e previdenziali ed interessi legali, maturati e maturandi, o quelle somme meglio determinate in corso di causa anche eventualmente con CTU o con determinazione con l'associazione professionale di riferimento ovvero con l'Ordine Provinciale degli Ingegneri;
2) Conseguenzialmente condannare la stessa convenuta , in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore dell'Ing. dell'importo di €. 103.751,40 oltre oneri fiscali e previdenziali ed Parte_1 interessi legali, maturati e maturandi, o nella somma che sarà il risultato dell'accertamento di cui sopra;
3) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. La prima udienza è stata differita, ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c. al 24/11/2016. Si è costituita tardivamente alla predetta udienza la convenuta che ha contestato in fatto e in diritto la domanda attorea chiedendone il rigetto. In particolare nel merito ha eccepito la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. e ha dedotto: che il è stato socio-dipendente della Pt_1 CP_1
dal 1986 e dal 1997 sino al giugno 2012 inquadrato all'VIII livello professionale con
[...] funzioni di quadro;
che lo stesso dal 1986 sino al 2006 è stato ininterrottamente membro e Presidente del CDA nonché legale rappresentante della società oltra a rivestire la carica di Direttore
2 tecnico e, dal 2006 fino al 19.06.2012, è stato membro del cda e direttore tecnico;
che, per condotte di mala gestio, l'assemblea, in data 19.06.2012, lo ha revocato dalla carica di amministratore, il consiglio di amministrazione con verbale del 28.06.2016 lo ha revocato dalla carica di direttore generale e, in data 31.08.2016 ne ha deliberato l'esclusione con cessazione del rapporto di lavoro;
che il e il in quanto soci-dipendenti della nella loro qualità di tecnici interni, Pt_1 Pt_2 CP_1 svolgevano la progettazione e la direzione dei lavori di tutti gli interventi realizzati dalla società nell'ambito del rapporto lavorativo intrattenuto con la società e durante l'orario di lavoro;
che per tali lavori l'importo concordato è stato interamente corrisposto come da fatture del 29.12.2006 e del 28.12.2007; che nessun incarico né verbale né formale è mai stato conferito dalla società al Pt_1 quale libero professionista;
che nessun accordo interno è mai stato adottato in riferimento alla ripartizione degli onorari con il . Pt_2
Con ordinanza resa il 24.11.2016 il precedente magistrato assegnatario del fascicolo ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Successivamente, rigettata l'istanza ex art. 186ter
.p.c. formulata dall'attore ed escussi i testi, la causa, assegnata alla scrivente il 05.04.2019, dopo due rinvii per carico del ruolo e per impedimento del magistrato, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.03.2025, sostituita mediante il deposito note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. (scaduti il 19.05.2025 e il 09.06.2025 attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex articolo 127ter c.p.c. il 19.03.2025). In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata da parte convenuta in quanto tardivamente formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata solo alla prima udienza del 24.11.2016. Quest'ultima, invero, pur presentando la specifica peculiarità di non determinare l'estinzione dell'obbligazione ma una presunzione juris tantum che il debito sia stato assolto una volta decorso il lasso temporale previsto dalla legge, è infatti sottoposta alle stesse norme che disciplinano la prescrizione ordinaria tra cui l'art. 2938 c.c. che fa divieto al giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione non specificamente opposta (v. ad es. Cass. n. 1248/1994 e n. 5959/1996). L'eccezione di prescrizione presuntiva può pertanto ritenersi validamente proposta solo nel caso, estraneo alla fattispecie in esame, in cui la parte interessata abbia tempestivamente allegato il relativo fatto costitutivo rappresentato dal decorso dal compimento della prestazione di cui si chiede la remunerazione del termine triennale di cui all'art. 2956 c.c.. Ancora in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità delle deduzioni svolte tardivamente da parte convenuta solo nella memoria depositata il 18.07.2020 sia perché tardive, essendo stato concesso alle parti termine per note fino a 30 giorni prima dell'udienza del 09.07.2020, scaduto il 09.06.2020, sia perché erano stato autorizzato solo il deposito di note al fine di riassumere l'attività istruttoria espletata ma, a ben vedere, parte convenuta ha utilizzato la predetta memoria al fine di effettuare deduzioni e precisazioni non consentite in quanto le stesse dovevano essere effettuate nella memoria ex art, 183 comma 6 n. 1 c.p.c. non depositata. Sempre in via preliminare va dichiarata la tardività del deposito, in data 10.06.2025, della memoria di replica di parte convenuta essendo scaduto il relativo termine il 09.062025 stante la comunicazione dell'ordinanza ex art. 127 ter (in cui è stato disposto “RIMETTE la causa in decisione e ASSEGNA alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito di comparse conclusionali e repliche che inizieranno a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento”) in data 19.03.2025.
3 Ancora, va rilevata la tardività del deposito dei documenti allegati da parte convenuta alla propria comparsa conclusionale atteso che essi dovevano essere depositati alla prima udienza utile successiva alla loro formazione, ma ciò non è avvenuto. In ogni caso si evidenzia l'irrilevanza dei predetti documenti nel presente giudizio avente differente causa petendi e petitum.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda attorea è fondata nei limiti di quanto segue. Presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso (Cass. 3016/2006, Cass. 1244/2000). Infatti, allorché si verta in ipotesi di prestazione d'opera professionale intellettuale si è in presenza di un vero e proprio contratto, come lo qualifica l'art. 2230 c.c. individuandolo come una sottocategoria del contratto d'opera. Ciò comporta che in merito a detto contratto vi sia stato uno scambio di consensi, costituito dalla proposta contrattuale (in genere, nella fattispecie rappresentata dal conferimento dell'incarico), nonché dell'accettazione (in genere espressa per fatti concludenti) dal professionista, che esegue la prestazione richiesta. Ciò costituisce, prima ancora che un principio regolatore dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, un principio regolatore dell'intera materia contrattuale. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia contestato dal convenuto sotto il profilo della mancata instaurazione di un rapporto siffatto, deve essere fornita dall'attore (Cass. 1244/2000 cit.), che ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso. Nella fattispecie può dirsi provato che l'attore ha svolto in favore della società convenuta la propria attività professionale senza ottenere il pagamento del saldo del relativo compenso. Invero, è da rilevare che la convenuta nel costituirsi non ha contestato che l'attore abbia effettuato l'incarico inerente ai lavori oggetto di causa fino al 12.05.2013, data certa e non contestata, come risultate dalla comunicazione del 08.05.2013 con la quale il presidente della comunicava al CP_1
e per conoscenza all'attore la sostituzione del direttore dei lavori (si vedano, al Parte_3 riguardo, anche le pagine 8 e 9 della comparsa di costituzione e risposta, in cui la società cooperativa ha dedotto che la progettazione e la direzione dei lavori di tutti gli interventi di edilizia residenziale realizzati dalla società in c.da Frasso inerenti alla concessione n. 32/2003 venivano eseguiti dal e dal . La convenuta, difatti, si è limitata a dedurre unicamente che le Pt_1 Pt_2 prestazioni dell'attore sarebbero state rese in gran parte durante l'orario di lavoro. Ebbene, ferma la mancata contestazione circa il conferimento dell'incarico professionale e il suo espletamento, si palesa inverosimile la prospettazione della convenuta secondo cui il avrebbe espletato lo Pt_1 stesso nell'ambito del rapporto lavorativo intercorso con la società dovendosi, invece, ritenere che tra le parti sia intercorso un vero e proprio contratto d'opera professionale, per il quale, come evidenziato, non è necessario un conferimento formale. Numerosi elementi, come emersi nel presente giudizio, fanno ritenere sussistente un contratto d'opera professionale tra le parti. Invero, non è contestato che il fosse socio lavoratore e, Pt_1 quindi, dipendente della società, inquadrato all'ottavo livello professionale con funzioni di quadro fino al giugno 2012, per cui appare del tutto inverosimile che un dipendente della società venga pagato per prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato dietro presentazione di regolari fatture e non mediante regolare retribuzione risultante dalle buste paga. Del tutto
4 irrilevante è, quindi, che l'incarico professionale sia stato svolto durante l'orario di lavoro e presso la sede della società, trattandosi di circostanza che, lungi dall'escludere il diritto alla corresponsione del compenso per le attività professionali prestate, al più si riverbera sul quantum della retribuzione dovuta al e agli altri dipendenti della cooperativa che con lo stesso hanno collaborato;
né, del Pt_1 resto, la società convenuta ha allegato, e men che meno provato, che tra le mansioni collegate al contratto di lavoro subordinato vi fossero quelle specifiche attività da libero professionista, non avendo nemmeno inteso depositare il CCNL delle cooperative ed attività affini. E, anzi, la stessa convenuta costituitasi nel procedimento ex art. 416 c.p.c. pendente presso l'adito Tribunale, sezione lavoro, nella propria memoria difensiva ha affermato che l'ing. è stato affidatario della Pt_1 progettazione e direzione lavori anche di altri interventi di edilizia residenziale realizzati dalla cooperativa (oltre a quello oggetto della presente causa) per i quali ha ricevuto i relativi compensi, pagati dopo emissione di fatture in cui si fa riferimento ad accordi per prestazioni professionali. Ancora: le stesse fatture prodotte dall'attore recano la dicitura “acconto per progettazione, rilievi e frazionamento” (cfr. doc. n. 1 e 2, fasc. parte attrice), il che lascia presumere che restava da corrispondere al sia il saldo delle attività richiamate nelle emesse fatture, sia il pagamento del Pt_1 resto delle attività già svolte medio tempore o ancora da completare. Tutto ciò, quindi, fa propendere per la sussistenza di un rapporto professionale fra il e la Pt_1 cooperativa del tutto distinto rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Al riguardo, del tutto irrilevanti si sono palesate le dichiarazioni dei testi escussi nell'interesse della convenuta. Il , infatti, ha reso dichiarazioni generiche oltre che frutto di mere Controparte_3 valutazioni personali (“ritengo che il svolgesse attività di progettazione in ufficio”) e Pt_1 contraddittorie avendo egli prima dichiarato, sempre genericamente, che il svolgeva mansioni Pt_1 tecniche come dipendente occupandosi della progettazione (senza però indicare gli anni o i mesi di riferimento) per poi affermare di non sapere chi avesse redatto i progetti per i lavori di contrada Frasso. Irrilevanti sono poi le dichiarazioni rese dalla teste pure escussa Testimone_1 nell'interesse della convenuta, atteso che, come sopra osservato, nulla impediva al di Pt_1 espletare alcune fasi dell'incarico professionale presso la sede della società, al di fuori delle mansioni proprie del lavoro subordinato. Del tutto credibili, invece, si palesano le dichiarazioni del teste escusso nell'interesse dell'attore e consigliere di amministrazione della Testimone_2 convenuta, il quale ha confermato il conferimento dell'incarico professionale al per i lavori Pt_1 relativi al complesso edilizio di contrada Frasso e che per tale incarico venne riconosciuto un compenso pari al 4% del prezzo di vendita. Tale dato, inoltre, trova conferma, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, anche nella delibera del CDA del 22 febbraio del 1984 in cui è dato leggere che viene offerto ai tecnici della cooperativa e per la progettazione e direzione dei lavori il 4% del ricavato della Pt_1 Pt_2 vendita degli alloggi, il che lascia ragionevolmente ritenere, come dichiarato dal teste che Tes_2 tale importo è stato applicato anche per i successivi incarichi professionali, tra cui quello oggetto di giudizio, in assenza di prova contraria fornita dalla società convenuta. A tal riguardo si evidenzia che la prova che, oltre alla retribuzione, il percepisse anche un Pt_1 compenso per l'opera professionale svolta è emersa anche dalle dichiarazioni del teste di parte convenuta il quale ha affermato di essere a conoscenza che il e il Testimone_3 Pt_1 Pt_2 prendevano anche una ricompensa oltre allo stipendio, non essendo, invece, dirimente quanto dallo stesso riferito circa l'importo di euro 30 mila o 20 mila non avendo il teste fatto nessun preciso riferimento ai singoli incarichi conferiti né tantomeno dichiarato, come ritenuto dalla convenuta,
5 che il e l'ing. , stabilivano che per le prestazioni professionali complessive - Pt_2 Pt_1 progettazione e DDLL-, sarebbe spettato un compenso di euro 40.000,00 oltre accessori in favore del secondo e un compenso di euro 25.000,00 in favore del primo e che tale accordo trovava il consenso dei membri degli altri membri del CDA, circostanze queste che sono rimaste del tutto sfornite di prova, come pure è rimasta sfornita di prova la circostanza, allegata dall'attore, che, in base a ulteriori e non meglio specificati accordi interni, le suddette competenze sarebbero state ripartite con attribuzione all'Ing. del 65% e del 35% a favore del geom. (irrilevante Pt_1 Pt_2 quanto riferito dal teste per sentito dire), dovendosi quindi ritenere, trattandosi di compensi Tes_2 per un incarico congiunto che la misura del compenso a favore del e del fosse Pt_1 Pt_2 ripartito in pari misura (il 50% ciascuno). In definitiva, per quanto esposto deve ritenersi che il compenso spettante all'attore ammonti ad euro
€ 110.578,00 a cui va sottratta la somma già corrisposta di euro 40.000,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti. Pertanto, la convenuta dev'essere condannata a pagare all'attore, a titolo di compenso per l'opera professionale svolta, la somma di € 70.578,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti e interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. L'accoglimento parziale della domanda attorea giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Va disattesa la richiesta della convenuta di condannare l'attore ex art. 96 c.p.c. La condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 presuppone infatti che la parte sia interamente soccombente, come si ricava, secondo un'interpretazione sostanzialmente pacifica del giudice di legittimità (fra le altre, v. Cass. Civ. n. 21590/2009, n. 19583/2013 e n. 4212/2022), dal dato testuale della richiamata disposizione e dal suo fondamento logico, essendo la norma evidentemente diretta a sanzionare la parte che incorra in responsabilità per aver abusato dello strumento processuale, agendo o resistendo all'altrui domanda con mala fede o con grave colpa. Abuso che deve reputarsi in radice non configurabile quando, stante l'accoglimento solo parziale delle domande avversarie, la resistenza in giudizio non possa allora configurarsi, come appunto nella specie, del tutto ingiustificata
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda attorea e, per l'effetto, ON parte convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore, , della somma di € Parte_1
70.578,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti e interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
B. COMPENSA integralmente le spese di lite;
C. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari data 28.07.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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